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mercoledì 11 luglio 2012

IL RICORSO PER LA SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI (CON FIGLI)






RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO




Art. 711 c.p.c. (ricorso per la separazione consensuale dei coniugi)
[I]. Nel caso di separazione consensuale previsto nell'art. 158 c.p.c. il Presidente del Tribunale su ricorso di entrambi i coniugi deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'art. 708 c.p.c.
[II]. Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'art. 706 ultimo comma c.p.c.
[III]. Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.
[IV]. La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.
[V]. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente.

Art. 710 c.p.c. (modifica delle condizioni di separazione)
[I]. Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio (art.737 c.p.c.) la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
[II]. Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.
[III]. Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.


Art. 158 c.c. (effetti della separazione)
[I]. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.
[II]. Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.

Art. 337 ter c.c. (provvedimenti riguardo ai figli)
[I]. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
[II]. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'art. 337 bis c.c. il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
[III]. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
[IV]. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
[V]. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
[VI]. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Art. 337 sexies c.c. (assegnazione della casa familiare)
[I]. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c.

[II]. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto. 


ANNOTAZIONI  

> L'atto introduttivo del giudizio per separazione consensuale dei coniugi assume la forma del ricorso da redigersi su modello uso bollo firmato digitalmente (nomefile.pdf.p7m) e da depositarsi telematicamente presso la Cancelleria del Tribunale competente per territorio (si fa riferimento al Tribunale del luogo nel cui circondario risiedono i coniugi), va esente da valori bollati all'atto dell'iscrizione a ruolo, mentre sconta un C.U. fisso pari ad € 43,00 (nuovo importo in vigore dal 25/06/2014.
> Al ricorso introduttivo devono essere allegati l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, il certificato di Stato di Famiglia, il certificato di nascita e di residenza dei coniugi e dei figli, e le tre ultime dichiarazioni dei redditi dei coniugi. 



TRIBUNALE ORDINARIO DI ... omissis ... 
Ricorso ai sensi dell'art. 711 c.p.c.


Promosso da: CAIA, nata a ... omissis ... il ... omissis ... ed ivi residente in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ... e da TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... ed ivi residente in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ..., ai fini del presente atto entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato ... omissis ... (C.F. / p.i. ... omissis ...) presso il cui Studio Legale a ... omissis ... (fax +39 ... omissis ... p.e.c. ... omissis ...) sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.

Oggetto: ricorso per la separazione consensuale dei coniugi (in presenza di figli minorenni).

*****  

Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di ... omissis ... 

PREMESSO 

- che in data ... omissis ... TIZIO e CAIA contraevano matrimonio secondo il rito concordatario (ovvero) secondo il rito civile in località ... omissis ... registrato presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di ... omissis ... al numero di prot.llo ... omissis ... adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni (ovvero) della comunione dei beni (doc.1); 

- che i coniugi hanno fissato la dimora coniugale nel Comune di ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ...; 

- che dall’unione coniugale sono nati i figli: ... omissis ... (doc.2); 

- che i coniugi, entrambi lavorativamente occupati, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non necessitano di alcun mantenimento per sè; 

- che, a causa di dissapori ed incomprensioni maturate nel tempo, è venuta meno tra i coniugi l’affectio coniugalis, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza; 

- che per tale ragione, col consenso di CAIA, TIZIO ha già trasferito altrove la propria dimora, asportando da quella coniugale i propri effetti personali; 

- che CAIA ha conservato la propria residenza anagrafica presso la dimora coniugale, dove abiterà insieme i figli minorenni ... omissis ... almeno fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica; 

- che nessun tentativo di recuperare l’intesa di coniugio ha sortito effetto positivo e, pertanto, risolta ogni pendenza economica tra le parti, è interesse dei ricorrenti di separarsi consensualmente ai patti e condizioni di seguito meglio precisati.

***** 

Tutto ciò premesso e considerato, i coniugi ricorrenti come in epigrafe meglio generalizzati, rappresentati, difesi e domiciliati ut supra,


CHIEDONO

alla S.V. Ill.ma, visti gli artt.711 c.p.c. e 158 c.c., esaminato il ricorso che precede e la documentazione ad esso allegata, di fissare udienza per la comparizione personale dei coniugi dinnanzi a Sé ed ivi, esperito il rituale tentativo di conciliazione, di omologare la loro separazione alle seguenti 

CONDIZIONI
  1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l’annotazione della separazione nei Pubblici Registri.
  2. La dimora coniugale unitamente a tutti i mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata pro tempore in via esclusiva a CAIA nell'esclusivo interesse dei figli minorenni conviventi, dove abiteranno sino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
  3. I figli minorenni ... omissis ... restano affidati ad entrambi i genitori, che s’impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il loro benessere, seguendone le naturali inclinazioni. 
  4. I figli conserveranno con entrambi i genitori e con le rispettive linee parentali un significativo ed equilibrato rapporto.
  5. Ai soli fini anagrafici, i figli restano allocati prevalentemente presso la dimora coniugale ubicata nel Comune di ... omissis ...
  6. Il padre potrà esercitare il diritto di visita rispetto ai figli figli ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre ed avuto riguardo dei loro impegni scolastici, parascolastici e ludici
  7. Il padre, compatibilmente con le esigenze e le inclinazioni dei figli, potrà tenerli con sé presso la propria dimora nei seguenti periodi: ... omissis ... 
  8. I figli trascorreranno le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua, nonché le ferie estive, alternativamente con ciascun genitore, avuto riguardo degli impegni lavorativi di entrambi.
  9. TIZIO verserà direttamente a CAIA la somma mensile di € ... omissis ... quale contributo al mantenimento di ciascun figlio; detta somma sarà versata anticipatamente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di maturazione, almeno sino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti; l'assegno di mantenimento per i figli sarà accreditato direttamente sul c/c intestato a CAIA e sarà rivalutabile anno per anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
  10. Le spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, necessarie e voluttuarie tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative, saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, ad eccezione delle spese mediche mutuabili; le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi; in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate.
  11. I coniugi dichiarano di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l’effetto dichiarano di non avere null’altro da pretendere l’uno dall’altra, ad eccezione di quanto determinato ai punti n.7) e n.8) .
  12. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l’espatrio.
  13. Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Comunicazioni di Cancelleria: si chiede di ricevere goni comunicazione inerente la procedura l’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...

Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. n.115/2002 e ss. mm. il presente ricorso sconta un C.U. fisso pari ad € 43,00.

Elenco produzioni documentali: 

1)   Estratto autentico per riassunto dell’atto di matrimonio; 

2)   Certificato di nascita dei figli minorenni; 

3)   Certificato di Stato di Famiglia;

4)   Certificato di nascita e di residenza di CAIA; 

5)   Certificato di nascita e di residenza di TIZIO; 

6)  Dichiarazioni dei redditi dei coniugi degli ultimi tre periodi d'imposta.

Con Osservanza. 

Milano, lì _____________ 2016.
 Avv.______________________ 

(segue procura alla liti su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 commna III c.p.c.)                                                                                            






martedì 10 luglio 2012

IL RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO




RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO



Art. 633 c.p.c. (condizioni di ammissibilità del ricorso)
Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.

Art. 634 c.p.c. (prova scritta)
Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

Art. 638 c.p.c. (forma della domanda e deposito)
La domanda d'ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'art. 125 c.p.c. l'indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.
Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d'ingiunzione a norma dell'art. 614 c.p.c.

Art. 641 c.p.c. (accoglimento della domanda)
Se esistono le condizioni previste nell'art. 633 c.p.c., il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 c.p.c. nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.
Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto fino a dieci giorni oppure aumentato fino a sessanta. Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi.
Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.

ANNOTAZIONI

Il ricorso predisposto su modello uso bollo cartaceo o documento informatico (nomefile.pdf.p7m) firmato digitalmente va depositato telematicamente (solo se di competenza per valore del tribunale, la forma cartacea vige ad oggi solo per i ricorsi di competenza del G.d.P.) all’ufficio giudiziario competente per territorio, sconta una marca da bollo d’importo pari ad € 27,00 all'atto dell'iscrizione a ruolo per ingiunzioni di valore superiore ad € 1.033,00. L'importo del contributo unificato varia a seconda del valore della lite, ridotto della metà rispetto all'importo unitario del contributo dovuto in funzione dello scaglione di valore.



TRIBUNALE DI (ovvero) G.d.P. di … omissis …
Ricorso per ingiunzione di pagamento

Promosso da: CAIO nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a … omissis … in Via / P.zza ... omissis ... c.f. / p.i. ... omissis ... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso dall’avvocato ... omissis ... (C.F. ... omissis ...) presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce presente atto su separato documento informatico ai sensi dell’art.83 comma III c.p.c.,
nei confronti di
SEMPRONIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ..., C.F. / p.i. ... omissis ...
Oggetto: ricorso per ingiunzione di pagamento somma.
Valore della lite: € ... omissis ...
*****
Ill.mo Tribunale di ... omissis ... (ovvero) Ill.mo Signor G.d.P. di ... omissis ...,

PREMESSO

1) che CAIO risulta essere creditore nei confronti di SEMPRONIO della somma di € ... omissis ... per le causali di seguito meglio descritte ... omissis ...
2) che il termine fissato per il pagamento del debito scadeva in data ... omissis ... come risultante dai titoli che si allegano;
3) che alla scadenza nessun pagamento è stato effettuato;
4) che in difetto di pagamento, il creditore ricorrente costituiva in mora il debitore mediante lettera monitoria A/R dd. ... omissis ... cui non ha fatto seguito alcun pagamento;
5) che nessun tentativo di recuperare bonariamente quanto dovuto per sorte capitale ed interessi legali ha sortito effetto;
6) che sulla base dei titoli allegati al presente ricorso, il credito per cui si procede è certo, liquido ed esigibile e, pertanto, ricorrono tutti gli estremi ex artt. 633 e ss. c.p.c. per chiedere ed ottenere un’ingiunzione di pagamento nei confronti SEMPRONIO per la somma di € ... omissis ... per capitale, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla data di costituzione in mora e comunque sino al saldo avvenuto, oltre al rimborso delle spese legali di cui alla procedura monitoria, oltre accessori come per Legge.
*****
Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 633 e ss. c.p.c., il creditore ricorrente come in epigrafe meglio generalizzato, a mezzo dello scrivente avvocato che lo rappresenta e lo difende
CHIEDE
alla S.V. Ill.ma di Voler accogliere il presente ricorso e per l'effetto d'ingiungere a SEMPRONIO come in epigrafe meglio generalizzato di pagare al creditore ricorrente presso il domicilio eletto, entro e non oltre 40 gg. dalla notifica del presente atto i seguenti importi: € ... omissis ... per capitale, € ... omissis … per interessi maturati sino all'integrale soddisfo, oltre alle spese legali di lite, liquidate come da nota spese allegate.
Elenco delle produzioni documentali:
1) ... omissis ...
Comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: ai sensi e per gli effetti dell’art. 170 c.p.c. si indica il numero di fax (+39) ... omissis ... e l’indirizzo di posta elettronica certificata: ... omissis ...

Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. n.115/2002 e ss. mm. il valore della lite è pari ad € ... omissis ... per capitale e sconta un C.U. pari ad € ... omissis ... dimezzato per la procedura monitoria e dunque € ... omissis ... 
Con Osservanza.
Milano, lì ________________ 2016.

Avv. _______________________ .




DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO
IL TRIBUNALE DI (ovvero) IL G.d.P. DI ... omissis ...

in persona del Giudice designato alla procedura, letto il ricorso per ingiunzione di pagamento che precede ed esaminati i documenti ad esso allegati, ritenuta la propria competenza e considerato che il credito per cui si procede è certo liquido ed esigibile, visti gli artt. 633 e ss. c.p.c.

INGIUNGE

a SEMPRONIO  nato a ... omissis ... il ... omissis … e residente a … omissis … in Via / P.zza ... omissis ... C.F. / p.i. ... omissis ... di pagare al creditore ricorrente, entro 40 gg. dalla notifica del presente atto, le seguenti somme: € ... omissis ... per capitale, oltre agli interessi legali maturati dalla data di costituzione in mora e fino a saldo avvenuto, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate come segue:
- Totali € _____________________ di cui:

- € __________________________ per esborsi,
- € __________________________ per compenso dovuto all'avvocato patrocinante liquidato ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende, con avvertenza che entro 40 gg. dalla notifica del presente decreto potrà essere promossa opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. dinnanzi a Codesto Giudice e che, decorso tale termine, in difetto di opposizione il decreto ingiuntivo diventerà definitivo e si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di Legge.
Milano, lì ______ / ______ / 2016.
Il Tribunale (ovvero) Il G.d.P. di _______________________