IL SEQUESTRO CONSERVATIVO





RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO



Art.671 c.p.c. (il sequestro conservativo)
Il giudice su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore ovvero delle somme a lui dovute nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.

 
LE FINALITA' DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO

Il sequestro conservativo è disciplinato dall'art. 671 c.p.c. Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile ed è inserito tra i procedimenti speciali di natura cautelare.

Il sequestro conservativo mira a prevenire il pericolo che prima dell'inizio di una causa civile ovvero durante il suo corso il debitore possa compiere atti di disposizione sul proprio patrimonio, sottraendolo in tutto o in parte alle aspettative del creditore: lo scopo della norma è quella di tutelare l'interesse del creditore alla conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.) entro i limiti dell'ammontare del credito per cui ha già promosso o è intenzionato a promuovere un separato giudizio.


Legittimato a domandare questo provvedimento è colui che pretende di essere creditore di una somma di denaro. 

Il sequestro conservativo può essere domandato anche se il credito che s'intende tutelare non è al momento né certo, né liquido né esigibile. Lo scopo è quello di garantire al creditore il soddisfacimento del proprio credito, attraverso la realizzazione di un provvedimento che stabilisca l'inefficacia di qualsiasi atto patrimoniale compiuto dal debitore sui beni posti sotto sequestro; in altri termini, si crea uno scudo protettivo che mira ad evitare il pericolo di infruttuosità conservando l'integrità del patrimonio del debitore.


Gli effetti del sequestro conservativo sono disciplinati dall'art. 2906 c.c.: "non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienzazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata in confomità delle regole stabilite per il pignoramento. Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore (in favore di un terzo, ndr), qualora l'opposizionesia stata proposta nei casi e nelle forme stabilite dalla legge". 

Per l'autorizzazione al sequestro di beni mobili o immobilli del debitore occorre una valutazione prognostica delle rispettive posizioni di debitore e creditore: da un lato il fumus boni iuris di chi si pretende creditore di una somma di denaro, e dall'altro il periculum in mora ossia il pericolo concreto che nel tempo occorrente ad ottenere una pronuncia a sé favorevole possa venire meno la solvibilità del debitore.

In altri termini, il sequestro conservativo mira a prevenire che prima o durante il corso della causa di merito il debitore alieni i beni che costituiscono la garanzia generica del credito di cui si chiede accertamento e tutela, vanificando così le aspettative del creditore. 

La competenza a conoscere l'istanza di sequestro spetta allo stesso ufficio giudiziario che sarà poi competente a conoscere la causa di merito: 

- se il ricorso per sequestro è proposto ante causam esso andrà indirizzato al Presidente del Tribunale competente a conoscere la causa di merito; 
- se il ricorso per sequestro è promosso a giudizio di merito già pendente andrà indirizzato allo stesso giudice istruttore che si sta occupando appunto del merito.

Il provvedimento che autorizza il sequestro non indica espressamente i beni assoggettati a sequestro, ma spetta al creditore procedente sotto propria responsabilità individuarli nel momento stesso in cui darà esecuzione alla cautela: potrà trattarsi indistintamente di beni mobili, immobili o di somme di denaro che soggetti terzi devono a loro volta al debitore.

Possono essere sequestrati solo i beni per cui la legge consente il pignoramento, ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 514 (beni assolutamente impignorabili), 515 (beni relativamente impignorabili) e 545 c.p.c. (crediti impignorabili). Quanto al sequestro di beni immobili, il relativo provvedimento autorizzativo per essere opponibile a terzi andrà trascritto nei pubblici registri.

Il ricorso predisposto su modello uso bollo deve essere redatto su documento informatico firmato digitalmente (nomefile.pdf.p7m) ed indirizzato al Tribunale competente a conoscere la causa di merito. Sconta una marca da bollo da € 27,00 all'atto dell'iscrizione a ruolo (nuovo importo in vigore dal 1° gennaio 2014) ed un C.U. il cui valore cambia in ragione del valore della causa (ossia del credito che s'intende tutelare) ridotto della metà. La procura alle liti firmata digitalmente va posta in calce al ricorso su separato documento informatico.




TRIBUNALE DI ... omissis ...

Ricorso per sequestro conservativo ante causam 


Promosso da: TIZIO, nato a ... omissis ...  il  ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via ... omissis ... C.F. ... omissis ... ai fini del presente atto rappresentato e difeso dall’Avvocato ... omissis ... (C.F. ... omissis ...) presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.

Nei confronti di: CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente ad ... omissis ...  in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ...

Comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: si chiede di ricevere comunicazione / notificazione inerente la procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...

*****

Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di ... omissis ...

PREMESSO
1) che TIZIO afferma di essere creditore nei confronti di CAIO della sommadi € ... omissis ... oltre ad interessi legali maturati e maturandi sino al saldo effettivo, in forza dei seguenti fatti e/o dei titoli di credito di seguito meglio descritti ... omissis ... (descrizione dei presupposti in punto quantum ed an debeatur su cui si fonda l'accertamento del credito vantato da TIZIO);

2) che TIZIO ha più volte sollecitato CAIO all'adempimento di quanto dovuto, costituendolo formalmente in mora, ma senza ottenere alcun pagamento;

3) che, in difetto di pagamento, TIZIO è intenzionato a notificare a CAIO un atto di citazione a giudizio dinnanzi a Codesto Ill.mo Tribunale, per ivi ottenere una sentenza di accertamento delle proprie ragioni e di condanna al pagamento della somma di € ... omissis ... oltre ad interessi maturati e maturandi, nonché rifusione delle spese di lite;

4) che, nel frattempo, TIZIO ha appreso da terzi che CAIO starebbe cercando di dissipare il proprio patrimonio, avendo già posto in vendita i propri beni immobili, che allo stato attuale rappresentano l'unica garanzia reale per il soddisfacimento del credito che TIZIO assume di vantare;

5) che, ad eccezione del patrimonio immobiliare costituito dalle seguenti realità ... omissis ... CAIO disponibilità economiche che possano garantirne pro futuro la solvibilità;

6) che per effetto di quanto precisato e documentato al punto n.1) e considerati altresì gli atti di disposizione patrimoniale che medio tempore CAIO potrebbe compiere in danno di TIZIO al solo fine di sottrarsi dal pagamento del proprio debito, ricorrono sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora per domandare alla S.V. Ill.ma un provvedimento che autorizzi il sequestro conservativo di tutti beni immobili intestati all'odierno resistente sino a concorrenza della somma capitale di € ... omissis ... oltre ad interessi legali maturati e maturandi dal giorno della messa in mora e sino all'effettivo soddisfo, oltre al rimborso delle spese di lite ed ogni altra spesa connessa occorrenda.

*****

Tutto ciò premesso e considerato, TIZIO come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra

CHIEDE

alla S.V. Ill.ma, esaminato il ricorso per sequestro che precede e la documentazione ad esso allegata, disposta la comparizione personale delle parti (ovvero inaudita altera parte) ed assegnato il termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, di voler

ACCOGLIERE 

la presente istanza e per l’effetto autorizzare, nei limiti consentiti dalla Legge, il sequestro conservativo dei beni immobili di CAIO a tutela del credito vantato da TIZIO sino a concorrenza della somma € ... omissis ... oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali maturati e maturandi dalla data di costituzione in mora e sino all'effettivo soddisfo, oltre al rimborso delle spese di lite ed ogni altra spesa connessa occorrenda, il tutto sulle realità immobiliari intestate a CAIO che per comodità vengono di seguito meglio descritte:

A) indicazione dei fabbricati di proprietà del convenuto CAIO che successivamente alla pronuncia di accoglimento saranno posti a sequestro ad opera e sotto propria responsabilità di TIZIO, n.d.r. ...

Elenco delle produzioni documentali:

1) ... omissis ...


Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. 115/2002 e ss. mm. il presente ricorso sconta un C.U. pari ad ... omissis ... (la metà del valore unitario del C.U.ragguagliato al valore della lite).

Con Osservanza.
Milano, lì ______________ 2017.
Avv. _____________________ .

(segue procura alle liti su separato documento informatico)




Commenti

  1. Grazie, ottima linea guida,
    complimenti
    Emiliano Riba

    RispondiElimina
  2. salve
    il ricorso introduttivo del "sequestro conservativo presso i terzi" può/deve essere notificato anche al terzo?
    grazie

    RispondiElimina

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