IL PROCESSO SOMMARIO DI COGNIZIONE
TRATTAZIONE RAPIDA
DELLE CAUSE GRAZIE AL
PROCESSO SOMMARIO DI
COGNIZIONE
Il cosiddetto “procedimento sommario di cognizione”, introdotto
dalla legge n.69/2009, trova applicazione quando la controversia sottoposta al
vaglio del Tribunale (che decide in sola composizione monocratica, mai
collegiale) può essere decisa in maniera "sommaria" sulla base delle sole
allegazioni (per lo più prove documentali) esibite dalle parti, senza la necessità di
un'istruzione probatoria complessa.
Considerate le note lungaggini legate al processo civile ordinario, il ricorso a questo strumento consente all'avvocato di offrire al proprio assistito un provvedimento decisionale in tempi rapidi.
La competenza a decidere queste cause appartiene esclusivamente al
Tribunale in composizione monocratica, escludendosi qualsiasi competenza del
collegio o dei Giudici di Pace.
Il giudizio è introdotto con ricorso, che deve essere modellato
sulla falsa riga di un atto di citazione a giudizio per il rito ordinario, fatta
eccezione della citazione a giudizio del convenuto.
Poiché trattasi di un giudizio a cognizione sommaria è onere del
ricorrente prospettare già nell’atto introduttivo tutta la controversia sia in
fatto sia in diritto, formulando tutte le allegazioni ed i mezzi di prova di cui
intende chiedere l'ammissione.
Una volta formato il fascicolo d'ufficio (il ricorso si deposita
telematicamente unitamente alla procura alle liti ed alle produzioni
documentali), è onere del ricorrente notificare alla controparte il ricorso ed
il decreto che fissa l'udienza per la comparizione delle parti e per la
trattazione del ricorso.
Il giudice investito della causa può sempre fissare
l'udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e per l'effetto
convertire il rito da sommario in ordinario, se ritiene che la controversia
oggetto del ricorso necessiti di un'istruzione probatoria più approfondita.
Se, invece, il giudice ritiene di poter procedere secondo
il rito sommario, sente liberamente le parti ed
eventualmente disposti quei provvedimenti istruttori che ritiene necessari ai
fini della decisione, pronuncia un provvedimento sotto forma di ordinanza
con cui accoglie ovvero rigetta il ricorso.
L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva ed è idonea ad acquisire
efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c.; è appellabile con atto di
citazione (mai con ricorso) a giudizio avanti la Corte d'Appello; nel giudizio di
secondo grado non sono ammissibili nuovi mezzi di prova, a meno che la Corte li
ritenga rilevanti ai fini della decisione finale.
Il termine per promuovere appello avverso l'ordinanza che conclude
il rito sommario è di 30 gg. che decorrono dalla notificazione dell'ordinanza,
ovvero dalla comunicazione del suo deposito da parte della cancelleria.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ...
omissis ...
Ricorso ai sensi dell'art.702 bis c.p.c.
Ricorrente: TIZIO, nato a ... omissis ... il ...
omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... agli effetti del
presente atto rappresentato e difeso dall'avvocato ... omissis ... (C.F. ...
omissis ... p.e.c. ... omissis ...) presso il cui Studio Legale a ... omissis
... è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce
al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83
comma III c.p.c.
Resistente: SEMPRONIO, nato a ... omissis ... il ...
omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ...
Per comunicazioni di Cancelleria e
notificazioni: si indica
l'indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...
Ill.mo Tribunale di ... omissis ...
P R E M E S S O
1) che TIZIO e SEMPRONIO hanno sottoscritto un contratto di
comodato di data … omissis … avente ad oggetto la concessione a
SEMPRONIO, per un tempo determinato, dell'utilizzo di una casa per
vacanze di proprietà di TIZIO;
2) che le parti hanno pattuito che ogni spesa di manutenzione
e di conservazione dell’abitazione, in costanza di comodato, sarebbe stata
rimborsata a TIZIO alla scadenza del contratto, previa esibizione dei
relativi giustificativi fiscali;
3) che TIZIO, mediante lettera raccomandata A/R di data ...
omissis ... ha chiesto a SEMPRONIO il pagamento delle seguenti spese …
omissis … ;
4) che, nonostante l'esibizione dei giustificativi fiscali e la
richiesta di pagamento a mezzo di lettera raccomandata A/R, ad oggi nulla
è stato pagato.
Tutto ciò premesso e considerato, TIZIO come in atti meglio
generalizzato, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,
R I C O R R E
al Tribunale di ... omissis ... in composizione monocratica
affinché, letto il ricorso che precede ed esaminati i documenti ad esso
allegati, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e disposto
ogni altro incombente istruttorio ritenuto necessario, di voler accogliere il
presente ricorso e per l'effetto, accertata la responsabilità di SEMPRONIO per
i danni arrecati all'appartamento di TIZIO in costanza di comodato, condannare SEMPRONIO
a pagargli le spese di ripristino pari ad € ... omissis ... ovvero la
maggiore o minore somma che dovesse risultare di Giustizia, con interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla data di costituzione in mora e sino
all'effettivo soddisfo.
In via istruttoria: ogni ulteriore istanza
istruttoria riservata alla lettura delle difese di SEMPRONIO.
In ogni caso: con vittoria di spese
documentate e compenso, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura
del 15% (art.2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive occorrende.
Elenco delle produzioni documentali:
1) contratto di comodato;
2) fotografie dei danni all'appartamento;
3) ricevute fiscali / fatture;
4) lettera A/R di richiesta danni.
Con Osservanza.
Milano, lì _____________ 2019.
Avv. _____________________
(a cura di
avv. Luca Conti)
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