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mercoledì 10 settembre 2014

APPELLO ALLA SENTENZA DI SEPARAZIONE








RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO


Art.23 Legge n.74/1987
1. Fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all'art.4 della Legge n.898/1970 come sostituito dall'art.8 della presente legge.
2. I giudizi di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della presente legge saranno definiti secondo le disposizioni processuali anteriormente vigenti.
3. L'impugnazione delle sentenze di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore.

Art.4 Legge n.898/1970
1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi e' residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta puo' essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge (1).
2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso e' fondata.
3. Del ricorso il cancelliere da' comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a se', che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto puo' depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente o legalmente incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonche', disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, da', anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente puo' essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (3).
9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a meta'.
10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresi' termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno piu' essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresi' l'articolo 184 del medesimo codice.
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza e' ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.
13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, puo' disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva.
15. L'appello e' deciso in camera di consiglio.
16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, e' proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 (4).


ANNOTAZIONI

La fase d'appello è trattata dalla Corte d'Appello secondo il rito della camera di consiglio; l'appello è introdotto con ricorso sottoscritto dall'avvocato patrocinante (art.125 c.p.c), che deve essere depositato in Cancelleria nei termini perentori stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. A seguito del deposito del ricorso, il Cancelliere forma il fascicolo processuale ed il Presidente fissa la data d'udienza per la comparizione personale delle parti davanti al Collegio. La trattazione avviene in camera di consiglio.


CORTE D'APPELLO DI .... omissis ...
RICORSO IN APPELLO

Promosso da: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via ... omissis ... C.F. ... omissis ... elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avvocato ... omissis ... (C.F. ... omissis ...) con Studio Legale a ... omissis ... in Via ... omissis ... che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura alle liti rilasciata in calce al  presente ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c., il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ... ,

NEI CONFRONTI DI  

Appellata: CAIA, nata a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... codice fiscale ... omissis ... elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. ... omissis ... indirizzo p.e.c. ... omissis ...

Oggetto: appello avverso la Sentenza n. ... omissis ... dd. ... omissis ... emessa dal Tribunale Ordinario di ... omissis ... in data ... omissis ... depositata il ... omissis ... pronunciata nella causa iscritta al n. .... R.G. 

PREMESSO

1) che con la sentenza n. ... omissis ... di data ... omissis ... il Tribunale Ordinario di .... pronunciava la separazione personale dei coniugi TIZIO e CAIA, adottando i seguenti provvedimenti: ... omissis ...

2) che la predetta sentenza risulta ingiusta e/o contraddittoria e/o carente nelle motivazioni per le seguenti ragioni: ... omissis ...

3) che per effetto delle motivazioni dinnanzi esposte appare chiara la violazione delle seguenti norme di diritto … …

Tutto ciò premesso e considerato, l'appellante TIZIO rappresentato, difeso e domiciliato ut supra

RICORRE

alla Ecc.ma Corte d'Appello di ... omissis ... affinché, espletati i provvedimenti di rito, in riforma dell'impugnata Sentenza Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito: in riforma o annullamento della Sentenza n. ... omissis ... dd. ... omissis ... accogliere la domanda promossa in primo grado da TIZIO e per l'effetto ... omissis ...

In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'Avvocato patrocinante ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art.2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% di entrambi i gradi di giudizio.
Elenco produzioni documentali: 

1) Copia autentica della sentenza n. ... omissis ... dd … omissis …; 
2) Fascicolo di parte di primo grado.

Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. 115/2002 e ss mm. al fine del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è di € ... omissis ...
Milano, lì __________ 2018.
Avv. _________________ .




DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ....
IL CANCELLIERE
....
Il Presidente,
letto il ricorso che precede, visti gli atti, visto la L. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 4 e la L. 6 marzo 1987, n. 74 art. 23
FISSA
per la discussione della presente causa l'udienza del ...., alle ore .... in Camera di Consiglio e nomina Consigliere relatore il Dott. ....
Manda al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto entro il ....
.... lì ....
IL CANCELLIERE IL PRESIDENTE
.... ....


lunedì 4 agosto 2014

IL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO TELEMATICO






DEPOSITO E NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO TELEMATICO




1) Accedere al P.C.T. tramite P.D.A. (punto di accesso al processo civile telematico) inserendo la smart-card di firma digitale nel computer e digitando il  codice PIN associato al dispositivo.



2) Cliccare sull'icona presente sul desktop consolle avvocato (software gestionale per la redazione di atti telematici) precedentemente scaricata.



3) Aprire nella maschera principale l'icona "gestione fascicoli" nella colonna verticale a sinistra della maschera e cliccare poi su "nuovo fascicolo": quest'azione consente di creare il proprio fascicolo telematico relativo alla pratica che si vuole inoltrare all'ufficio giudiziario prescelto.



4) Assegnare al fascicolo un "codice pratica" interno allo Studio ed una "denominazione" specificando di seguito "l'ufficio giudiziario" al quale sarà indirizzata la busta telematica contenente il ricorso per ingiunzione di pagamento, la procura alle liti, il modello F23 di versamento del C.U., la nota d'iscrizione a ruolo (N.I.R.) ed i documenti scansionati allegati al ricorso.

5) All'interno della maschera dedicata all'inserimento dei dati del fascicolo scegliere il ruolo "procedimenti speciali sommari". 

6) Inserire all'interno della maschera il tipo di atto introduttivo: in questo caso scegliere "ricorso per ingiunzione di pagamento somma" ed attribuirgli il valore per sorte capitale della pratica.



7) Inserire poi il "codice identificativo della domanda" ai fini dell'iscrizione a ruolo: nel caso del ricorso per ingiunzione di pagamento il codice è "010001". 

8) Di seguito selezionare l'importo del "contributo unificato" rapportato al valore della pratica ed inserire i dati relativi al pagamento (se effettuato con marca lottomatica, con modello F 23 o altra forma di pagamento).

9) Successivamente inserire i "dati identificativi delle parti e degli avvocati" attore/ricorrente e convenuto/resistente, avendo cura di specificare se si tratta di persona fisica o giuridica, di una società di capitali o di persone, inserendo tutti i dati anagrafici, il codice fiscale ed infine i dati relativi all'avvocato patrocinante.



10) Scegliere all'interno della sub-maschera il tipo di decreto che si vuole ottenere: nel caso di un ricorso per ingiunzione di pagamento cliccare su "pagamento somma" e "importo richiesto", eventualmente specificare si si tratta di un ricorso per decreto provvisoriamente esecutivo.

11) Dopo avere completato la configurazione proprio fascicolo telematico, passare all'interno della maschera dedicata ai "depositi telematici" cliccando sull'icona "nuovo".

12) Importare dal computer "l'atto principale" corrispondente al ricorso per ingiunzione di pagamento precedentemente salvato in formato word. In alternativa, si può utilizzare il "redattore" presente sul software consolle per redigere l'atto principale.

13) Cliccando sull'icona "importa" viene importato dal proprio computer il file del ricorso già salvato in formato "word" ovvero in "pdf" convertendolo automaticamente nel formato pdf.p7m.



14) Dopo avere importato l'atto principale, cliccare sull'icona "importa" presente nella colonna verticale della maschera di ricerca dedicata ai "documenti" da allegare al ricorso: quest'azione consente di importare i documenti allegati al ricorso per d.i. precedentemente scansionati in pdf analogico e salvati sul proprio computer, la procura alle liti e la nota d'iscrizione a ruolo.
15) Dopo avere importato l'atto introduttivo, la procura alle liti ed i documenti allegati al ricorso, cliccare sull'icona "N.I.R." che al pari del ricorso e della procura alle liti andrà firmata digitalmente.

16) Fatte tutte queste operazioni è il momento di creare la "busta telematica" cliccando sull'icona "crea busta" all'interno della maschera principale digitando il codice PIN associato alla propria smart card di firam digitale.

17) Ricordarsi di firmare digitalmente l'atto principale, la nota d'iscrizione a ruolo e la procura alle liti, verificando il "confronto" di ciò che si firma al modello di atto precedentemente importato.

18) Dopo avere firmato digitalmente il ricorso, la procura alle liti e la nota di iscrizione a ruolo, cliccare sull'icona "invia": quest'azione consente di spedire all'ufficio giudiziario prescelto la busta telematica contenente l'atto introduttivo, la procura, la n.i.r. e le produzioni documentali.



19) Una volta spedita la busta telematica, non resta che attendere di ricevere al proprio indirizzo di posta elettronica certificata gli esiti dei controlli automatici e della Cancelleria quanto alla ricezione ed accettazione della busta.

20) In caso di accoglimento, il Tribunale spedisce tramite p.e.c. il "decreto ingiuntivo telematico" all'avvocato patrocinante: sarà poi cura dell'avvocato di scaricare e stampare (se procede alla notificazione tramite ufficiali giudiziari o a mezzo posta) la "copia informatica" del decreto, oltre al ricorso per ingiunzione di pagamento ed alla procura alle liti (quest'ultima non è indispensabile ai fini della notificazione del decreto), spillare il tutto in un unico atto, attenstandone in calce la "conformità agli originali conservati nel fascicolo telematico dal quale sono stati estratti" ai sensi dell'art.16 bis comma 9 D.L. 179/12, e successivamente procedere alla notificazione a mezzo ufficiale giudiziario oppure in proprio a mezzo posta.

(a cura di Avv. Luca Conti del foro di Trento) 








lunedì 30 giugno 2014

L'ISTANZA DI ANTICIPAZIONE D'UDIENZA






RIFERIMENTI NORMATIVI
E FORMULARIO


Art. 70 disp. att. c.p.c. (istanza di abbreviazione dei termini a comparire)
[I]. L'istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, prevista nell'articolo 163-bis ultimo comma del codice, è proposta con ricorso diretto al Presidente del Tribunale, ovvero, se la causa è stata già assegnata ad una sezione, al presidente di questa.
[II]. Il decreto del presidente, scritto in calce al ricorso, fissa l'udienza di prima comparizione e deve essere comunicato, insieme col ricorso stesso, ai procuratori delle parti costituite almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. Alle parti non costituite il decreto e il ricorso debbono essere notificati personalmente in un congruo termine stabilito dal presidente.
[III]. Se all'udienza fissata dal presidente non compariscono tutte le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione o la notificazione, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione o della notificazione, e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, fissando una nuova udienza di prima comparizione. In tal caso deve essere osservato per la comunicazione lo stesso termine stabilito nel comma precedente; per la notificazione delle parti non costituite il giudice istruttore stabilisce un nuovo termine congruo.

Art. 163 bis c.p.c. (termini per comparire) 
[I]. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero. 
[II]. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.
[III]. Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.




TRIBUNALE DI ... omissis ...
Istanza di anticipazione
della prima udienza di trattazione


Nell'interesse del convenuto: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... rappresentato e difeso dall’Avv. ... omissis ... (C.F. ... omissis ...)  presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta su separato documento informatico ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c.

Attore: CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente ad ... omissis ... C.F. ... omissis ... rappresentato e difeso dall’Avv. ... omissis ... 

Numero di RG: ... omissis ...
Giudice Istruttore: ... omissis ...
Prossima udienza: ... omissis ...

Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di ... omissis ...

PREMESSO
 
1) che in data … omissis … veniva notificato nei confronti dell’attore un decreto ingiuntivo di pagamento n. … omissis … di data … omissis … ;

2) che in data ... omissis ... CAIO promuoveva opposizione a detto decreto, notificando c/o il domicilio eletto un atto di citazione con udienza di prima comparizione fissata al ... omissis ... ossia ben oltre il termine minimo a comparire fissato dall'art. 163 bis c.p.c.;

3) che, successivamente all’iscrizione a ruolo della causa, la prima udienza veniva ulteriormente differita per ragioni d'ufficio al ... omissis ...;

4) che, alla luce delle motivazioni in fatto ed in diritto articolate dall'attore nell’atto di opposizione, appare chiaro l’intento meramente dilatorio di quest’ultima, anche alla luce del fatto che la prima udienza è stata volutamente fissata ben oltre il termine minimo a comparire previsto per legge;

5) che, viceversa, è interesse di TIZIO di addivenire ad una sollecita definizione della causa di opposizione.

Tutto ciò premesso e considerato, il convenuto TIZIO a mezzo dello scrivente procuratore rivolge

ISTANZA

alla S.V. Ill.ma affinché sia disposta l’anticipazione della prima udienza di comparizione rispetto alla data indicata dall’attore.

Con Osservanza.
Milano, lì ___ / ___ / 2019.
Avv. ________________