L’OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO
DI PAGAMENTO
Chi si è visto notificare un decreto
ingiuntivo di pagamento, per contestarlo deve promuovere opposizione ai sensi dell'art. 645 e ss. c.p.c.
L'opposizione si propone con atto
di citazione a giudizio a comparire ad udienza fissa e deve essere notificata
al creditore presso il domicilio eletto entro e non oltre 40 gg. dalla
compiuta notifica del decreto ingiuntivo.
Nella procedura di opposizione
si determina l'inversione delle parti processuali sotto il profilo
"formale", dove il creditore ricorrente diventa convenuto formale nella
"fase di opposizione", mentre il debitore che ha subito diviene
attore processuale (opponente).
La pendenza della
causa di opposizione coincide con la notificazione dell'atto di citazione (opposizione)
al creditore.
La Corte di cassazione ha
precisato che, nella diversa ipotesi in cui il debitore instauri davanti ad
altro Giudice una causa di accertamento negativo
del credito prima che gli sia notificato il decreto ingiuntivo, la
pendenza di lite coinciderà con l'iscrizione a ruolo della causa d'accertamento
negativo del credito e lo stesso giudice sarà competente a decidere anche sull’eventuale
causa di opposizione.
La competenza a decidere
la causa di opposizione spetta sempre all’ufficio giudiziario che ha emesso il decreto
ingiuntivo di pagamento.
Nell'atto di opposizione, il
debitore ingiunto deve prendere posizione su tutte le questioni / eccezioni di
fatto e di diritto non rilevabili d'ufficio attinenti al decreto ingiuntivo, e
dovrà proporre anche le domande riconvenzionali che egli intende rivolgere al
creditore in dipendenza del credito azionato nella fase monitoria.
Nell’atto di citazione in
opposizione a decreto ingiuntivo il debitore (che è parte attrice in giudizio)
deve rispettare i termini a comparire precisati dall’art. 163 bis c.p.c., ossia
120 gg. se la notifica dell’atto avviene in Italia, 150 gg. se si trova all’estero.
Ultimo cenno d'interesse
riguarda la concessione della provvisoria
esecutorietà del D.I. ai sensi dell'art. 648 c.p.c.: nel primo atto
difensivo il creditore deve chiedere (qualora non sia già stata concessa in
fase monitoria) la provvisoria esecutorietà del
decreto ingiuntivo oggetto di
opposizione; questa viene concessa dal Giudice allorché l'opposizione non sia
fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Va detto infine che, limitatamente alle materie soggette alla procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n.28/2010 il debitore opponente dovrà promuovere prima il tentativo di mediazione obbligatoria, oltre a notificare l'atto di opposizione: questo perché la mancata proposizione del tentativo di conciliazione in una delle materie soggette a mediazione obbligatoria potrebbe comportare la declaratoria d'improcedibilità dell'opposizione da parte del Giudice e conseguente passaggio in giudicato / definitività del decreto ingiuntivo opposto.
Di seguito si
propone il formulario dell’atto di citazione in opposizione a decreto
ingiuntivo aggiornato alle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia.
TRIBUNALE
DI MILANO
Opposizione
a decreto ingiuntivo
Attore / opponente: …
… … … nato a … … … … il … … … … e residente a … … … … in Via / P.zza … … … … C.F.
… … … … rappresentato e difeso dall'Avv. … … … … presso il cui Studio Legale a …
… … … è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce al
presente atto su separato documento informatico ai sensi dell’art. 83 comma III
c.p.c.,
nei
confronti di
… … … … nato a … … … … il … … …
… e residente a … … … … in Via / P.zza … … … … C.F. … … … … elettivamente
domiciliato presso lo Studio Legale dell’Avv. … … … …, giusta procura in calce
al ricorso per ingiunzione di pagamento di data ...omissis ...
Oggetto: opposizione
a D.I. n. … … … … di data … … … … reso dal tribunale di Milano in
persona del Giudice … … … … nella
procedura monitoria sub RG … … … … notificato all’opponente in data … … … …
Comunicazioni di Cancelleria e
notificazioni: ai sensi dell'art. 170 c.p.c. si chiede
di ricevere ogni comunicazione e notificazione inerente la procedura al numero
fax (+39) … … … … oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata … … … …
P R E M
E S S O
- che in data … … … … veniva
notificato all’attore / opponente il D.I. n. … … … … di data … … … … a mezzo
del quale veniva ingiunto di pagare le seguenti somme … … … …
- che il credito ex adverso
azionato è infondato ed è pertanto interesse del debitore di promuovere
opposizione al D.I. per domandarne la revoca anche per tutte le seguenti
MOTIVAZIONI
IN FATTO E DIRITTO
… … … … esposizione
dei fatti su cui si fonda l'opposizione in punto an debeatur ed in punto
quantum e di tutte le motivazioni in fatto ed in diritto che giustificano la
revoca del decreto ingiuntivo … … … …
Tutto ciò premesso e
considerato, l’opponente come in epigrafe meglio generalizzato, ut
supra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato
C I T
A
… … … … nato a … … … … il … … …
… e residente a … … … … in Via / P.zza … … … … C.F. … … … … elettivamente
domiciliato presso lo Studio Legale dell’Avv. … … … …, giusta procura in calce
al ricorso per ingiunzione di pagamento di data ...omissis ... a comparire avanti il
TRIBUNALE
DI MILANO
Giudice designando all’udienza
fissata per il giorno … … … … ore di rito
ovvero ad altra e successiva
udienza fissata ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con
espresso invito a costituirsi in giudizio almeno 70 gg. prima della fissata
udienza nelle forme previste dall’art. 166 c.p.c., con avvertimento che in
difetto si procederà in Sua contumacia e che l’emananda sentenza sarà
considerata come resa in regolare contraddittorio, che la ritardata
costituzione in giudizio comporta le decadenze prevista dagli artt. 38 e 167
c.p.c., che dinnanzi al Tribunale è necessaria la difesa tecnica tramite
avvocato ad eccezione dei casi stabiliti dall’art.86 c.p.c. e dalle Leggi
Speciali, che ricorrendone i presupposti può fare istanza di ammissione al
gratuito patrocinio a spese dello Stato, per ivi sentire accogliere le seguenti
C O N C
L U S I O N I
Piaccia all’Ill.mo Tribunale
di Milano, in persona del Giudice delegato alla procedura, accertata la propria
competenza, contrariis rejectis, così giudicare.
In via preliminare: non
concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, essendo l'opposizione
fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione.
Nel merito ed in via
principale: previo accertamento
dell'inesistenza del credito azionato in fase monitoria revocare l’impugnato
decreto ingiuntivo, tenendo indenne l’attore / opponente da qualsivoglia
pretesa creditizia avversaria.
Nel merito ed in via
subordinata: nella denegata ipotesi
di mancato accoglimento della domanda articolata in via principale, revocare
comunque l’impugnato decreto ingiuntivo riducendo in termini di giustizia la
pretesa creditizia ex adverso azionata.
In via istruttoria: ammettersi
la prova per interpello formale nella persona del convenuto e per testimoni sui
fatti dedotti in narrativa e da meglio articolarsi per separati capitoli nelle
successive memorie autorizzate ai sensi dell’art. 171 ter c.p.c.
In ogni caso: con
vittoria di spese documentate e compenso all’avvocato patrocinante ai sensi del
D.M. 55/14 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del
15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
Elenco produzioni documentali:
1) decreto ingiuntivo di
pagamento n. … … … … di data … … … …
2) procura alle liti;
3) … … … …
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire, tenuto
conto del contegno processuale della convenuta opposta.
Dichiarazione di valore: ai
sensi del d.p.r. 115/2002 e ss. mm. il valore della presente causa è pari ad € …
… … … per sorte capitale e sconta un C.U. pari ad € … … … …
Luogo … … … … data … … … …
Avv. … … … …
Seguono procura alle liti e
relazione di notifica.
(a cura di Avv. Luca Maria Conti)
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