RESPONSABILITÀ SANITARIA - FOCUS 2011



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L’EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITA’ SANITARIA

 

FOCUS 2011

 

Tradizionalmente, la RESPONSABILITA’ DEGLI OPERATORI SANITARI era inquadrata come un’obbligazione di mezzi e non come un’obbligazione di risultato; di più, la RESPONSABILITA’ SANITARIA era inquadrata nell’alveo della cd. RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE ai sensi dell’art. 2043 c.c., con la conseguenza che incombeva sul paziente danneggiato l’onere di provare non solo la condotta illecita (commissiva ovvero omissiva) dell’operatore sanitario ed il danno alla salute quale fatto costitutivo del diritto al risarcimento, ma anche il nesso di causalità tra la condotta e la conseguenza dannosa.

 

Nel corso degli ultimi anni la responsabilità sanitaria ha subìto una profonda evoluzione, approssimandosi per molti aspetti alla cd. OBBLIGAZIONE DI RISULTATO. 

 

In passato, la fonte della responsabilità extracontrattuale per danni derivanti da medical malpractice era incardinata sulla colpa dell'operatore sanitario mentre l’accertamento della responsabilità dell’operatore era subordinata all’inosservanza della diligenza qualificata, la cui prova però doveva essere fornita dal paziente. 

Infatti, chi assumeva di avere subìto un danno alla salute quale conseguenza di un trattamento sanitario errato, doveva allegare non solo la prova del rapporto intercorso con l’operatore sanitario e l’aggravamento del proprio quadro clinico, ma anche la prova che il danno sofferto era diretta conseguenza del fatto colposo altrui, ossia doveva provare il nesso eziologico tra la condotta e l’evento dannoso.

 
Grazie all’evoluzione giurisprudenziale, l’inquadramento della responsabilità sanitaria  ruota oggi nell’ambito della RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE e delle OBBLIGAZIONI DI RISULTATO, almeno per quanto attiene agli interventi routinari: l’operatore sanitario si obbliga nei confronti del paziente a raggiungere un determinato risultato avuto riguardo del pregresso quadro clinico, il cui mancato conseguimento, ovvero l’aggravamento della pregressa patologia, costituisce un inadempimento contrattuale e lo obbliga al risarcimento del danno, la cui esclusione è subordinata alla prova che l’impossibilità di eseguire la prestazione è dipesa da cause a lui non imputabili (art. 1218 c.c.).


Che cosa è, dunque, cambiato negli ultimi decenni? In parole povere, mentre prima chi agiva in giudizio lamentando un danno alla salute doveva allegare (anche e soprattutto) la prova della responsabilità dell'operatore sanitario (nesso eziologico), oggi invece il paziente deve solo fornire la PROVA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE intercorso con la struttura sanitaria e/o col singolo operatore sanitario e la PROVA DEL DANNO ALLA SALUTE, mentre incomberà sul soggetto obbligato ad eseguire la prestazione in favore del paziente di fornire la prova liberatoria, ossia che la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile, il ché libera l’operatore dall’obbligo di risarcire il danno.

 

Nell’ottica che precede, la responsabilità sanitaria delle STRUTTURE ORGANIZZATE PUBBLICHE E PRIVATE si fonda sull’art. 1218 c.c. (responsabilità contrattuale del debitore) e sull’art. 1228 c.c. (responsabilità del debitore per il fatto degli ausiliari).

 

Il rapporto che lega il paziente alla struttura sanitaria può essere inquadrato come un “contratto a prestazioni corrispettive, atipico con effetti protettivi a favore di terzo; ne segue che in presenza di un contratto di spedalità, allorché sia dedotta in giudizio una fattispecie di responsabilità per inadempimento dell’attività medico-chirurgica a carico dell’operatore sanitario e della struttura, l’inquadramento è da ricondursi alla responsabilità per inadempimento (art.1218 c.c.) e a quella per fatto degli ausiliari (art.1228 c.c.).

 

La Sentenza della Corte di Cassazione n.8826/2007 ha sancito la responsabilità contrattuale dell’ente ospedaliero, sia in relazione ai fatti propri d’inadempimento sia in relazione alla condotta degli operatori di cui si avvale. Tuttavia, vertendosi in un “contratto atipico con effetti protettivi a favore di terzo”, alla responsabilità della struttura sanitaria per il fatto degli ausiliari, può benissimo concorrere anche la responsabilità fondata sulla colpa della struttura stessa ex art. 1218 c.c., allorché l’evento dannoso in capo al paziente sia conseguenza di disfunzioni o carenze organizzative della struttura stessa.

 

Tale quadro ha portato notevoli benefici ai pazienti non solo in termini di assolvimento dell’onere della prova, ma anche in tema di prescrizione dell’azione di risarcimento e di scelta del Foro competente: mentre nel precedente inquadramento giuridico (responsabilità extracontrattuale) l’azione risarcitoria si prescriveva in cinque anni dal fatto, attualmente la prescrizione è decennale trovando fondamento nell’inadempimento contrattuale; ed attesa la natura contrattuale del rapporto che lega il paziente alla struttura, il Foro competente a conoscere la causa di risarcimento non sarà più quello tipico del convenuto, ma piuttosto quello dove risiede il paziente/consumatore, come previsto dall’art. 33 del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005).

 

(a cura di Avv. Luca Conti)

 



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