LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELLA COMPRAVENDITA DI AUTOMOBILI
LA TUTELA DEL CONSUMATORE
NELLA COMPRAVENDITA DI AUTOMOBILI
Ai sensi del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005), ed in particolare ai sensi degli artt.128 e ss. del D. Lgs. 206/2005, che ha abrogato il previgente D. Lgs. n.24/2002, il venditore (concessionaria o autosalone) è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità del veicolo venduto - sia esso nuovo oppure usato - esistente al momento della consegna: in questo caso il consumatore ha diritto senza alcuna spesa a proprio carico al ripristino della conformità mediante riparazione o sostituzione del veicolo difettoso (art.130 D. Lgs. n.206/2005).
In particolare, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. n.206/2005 il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del veicolo: in caso di difetto, il consumatore ha diritto al ripristino senza spese mediante riparazione o sostituzione dei pezzi difettosi, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo di vendita, oppure in presenza di difetti più gravi (tali da rendere il bene inidoneo all'uso cui è destinato) alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
Il consumatore può chiedere al venditore di riparare il veicolo oppure di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile ovvero eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Ogni
patto contrario finalizzato a diminuire le garanzie per il consumatore è nullo.
Ai
sensi dell'art. 132 comma III D. Lgs. 206/2005 si presumono già esistenti alla data di
consegna del bene quei difetti di conformità che si manifestano nel termine di sei mesi dalla consegna del veicolo
all'acquirente, a meno che i difetti lamentati siano incompatibili con
la natura del bene stesso o del difetto di conformità.
In un'eventuale
causa civile promossa nei confronti del venditore ed avente per oggetto
l'esercizio del diritto di garanzia, il venditore può andare esente da
responsabilità solo nei seguenti casi:
1) se prova
che i difetti del veicolo sono stati causati dal consumatore successivamente
all’acquisto del veicolo;
2) se prova
che i difetti sono stati determinati dal caso fortuito;
3) se prova
che l’acquirente del veicolo era consapevole già esistenti all’acquisto e ciò
nonostante ha deciso ugualmente di acquistarlo, ad esempio sottoscrivendo la
nota clausola “come visto, piaciuto”.
Quanto all’eliminazione
dei difetti, questa deve essere effettuata entro un congruo termine decorrente
dalla richiesta (scritta) da parte del consumatore e non deve arrecargli
notevoli inconvenienti: nel caso che il venditore non abbia provveduto alla
riparazione in un congruo termine e/o abbia omesso di rispondere alla richiesta
scritta d'intervento, il consumatore ha diritto alla riduzione del prezzo pattuito
per l'acquisto del veicolo (azione estimatoria) nella misura corrispondente al
costo sostenuto per l'eliminazione dei difetti (art.130 D.Lgs. 206/2005).
Alternativamente
all'azione
estimatoria
(riduzione del prezzo pattuito per l'acquisto in misura corrispondente
all'entità dei difetti riscontrati) il consumatore può attivare la cosiddetta azione redibitoria, ossia
la risoluzione del contratto, quando i difetti sono tali e tanti da rendere il
veicolo del tutto inidoneo all'uso cui è destinato.
La
denuncia dei difetti al venditore deve essere fatta per iscritto entro e non
oltre sessanta giorni dalla scoperta (art. 128 D. Lgs. 206/2005).
Inoltre, la
responsabilità del venditore si estende per due anni
successivamente alla consegna del veicolo, con l'eccezione dei veicoli usati per i quali il termine biennale può essere
ridotto convenzionalmente ad un solo anno, mentre il consumatore decade
dalla garanzia se non denunzia per iscritto i difetti al venditore entro due
mesi dalla scoperta.
Tutto quanto
precede, rende legittima e fondata l'azione giudiziale estimatoria, finalizzata
alla riduzione del prezzo di acquisto di una vettura usata, esercitata dal
consumatore nei confronti del rivenditore, allorché il veicolo venduto sia
risultato affetto da vizi / difetti di conformità occulti, non manifestamente
riconoscibili, che ne compromettano in modo sensibile il normale utilizzo.
(a cura di avv.
Luca Conti).
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