CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE (formulario)
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO
(ai sensi degli artt.27 e ss. Legge n.392/78)
Il signor TIZIO, nato a ... omissis ...
il ... omissis ... e residente a ... omissis
... C.F. ... omissis ... di seguito denominato per brevità “locatore”
e
la società GAMMA in persona del legale rappresentante
p.t. ... omissis ... con sede legale a … omissis … iscritta al registro
delle imprese del Comune di … omissis … C.F. / P.I. … omissis … di seguito
denominata per brevità “conduttrice”
CONVENGONO E STIPULANO
quanto
segue.
ART.1
- OGGETTO DEL CONTRATTO
Il locatore concede in locazione ad uso non
abitativo alla conduttrice, che accetta esclusivamente per svolgervi attività
commerciale di ... omissis ... l'unità immobiliare sita nel Comune
di ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ... come
di seguito meglio descritta: ... omissis ... censita nel N.C.E.U. del
Comune di .. omissis ... il tutto come meglio rappresentato nella visura
catastale costituente parte integrante del presente contratto (all.1).
Il conduttore dichiara di avere preso visione
della certificazione A.P.E. (attestato di prestazione energetica) rilasciata in
data ... omissis ... costituente parte integrante del presente contratto ed
alla quale si rimanda (all.2).
ART.2
- DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è fissata in anni 6 (sei)
più 6 (sei), con decorrenza dal giorno ... omissis ... e prima
scadenza fissata al ... omissis ... con previsione di tacito
rinnovo dopo i primi sei anni ai medesimi patti e condizioni, salvo disdetta
anticipata e comunicata tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica
certificata con preavviso di almeno dodici mesi rispetto alla scadenza naturale
del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.28 legge n.392/78.
La disdetta comunicata in violazione del termine
di dodici mesi sarà improduttiva di effetti tra le parti.
Alla scadenza del contratto, allorché non ne venga
stipulato uno nuovo, i locali dovranno essere liberati e riconsegnati al
locatore liberi da cose e/o persone anche interposte, salvo diverso accordo
intervenuto tra le parti.
All’atto del rilascio dell’immobile, la
conduttrice si accollerà tutti gli oneri di ripristino dei locali, compresi
quelli relativi agli impianti idrico ed elettrico, termo-sanitario e
telefonico.
In caso di ritardato rilascio, la conduttrice
dovrà pagare al locatore un'indennità pari al canone mensile di locazione oltre
ad una penale di € … omissis … per
ogni mese e/o frazione di mese d’indebita occupazione.
ART.3
- USO DEI LOCALI E STATO DI CONSERVAZIONE
I locali vengono concessi in locazione
esclusivamente per svolgervi attività commerciale di ... omissis ... aperta
al pubblico.
Ogni diversa attività dovrà essere previamente
autorizzata per iscritto dal locatore.
La conduttrice non potrà sub-locare i locali, né
cederli in comodato a terzi, né cedere a terzi il presente contratto, pena la
risoluzione di diritto del
contratto, fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell’art.36 Legge
n.392/1978.
La conduttrice dichiara di avere preso visione dei
locali prima della sottoscrizione del presente contratto nel contraddittorio
col locatore e di averli trovati in buono stato di conservazione ed idonei all’uso
cui sono destinati.
ART.4
- CANONE DI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI
Il canone annuo di locazione è fissato nella somma
di € … omissis … da pagarsi in dodici rate mensili da
€ ... omissis ... l’una, in via anticipata entro e non oltre il
giorno cinque dei mesi di ogni mese di maturazione alle coordinate iban
intestate al locatore: ... omissis ...
Insieme col canone di locazione saranno pagate
anche le spese condominiali, che vengono pre-determinate nella somma di € …
omissis … salvo conguaglio a fine esercizio.
Il conguaglio delle spese condominiali non potrà
che avvenire previa esibizione obbligatoria del consuntivo di gestione da parte
del locatore e sarà pagato dalla conduttrice entro e non oltre sessanta giorni
dalla presentazione del rendiconto annuale.
La tassa sullo smaltimento dei rifiuti urbani ed
ogni altra utenza di gestione dei locali è esclusa dal canone di locazione, e
resta ad esclusivo carico della conduttrice per tutta la durata del contratto.
Tutte le spese di allacciamento delle nuove utenze
sono interamente a carico della conduttrice.
Il pagamento del canone di locazione non potrà
essere sospeso né ritardato dalla conduttrice per nessun motivo, e qualsiasi
azione e/o eccezione nascente dal presente contratto non avrà effetto nei
confronti del locatore, se non previo pagamento da parte della conduttrice dei
ratei di locazione scaduti.
Il canone annuo sarà aggiornato automaticamente ed
annualmente al 75% della variazione secondo gli indici ISTAT al consumo, a
partire dal giorno, mese, anno … omissis …
Dopo i primi sei anni, qualora non intervenga
disdetta, il canone di locazione potrà essere oggetto di nuovo accordo tra le
parti, ma l’aumento non potrà superare la soglia del ... omissis ... % del
canone annuo inizialmente stabilito.
ART.5
- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il mancato pagamento del canone di locazione per
un trimestre secondo Legge, la violazione del divieto di sublocazione dei
locali ovvero il cambio di destinazione d'uso non autorizzato, costituiranno
giusta causa per la messa in mora della conduttrice e per la risoluzione del
contratto tenuto conto dell'art. 1455 c.c.
In ogni caso saranno dovuti il pagamento del
canone di locazione ed il rimborso delle spese condominiali sino all’effettivo
rilascio dei locali, oltre agli interessi di mora calcolati in base al saggio
legale aumentato di due punti percentuali a far data dalla scadenza del rateo
non versato.
ART.6
- DEPOSITO CAUZIONALE
All’atto della sottoscrizione del presente
contratto la conduttrice versa al locatore, che accetta, la somma di
€ ... omissis ... corrispondente ad un trimestre del canone di
locazione; detta somma viene versata tramite assegno circolare … omissis …
intestato al locatore e trattenuta come deposito cauzionale anche contro
eventuali danni causati dalla conduttrice.
La somma versata a titolo di deposito cauzionale
potrà essere conteggiata a favore della conduttrice allo scadere della
locazione, ovvero trattenuta e gestita nel caso di danni riscontrati ai locali,
fatto salvo eventuale conguaglio.
La somma versata a titolo di deposito
cauzionale è improduttiva di interessi in favore della conduttrice.
ART.7 - ACCESSO AI LOCALI E SPESE DI MANUTENZIONE
La conduttrice consentirà per tutta la durata
della locazione l’accesso ai locali, affinché il locatore o chi per lui
espressamente nominato e munito di delega, possa prenderne visione ed ispezionarli,
constatarne lo stato di manutenzione ed eseguire eventuali interventi
manutentivi, con preavviso di almeno quindici giorni.
L’accesso ai locali non potrà che avvenire per
giustificato motivo ed al di fuori dell’orario di apertura al pubblico.
Le spese di manutenzione ordinaria dei locali sono
poste a carico della conduttrice, mentre quelle straordinarie sono a carico del
locatore.
Alla scadenza del contratto la conduttrice
s’impegna a riconsegnare i locali in corretto stato di manutenzione ed idonei
all’uso convenuto.
Le addizioni e le migliorie apportate ai locali
dalla conduttrice per tutta la durata del contratto resteranno a favore del
locatore, senza alcun obbligo di rimborso in favore della conduttrice.
Le addizioni e le migliorie utili a migliorare il
godimento dei beni locati dovranno essere preventivamente comunicate al
locatore, ad eccezione di quelle prescritte dalle leggi vigenti in materia di
sicurezza e salubrità del posto di lavoro, di quelle prescritte con urgenza da
Autorità Amministrative e/o di Pubblica Sicurezza.
Tutte le addizioni e le migliorie s’intendono ad
esclusivo carico della conduttrice, che provvederà autonomamente a richiedere
anche le certificazioni / autorizzazioni amministrative per l’esercizio
dell’attività di ristorazione.
ART.8 - GODIMENTO DEI LOCALI E RESPONSABILITA’ PER
DANNI
Il locatore s’impegna a consegnare alla
conduttrice le chiavi di accesso ai locali entro la data del … omissis … ed a garantirne il
pacifico godimento nei confronti di terzi.
Dal momento della consegna delle chiavi, la
conduttrice sarà costituita custode dei locali.
La conduttrice esonera espressamente il locatore
da eventuali danni diretti o indiretti cagionati a terzi per fatto doloso o
colposo dei propri dipendenti o di terzi, salvo che ricorra il concorso doloso
o colposo del locatore stesso.
A tal riguardo la conduttrice stipulerà idonea
copertura assicurativa, di cui rilascerà copia al locatore.
ART.9 - VENDITA DEI LOCALI E DIRITTO DI PRELAZIONE
Qualora il locatore ponesse in vendita i locali,
la conduttrice dovrà garantirne l’ispezione previa comunicazione con preavviso
di almeno sette giorni; l’accesso per l’ispezione dei locali dovrà avvenire
solo al di fuori dell’orario di apertura al pubblico.
Il locatore riconosce alla conduttrice il diritto
di prelazione sull’acquisto dei locali secondo Legge, che dovrà esserle
comunicata mediante lettera raccomandata A/R in caso di vendita.
La conduttrice potrà esercitare il diritto di
prelazione entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,
mediante lettera raccomandata A/R indirizzata al locatore.
Il mancato rispetto del termine di cui sopra
comporterà per la conduttrice la rinunzia all’esercizio del diritto di
prelazione sulla vendita.
L'omessa comunicazione alla conduttrice da parte
del locatore della messa in vendita dei locali e/o di proposte d'acquisto reali
ricevute da terzi comporterà a carico del locatore il pagamento di una penale
pari al ... omissis ... % sul presso di vendita.
ART.10 - SPESE ACCESSORIE E REGISTRAZIONE DEL
CONTRATTO
Tutte le spese accessorie per le autorizzazioni
amministrative, le imposte di bollo e la tassa di registrazione del contratto
sono poste a carico di ciascuna parte per il 50%.
ART.11 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla Legge
n.392/78 e ss. mm., dal Codice Civile e dalla leggi speciali in materia.
Non è ammessa alcuna modifica al presente
contratto, se non approvata per iscritto da tutte le parti.
Ogni controversia nascente dall’esecuzione del
presente contratto sarà devoluta al Tribunale di ... omissis ...
Per effetto di quanto precede, la conduttrice
elegge domicilio presso i locali dove si svolge l’attività.
*****
A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. il presente
contratto è costituito da undici articoli cui integralmente si rimanda, scritti
a computer su n. ... omissis ... pagine
uso bollo solo
fronte, che le parti hanno preventivamente letto, pienamente compreso ed
accettato in ogni clausola nessuna esclusa, rigettando sin d’ora qualsiasi
reciproca eccezione e/o contestazione.
Per espressa previsione delle parti costituiscono
parti integranti del presente contratto ed alle medesime rimandano: la visura
catastale dei locali (all.1) e la certificazione A.P.E. (all.2)
Milano,
lì ________________ 2017.
Letto,
confermato e sottoscritto.
Per
la conduttrice, sottoscrive il legale rappresentante p.t. signor … omissis …
Il
locatore, signor TIZIO.
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