LA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON CHIAMATA DI TERZO
IL FORMULARIO DELLA PROCEDURA CIVILE
LA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO
Art. 269 c.p.c. (la
chiamata in causa di terzo ad opera del convenuto)
Alla chiamata di un
terzo nel processo a norma dell'art. 106 c.p.c., la parte provvede
mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del
presente articolo, osservati i termini dell'art. 163 bis c.p.c.
Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa
deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e
contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima
udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei
termini dell'art. 163 bis c.p.c. Il giudice istruttore, entro
cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della
nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è
notificata al terzo a cura del convenuto.
Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella
comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un
terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al
giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede
l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione
del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. La citazione è
notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito
dal giudice.
La parte che chiama in causa il terzo deve depositare
la citazione notificata entro il termine previsto dall'art. 165 c.p.c., e il
terzo deve costituirsi a norma dell'art. 166 c.p.c.
Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme
per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i
termini eventuali di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. sono fissati
dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo.
TRIBUNALE DI ...omissis ...
Comparsa
di costituzione e chiamata di terzo
(artt.106 e 269 c.p.c.)
Per il
convenuto: TIZIO,
nato a ... omissis ... il ... omissis ... ed e residente a ...
omissis ... C.F. ... omissis ... agli effetti del presente
atto rappresentato e difeso dall’Avv. ... omissis ... iscritto
all’Albo degli Avv.ti di ... omissis ... (C.F. ... omissis
...) con Studio Legale a ... omissis ... ivi elettivamente
domiciliato giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su
separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.,
nella causa civile sub R.G. ... omissis ... promossa
dall'attore: CAIO, nato a ... omissis
... il ... omissis ... C.F. ... omissis
... con l’Avv. ... omissis ...
Prossima
udienza: ...
omissis ...
Per
comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: si indica il seguente indirizzo
p.e.c. ... omissis ...
P R E M E S S E
Con atto di citazione di data ... omissis ... e notificato in
data ... omissis ... (doc.1) CAIO conveniva a giudizio TIZIO, formulando
le seguenti conclusioni: ... omissis ...
A fondamento di quanto domandato nei confronti di TIZIO, CAIO
deduce le seguenti circostanze / motivazioni: ... omissis ...
Tanto premesso, si costituisce nel presente giudizio TIZIO a mezzo
dello scrivente procuratore, contestando in fatto ed in diritto tutto
quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto domande ex
adverso promosse, perché infondate ed anche per tutte le seguenti
M O T I V A Z I O N I
1. Eccezione
preliminare: istanza di chiamata in causa di terzo ai sensi degli artt. 106 e
269 c.p.c.
La causa, ferma restando l’infondatezza per le motivazioni che si
spiegheranno di seguito, doveva essere promossa anche nei confronti del terzo
SEMPRONIO per tutte le seguenti motivazioni: ... omissis ...
Sulla base di quanto sopra dedotto, il convenuto TIZIO intende
chiamare in causa SEMPRONIO per essere da quest’ultimo manlevato e/o garantito
rispetto alle domande promosse da CAIO.
Si rivolge, pertanto, istanza al Giudice affinché, previo
differimento della prima udienza di trattazione, voglia autorizzare la chiamata
in causa di terzo ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. nella persona di
SEMPRONIO.
2. Nel
merito della controversia.
Nel merito della lite, le domande promosse da CAIO non possono
trovare accoglimento per tutte le seguenti motivazioni: ... omissis ...
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale delle
domande ex adverso promosse, il terzo chiamato SEMPRONIO dovrà
essere dichiarato tenuto a manlevare TIZIO.
Tutto ciò premesso e considerato il convenuto TIZIO come in
epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut
supra rassegna le seguenti
C O N C L U S I O N I
Piaccia all’Ill.mo Tribunale Ordinario di ... omissis
..., contrariis rejectis, così giudicare.
In via
preliminare: disporre
il differimento della prima udienza di trattazione e fissare ai sensi
dell’art.269 c.p.c. una nuova udienza per consentire a TIZIO la chiamata in
giudizio di SEMPRONIO nel rispetto dei termini di Legge.
Nel merito
ed in via principale: rigettare
ogni domanda ex adverso promossa.
Nel merito
ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche
solo parziale delle domande promosse da CAIO, dichiarare il terzo chiamato
SEMPRONIO tenuto a manlevare TIZIO ... omissis ...
In via
istruttoria: ammettersi
la prova per interpello formale e per testimoni sui capitoli di prova da meglio
articolarsi nelle successive memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183 comma
VI c.p.c. Testimoni riservati nei termini di legge.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all’avvocato
patrocinante ai sensi del D.M. n.55/14 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese
generali nella misura del 15%, oltre a c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese
occorrende.
Elenco
documenti allegati:
1) Atto di citazione a giudizio;
2) ... omissis ...
Dichiarazione
di valore: la
presente comparsa di risposta, contenendo una chiamata in causa di terzo,
sconta un C.U. pari ad € ... omissis ... sulla base del valore di
causa dichiarato nell'atto di citazione.
Milano lì _______________ 2019.
Avv. _______________________
(a cura di
avv. Luca Conti)
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