LA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON CHIAMATA DI TERZO






IL FORMULARIO DELLA PROCEDURA CIVILE
LA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO

Art. 269 c.p.c. (la chiamata in causa di terzo ad opera del convenuto)
Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 106 c.p.c., la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'art. 163 bis c.p.c.
Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.
Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'art. 165 c.p.c., e il terzo deve costituirsi a norma dell'art. 166 c.p.c.
Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo.


  

TRIBUNALE DI ...omissis ...
 Comparsa di costituzione e chiamata di terzo
(artt.106 e 269 c.p.c.)

Per il convenuto: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... ed e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso dall’Avv. ... omissis ... iscritto all’Albo degli Avv.ti di ... omissis ... (C.F. ... omissis ...) con Studio Legale a ... omissis ... ivi elettivamente domiciliato giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.,

                      nella causa civile sub R.G. ... omissis ... promossa

dall'attore: CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... C.F. ... omissis ... con l’Avv. ... omissis ...

Prossima udienza: ... omissis ...

Per comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: si indica il seguente indirizzo p.e.c. ... omissis ...

P R E M E S S E

Con atto di citazione di data ... omissis ... e notificato in data ... omissis ... (doc.1) CAIO conveniva a giudizio TIZIO, formulando le seguenti conclusioni: ... omissis ...

A fondamento di quanto domandato nei confronti di TIZIO, CAIO deduce le seguenti circostanze / motivazioni: ... omissis ...

Tanto premesso, si costituisce nel presente giudizio TIZIO a mezzo dello scrivente procuratore, contestando in fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto domande ex adverso promosse, perché infondate ed anche per tutte le seguenti

M O T I V A Z I O N I

1. Eccezione preliminare: istanza di chiamata in causa di terzo ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c.
La causa, ferma restando l’infondatezza per le motivazioni che si spiegheranno di seguito, doveva essere promossa anche nei confronti del terzo SEMPRONIO per tutte le seguenti motivazioni: ... omissis ...
Sulla base di quanto sopra dedotto, il convenuto TIZIO intende chiamare in causa SEMPRONIO per essere da quest’ultimo manlevato e/o garantito rispetto alle domande promosse da CAIO.
Si rivolge, pertanto, istanza al Giudice affinché, previo differimento della prima udienza di trattazione, voglia autorizzare la chiamata in causa di terzo ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. nella persona di SEMPRONIO.

2. Nel merito della controversia.
Nel merito della lite, le domande promosse da CAIO non possono trovare accoglimento per tutte le seguenti motivazioni: ... omissis ...
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale delle domande ex adverso promosse, il terzo chiamato SEMPRONIO dovrà essere dichiarato tenuto a manlevare TIZIO.

Tutto ciò premesso e considerato il convenuto TIZIO come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra rassegna le seguenti

C O N C L U S I O N I

Piaccia all’Ill.mo Tribunale Ordinario di ... omissis ..., contrariis rejectis, così giudicare.

In via preliminare: disporre il differimento della prima udienza di trattazione e fissare ai sensi dell’art.269 c.p.c. una nuova udienza per consentire a TIZIO la chiamata in giudizio di SEMPRONIO nel rispetto dei termini di Legge.

Nel merito ed in via principale: rigettare ogni domanda ex adverso promossa.

Nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande promosse da CAIO, dichiarare il terzo chiamato SEMPRONIO tenuto a manlevare TIZIO ... omissis ...

In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale e per testimoni sui capitoli di prova da meglio articolarsi nelle successive memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c. Testimoni riservati nei termini di legge.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all’avvocato patrocinante ai sensi del D.M. n.55/14 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre a c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Elenco documenti allegati:
1) Atto di citazione a giudizio;
2) ... omissis ...

Dichiarazione di valore: la presente comparsa di risposta, contenendo una chiamata in causa di terzo, sconta un C.U. pari ad € ... omissis ... sulla base del valore di causa dichiarato nell'atto di citazione.

Milano lì _______________ 2019.
Avv. _______________________

(a cura di avv. Luca Conti)


Commenti

Post popolari in questo blog

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: LA COMPARSA DI RISPOSTA PER IL CONVENUTO

L'ISTANZA DI VENDITA / ASSEGNAZIONE DEI BENI PIGNORATI

L'ISTANZA DI ANTICIPAZIONE D'UDIENZA