IL RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO




RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO



  Art. 633 c.p.c. (condizioni di ammissibilità della domanda)
Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione. 

Art. 641 c.p.c. (accoglimento della domanda)
Se esistono le condizioni previste nell'art. 633 c.p.c., il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 c.p.c. nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti (art. 645 c.p.c.) e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.
Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto fino a dieci giorni oppure aumentato fino a sessanta. Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi.
Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento. 

Art. 642 c.p.c. (esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo)
Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.
L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione.
In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482 c.p.c. 


ANNOTAZIONI

Il ricorso da predisporre su modello uso bollo va depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario (tribunale o giudice di pace a seconda del valore dell'ingiunzione richiesta), sconta una marca da bollo d'importo pari ad € 27,00 da versare all'atto dell'iscrizione a ruolo (nuovo importo in vigore dal 1° gennaio 2014) per ingiunzioni di pagamento superiori ad € 1.033,00. Il contributo unificato varia a seconda del valore della lite, ridotto della metà rispetto all'importo unitario secondo lo scaglione di valore. In caso di ricorso indirizzato al tribunale si procede con deposito telematico.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ... omissis ...

Ricorso per ingiunzione di pagamento
provvisoriamente esecutivo  


Promosso da: società ALPHA, in persona del legale rappresentante p.t. ... omissis ..., con sede legale a ... omissis ... partita i.v.a. ... omissis ...,  rappresentata e difesa dall’Avv. ... omissis ..., con Studio Legale a ... omissis ... presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto,


nei confronti di


società GAMMA, in persona del legale rappresentante p.t. ... omissis ..., con sede legale a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ... partita i.v.a. ... omissis ...


Oggetto: ricorso per ingiunzione di pagamento ex artt. 633-642 c.p.c.   
      
*****


Ill.mo Tribunale di ... omissis ..., in persona del G.U. designato alla procedura,

 
PREMESSO

1) che la società GAMMA ha conferito in sub-appalto alla società ALPHA la realizzazione delle seguenti opere ... omissis ... ai sensi del contratto d'appalto che si allega in copia (doc.1) per un valore complessivo di € ... omissis ...;


2) che, previa emissione dei S.A.L. (doc.2), veniva richiesto il pagamento delle relative fatture (doc.3); 

3) che, in difetto di pagamento delle fatture, la società ALPHA intimava il pagamento del dovuto alla stazione appaltante GAMMA tramite sollecito di pagamento dd. ... omissis ... (doc.4);

4) che nonostante il riconoscimento di debito e la promessa scritta di saldarlo da parte di GAMMA (doc.5) ad oggi nulla è stato pagato;

5) che il credito per cui si procede è certo, liquido ed esigibile, nonché fondato su prova scritta, oltre che su riconoscimento di debito;


6) che, pertanto, ricorrono i presupposti ex lege ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 642, II comma, c.p.c. per concedere la provvisoria esecutorietà della richiedenda ingiunzione di pagamento nei confronti della debitrice GAMMA.

*****


Tutto ciò premesso e considerato, la creditrice ricorrente ALPHA in persona del legale rappresentante pro-tempore ... omissis ... come in epigrafe meglio generalizzata, ut supra rappresentata, assistita, difesa ed elettivamente domiciliata, 


CHIEDE


all’Ill.mo Tribunale Ordinario di ... omissis ... di voler ingiungere alla società GAMMA, in persona del legale rappresentante p.t. con sede a ... omissis ... p.i. ... omissis ... di pagare alla creditrice ricorrente immediatamente e senza dilazione alcuna presso il domicilio eletto le seguenti somme: ... omissis ... per capitale, oltre agli interessi moratori calcolati ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto, oltre alla rifusione delle spese legali della presente procedura come da nota spese allegata (doc.6) e successive spese occorrende, autorizzando in difetto la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, avvertendo il debitore ingiunto che ai soli fini dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. il termine è di 40 gg. dalla notifica del decreto.


Elenco delle produzioni documentali in copia:
1) Contratto d'appalto;
2) Copia dei S.A.L.;
3) Fatture emesse;
4) Sollecito di pagamento;
5) Riconoscimento di debito;
6) Nota spese procedura monitoria;
7) Estratto registro i.v.a. fatture emesse.

Comunicazioni di cancelleria e notificazioni: ai sensi e per gli effetti dell’art. 170 c.p.c. si indicano il numero di fax ... omissis ... e l'indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...

Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. 115/2002 e ss. mm. il valore della presente procedura è pari ad € ... omissis ... e sconta un C.U. pari ad € ... omissis ... ridotto della metà, oltre ad € 27,00= per valori bollati.

 
Milano, lì _____________ 2016.

Avv. _____________________.    

                                                                             





DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO
PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO

IL TRIBUNALE DI ... omissis ... 

- letto il ricorso per ingiunzione di pagamento che precede ed i documenti ad esso allegati;

- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che le somme per cui si procede sono certe, liquide ed esigibili;

- visti gli artt. 633 e ss. c.p.c., nonché l'art.642 c.p.c.

INGIUNGE

alla società GAMMA, in persona del legale rappresentante p.t. ... omissis ..., con sede a ... omissis ... p.i. ... omissis ... di pagare immediatamente e senza dilazione alcuna in favore del creditore ricorrente le seguenti somme: € 
... omissis ... per capitale, oltre agli interessi di mora calcolati ai sensi del D. Lgs. n.231/2002 dal dì del covuto e fino a saldo avvenuto, oltre alla rifusione delle spese legali di procedura liquidate ai sensi del D.M. n.55/14 come segue:


complessivamente... omissis ... di cui: ... omissis ... per spese borsuali ed ... omisiss ... per compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Con avvertimento al debitore che ai soli fini della promuovenda opposizione al retroesteso decreto ingiuntivo di pagamento il termine è di 40 giorni dalla notifica del presente atto e che, indifetto, l'ingiunzione diventerà definitiva.

Si autorizza il creditore ricorrente a procedere all’esecuzione forzata senza l’osservanza dei termini previsti dall’art. 482 c.p.c.
 
Milano, lì _________________2016.


Il G.U. _______________________

Commenti

Post popolari in questo blog

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: LA COMPARSA DI RISPOSTA PER IL CONVENUTO

L'ISTANZA DI VENDITA / ASSEGNAZIONE DEI BENI PIGNORATI

L'ISTANZA DI ANTICIPAZIONE D'UDIENZA