DIVORZIO: PAGAMENTO DIRETTO DELL'ASSEGNO DIVORZILE O DI MANTENIMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
COSA FARE SE L’EX CONIUGE NON PAGA
L’ASSEGNO DIVORZILE O
L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI
Il divorzio
è l’istituto giuridico che consente ai coniugi di sciogliere il vincolo
matrimoniale, sia esso civile oppure religioso, ed è regolato dalla legge n.898 del 01/12/1970.
Il coniuge
economicamente più disagiato, che non sia in grado per comprovate difficoltà
oggettive di garantirsi autonomamente i mezzi di sostentamento, può rivolgere
al Tribunale la domanda di corresponsione del ASSEGNO DIVORZILE ai sensi dell’art.
5 comma 6 della legge 898/1970, mentre ai sensi del successivo art. 6 legge 898/1970 può fare domanda
di corresponsione del ASSEGNO DI MANTENIMENTO
in favore dei figli non economicamente autosufficienti.
L’attribuzione all’ex coniuge dell’assegno
divorzile è regolata dall’art.5 comma 6 della legge 898/1970: “con la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale,
tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed
alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di
entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata
del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi
adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
L'attribuzione ai figli dell'assegno di mantenimento è invece regolata dall'art.6 delle legge 898/1970: " l'obbligo ai sensi degli artt. 315 bis e 316 bis c.c. di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effettivi civili permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica riguardo ai figli le disposizioni contenute nel capo II del titolo IX libro primo del Codice Civile".
Tanto detto, quale rimedio ha a propria disposizione il beneficario dell'assegno contro l'inadempimento dell'obbligato?
Ai sensi dell'art. 8 comma 3 legge 898/1970 il beneficiario dell'assegno divorzile o di mantenimento per i figli può "invitare" il datore di lavoro dell'obbligato a pagarglielo direttamente, prelevandolo dalla busta paga nel limite massimo del 50% della stessa.
A questo fine si deve osservare la seguente procedura:
1) il beneficiario, tramite il proprio avvocato, deve prima costituire in mora il debitore principale (l'ex coniuge inadempiente) tramite lettera raccomandata A/R.
2) A fronte del protrarsi dell'inadempimento per almeno 30 gg., il beneficiario dell'assegno notifica al datore di lavoro - tramite il proprio avvocato - l'invito previsto dall'art. 8 legge 898/1970 unitamente alla copia conforme del provvedimento che dispone l'assegno divorzile o di mantenimento per i figli, concedendo al datore di lavoro il termine di 15 gg. per procedere al pagamento. Di detto invito deve essere data comunicazione all'obbligato principale, ma a parere dello scrivente avvocato sarebbe più opportuno procedere ad una doppia notifica dell'invito.
3) Se anche il datore di lavoro si sottrae al pagamento diretto, il beneficiario ha un'azione esecutiva diretta nei suoi confronti, tramite pignoramento. Prima di procedere in tal senso occorre, però, notificare al datore di lavoro copia del provvedimento che dispone l'assegno munita di formula esecutiva e pedissequo atto di precetto.
4) Si discute in dottrina se l'invito di cui all'art. 8 riguardi solo le sentenze pronunciate all'esito della causa di divorzio, o anche altri provvedimenti (ordinanze e decreti) resi in itinere: nel silenzio della legge che si limita a parlare di "provvedimenti", la risposta sembrerebbe affermativa, anche perché scopo della norma in parola è quella di offrire al beneficario dell'assegno la più rapida tutela per via stragiudiziale a fronte dell'inadempimento da parte dell'ex coniuge.
L'attribuzione ai figli dell'assegno di mantenimento è invece regolata dall'art.6 delle legge 898/1970: " l'obbligo ai sensi degli artt. 315 bis e 316 bis c.c. di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effettivi civili permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica riguardo ai figli le disposizioni contenute nel capo II del titolo IX libro primo del Codice Civile".
Tanto detto, quale rimedio ha a propria disposizione il beneficario dell'assegno contro l'inadempimento dell'obbligato?
Ai sensi dell'art. 8 comma 3 legge 898/1970 il beneficiario dell'assegno divorzile o di mantenimento per i figli può "invitare" il datore di lavoro dell'obbligato a pagarglielo direttamente, prelevandolo dalla busta paga nel limite massimo del 50% della stessa.
A questo fine si deve osservare la seguente procedura:
1) il beneficiario, tramite il proprio avvocato, deve prima costituire in mora il debitore principale (l'ex coniuge inadempiente) tramite lettera raccomandata A/R.
2) A fronte del protrarsi dell'inadempimento per almeno 30 gg., il beneficiario dell'assegno notifica al datore di lavoro - tramite il proprio avvocato - l'invito previsto dall'art. 8 legge 898/1970 unitamente alla copia conforme del provvedimento che dispone l'assegno divorzile o di mantenimento per i figli, concedendo al datore di lavoro il termine di 15 gg. per procedere al pagamento. Di detto invito deve essere data comunicazione all'obbligato principale, ma a parere dello scrivente avvocato sarebbe più opportuno procedere ad una doppia notifica dell'invito.
3) Se anche il datore di lavoro si sottrae al pagamento diretto, il beneficiario ha un'azione esecutiva diretta nei suoi confronti, tramite pignoramento. Prima di procedere in tal senso occorre, però, notificare al datore di lavoro copia del provvedimento che dispone l'assegno munita di formula esecutiva e pedissequo atto di precetto.
4) Si discute in dottrina se l'invito di cui all'art. 8 riguardi solo le sentenze pronunciate all'esito della causa di divorzio, o anche altri provvedimenti (ordinanze e decreti) resi in itinere: nel silenzio della legge che si limita a parlare di "provvedimenti", la risposta sembrerebbe affermativa, anche perché scopo della norma in parola è quella di offrire al beneficario dell'assegno la più rapida tutela per via stragiudiziale a fronte dell'inadempimento da parte dell'ex coniuge.
INVITO AL DATORE DI LAVORO
ai sensi dell’art.8 co.3 legge 898/70 e ss.
mm.
Creditrice istante:
TIZIA, nata
a … omissis … il … omissis … e residente a … omissis … C.F. … omissis … ,
rappresentata e difesa dall’Avv. … omissis … presso il cui Studio Legale è
elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al
ricorso per lo scioglimento del matrimonio di data … omissis …
Debitore obbligato:
CAIO, nato a
… omissis … il … omissis … e residente a … omissis … C.F. … omissis …
Terzo datore
di lavoro: società GAMMA SRL, in persona del legale
rappresentante p.t., con sede legale a … omissis … , p.i. … omissis …
Provvedimento
A.G.: sentenza divorzio n. … di data … omissis … (oppure)
ordinanza di data … omissis … pronunciata nella causa di divorzio sub RG …
omissis …
PREMESSO
1) che col retroesteso provvedimento del Tribunale di … omissis … n….
di data … omissis … pronunciato nella causa per divorzio sub RG … omissis …, il
Giudice stabiliva un assegno divorzile a favore di TIZIA pari ad € … omissis …
mensili ed un assegno di mantenimento per i figli non economicamente
autosufficienti pari a complessivi € … omissis … mensili;
2) che pertanto il totale da pagare mensilmente ammonta ad € …
omissis …;
3) che a fronte dell’inadempimento dell’obbligato CAIO, in data …
omissis … il sottoscritto procuratore lo costituiva in mora tramite lettera
raccomandata A/R n. … omissis … ricevuta
il … omissis …, intimandogli il pagamento del dovuto entro e non oltre 30 gg.;
4) che a tutt’oggi la morosità persiste;
5) che ai sensi dell’art.8 co.3 della legge 898/70 e ss. mm. la
beneficiaria dell’assegno divorzile e/o di mantenimento per i figli non
economicamente autosufficienti può rivolgersi direttamente al datore di lavoro
per ottenere la rimessa diretta di quanto dovuto in forza del titolo accluso al
presente invito, entro i limiti consentiti dalla legge pari al 50% della
retribuzione.
Tutto ciò premesso, TIZIA come in epigrafe meglio generalizzata,
rappresentata, difesa e domiciliata ut
supra
INVITA
la società GAMMA SRL, in persona del
legale rappresentante p.t., con sede legale a … omissis …, p.i. … omissis …, a corrispondere direttamente alla medesima istante
quanto stabilito nell’accluso provvedimento del Tribunale di … omissis … entro i limiti consentiti dalla legge,
assegnando al terzo il termine di 15 gg. dal ricevimento del presente invito per
l’adempimento, con avvertenza che in difetto di pagamento nel termine assegnato
si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge.
Milano (MI), lì ____________ 2019.
Avv. ________________________
(a cura di
avv. Luca Conti)
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