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mercoledì 5 settembre 2012

RICORSO PER SEQUESTRO CONSERVATIVO IN CORSO DI CAUSA - FORMULARIO





Ricorso su modello uso bollo, marca da € 27,00= all'atto dell'iscrizione a ruolo (in vigore dal 1° gennaio 2014), C.U. variabile a seconda del valore della causa.




TRIBUNALE ORDINARIO DI ... omissis ... 
 ***** 
 Ricorso per sequestro conservativo
in corso di causa

Promosso da: CAIA, nata a ... omissis ... il  ... omissis ... e  residente ad ... omissis ... in Via ... omissis ... C.F. ... omissis ... ai fini del presente atto rappresentata e difesa dall’avvocato ... omissis ... (C.F. ... omissis ...) presso il cui Studio Legale ad ... omissis ... (indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...) è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata a margine del presente atto.

Nei confronti di: TIZIO, nato a ... omissis ... il  ... omissis ... e residente ad ... omissis ... in Via ... omissis ... C.F. ... omissis ...

Oggetto: ricorso per sequestro conservativo.



 *****

Comunicazioni di Cancelleria: si chiede di ricevere le comunicazioni inerenti la procedura al numero di fax (+39) ... omissis ... oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...


 *****

Ill.mo Tribunale di ... omissis ... in persona del Giudice delegato alla procedura sub RG ... omissis ... dott. ... omissis ...


 PREMESSO


1) che CAIA e TIZIO sono legalmente separati, giusto decreto di omologa del Tribunale di ... omissis ... dd. ... omissis ... in persona del Presidente dott. ... omissis ... pronunciato a seguito di ricorso per separazione consensuale di data ... omissis ... nella causa sub RG ... omissis ... (doc.1);


2) che nel ricorso per separazione consensuale (doc.1) TIZIO riconosceva nei confronti della coniuge CAIA di essere portatore di un debito pari ad € ... omissis ...;


3) che nelle condizioni di separazione TIZIO s'impegnava a restituire alla coniuge il debito attraverso la cessione a titolo gratuito della proprietà esclusiva delle seguenti realità immobiliari ... omissis ... di proprietà esclusiva di TIZIO;


4) che, successivamente all'omologa di separazione, TIZIO non ha più adempiuto all'obbligazione contratta con CAIA;


5) che di conseguenza l'odierna ricorrente è stata costretta a notificare a TIZIO un atto di citazione a giudizio (doc.2), per ottenere la risoluzione degli accordi assunti in sede di separazione consensuale e la di Lui condanna al pagamento della somma di € ... omissis ... per cui TIZIO aveva già prestato riconoscimento;



6) che, per effetto di quanto precisato sub § 5, pende dinnanzi alla S.V. Ill.ma una causa civile sub RG ... omissis ... con udienza fissata alla data del ... omissis ...;



7) che nel frattempo CAIA è venuta a sapere che tutte le realità immobiliari in proprietà esclusiva del coniuge sono gravate da un'ipoteca giudiziale per effetto di un'ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva pronunciata nei confronti di TIZIO dal Tribunale di ... omissis ... n. ... omissis ... per l'importo di € ... omissis ... per capitale, oltre ad interessi ed alle spese legali di procedura (doc.5);



8) che, stante quanto sopra riferito e documentato, l'odierna ricorrente ha il fondato timore di perdere la garanzia di solvibilità del proprio credito nei confronti del coniuge;



9) che, in forza del riconoscimento di debito da parte di TIZIO, il credito per cui oggi si domanda tutela conservativa è certo, liquido ed esigibile;



10) che, visto il riconoscimento di debito ed il suo successivo inadempimento di TIZIO, e considerati altresì i gravami sulle realità del coniuge, ricorrono sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora per domandare in questa sede un provvedimento che autorizzi il sequestro conservativo dei beni immobili intestati all'odierno resistente, sino a concorrenza della somma capitale di € ... omissis ... oltre ad interessi legali maturati e maturandi dal dì del dovuto e sino al saldo effettivo, oltre al rimborso delle spese di lite ed ogni altra spesa connessa occorrenda.


*****

Tutto ciò premesso e considerato, CAIA, come in epigrafe meglio generalizzata, rappresentata, difesa e domiciliata ut supra

CHIEDE

alla S.V. Ill.ma, esaminato il ricorso per sequestro conservativo che precede e la documentazione ad esso allegata, disposta la comparizione personale delle parti ed assegnato un termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, di voler

ACCOGLIERE

la presente istanza e per l’effetto autorizzare nei limiti consentiti dalla Legge il sequestro conservativo a tutela del credito certo, liquido ed esigibile vantato da CAIA nei confronti di TIZIO sino a concorrenza della somma capitale di € ... omissis ... oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali maturati e maturandi dal dì del dovuto e sino al saldo effettivo, oltre al rimborso delle spese di lite ed ogni altra spesa connessa occorrenda, il tutto sulle realità immobiliari intestate al signor TIZIO, nato ad ... omissis ... il  ... omissis ... e residente ad ... omissis ..., come di seguito meglio descritte:

A) indicazione dei fabbricati di proprietà del convenuto da sottoporsi a sequestro ... omissis ...



Elenco produzioni documentali:

1) Copia fotostatica del ricorso per separazione consensuale dei coniugi e pedissequo decreto di omologa del Tribunale di  omissis ;
2) Copia fotostatica atto di citazione a giudizio CAIA / TIZIO;
3) Copia fotostatica contratto di mutuo ipotecario  omissis ;
4) Copia fotostatica prospetto riepilogativo di rientro del mutuo ipotecario;
5) Copia fotostatica ingiunzione di pagamento n.  omissis del Tribunale Civile di  omissis .
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite siccome liquidati ai sensi del D.M. dd. 10/03/2014 n.55, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Dichiarazione di valore: il presente ricorso sconta un C.U. pari ad € ... omissis ... oltre ad € 27,00 per valori bollati.

Con Osservanza.
Milano, lì  ____________ 2014.
Avv. ____________________ .


LE AZIONI A TUTELA DEL POSSESSO: LA REINTEGRAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL POSSESSO






RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO


Art. 1168 c.c. (l'azione di reintegrazione del possesso)
[I]. Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.
[II]. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.
[III]. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.
[IV]. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.


Art. 1170 c.c. (l'azione di manutenzione del possesso)
[I]. Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.
[II]. L'azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
[III]. Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.


Art. 703 c.p.c. (l'azione di reintegrazione / manutenzione del possesso)
[I]. Le domande di reintegrazione e di manutenzione  del possesso si propongono con ricorso (art. 125 c.p.c.) al giudice competente a norma dell'art. 21 c.p.c.
[II]. Il giudice provvede ai sensi degli artt. 669 bis e ss. c.p.c., in quanto compatibili.
[III]. L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.
[IV]. Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'art. 669 novies terzo comma c.p.c.


ANNOTAZIONI


L’azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.) e quella di manutenzione (art. 1170 c.c.) del possesso sono i rimedi che l'ordinamento mette a disposizione di chi è possessore di un bene del quale sia stato privato, ovvero che ne sia stato molestato nell'esercizio del possesso.
La legittimazione attiva ad esperire l'azione di reintegrazione spetta al possessore ed al detentore (esclusa la detenzione per ragioni di servizio o di ospitalità), mentre per l'azione di manutenzione la legittimazione spetta solo al possessore di buona fede (possessore da oltre un anno, ininterrotto e non clandestino).
La spoliazione del bene, il cui rimedio è l'azione di reintegrazione, deve essere stata violenta ovvero occulta, ed in ogni caso contro la volontà dell'avente diritto.
L'azione a tutela del possesso si propone con ricorso indirizzato al Tribunale del luogo competente per territorio e si applicano le norme relative ai procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 e ss. c.p.c.).
All'atto dell'iscrizione a ruolo deve essere versato un contributo forfetario di € 27,00 ed un C.U. avuto riguardo del valore della lite ridotto della metà.




TRIBUNALE ORDINARIO DI ... omissis ...
Ricorso ex art. 703 c.p.c.


Promosso da: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... ed ivi residente in Via ... omissis ... C.F. ... omissis ... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso dall'avvocato ... omissis ... (c.f. / p.i. ... omissis ...) con Studio Legale ad ... omissis ... (indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...) presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documenti informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.,

 NEI CONFRONTI DI

CAIO, nato ad ... omissis ... il ... omissis ... e residente ad ... omissis ... C.F. ... omissis ...

Per comunicazioni / notificazioni: si chiede di ricevere ogni comunicazione / notificazione all’indirizzo p.e.c. … omissis …

*****
Ill.mo Tribunale di ... omissis ... in persona del Giudice designato alla procedura,

PREMESSO IN FATTO

1) che TIZIO è proprietario di un appartamento destinato ad uso di civile abitazione sito nel Comune di ... omissis ... in Via ... omissis ... censito al catasto urbano del Comune di ... omissis ... al foglio n. ... omissis ... partita n. ... omissis ... particella n. ... omissis ... come da estratto catastale allegato (doc.1);

2) che all’insaputa (ovvero contro la volontà ...) di TIZIO il convenuto CAIO si è immesso nel possesso dell’immobile;

3) che, all'insaputa di TIZIO, CAIO ha sostituito le chiavi della porta d'ingresso, di fatto estromettendo TIZIO dal possesso / godimento dell'appartamento ed impedendogli di farvi rientro;

4) che lo spoglio è avvenuto in data _ / _ / _ e pertanto non è ancora trascorso un anno dal fatto;

5) che per effetto di quanto precede TIZIO non ha mai più potuto accedere al proprio appartamento, del cui possesso risulta essere spogliato violentemente e/o occultamente in modo ininterrotto a far data dal _ / _ / _;

6) che ogni tentativo di reimmettere bonariamente TIZIO nel possesso del proprio appartamento non ha sortito alcun effetto (doc.2);

7) che non sono ancora trascorsi dodici mesi dall'atto di spoglio violento / occulto;          
                 
E RILEVATO ALTRESI IN DIRITTO 

che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cass. Civ. dd. 27/01/2004, n.1426; Pretura di Taranto dd. 11/01/1989) la sostituzione della serratura di accesso da parte del detentore finalizzata ad estromettere dal godimento della dimora il legittimo proprietario integra a tutti gli effetti gli estremi dello spoglio, se ad essa non s’accompagna la ri-consegna delle chiavi al legittimo proprietario.
Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra rivolge Ossequiosa         
                 
ISTANZA

alla S.V. Ill.ma affinché, visti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c., letto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione ad esso allegata, disposta la comparizione personale delle parti in udienza dinnanzi a Sé ai sensi dell’art. 669 sexies c.p.c. ed assunte le sommarie informazioni ritenute opportune, voglia accogliere il presente ricorso e per l’effetto contrariis rejectis      
                                        
ORDINARE

la reintegrazione di TIZIO, nato ad ... omissis ... il ... omissis ... ed ivi residente in Via ... omissis ... C.F. ... omissis ..., nel pieno ed esclusivo possesso dell’appartamento di cui alla narrativa, libero da persone, cose ed altrui avvolti, adottando ogni conseguente provvedimento di legge.

Istanze istruttorie: ogni istanza riservata all’esito della fase cautelare tenuto conto del contegno processuale della controparte.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art.2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Documenti allegati in copia:
1) Estratto catastale dell'appartamento;
2) Lettera monitoria A/R dd.... omissis ...
3) ... omissis ...
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire tenuto conto del contegno processuale di controparte.

Dichiarazione di Valore: ai sensi del d.p.r. 115/2002 dd. 30/05/2002 e ss. mm. il valore della presente causa è indeterminabile e sconta il relativo C.U. ridotto della metà, oltre ad € 27,00= per valori bollati all'atto dell'iscrizione a ruolo.

Con Osservanza.
Milano, lì _____________ 2016.
Avv. ____________________ .   

(Segue la procura alle liti su separato documento informatico)