La domanda cumulativa
di separazione e di divorzio
(Cass. civ., sez. I,
sent. n.28727 del 16.10.2023)
1) Introduzione.
La Riforma Cartabia risponde alla necessità
di velocizzare i tempi del processo.
In materia di diritto di
famiglia la novità più interessante
è rappresentata dall’art 473 bis 49)
c.p.c., che consente ai coniugi di presentare la domanda di divorzio
(scioglimento del matrimonio celebrato in forma civile o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio celebrato in forma religiosa) già con la domanda
di separazione.
Di questa novità si è occupata - in particolare - la sentenza
della Cassazione civile, sez. I, del 16.102023 n.28727
che ha esteso questa facoltà alla domanda proposta in forma
congiunta da entrambi i coniugi.
Questa facoltà non deve portare a pensare che la fine del
matrimonio avvenga in modo diretto ed immediato.
Anzitutto, occorre che la sentenza che definisce il giudizio
di separazione (passaggio obbligato) sia passata
in giudicato e - dunque - non più
impugnabile: occorre pertanto che tra la data di
pronunciamento della sentenza di separazione e quella di divorzio intercorra un
lasso di tempo di almeno sei mesi ovvero di dodici mesi a seconda che il ricorso introduttivo per la
separazione sia stato presentato congiuntamente da entrambi coniugi oppure
separatamente.
La domanda di divorzio diventa procedibile solo dopo che
è decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della
sentenza di separazione.
2) Ricorso introduttivo e competenza
territoriale.
La domanda cumulativa di separazione e di divorzio può essere
presentata autonomamente da ciascun coniuge con ricorso al tribunale, oppure
congiuntamente da entrambi.
Sull’ammissibilità della domanda cumulativa presentata in
forma congiunta non c’è stata uniformità di vedute tra i tribunali territoriali:
secondo alcuni sarebbe ammissibile, secondo altri no; e così è stato fino alla
sentenza della Cassazione civile, sez. I, del
16.102023 n.28727 .
Il Tribunale di Genova, così come quelli di Rovigo, Modena e
Bolzano hanno sposato da subito l’ammissibilità del ricorso cumulativo proposto
in forma congiunta, mentre i Tribunali di Bari e Padova propendevano per l’inammissibilità.
Ma considerato che la Riforma Cartabia assolve lo scopo di
accelerare e semplificare le procedure, nel silenzio della legge che non fa
distinguo tra procedura contenziosa e consensuale o congiunta, non si vede
perché la domanda cumulativa non possa essere proposta congiuntamente in caso
di totale accordo tra i coniugi su aspetti economici e non, gestione dei figli
e quant’altro, sia per la separazione sia per il successivo divorzio.
A livello applicativo, una volta trascorsi i termini di legge
dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, il tribunale
dovrebbe rimettere la causa nel ruolo e riconvocare i coniugi davanti al
giudice relatore per confermare da un lato l’intenzione di non volersi
riconciliare e dall’altro le condizioni già articolare nel ricorso
introduttivo.
In questo solco si pone la sentenza
del T.O. di Milano, IX Sezione, n.3542/2023 dd. 05/05/2023 secondo
la quale, una volta trascorsi i sei mesi da quando i coniugi sono comparsi per
la prima volta davanti al giudice relatore in sede di separazione (nel caso si
trattava di una separazione richiesta congiuntamente da entrambi i coniugi in
presenza di figli minorenni), la causa andrà rimessa nel ruolo dello stesso
giudice, il quale dovrà acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi
riconciliare e di voler confermare le condizioni di divorzio già articolate nel
ricorso introduttivo.
Quanto alla competenza territoriale, se la domanda è proposta
autonomamente da ciascun coniuge di fronte a giudici diversi, si applica l’art. 40 c.p.c. e
pertanto le due cause saranno riunite in una sola causa di fronte al giudice
adìto per primo; al contrario in presenza
di figli minorenni troverà sempre applicazione l’art. 473 bis 11) c.p.c. per cui le cause saranno riunite di fronte
al giudice nel cui circondario è stabilita la residenza abituale dei minori.
3) Il procedimento.
Come detto in premessa, quella della domanda cumulativa è una
facoltà concessa ai coniugi, ma non è obbligatoria, nel senso che la domanda
può essere proposta autonomamente ovvero congiuntamente da entrambi i coniugi;
se un coniuge ha presentato autonomamente la sola domanda di separazione, l’altro
coniuge convenuto a giudizio potrà presentare a propria volta domanda
cumulativa di separazione e divorzio; ovvero se un coniuge ha presentato
autonomamente il ricorso cumulativo, l’altro coniuge potrà aderirvi e chiedere
la conversione del rito da contenzioso a congiunto.
La domanda cumulativa di separazione e divorzio si propone
sotto forma di ricorso, che deve
contenere le generalità dei coniugi e dei figli minorenni o maggiorenni non
economicamente autosufficienti se ve ne sono, l’esposizione chiara,
circostanziata e sintetica delle ragioni in fatto ed in diritto poste a
fondamento della domanda di separazione e divorzio, la determinazione
dell’oggetto della domanda, l’indicazione dei mezzi di prova di cui ci si vuole
avvalere.
In presenza di figli minorenni o maggiorenni
non economicamente autosufficienti, e quindi in presenza di domande aventi per
oggetto il contributo economico in favore della prole, devono essere allegate
al ricorso le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre periodi
d’imposta, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni
immobili o mobili registrati, il saldo dei c/c bancari degli ultimi tre anni ed
il piano genitoriale riguardante la gestione di figli minorenni.
Ai sensi dell’art. 473
bis 14) c.p.c. a seguito
della presentazione del ricorso, il Presidente del Tribunale entro i successivi
tre giorni nomina un giudice relatore che tratterà la causa, fissa la data
dell’udienza di prima comparizione delle parti ed assegna al convenuto un
termine per costituirsi in giudizio, cosa che deve avvenire almeno trenta
giorni liberi prima della prima udienza.
Tra il giorno del deposito del ricorso e la prima udienza di
comparizione non devono trascorrere più di novanta giorni.
Apparentemente la procedura sembra più snella rispetto al
passato, perché viene ridotto il termine per la nomina del giudice relatore,
viene eliminata l’udienza filtro presidenziale e viene fissato un termine breve
tra la data di presentazione del ricorso e la prima udienza di comparizione dei
coniugi avanti al giudice relatore.
Nel caso di ricorso promosso da un solo coniuge, questo andrà
notificato insieme al decreto di fissazione d’udienza al coniuge convenuto
almeno sessanta giorni prima della prima udienza di comparizione.
Se la domanda cumulativa di separazione e divorzio è proposta
congiuntamente, i coniugi con apposita dichiarazione allegata al ricorso introduttivo
e sottoscritta personalmente possono chiedere al tribunale di non comparire
avanti al giudice relatore, rinunciando di fatto all’udienza di comparizione e
sostituendola col deposito telematico di note sintetiche di trattazione scritta,
dichiarando altresì che non hanno intenzione di riconciliarsi.
Va però detto che, se tra il passaggio in
giudicato della sentenza di separazione e l’instaurazione del giudizio di
divorzio sopravvengono circostanze nuove che determinano il venir meno del
consenso inizialmente prestato dalle parti al divorzio congiunto, quest’ultimo
dovrà essere dichiarato improcedibile e la fase del divorzio dovrà riprendere
con un nuovo ricorso contenzioso.
(a cura di Avv. Luca Conti)
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