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venerdì 31 gennaio 2014

RESPONSABILITA' SANITARIA: GIURISPRUDENZA A CONFRONTO






Di seguito si riportano le più recenti ed interessanti pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di: responsabilità sanitaria del medico curante e della struttura sanitaria, ripartizione dell'onere probatorio tra paziente ed operatore sanitario, inquadramento del rapporto medico curante / struttura sanitaria / paziente, criteri di liquidazione del danno alla salute di tipo non patrimoniale, diritto al risarcimento da nascita indesiderata per la madre ed il nascituro.


RESPONSABILITA' MEDICA - RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE SANITARIO - RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA SANITARIA - RIFIUTO DEL PAZIENTE AL RICOVERO - SUCCESSIVO DECESSO DEL PAZIENTE - CONCORSO DI COLPA DEL PAZIENTE - NESSO EZIOLOGICO - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DI MEDICO E STRUTTURA SANITARIA.
E' corretto escludere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria, laddove i danneggiati non abbiano dimostrato la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del sanitario, in occasione del consigliato ricovero ed il relativo rifiuto dopo la visita di pronto soccorso, e l'evento morte occorso alla paziente sottrattasi in maniera volontaria al predetto ricovero (Cass. Civ., Sez. III, dd. 10/06/2013, n.14530).

RESPONSABILITA' MEDICA - COLPA LIEVE DELL'OPERATORE SANITARIO - DEPENALIZZAZIONE DEL REATO DI LESIONI IN CASO DI COLPA LIEVE - ESERCIZIO DELL'AZIONE RISARCITORIA ESCLUSIVAMENTE IN SEDE CIVILE.  
Il d.l. 13 settembre 2012 n. 158, art. 3 comma 1, conv. dalla l. 8 novembre 2012 n. 189 esclude la responsabilità medica in sede penale, se l'esercente dell'attività sanitaria si attiene alle linee-guida e buone pratiche accreditate dalla comunica scientifica. La stessa norma prevede che in tali casi, la esimente penale non elide illecito civile e che resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., che è clausola generale del neminem laedere, sia nel diritto positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è la salute. La novella contenuta nella l. n. 189 del 2012 dunque si limita a indicare una particolare evoluzione del diritto penale vivente, col fine di agevolare l'utile esercizio dell'arte medica, evitando il pericolo di pretestuose azioni penali, senza modificare tuttavia la materia della responsabilità civile, che segue le sue regole consolidate, non solo per la responsabilità aquiliana del medico, ma anche per la cosiddetta "responsabilità contrattuale" del medico e della struttura sanitaria da contatto sociale (Cass. civ., sez. III, dd. 19/02/2013, n.4030).

RESPONSABILITA' MEDICA - SANITA' PUBBLICA - COPERTURA ASSICURATIVA - RISARICMENTO DEL DANNO - RESPONSABILITA' CONTRATTUALE -
La struttura sanitaria (pubblica) presso cui viene eseguito l'espianto di un rene, ove non si sia munita di copertura assicurativa a favore del donatore, risponde a titolo contrattuale dei danni da quest'ultimo subiti in conseguenza dell'intervento (Cass. civ., sez. III, dd. 28/01/2013, n.1874).

RESPONSABILITA’ MEDICA – RISARCIMENTO DEL DANNO DA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE INTERVENTO CHIRURGICO - INFEZIONE POST-OPERATORIA – ESECUZIONE CORRETTA DELL’INTERVENTO – ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’ DEL CHIRURGO – RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE DELLA STRAUTTURA SANITARIA  CONTRATTO ATIPICO DI SPEDALITA’.
L'infezione nosocomiale contratta dal paziente nel corso di un intervento chirurgico necessario e correttamente eseguito, è imputabile alla struttura sanitaria nella quale è stato eseguito il predetto intervento. Questa, invero, con l'accettazione del paziente ai fini del ricovero per l'intervento programmato, conclude con lo stesso un contratto atipico di spedalità e di assistenza sanitaria, al quale consegue l'impegno ad eseguire una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende ad altre prestazioni, tra le quali la predisposizione di tutte le misure necessarie a prevenire infezioni. Nel caso concreto, provata l'insorgenza di una infezione di tipo nosocomiale, nonché la inadeguatezza delle successive prestazioni fornite dal personale sanitario in fase post operatoria, in relazione alle condizioni del paziente ed ai dettami della buona arte medica, la struttura sanitaria convenuta in giudizio è tenuta a rispondere delle conseguenze che dalla contrazione della predetta infezione sono derivate all'attore in termini di peggioramento delle sue condizioni di salute (Tribunale di Milano, Sez. I, dd. 12/05/2015, n.5984).

RESPONSABILITA’ MEDICA – IGIENE E SANITA’ – INFEZIONE POST-OPERATORIA – RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE – COMPORTAMENTO NEGLIGENTE DELLA CLINICA – RISARCIMENTO DEL DANNO.
In tema di responsabilità medica, in caso di infezione post operatoria che provochi danni al paziente operato e che sia causalmente riconducibile a un comportamento negligente della clinica, va riconosciuta la responsabilità della sola casa di cura e non anche del medico che ha effettuato l’operazione. Nel caso di specie, era stato accertato che l’infezione contratta dal paziente dipendeva esclusivamente dalla mancata sterilizzazione della strumentazione utilizzata per l’intervento, con la conseguente condanna in via esclusiva della clinica al risarcimento dei danni conseguenti le lesioni personali patite dal paziente (Tribunale di Roma, XIII Sez., dd. 26/11/2014).


CONSENSO INFORMATO DEL PAZIENTE - OMISSIONE - RESPONSABILITA' CONTRATTUALE DEL MEDICO - CAUSA  O CONCAUSA DEL DANNO.
In tema di risarcimento danni da trattamento sanitario, e quindi di responsabilità professionale del medico, costituisce omissione, violazione ad hoc ed autonoma fonte di responsabilità, l'aver operato in assenza del consenso informato del paziente: l'inadempimento, onde fondare la richiesta di risarcimento, deve, però, costituire causa o concausa efficiente del danno (Cass. civ., sez. III, dd. 27/11/2012, n.20984).


RESPONSABILITA’ MEDICA – INADEMPIMENTO DEL MEDICO – COMPORTAMENTO NEGLIGENTE - RESPONSABILITA' DEL MEDICO - - DOVERE DI DILIGENZA - PROVA DEL DANNO.
In tema di responsabilità del medico per i danni causati al paziente, l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto "ipso facto" dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale. L'inadempimento consegue, infatti, alla prestazione negligente ovvero non improntata alla dovuta diligenza da parte del professionista (e/o della struttura sanitaria ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c.), adeguata alla natura dell'attività esercitata e alle circostanze concrete del caso (Cass. civ., Sez. III, dd. 09/10/2012, n.17143).


RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA SANITARIA RISPETTO AL DANNO SUBITO DALL'OPERATORE NELLO SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI  - APPLICAZIONE ART.2043 c.c. -
L'azienda sanitaria pubblica è responsabile nei confronti del proprio medico per il danno da invalidità permanente da questi subito a seguito di infezione da virus HCV (epatite di tipo C), contratta nell'assolvimento dell'attività lavorativa, da considerarsi attività pericolosa esercitata dall'ente pubblico, quando non siano stati adottati adeguati strumenti di prevenzione del contagio (Cass. civ., Sez. lav., dd. 27/04/2012, n.6562).


CONTRATTO ATIPICO DI SPEDALITA' – INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - DANNO AL PAZIENTE - RESPONSABILITA' CONTRATTUALE DELLA STRUTTURA SANITARIA - RESPONSABILITA' PER FATTO DEI DIPENDENTI.
La responsabilità della struttura ospedaliera fondata sul contatto sociale ha natura contrattuale. Ne consegue che, in virtù del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di assistenza sanitaria, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto di spedalità, la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art.1218 c.c., e, per quanto concerne le prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto dei dipendente sulla base dell'art. 1228 c.c. (Cass. civ., Sez. III, dd. 03/02/2012, n.1620).

CONTRATTO ATIPICO DI SPEDALITA’ - RESPONSABILITA' CONTRATTUALE DELLA STRUTTURA SANITARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO. 
In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e del medico, il paziente danneggiato ha l'onere di provare il contratto (o contatto sociale) ed il peggioramento delle proprie condizioni di salute ed allegare l'inadempimento del medico astrattamente idoneo a provocare il danno, competendo alla controparte di dimostrare che l'inadempimento non vi è stato ovvero che, pur essendovi stato, esso non è eziologicamente rilevante (Tribunale di Milano, Sez. V, dd. 03/02/2012, n. 1406).


CONTRATTO ATIPICO DI SPEDALITA’ INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - INADEMPIMENTO DELL’OPERATORE SANITARIO - RAPPORTO DI PREPOSIZIONE RISPETTO ALLA STRUTTURA OSPEDALIERA - RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA SANITARIA / ART.1228 c.c.
Essendo ravvisabile un rapporto di preposizione tra la struttura sanitaria ed il medico, l'ente ospedaliero - ex art. 1228 c.c. - è responsabile dell'inadempimento dell'obbligazione sanitaria anche quando esso derivi dal fatto del medico (Tribunale de L'Aquila, dd. 20/01/2012, n.31).


MEDICAL MALPRACTICE - RESPONSABILITA' CIVILE DEL MEDICO E DELLA STRUTTURA SANITARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO TRA MEDICO, STRUTTURA E PAZIENTE. 
Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno causato da un errore del medico o della struttura sanitaria, al quale sono applicabili le regole sulla responsabilità contrattuale ivi comprese quelle sul riparto dell'onere della prova, l'attore ha il solo onere - ex art. 1218 c.c. - di allegare e provare l'esistenza del contratto e di allegare e provare l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'errore del medico e l'aggravamento delle proprie condizioni di salute, mentre spetterà al convenuto dimostrare o che inadempimento non vi è stato, ovvero che esso pur essendo sussistente non è stato la causa efficiente dei danni lamentati dall'attore (Tribunale di Nola, dd. 16/01/2012).


RESPONSABILITA’ MEDICA - DANNO NON PATRIMONIALE CAUSATO DA MEDICAL MALPRACTICE - CRITERI DI LIQUIDAZIONE - VOCE UNITARIA DI DANNO.
Ai fini della sua risarcibilità, il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria, comprensiva del danno biologico, del danno morale e del danno esistenziale e non implica, se non a meri fini descrittivi, il riconoscimento di autonome categorie di danno (Tribunale Potenza, dd. 11/01/2012).


MEDICAL MALPRACTICE - RISARCIMENTO DEL DANNO AL PAZIENTE - RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO.
La responsabilità del medico e della struttura sanitaria ha natura contrattuale e la ripartizione dell'onere della prova prevede che il danneggiato debba provare il rapporto sanitario, la prestazione medica negligente e la lesione alla salute, restando a carico del medico inadempiente la prova di cause giustificative del proprio inadempimento o di elementi che interrompano il nesso causale tra negligenza e danno, secondo un criterio di causalità civilistico e probabilistico (Cass. civ., Sez. III, dd. 15/12/2011, n.27000).


RESPONSABILITA’ MEDICA - MALFORMAZIONE DEL FETO - OMESSA DIAGNOSI DEL MEDICO CURANTE - RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA - NASCITA INDESIDERATA - RISARCIMENTO DEL DANNO AL NASCITURO. 
Nel caso in cui il medico ometta di segnalare alla gestante l'esistenza di più efficaci test diagnostici prenatali rispetto a quello in concreto prescelto, impedendole così di accertare l'esistenza d'una malformazione congenita del concepito, quest'ultimo, ancorché privo di soggettività giuridica fino al momento della nascita , una volta venuto ad esistenza ha diritto ad essere risarcito. Il vulnus lamentato da parte del minore malformato, tuttavia, non è la malformazione in sé considerata, bensì lo stato funzionale di infermità, sintesi generatrice di una vita handicappata, che merita di essere vissuta meno disagevolmente, attribuendo direttamente al soggetto che di tale condizione di disagio è personalmente portatore il dovuto importo risarcitorio (Cass. civ., Sez. III, dd. 02/10/2012, n.16754).


RESPONSABILITA’ MEDICA - NASCITA INDESIDERATA / DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO AL NASCITURO / FONDAMENTI COSTITUZIONALI. 
Nel caso in cui il medico ometta di segnalare alla gestante l'esistenza di più efficaci test diagnostici prenatali rispetto a quello in concreto prescelto, impedendole così di accertare l'esistenza di una malformazione congenita del concepito, quest'ultimo, ancorché privo di soggettività giuridica fino al momento della nascita, una volta venuto ad esistenza ha il diritto, fondato sugli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost., ad essere risarcito da parte del sanitario del danno consistente nell'essere nato non sano, rappresentato dall'interesse ad alleviare la propria condizione di vita impeditiva di una libera estrinsecazione della personalità (Cass. civ., Sez. III, dd. 02/12/2012, n.16754).


RESPONSABILITA’ MEDICA - MALFORMAZIONE DEL FETO / NASCITA INDESIDERATA / RESDPONSABILITA' DEL MEDICO / DIRITTO AL RISARCIMENTO PER LESIONE DELL'AUTODETERMINAZIONE ALL'ABORTO. 
In tema di responsabilità del medico da nascita indesiderata ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra l'omessa comunicazione della malformazione del feto e il mancato esercizio, da parte della madre, della facoltà di ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza, è sufficiente che la donna alleghi che si sarebbe avvalsa di quella facoltà, se fosse stata informata della grave malformazione del feto, essendo in ciò implicita la ricorrenza delle condizioni di legge per farvi ricorso, tra le quali (dopo il novantesimo giorno di gestazione) v'è il pericolo per la salute fisica o psichica derivante dal trauma connesso all'acquisizione della notizia, a norma dell'art. 6 lett. b) l. n. 194 del 1978; l'esigenza di prova al riguardo sorge solo quando il fatto sia contestato dalla controparte, nel qual caso si deve stabilire - in base al criterio (integrabile da dati di comune esperienza evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali) del "più probabile che non" e con valutazione correlata all'epoca della gravidanza - se, a seguito dell'informazione che il medico omise di dare per fatto ad esso imputabile, sarebbe insorto uno stato depressivo suscettibile di essere qualificato come grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna (Cass. civ., Sez. III, dd. 10/11/2010, n.22837).

(a cura di Avv. Luca Conti del foro di Trento)





 




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mercoledì 29 gennaio 2014

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE (formulario)










CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO

(ai sensi degli artt.27 e ss. Legge n.392/78)


Il signor TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... di seguito denominato per brevità “locatore
e
la società GAMMA in persona del legale rappresentante p.t. ... omissis ... con sede legale a … omissis … iscritta al registro delle imprese del Comune di … omissis … C.F. / P.I. … omissis … di seguito denominata per brevità “conduttrice
CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue.
ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il locatore concede in locazione ad uso non abitativo alla conduttrice, che accetta esclusivamente per svolgervi attività commerciale di ... omissis ... l'unità immobiliare sita nel Comune di ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ...  come di seguito meglio descritta: ... omissis ... censita nel N.C.E.U. del Comune di .. omissis ... il tutto come meglio rappresentato nella visura catastale costituente parte integrante del presente contratto (all.1).
Il conduttore dichiara di avere preso visione della certificazione A.P.E. (attestato di prestazione energetica) rilasciata in data ... omissis ... costituente parte integrante del presente contratto ed alla quale si rimanda (all.2).
ART.2 - DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è fissata in anni 6 (sei) più 6 (sei), con decorrenza dal giorno ... omissis ... e prima scadenza fissata al ... omissis ... con previsione di tacito rinnovo dopo i primi sei anni ai medesimi patti e condizioni, salvo disdetta anticipata e comunicata tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata con preavviso di almeno dodici mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.28 legge n.392/78.
La disdetta comunicata in violazione del termine di dodici mesi sarà improduttiva di effetti tra le parti.
Alla scadenza del contratto, allorché non ne venga stipulato uno nuovo, i locali dovranno essere liberati e riconsegnati al locatore liberi da cose e/o persone anche interposte, salvo diverso accordo intervenuto tra le parti.
All’atto del rilascio dell’immobile, la conduttrice si accollerà tutti gli oneri di ripristino dei locali, compresi quelli relativi agli impianti idrico ed elettrico, termo-sanitario e telefonico.
In caso di ritardato rilascio, la conduttrice dovrà pagare al locatore un'indennità pari al canone mensile di locazione oltre ad una penale di € … omissis … per ogni mese e/o frazione di mese d’indebita occupazione.
ART.3 - USO DEI LOCALI E STATO DI CONSERVAZIONE
I locali vengono concessi in locazione esclusivamente per svolgervi attività commerciale di ... omissis ... aperta al pubblico.
Ogni diversa attività dovrà essere previamente autorizzata per iscritto dal locatore.
La conduttrice non potrà sub-locare i locali, né cederli in comodato a terzi, né cedere a terzi il presente contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell’art.36 Legge n.392/1978.
La conduttrice dichiara di avere preso visione dei locali prima della sottoscrizione del presente contratto nel contraddittorio col locatore e di averli trovati in buono stato di conservazione ed idonei all’uso cui sono destinati.
ART.4 - CANONE DI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI
Il canone annuo di locazione è fissato nella somma di € … omissis … da pagarsi in dodici rate mensili da € ... omissis ... l’una, in via anticipata entro e non oltre il giorno cinque dei mesi di ogni mese di maturazione alle coordinate iban intestate al locatore: ... omissis ... 
Insieme col canone di locazione saranno pagate anche le spese condominiali, che vengono pre-determinate nella somma di € … omissis … salvo conguaglio a fine esercizio.
Il conguaglio delle spese condominiali non potrà che avvenire previa esibizione obbligatoria del consuntivo di gestione da parte del locatore e sarà pagato dalla conduttrice entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione del rendiconto annuale.
La tassa sullo smaltimento dei rifiuti urbani ed ogni altra utenza di gestione dei locali è esclusa dal canone di locazione, e resta ad esclusivo carico della conduttrice per tutta la durata del contratto.
Tutte le spese di allacciamento delle nuove utenze sono interamente a carico della conduttrice.
Il pagamento del canone di locazione non potrà essere sospeso né ritardato dalla conduttrice per nessun motivo, e qualsiasi azione e/o eccezione nascente dal presente contratto non avrà effetto nei confronti del locatore, se non previo pagamento da parte della conduttrice dei ratei di locazione scaduti.
Il canone annuo sarà aggiornato automaticamente ed annualmente al 75% della variazione secondo gli indici ISTAT al consumo, a partire dal giorno, mese, anno … omissis …
Dopo i primi sei anni, qualora non intervenga disdetta, il canone di locazione potrà essere oggetto di nuovo accordo tra le parti, ma l’aumento non potrà superare la soglia del ... omissis ... % del canone annuo inizialmente stabilito.
ART.5 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il mancato pagamento del canone di locazione per un trimestre secondo Legge, la violazione del divieto di sublocazione dei locali ovvero il cambio di destinazione d'uso non autorizzato, costituiranno giusta causa per la messa in mora della conduttrice e per la risoluzione del contratto tenuto conto dell'art. 1455 c.c.
In ogni caso saranno dovuti il pagamento del canone di locazione ed il rimborso delle spese condominiali sino all’effettivo rilascio dei locali, oltre agli interessi di mora calcolati in base al saggio legale aumentato di due punti percentuali a far data dalla scadenza del rateo non versato.
ART.6 - DEPOSITO CAUZIONALE
All’atto della sottoscrizione del presente contratto la conduttrice versa al locatore, che accetta, la somma di € ... omissis ... corrispondente ad un trimestre del canone di locazione; detta somma viene versata tramite assegno circolare … omissis … intestato al locatore e trattenuta come deposito cauzionale anche contro eventuali danni causati dalla conduttrice.
La somma versata a titolo di deposito cauzionale potrà essere conteggiata a favore della conduttrice allo scadere della locazione, ovvero trattenuta e gestita nel caso di danni riscontrati ai locali, fatto salvo eventuale conguaglio.
La somma versata a titolo di deposito cauzionale è improduttiva di interessi in favore della conduttrice.
ART.7 - ACCESSO AI LOCALI E SPESE DI MANUTENZIONE
La conduttrice consentirà per tutta la durata della locazione l’accesso ai locali, affinché il locatore o chi per lui espressamente nominato e munito di delega, possa prenderne visione ed ispezionarli, constatarne lo stato di manutenzione ed eseguire eventuali interventi manutentivi, con preavviso di almeno quindici giorni.
L’accesso ai locali non potrà che avvenire per giustificato motivo ed al di fuori dell’orario di apertura al pubblico.
Le spese di manutenzione ordinaria dei locali sono poste a carico della conduttrice, mentre quelle straordinarie sono a carico del locatore.
Alla scadenza del contratto la conduttrice s’impegna a riconsegnare i locali in corretto stato di manutenzione ed idonei all’uso convenuto.
Le addizioni e le migliorie apportate ai locali dalla conduttrice per tutta la durata del contratto resteranno a favore del locatore, senza alcun obbligo di rimborso in favore della conduttrice.
Le addizioni e le migliorie utili a migliorare il godimento dei beni locati dovranno essere preventivamente comunicate al locatore, ad eccezione di quelle prescritte dalle leggi vigenti in materia di sicurezza e salubrità del posto di lavoro, di quelle prescritte con urgenza da Autorità Amministrative e/o di Pubblica Sicurezza.
Tutte le addizioni e le migliorie s’intendono ad esclusivo carico della conduttrice, che provvederà autonomamente a richiedere anche le certificazioni / autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività di ristorazione.
ART.8 - GODIMENTO DEI LOCALI E RESPONSABILITA’ PER DANNI
Il locatore s’impegna a consegnare alla conduttrice le chiavi di accesso ai locali entro la data del … omissis … ed a garantirne il pacifico godimento nei confronti di terzi. 
Dal momento della consegna delle chiavi, la conduttrice sarà costituita custode dei locali.
La conduttrice esonera espressamente il locatore da eventuali danni diretti o indiretti cagionati a terzi per fatto doloso o colposo dei propri dipendenti o di terzi, salvo che ricorra il concorso doloso o colposo del locatore stesso.
A tal riguardo la conduttrice stipulerà idonea copertura assicurativa, di cui rilascerà copia al locatore.
ART.9 - VENDITA DEI LOCALI E DIRITTO DI PRELAZIONE
Qualora il locatore ponesse in vendita i locali, la conduttrice dovrà garantirne l’ispezione previa comunicazione con preavviso di almeno sette giorni; l’accesso per l’ispezione dei locali dovrà avvenire solo al di fuori dell’orario di apertura al pubblico.
Il locatore riconosce alla conduttrice il diritto di prelazione sull’acquisto dei locali secondo Legge, che dovrà esserle comunicata mediante lettera raccomandata A/R in caso di vendita.
La conduttrice potrà esercitare il diritto di prelazione entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante lettera raccomandata A/R indirizzata al locatore.
Il mancato rispetto del termine di cui sopra comporterà per la conduttrice la rinunzia all’esercizio del diritto di prelazione sulla vendita.
L'omessa comunicazione alla conduttrice da parte del locatore della messa in vendita dei locali e/o di proposte d'acquisto reali ricevute da terzi comporterà a carico del locatore il pagamento di una penale pari al ... omissis ... % sul presso di vendita.
ART.10 - SPESE ACCESSORIE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Tutte le spese accessorie per le autorizzazioni amministrative, le imposte di bollo e la tassa di registrazione del contratto sono poste a carico di ciascuna parte per il 50%.
ART.11 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla Legge n.392/78 e ss. mm., dal Codice Civile e dalla leggi speciali in materia.
Non è ammessa alcuna modifica al presente contratto, se non approvata per iscritto da tutte le parti.
Ogni controversia nascente dall’esecuzione del presente contratto sarà devoluta al Tribunale di ... omissis ...
Per effetto di quanto precede, la conduttrice elegge domicilio presso i locali dove si svolge l’attività.
*****
A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. il presente contratto è costituito da undici articoli cui integralmente si rimanda, scritti a computer su n. ... omissis ... pagine uso bollo solo fronte, che le parti hanno preventivamente letto, pienamente compreso ed accettato in ogni clausola nessuna esclusa, rigettando sin d’ora qualsiasi reciproca eccezione e/o contestazione.
Per espressa previsione delle parti costituiscono parti integranti del presente contratto ed alle medesime rimandano: la visura catastale dei locali (all.1) e la certificazione A.P.E. (all.2)
Milano, lì ________________ 2017.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per la conduttrice, sottoscrive il legale rappresentante p.t. signor … omissis …

Il locatore, signor TIZIO.