IL DEPOSITO TELEMATICO DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI






IL DEPOSITO TELEMATICO DELL'ATTO
DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI


1) Accedere a consolle avvocato digitando il codice PIN associato alla propria chiavetta di firma digitale.

2) Cliccare su "gestione fascicoli" - "esecuzioni mobiliari" - "espropriazione mobiliare presso terzi".

3) Una volta entrati nella maschera delle espropriazioni mobiliari presso terzi, selezionare il Tribunale delle Esecuzioni competente per territorio, indicando poi il valore dell'esecuzione (desumibile dal credito complessivamente precettato), l'importo del C.U., le generalità delle parti (creditore pignorante, debitore esecutato, terzo pignorato) e la tipologia del bene assoggettato a pignoramento.

4) Una volta completata la formazione del fascicolo telematico, cliccare all'interno della sezione dedicata ai "depositi telematici" selezionando l'icona "nuovo".

5) Il sistema vi chiederà di specificare inoltre: l'entità del credito complessivamente precettato, la data in cui il titolo esecutivo e l'atto di pignoramento vi sono stati restituiti dall'U.N.E.P., la data di notifica del precetto al debitore e del pignoramento al debitore esecutato ed al terzo pignorato, il valore del credito complessivamente pignorato (ossia il credito precettato aumentato della metà) e la natura / quantità dei beni pignorati.

6) Inserire come "atto principale" la NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO (N.I.R.) che andrà poi firmata digitalmente, e successivamente importare scannerizzati l'atto di pignoramento presso terzi, il titolo esecutivo, la procura alle liti, l'atto di precetto e la scansione del C.U. 

7) La N.I.R., l'atto di pignoramento con citazione a comparire ad udienza fissa, il titolo esecutivo, l'atto di precetto e la procura alle liti devono essere firmati digitalmente.

8) Poiché l'atto di pignoramento, il titolo esecutivo e l'atto di precetto sono scansioni in formato pdf analogico dei rispettivi originali cartacei notificati con modalità non telematica, in calce agli stessi dovrà essere apposta l'attestazione di conformità anch’essa firmata digitalmente.


IL FORMULARIO DELL'ATTO DI 
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI



TRIBUNALE DELLE ESECUZIONI DI ... omissis ...
SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI

Atto di pignoramento presso terzi 

CREDITORE PIGNORANTE: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis .... e residente ad ... omissis ... C.F. ... omissis ...  ai fini del presente atto rappresentato e difeso dall’avvocato ... omissis ... (C.F. / p.i. ... omissis ...), presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.

DEBITORE ESECUTATO: CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente ad ... omissis ... C.F. ... omissis ...

TERZO PIGNORATO: istituto di credito ... omissis ... in persona del legale rappresentante p.t. ... omissis ... con sede legale ad ... omissis ... partita i.v.a. ... omissis ....

TITOLO ESECUTIVO: sentenza n. … di data … omissis ... munita di formula esecutiva in data ... omissis ... e notificata al debitore esecutato in data … omissis …

Per comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...

P R E M E S S O 

1) che col titolo esecutivo annotato in epigrafe CAIO veniva condannato dal Tribunale di … … … a pagare in favore di TIZIO le seguenti somme: € ... omissis ... per capitale, € ... omissis ... per interessi legali dalla costituzione in mora fino al saldo,  € ... omissis ... per spese legali oltre accessori fiscali e successive spese occorrende;

2) che la notifica del titolo esecutivo, unitamente al pedissequo atto di precetto, si è perfezionata in data ... omissis ...;

3) che nessun pagamento ha fatto seguito alla notifica del titolo esecutivo e del precetto;

4) che nel frattempo TIZIO ha individuato nell'istituto di credito ... omissis ... il terzo a propria volta debitore di somme di denaro nei confronti dell'esecutato CAIO per rapporto di c/c;

5) che, pertanto, si rende necessario di procedere ad esecuzione forzata mediante pignoramento ex art. 543 c.p.c. di tutte le somme dovute e debende a CAIO da parte del terzo pignorato ... omissis ... (ad esempio) per rapporto di c/c e/o per qualsivoglia titolo o ragione, entro i limiti consentiti dalla Legge e comunque fino a concorrenza dell’importo di € ... omissis ... corrispondente al credito complessivamente precettato in data ... omissis ...  aumentato della metà, oltre alla rifusione delle spese legali della presente procedura ed accessori fiscali come per legge.

*****

Tutto ciò premesso, il creditore pignorante come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra

C I T A

CAIO nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente ad ... omissis ... C.F. ... omissis ...

a comparire avanti il

TRIBUNALE DELLE ESECUZIONI DI ... omissis ...
GIUDICE DESIGNANDO
all'udienza che si terrà il giorno … / … / 2019 ore di rito  

ovvero ad altra e successiva udienza fissata ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., perché sia presente alla stessa udienza ed ai successivi incombenti.

Con espresso invito rivolto al terzo pignorato a comunicare al creditore procedente la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c. allo scrivente avvocato mediante lettera A/R ovvero mediante comunicazione indirizzata alla casella di posta elettronica certificata ... omissis ... entro e non oltre 10 gg. dalla notificazione del presente atto, con avvertimento che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza fissata dal G.E. e che, non comparendo o non rendendo detta dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, saranno considerati come non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Con avvertimento rivolto al debitore esecutato che l’opposizione prevista dall’art. 615 comma II c.p.c. è inammissibile se proposta successivamente alla vendita / assegnazione dei beni pignorati a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c. salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non averla potuta proporre per causa a lui non imputabile.

Elenco delle produzioni documentali:
1) Titolo esecutivo ... omissis ...
2) Atto di precetto dd. ... omissis ...

Dichiarazione di valore:
il valore della presente esecuzione è pari ad € ... omissis ... e sconta un C.U. pari ad € 43,00 / € 139,00.

Milano, lì … / … / 2019.
Avv. ___________


RELAZIONE DI PIGNORAMENTO
E PEDISSEQUA NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’Ufficio N.E.P. istituito presso la Corte d’Appello di ... omissis ... ad istanza del creditore pignorante come in epigrafe generalizzato nonché rappresentato, difeso e domiciliato ut supra, visti il titolo esecutivo e l'atto di precetto notificato in data ... omissis ...

HO PIGNORATO 

tutte le somme dovute e debende, per qualsivoglia titolo o ragione, al debitore esecutato da parte dell'istituto di credito ... omissis ... (terzo pignorato) entro i limiti consentiti dalla Legge e comunque fino a concorrenza dell’importo di € ... omissis ... corrispondente al credito complessivamente precettato aumentato della metà, oltre alla rifusione delle spese legali della presente procedura ed accessori fiscali come per Legge, e contestualmente

HO INGIUNTO 

al debitore CAIO di astenersi dal sottrarre a garanzia del credito azionato le somme pignorate per cui si procede

HO INVITATO 

lo stesso debitore esecutato ad effettuare la dichiarazione di residenza ovvero l’elezione di domicilio presso la Cancelleria del Giudice delle Esecuzioni competente per territorio ai sensi dell’art. 492 c.p.c., avvertendolo che in difetto le successive notificazioni / comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice, contestualmente

HO AVVERTITO 

lo stesso debitore che ai sensi dell’art. 495 c.p.c. può chiedere la conversione dei beni / somme pignorate con una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese legali, sempre che a pena di inammissibilità la relativa istanza sia presentata presso la Cancelleria del Giudice delle Esecuzioni prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., unitamente ad una somma di denaro non inferiore ad 1/5 dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento, ed infine

HO INTIMATO 

al terzo pignorato ... omissis ... di non disporre delle somme pignorate senza l’ordine del Giudice delle Esecuzioni, pena le conseguenze come per Legge ai sensi dell’art. 546 c.p.c.

HO AVVERTITO 

lo stesso terzo pignorato che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c., la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza fissata dal G.E. e che, non comparendo o non rendendo detta dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, saranno considerati come non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, ed infine

HO NOTIFICATO 

ad ogni conseguente effetto di Legge copia del retroesteso atto di pignoramento presso terzi a: ... (debitore esecutato e terzo pignorato) ...

(a cura di Avv. Luca Conti).

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