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venerdì 16 novembre 2012

L'ATTO DI PRECETTO SU ASSEGNO PROTESTATO

                                




RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO

Art. 480 c.p.c. (forma del precetto)
Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c.

Art. 481 c.p.c. (cessazione d'efficacia del precetto)
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.
Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'art. 627 c.p.c.

Art. 482 c.p.c. (termine di adempimento)
Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza.
L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.




ATTO DI PRECETTO SU ASSEGNO PROTESTATO



Creditore intimante: società ALPHA, in persona del legale rappresentante p.t. … omissis … con sede legale a ... omissis ... p.i. ... omissis ... agli effetti del presente atto rappresentata e difesa dall’avvocato ... omissis ... (c.f. ... omissis ...) presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto.

Debitore intimato: società GAMMA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a ... omissis .... p.i. ... omissis ...

Titolo esecutivo: assegno bancario n. ... omissis ... emesso in data ... omissis ... in favore del creditore intimante per l’importo di € ... omissis ... tratto sulla banca ... omissis ..., assegno protestato in data ... omissis ... a cura del Notaio dott. ... omissis ...  di repertorio n. ... omissis ..., titolo che integralmente si riporta nel presente atto di precetto.

PREMESSO

1) che in data ... omissis ... veniva emesso a favore del creditore intimante il titolo annotato in epigrafe;

2) che il portatore del titolo tentava inutilmente di portarlo all'incasso;

3) che non è stato possibile incassare la somma descritta nel titolo per mancanza di fondi sul c/c d'appoggio (ovvero per mancanza d'istruzioni) della banca domiciliataria;

4) che l’anno ... omissis ... il giorno ... omissis ... del mese di ... omissis ... presso lo Studio del Notaio dott. ... omissis ... iscritto al Collegio Notarile di ... omissis ... a richiesta della creditrice ALPHA, con atto di repertorio n. ... omissis ... veniva levato protesto contro l’obbligato e contro chiunque possa spettare, atteso che presentato il titolo presso la domiciliazione di pagamento, il domiciliatario non pagava per mancanza di fondi (ovvero) per mancanza di istruzioni;

5) che il titolo esecutivo ed il pedissequo protesto vengono riportati di seguito in copia fotostatica;

6) che è interesse del creditore intimante di portare in esecuzione il titolo che precede, per il recupero coattivo di ogni somma dovuta e debenda per sorte capitale, interessi di mora e spese legali di procedura.

*****

Tutto ciò premesso, il creditore intimante come in epigrafe meglio generalizzato, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato, difeso e domiciliato ut supra, intima e fa

PRECETTO

alla società GAMMA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a ... omissis .... p.i. ... omissis ... di pagare all'intimante presso il domicilio eletto entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del presente atto i seguenti importi:

- Sorte capitale €  0,00
- Interessi di mora calcolati sino alla data del precetto €  0,00
- Spese notarili del protesto €  0,00
------------------------------------------------------------
- Subtotale €  0,00
- Compenso per la redazione dell'atto di precetto (D.M. n.55/14) €  0,00
- Rimborso delle spese forfetarie (art. 2 D.M. 55/14) 15% € 0,00
- C.p.a. 4% €  0,00
- I.v.a. 22% €  0,00
- Spese di notificazione di titolo e precetto € 0,00
------------------------------------------------------------
- Subtotale €  0,00
- Totale da pagare €  0,00

e quindi complessivamente € ________________________ / 00 oltre agli interessi di mora (ovvero, agli interessi legali) successivamente maturati sino al saldo effettivo, oltre alle eventuali e successive spese occorrende, con avvertenza che in difetto di pagamento entro 10 gg. dalla notifica del presente atto si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di Legge. 

Ai sensi dell’art. 480 c.p.c. come riformato  dall’art.13 D.L. 83/2015 si avverte il debitore intimato che attraverso un organismo di composizione della crisi oppure con l'ausilio di un professionista nominato dal giudice può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo per la composizione della crisi, ovvero proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Milano, lì _______________ 2016.
Avv._______________________ 

(seguono la procura alle liti e relazione di notifica del precetto)                                                                                  

                                                                                 

                                                                                   
                                                                                   

mercoledì 14 novembre 2012

L'INTERVERSIONE DEL POSSESSO


*****
CENNI SULLA DETENZIONE, SUL POSSESSO E SUL MUTAMENTO DA
DETENZIONE IN POSSESSO NELL'AZIONE EX ART. 1168 c.c.
*****

FATTISPECIE 
Nel 2010 TIZIO conviene in un giudizio possessorio CAIO, radicando nei suoi confronti un'azione ex art. 1168 c.c. per la reintegrazione nel possesso di un immobile (appartamento) di proprietà dello stesso TIZIO, del quale egli deduce di essere stato spogliato in modo violento per fatto e colpa addebitabili allo stesso CAIO.
Deduce TIZIO che CAIO, già in possesso delle chiavi della porta d'ingresso dal 2008, dopo avere goduto dell'appartamento con animus detinendi e previo permesso del legittimo proprietario, successivamente nel 2010 richiesto di riconsegnare chiavi ed appartamento, aveva opposto a TIZIO il proprio rifiuto ed anzi aveva sostituito il cilindretto della porta d'accesso; ragione che induceva TIZIO a promuovere un'azione possessoria contro CAIO, deducendo la cd. interversio possessionis.
Costituendosi in giudizio, CAIO eccepisce la decadenza di TIZIO dall’azione possessoria per lo spirare del termine annuale previsto dall’art.1168 c.c. Deduce, infatti, CAIO che, se di spoglio si tratta visto che nel caso di specie egli aveva già il possesso delle chiavi dal 2008, questo sarebbe comunque maturato due anni prima dal radicamento dell'azione possessoria, posto che - appunto - dal 2008 lo stesso CAIO aveva il "possesso" delle chiavi e dell'immobile. Ragione per la quale a detta di CAIO l'azione possessoria sarebbe  di fatto improponibile nel 2010.
*****
SOLUZIONE AL PROBLEMA
A fondamento della tempestività dell'azione, deduce TIZIO che CAIO, contrariamente a quanto ex adverso riferito, era ritenuto esclusivamente detentore delle chiavi e dell'appartamento sino a quando, con lettera manoscritta nel 2010, aveva manifestato all'esterno ed in particolare allo stesso TIZIO la propria intenzione di disporre del bene come se fosse proprio, escludendo il legittimo proprietario, non restituendo chiavi ed appartamento di cui era stato a propria volta richiesto, ed anzi sostituendo il cilindretto.
A conferma di quanto precede, TIZIO produceva in giudizio un manoscritto di CAIO risalente ancora al 2008, in cui egli riconosceva il "permesso" del legittimo proprietario a disporre delle chiavi e dell'appartamento, ma soprattutto riconosceva la proprietà di TIZIO sul bene e la dipendenza della sua detenzione da siffatto diritto.
Tanto premesso, non si può non considerare cosa distingue la detenzione dal possesso, vale a dire l’animus detinendi e l’animus possidendi, giacché tanto la detenzione quanto il possesso sono caratterizzati da un elemento comune: la materiale disponibilità del bene o corpus.
La detenzione può definirsi, dunque, come un potere di fatto sulla cosa non accompagnato dall'intenzione di esercitare un’attività corrispondente ad un diritto reale. 
Nel detentore concorrono la materiale disponibilità della cosa e la consapevolezza di disporne nel rispetto del diritto altrui, ossia la consapevolezza ed il riconoscimento di una preminente posizione di altri ed in qualche caso di una propria dipendenza da essa.
Al contrario, possessore è colui che ha la materiale disponibilità del bene e si comporta con riferimento al bene come se ne fosse proprietario, con esclusione di qualsiasi altro.
Sulla base di quanto precede, è proprio il manoscritto imputabile a CAIO a togliere ogni dubbio sulla legittimità e sulla tempestività del ricorso possessorio di TIZIO promosso nel 2010.
Infatti, CAIO riconoscendo la posizione preminente di TIZIO sull’appartamento, dal momento che riferisce espressamente di un permesso e di appartamento di proprietà di Tizio esprime un evidente animus detinendi.
A questo punto è chiaro che solo col rifiuto opposto nel 2010 di restituire le chiavi in Suo possesso ed anzi sostituendo il cilindretto, CAIO ha manifestato per la prima volta un animus possidendi, maturando la cd. interversio possessionis.
La Giurisprudenza di merito afferma: l’interversio possessionis non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, sostituendo al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi. Tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento (Trib. di Roma, Sez. VI, dd. 06/06/2011, n. 12707).
Qundi il dies a quo per computare il termine annuale nei confronti di CAIO deve coincidere necessariamente con l'anno 2010, quando per la prima volta egli manifestava all'esterno il proprio animus possidendi.
L’azione è, dunque, assolutamente tempestiva.
Esplicativa al riguardo è la pronuncia della Suprema Corte dd. 27/01/2004, n.1426: in tema di azioni possessorie, configura un atto di spoglio la sostituzione della serratura della porta di accesso all'immobile da parte dei detentori se ad essa non sia seguita la consegna di copia delle chiavi ai proprietari che ne avevano fatto richiesta, qualificandosi tale azione come privazione del possesso fino ad allora esercitato dai proprietari e, al tempo stesso, come primo inequivoco atto di interversione del possesso compiuto dai detentori.
Ed ancora: deve essere riconosciuta tutela possessoria per lo spoglio subìto da uno dei coniugi ad opera dell'altro coniuge, relativo ad un immobile di proprietà esclusiva dello spoliator, ma utilizzato come seconda casa (nel caso di specie, il coniuge, proprietario esclusivo di un casale, ha modificato i codici di apertura dei cancelli e ha sostituito tutte le serrature dell'immobile, impedendo alla moglie di continuare ad accedervi, Tribunale di Arezzo, dd. 04/03/2010).

(Avv. Luca Conti).

sabato 3 novembre 2012

OPPOSIZIONE A DEC. ING. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO






RIFERIMENTI NORMATIVI
E FORMULARIO


     Art. 645 c.p.c. (forma dell'opposizione a decreto ingiuntivo).  
L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638 c.p.c. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L'anticipazione di cui all'art. 163 bis terzo comma c.p.c., deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

Art. 647 c.p.c. (esecutorietà del D.I. per mancata opposizione). 
Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'art. 650 c.p.c. e la cauzione eventualmente prestata è liberata.

Art. 648 c.p.c. (esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione).  
Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'art. 642 c.p.c. Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

BREVI ANNOTAZIONI
L'atto di citazione va redatto su un documento informatico firmato digitalmente (nomefile.pdf.p7m) e deve essere notificato tramite p.e.c. all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'avvocato del creditore ricorrente. Nella busta telematica vanno accluse la procura alle liti e la relazione di notifica anch'esse firmate digitalmente.
All'atto dell'iscrizione deve essere assolta la marca da bollo da € 27,00 per le opposizioni di valore superiore ad € 1.033,00 mentre il valore del C.U. varia seconda del valore dichiarato della causa, ridotto della metà e tenuto conto di eventuali domande riconvenzionali.



TRIBUNALE DI ... omissis ...

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A D.I.
E PEDISSEQUA ISTANZA ex art.649 c.p.c. 
 

Nell'interesse di: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ..., C.F. ... omissis ... rappresentato e difeso dall'Avv. ... omissis ... (C.F. ... omissis ...) presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c., 

nei confronti di

impresa / società GAMMA, in persona del legale rappresentante p.t. ... omissis ... con sede legale a ... omissis ... p.i. ... omissis ... elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. ... omissis ... giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento di data … omissis … valida anche in fase di opposizione.

Oggetto: opposizione a D.I. n. ... omissis ... di data ... omissis ... sub RG ... omissis ...

Per comunicazioni di cancelleria e notificazioni: ai sensi degli artt. 125 comma 1 e 136 c.p.c. si chiede di ricevere ogni comunicazione / notificazione all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...

PREMESSE IN FATTO

1) L'attore / opponente ha stipulato con l'impresa GAMMA un contratto d'appalto avente ad oggetto le seguenti opere ... omissis ... 

2) Le opere appaltate non sono mai state ultimate, né collaudate, né accettate dal committente, tanto che in corso d'opera sono stati contestati i seguenti inadempimenti (ovvero) i seguenti vizi  / difetti delle opere appaltate ... omissis ...

4) Il prezzo pattuito per la realizzazione a regola d'arte delle opere era stato concordato nella somma di € ... omissis ... oltre i.v.a. al ... omissis ... %.

5) A lavori non ancora ultimati l'impresa GAMMA  ha emesso le seguenti fatture ... omissis .... di cui ha preteso il pagamento.

6) Ad oggi difetta il pagamento delle fatture... omissis ... motivato dal fatto che la convenuta / opposta non ha ultimato i lavori (ovvero) le opere presentano gravi vizi e difetti regolarmente denunciati per iscritto e non ancora sanati (ovvero) non ha rilasciato le relative certificazioni di conformità delle opere eseguite ai sensi di Legge.

7) Nonostante l'inadempimento dell’impresa appaltatrice, questa ha notificato al committente dei lavori il D.I. n. ... omissis ... di data ... omissis ... munito di formula esecutiva rilasciata in data ... omissis ... ai sensi e per gli effetti dell’art. 642 c.p.c., unitamente a pedissequo atto di precetto di data ... omissis ...

8) L'opponente TIZIO eccepisce la carenza dei presupposti ex lege  per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento in forma immediatamente esecutiva in difetto dei presupposti del fumus boni iuris e/o del periculum in mora a danno dell'asserita creditrice.

9) Sulla base di quanto sopra esposto, è necessario impugnare il D.I. e chiederne la revoca, anche per tutte le seguenti

MOTIVAZIONI DI DIRITTO

1) Insussistenza dei presupposti di legge per l'emissione di un D.I. in forma immediatamente esecutiva.
Il primo motivo di opposizione riguarda la violazione dell'art. 642 c.p.c., perché il D.I. non poteva essere emesso nella forma immediatamente esecutiva, come di seguito precisato, in difetto sia di un riconoscimento di debito scritto da parte del debitore ingiunto, sia del fumus boni iuris / periculum in mora rispetto alle pretese dell’appaltatrice: ... esposizione delle motivazioni in punto di diritto per cui ricorre la violazione dell'art. 642 c.p.c. ...

2) Nel merito dell'opposizione e del contratto d’appalto.  
Quanto alle opere commissionate a GAMMA si ribadisce quanto già dedotto nelle “premesse”.
Gli accordi prevedevano, infatti, la realizzazione di quanto segue: ... omissis ...
I lavori però non sono mai stati ultimati, senza giustificato motivo (ovvero) presentano gravi difetti che sono stati ritualmente denunciati all'odierna convenuta.
... esposizione dei fatti su cui si fonda l'opposizione in punto an debeatur ed in punto quantum ...

Tutto ciò premesso e considerato, l'attore TIZIO come in epigrafe meglio generalizzato, ut supra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

C I T A

l'impresa GAMMA, in persona del legale rappresentante p.t. ... omissis ..., nonché elett. dom. presso lo Studio Legale dell’Avv. ... omissis ... sito a ... omissis ... giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento di data ... omissis ..., a comparire avanti il

TRIBUNALE DI ... omissis ...

all'udienza fissata per il giorno … / … / 2019 ore di rito 

ovvero ad altra e successiva udienza fissata ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con invito a costituirsi in giudizio almeno 20 gg. prima della fissata udienza ai sensi dell’art. 166 c.p.c., con avvertimento che in difetto si procederà comunque in sua contumaci, che l’emananda sentenza sarà considerata come resa in regolare contraddittorio e che la ritardata costituzione in giudizio comporta le decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti

C O N C L U S I O N I

Piaccia al Tribunale di ... omissis ... in persona del Giudice designato alla procedura, contrariis rejectis, così giudicare.

In via preliminare: previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, disporre inaudita altera parte la sospensione della provvisoria esecutorietà con ordinanza non impugnabile.

Nel merito ed in via principale: previo accertamento degli inadempimenti contrattuali come meglio descritti in narrativa, per l’effetto revocare l’impugnato decreto ingiuntivo, tenendo indenne l’opponente da qualsivoglia pretesa creditizia avversaria.

Nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, revocare comunque l’impugnato decreto ingiuntivo nella misura dei lavori eventualmente eseguiti dall’impresa appaltatrice, riducendo in termini di Giustizia il credito ex adverso azionato, tenuto conto anche dei vizi / difetti dell’opera contestati all’appaltatrice.

In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale nella persona del legale rappresentante dell’impresa GAMMA e per testimoni sui fatti di causa, da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate. Indicazione dei testimoni riservata nei termini di Legge.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compensi liquidati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Elenco delle produzioni documentali:
1) D.I. immediatamente esecutivo n. … di data …;
2) ... omissis ... 

Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. 115/2002 e ss. mm. il valore della presente opposizione rientra nello scaglione per valore di fascia ... omissis ... e sconta un C.U. pari ad € ... omissis ...

Milano, lì … / … / 2019.
Avv. ________________      

*Seguono su separati documenti informatici firmati digitalmente la procura alle liti e la relazione di notifica da accludere alla busta telematica.   


(a cura di Avv. Luca Conti)