L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
NOMINA, REVOCA ED OBBLIGHI GESTIONALI
DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Il 18 giugno 2013 è entrata in vigore la legge n.220/2012 che ha messo messo mano al Libro III, Titolo VII, Capo II del Codice Civile, riordinando ed innovando tutta la materia condominiale.
In particolare, la legge n.220/2012 ha innovato la figura dell'amministratore, che oggi si presenta come un professionista specializzato, tenuto ad obblighi ben precisi e complessi.
Alla figura
dell’amministratore, alla sua nomina / revoca ed agli adempimenti cui è
obbligato è dedicato l’art. 1129 c.c.:
[I]. Quando
i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina
dell'amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più
condomini, o dell'amministratore dimissionario.
[II].
Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico,
l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice
fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione,
il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo
1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta
all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo
rimborso della spesa, copia da lui firmata.
[III].
L'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai
condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità
civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato.
[VI].
L'amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel
periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari. Tale
adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve
essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori. Nel caso in cui
l'amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la
responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui
svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell'impresa
di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente
per lo specifico condominio.
[V]. Sul
luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai
terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti,
anche telefonici, dell'amministratore.
[VI]. In
mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior
uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle
generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni
analoghe a quelle dell'amministratore.
[VII].
L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque
titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per
conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario,
intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore,
può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della
rendicontazione periodica.
[VIII]. Alla
cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la
documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e
ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi
comuni senza diritto ad ulteriori compensi.
[IX]. Salvo
che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è
tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è
compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per
l'attuazione del presente codice.
[X].
L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende tacitamente
rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le
dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
[XI]. La
revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea
con la maggioranza prevista per la sua nomina (50%+1 degli intervenuti in
assemblea in rappresentanza di almeno 500 millesimi di valore dell'edificio,
n.d.r.) oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può
altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun
condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non
rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi
in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto
disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini,
anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far
cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di
mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi
all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente,
per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a
sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.
[XII]. Costituiscono gravi irregolarità, tra le altre:
1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto
condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per
la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e
amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al
settimo comma;
4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità
di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale
dell'amministratore o di altri condomini;
5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla
cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei
diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la
riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare
diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri
6), 7) e 9);
8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui
al secondo comma del presente articolo.
[XIII].
In caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può
nominare nuovamente l'amministratore revocato.
[XIV].
L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo,
deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa,
l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.
[XV]. Per
quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di
cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV.
[XVI]. Il
presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare
ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica
o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni,
nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private
senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale
pubblica.
Dall’art.
1129 c.c. emerge con chiarezza che l’obbligo di nominare un amministratore
scatta quando all'interno dell’edificio i condomini sono più di otto.
L'ufficio di
amministratore dura un anno ed è tacitamente rinnovabile per l’identica durata;
tuttavia l'amministratore può essere revocato anche dall'Autorità Giudiziaria
su ricorso di uno o più condomini se non tiene il rendiconto della propria
gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità gestionali o
contabili.
Le gravi
irregolarità gestionali che giustificano la revoca dell'amministratore sono
elencate nel 12° comma dell’art. 1129 c.c. (di cui si dirà in prosieguo), tra
cui ricordiamo sommariamente la mancata convocazione dell’assemblea per l’approvazione
del bilancio e del preventivo di gestione, la mancata esecuzione di
provvedimenti resi dall’Autorità Giudiziaria, l’omessa attivazione della
procedura di recupero dei contributi condominiali scaduti.
Qualora alla
scadenza del mandato l'assemblea non provveda a nominare un nuovo
amministratore, quello precedentemente in carica continua nell'esercizio delle
proprie funzioni limitatamente all'ordinaria amministrazione, finché non viene
sostituito dal nuovo amministratore; l'assemblea può revocare in qualsiasi
momento la fiducia all'amministratore, anche senza che ricorra una giusta
causa, se viene meno il rapporto fiduciario.
Per nominare
e revocare l’amministratore occorre la maggioranza degli intervenuti in
assemblea (50% +1) a propria volta rappresentativi di almeno 500 millesimi.
Ma quali
sono i requisiti per essere nominato amministratore di condominio?
L'amministratore
deve godere dei diritti civili; non deve avere riportato condanne penali per
delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della
giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e/o per ogni altro delitto per cui è
prevista la pena della reclusione nel minimo non inferiore a due anni e nel
massimo a cinque anni; non deve essere interdetto o inabilitato; deve avere
conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado; deve avere
frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione
periodica in materia di amministrazione condominiale.
Poiché il
rapporto che lega l'amministratore al condominio è essenzialmente fiduciario,
il venir meno del rapporto fiduciario può comportare la revoca dello stesso dal
suo incarico.
Costituiscono
GRAVI IRREGOLARITA' GESTIONALI che possono giustificare la revoca dell'amministratore
di condominio ai sensi dell'art. 1129 comma XII c.c.:
a) l'omessa
convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale;
b) la
mancata esecuzione delle delibere assembleari, dei provvedimenti giudiziari ed
amministrativi;
c) la
mancata apertura di un c/c dedicato al condominio;
d) la
gestione del condominio secondo modalità che possono generare confusione tra il
patrimonio del condominio e quello personale dell'amministratore;
e) l'avere
omesso o ritardato di seguire diligentemente le azioni giudiziarie promosse per
recuperare somme dovute al condominio;
f) l'avere
acconsentito, per un credito insoddisfatto (che riguardi il condominio) alla
cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti
del condominio.
Un’ultima annotazione riguarda la gestione del patrimonio condominiale, che deve essere tenuta in modo da non generare confusione con quello personale dell’amministratore: il condominio, infatti, pur essendo privo di personalità giuridica, è munito di una propria titolarità fiscale ed è obbligo dell'amministratore di aprire un c/c dedicato al condominio del tutto distinto da quello personale dell'amministratore; quanto precede al fine di non creare confusione tra la gestione patrimoniale del condominio e quella dell'amministratore.
(a cura di avv. Luca Conti)
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