RESPONSABILITA' SANITARIA: INFEZIONE NOSOCOMIALE E DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA SALUTE





INFEZIONE NOSOCOMIALE E DIRITTO DEL PAZIENTE AL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA SALUTE

La RESPOSANBILITA’ SANITARIA trae origine da quello che viene comunemente definito come “CONTRATTO ATIPICO DI SPEDALITA”, che lega il paziente al professionista ovvero alla struttura sanitaria cui si è rivolto in cerca di cure.
Questo tipo di responsabilità sussiste ogni volta che viene dimostrato il NESSO CAUSALE tra la LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE del paziente e la condotta colposa od omissiva dell'operatore sanitario, in concomitanza o meno con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria.
Il concetto di RESPONSABILITA’ SANITARIA si riferisce, in particolare, alle azioni ovvero alle omissioni di un sistema più o meno complesso di persone, in cui il soggetto contrattualmente debole e che merita tutela è quello  destinatario di prestazioni mediche di ogni tipo (diagnostiche, preventive, ospedaliere, terapeutiche, chirurgiche, estetiche, assistenziali, ecc.) svolte da medici e personale con diversificate qualificazioni, quali infermieri, assistenti sanitari, tecnici di radiologia medica, tecnici di riabilitazione e così via.
Una delle più frequenti fonti di responsabilità in capo ad operatori e strutture sanitarie riguarda le cosiddette INFEZIONI NOSOCOMIALI (I.C.A.), ossia quelle infezioni che il paziente contrae durante la degenza in ospedale e che, secondo la prevalente letteratura scientifica, si manifestano in un arco di tempo che va da un minimo di 48h. fino ad un massimo di 30 gg. dal trattamento ricevuto.
Nell’ambito di una causa risarcitoria, il paziente che si rivolge all’Autorità Giudiziaria per chiedere il risarcimento del danno alla salute quale conseguenza di un’infezione nosocomiale, è tenuto a provare le seguenti circostanze:

a)     il contratto di spedalità intercorso con la struttura cui si è rivolto in cerca di cure;
b)    l’avere contratto un’INFEZIONE di tipo NOSOCOMIALE;
c)     il NESSO DI CAUSALITA’ tra l’ingiusto DANNO ALLA SALUTE e l’INESATTO ADEMPIMENTO (da parte dell’operatore e/o della struttura) delle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto di spedalità.

Sempre secondo la prevalente letteratura scientifica, uno dei primari e più comuni agenti infettivi presenti negli ospedali è lo STAPHYLOCOCCUS AUREUS : non si tratta di un batterio per così dire raro o particolare, quanto piuttosto da uno tra i più comuni, tanto da essere presente nella maggior parte dei soggetti adulti.
Se il batterio, che statisticamente provoca la maggior parte delle INFEZIONI NOSOCOMIALI è anche il più comune, significa che al di là dei protocolli scritti su carta, la struttura sanitaria è tenuta ad adottare ogni tipo di precauzione che la scienza mette a disposizione per prevenire ed evitare quanto possibile il propagarsi delle infezioni.

Pertanto, nell’ambito di una CAUSA CIVILE DI DANNO conseguente ad infezione nosocomiale, è primario dovere della struttura di FORNIRE LA PROVA LIBERATORIA del proprio buon operato, documentando di avere adottato qualsiasi misura utile che la scienza mette a disposizione per prevenire l’infezione; se questa prova liberatoria manca, secondo criteri probabilistici la struttura deve essere chiamata a rispondere dell’INGIUSTO DANNO ALLA SALUTE provocato al paziente.
Infatti, una volta accertato che l’origine dell’infezione è nosocomiale a seguito di perizia di parte o di accertamento tecnico preventivo, alla luce dei principi che regolano la ripartizione dell’onere probatorio, incombe solo sulla struttura sanitaria la prova di avere adottato tutte le misure utili a garantire la corretta sanificazione dell’ambiente, ossia provare che l’infezione non rientrava più tra le complicanze prevedibili ed evitabili.

E non è sufficiente affermare, da parte della struttura, di aver eseguito la profilassi e di aver provveduto a sterilizzare gli ambienti e/o gli strumenti medici.
La prevenzione delle infezioni ospedaliere richiede, infatti, un sistema integrato, che prevede una serie di interventi multidisciplinari e multifattoriali che va ben oltre la sola somministrazione della profilassi antibiotica e sterilizzazione delle sale operatorie, quali ad esempio: a) riduzione della trasmissione dei microrganismi fra pazienti nei reparti durante l’assistenza diretta avvalendosi di adeguato lavaggio delle mani, uso di guanti, dispositivi di protezione individuale e pratica asettica appropriata, strategie di isolamento, pratiche di sterilizzazione e disinfezione, e lavanderia; b) controllo del rischio di infezione e igiene ambientale; c) protezione dei pazienti con utilizzo appropriato della profilassi antibiotica, nutrizione e vaccinazione; d) limitazione del rischio di infezioni endogene riducendo le procedure invasive e promozione dell’uso degli antibiotici; e) sorveglianza delle infezioni; f) identificazione e controllo delle epidemie; g) prevenzione delle infezioni negli operatori sanitari; h) miglioramento nelle pratiche di assistenza; i) educazione continua dei sanitari con mirati interventi di aggiornamento professionale in questo campo.

Si può - pertanto - affermare che, ove manchi la PROVA LIBERATORIA delle suesposte circostanze, la struttura sanitaria deve essere ritenuta RESPONSABILE DEL DANNO ALLA SALUTE DEL PAZIENTE e condannata a risarcirne il danno subito.

 A conforto di quanto sopra esposto la prevalente giurisprudenza afferma che  (…) è ascrivibile alla struttura sanitaria la responsabilità per infezione nosocomiale contratta dal paziente nel corso di un intervento chirurgico, con conseguente obbligazione risarcitoria di tutte le conseguenze negative occorse al paziente per il peggioramento delle proprie condizioni di salute, per effetto della contrazione della predetta infezione (…) ed ancora (…) una volta accertato che il paziente ha contratto una infezione di tipo nosocomiale, in virtù dei principi che regolano la ripartizione dell’onere della prova incombe sulla struttura ospedaliera l’onere di provare di avere adottato tutte le misure utili e necessari ad evitare la contaminazione del paziente (…)(Trib. Milano Sez. I dd. 12/05/20415 n.5984; Trib. Roma, Sez. XIII, dd. 26/11/2014; Tribunale di Roma, Sez. XIII, dd. 27/09/2018).


(a cura di avv. Luca Conti)

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