RESPONSABILITÀ SANITARIA - FOCUS 2011
L’EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITA’ SANITARIA
FOCUS 2011
Tradizionalmente, la RESPONSABILITA’ DEGLI
OPERATORI SANITARI era inquadrata come un’obbligazione di mezzi e non come
un’obbligazione di risultato; di più, la RESPONSABILITA’ SANITARIA era
inquadrata nell’alveo della cd. RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE ai
sensi dell’art. 2043 c.c., con la conseguenza che incombeva sul paziente danneggiato
l’onere di provare non solo la condotta illecita (commissiva ovvero omissiva) dell’operatore
sanitario ed il danno alla salute quale fatto costitutivo del diritto al
risarcimento, ma anche il nesso di causalità tra la condotta e la conseguenza
dannosa.
Nel corso degli ultimi anni la responsabilità
sanitaria ha subìto una profonda evoluzione, approssimandosi per molti aspetti
alla cd. OBBLIGAZIONE DI RISULTATO.
In passato, la fonte della responsabilità extracontrattuale
per danni derivanti da medical malpractice era incardinata sulla colpa
dell'operatore sanitario mentre l’accertamento della responsabilità dell’operatore
era subordinata all’inosservanza della diligenza qualificata, la cui prova però
doveva essere fornita dal paziente.
Infatti, chi assumeva di avere subìto un danno alla salute quale conseguenza di
un trattamento sanitario errato, doveva allegare non solo la prova del rapporto
intercorso con l’operatore sanitario e l’aggravamento del proprio quadro
clinico, ma anche la prova che il danno sofferto era diretta
conseguenza del fatto colposo altrui, ossia doveva provare il nesso
eziologico tra la condotta e l’evento dannoso.
Grazie all’evoluzione giurisprudenziale, l’inquadramento della responsabilità
sanitaria ruota oggi nell’ambito
della RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE e delle OBBLIGAZIONI DI RISULTATO, almeno per quanto attiene agli interventi routinari: l’operatore sanitario si
obbliga nei confronti del paziente a raggiungere un determinato risultato
avuto riguardo del pregresso quadro clinico, il cui mancato
conseguimento, ovvero l’aggravamento della pregressa patologia,
costituisce un inadempimento contrattuale e lo obbliga
al risarcimento del danno, la cui esclusione è subordinata alla
prova che l’impossibilità di eseguire la prestazione è
dipesa da cause a lui non imputabili (art. 1218 c.c.).
Che cosa è, dunque, cambiato negli ultimi decenni? In parole povere, mentre
prima chi agiva in giudizio lamentando un danno alla salute doveva allegare
(anche e soprattutto) la prova della responsabilità dell'operatore sanitario
(nesso eziologico), oggi invece il paziente deve solo fornire la PROVA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE intercorso con la struttura sanitaria e/o col
singolo operatore sanitario e la PROVA DEL DANNO ALLA SALUTE, mentre incomberà sul soggetto obbligato ad
eseguire la prestazione in favore del paziente di fornire la prova
liberatoria, ossia che la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui
non imputabile, il ché libera l’operatore dall’obbligo di risarcire il danno.
Nell’ottica che precede, la responsabilità
sanitaria delle STRUTTURE ORGANIZZATE PUBBLICHE E PRIVATE si fonda sull’art.
1218 c.c. (responsabilità contrattuale del debitore) e sull’art. 1228 c.c. (responsabilità
del debitore per il fatto degli ausiliari).
Il rapporto che lega il paziente alla struttura
sanitaria può essere inquadrato come un “contratto a prestazioni
corrispettive, atipico con effetti protettivi a favore di terzo”; ne
segue che in presenza di un contratto di spedalità, allorché sia dedotta in
giudizio una fattispecie di responsabilità per inadempimento dell’attività
medico-chirurgica a carico dell’operatore sanitario e della struttura,
l’inquadramento è da ricondursi alla responsabilità per inadempimento (art.1218
c.c.) e a quella per fatto degli ausiliari (art.1228 c.c.).
La Sentenza della Corte di Cassazione
n.8826/2007 ha sancito la responsabilità contrattuale dell’ente ospedaliero,
sia in relazione ai fatti propri d’inadempimento sia in relazione alla condotta
degli operatori di cui si avvale. Tuttavia, vertendosi in un “contratto
atipico con effetti protettivi a favore di terzo”, alla responsabilità
della struttura sanitaria per il fatto degli ausiliari, può benissimo
concorrere anche la responsabilità fondata sulla colpa della struttura stessa
ex art. 1218 c.c., allorché l’evento dannoso in capo al paziente sia conseguenza
di disfunzioni o carenze organizzative della struttura stessa.
Tale quadro ha portato notevoli benefici ai
pazienti non solo in termini di assolvimento dell’onere della prova, ma anche
in tema di prescrizione dell’azione di risarcimento e di scelta del Foro
competente: mentre nel precedente inquadramento giuridico (responsabilità
extracontrattuale) l’azione risarcitoria si prescriveva in cinque anni dal
fatto, attualmente la prescrizione è decennale trovando fondamento
nell’inadempimento contrattuale; ed attesa la natura contrattuale del rapporto
che lega il paziente alla struttura, il Foro competente a conoscere la
causa di risarcimento non sarà più quello tipico del convenuto, ma piuttosto
quello dove risiede il paziente/consumatore, come previsto dall’art. 33 del
Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005).
(a cura di Avv. Luca Conti)
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