SEPARAZIONE DEI CONIUGI: IL RECLAMO CONTRO I PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI






RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO



Art. 708 c.p.c. (tentativo di conciliazione e reclamo ai provvedimenti del Presidente)
[I]. All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

[II]. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.

[III]. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.

[IV]. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.


*****

Note: il reclamo contro i provvedimenti adottati dal Presidente del Tribunale in sede di separazione dei coniugi si promuove mediante ricorso indirizzato alla Corte d'Appello e redatto su modello uso bollo, esente da valori bollati all'atto dell'iscrizione a ruolo, sconta un C.U. fisso pari ad € 147,00 (nuovo importo in vigore dal 25/06/2014).





CORTE D'APPELLO DI ... omissis ...

Reclamo ai sensi dell'art. 708 comma IV c.p.c.

Promosso da: CAIA, nata a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... ai fini del presente atto rappresentata e difesa dall’avvocato ... omissis ... avente Studio Legale a ... omissis ... ivi elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce al presente atto.

Nei confronti di: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... elettivamente domiciliato presso lo Studio legale dell'avvocato ... omissis ...

Oggetto: reclamo ai sensi dell’art. 708 IV comma c.p.c. avverso l’Ordinanza presidenziale del Tribunale di ... omissis ... dd. ... omissis ... depositata in data ... omissis ... nella causa di separazione sub RG ... omissis ...

*****

Comunicazioni di Cancelleria: il sottofirmato avvocato chiede di ricevere ogni comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ... ovvero al numero di fax ... omissis ...

PREMESSE

Ecc.ma Corte d’Appello di ... omissis ..., 
con ricorso per separazione giudiziale dd. ... omissis ... (all.1) l’odierna reclamante ricorreva al Tribunale di ... omissis ... per domandare la separazione giudiziale nei confronti del marito, formulando le conclusioni che di seguito si trascrivono integralmente.

Nel merito: pronunciare la separazione personale dei coniugi, comandando al Competente Ufficio di Stato Civile la relativa annotazione nei Pubblici Registri ... omissis ... porre a carico del marito un contributo mensile al mantenimento della coniuge economicamente più disagiata pari ad € ... omissis ... ovvero la maggiore o minore somme che sarà ritenuta di Giustizia, tenuto conto dei rispettivi redditi, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo.

In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per interpello formale nella persona del signor TIZIO e per testi sui deducendi capitoli di prova di cui alle successive memorie autorizzate ex art. 183 comma VI c.p.c.; indicazione dei testi riservata nei termini di Legge.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/14, oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Si costituiva nel giudizio sub RG ... omissis ... il marito con memoria difensiva dd. ... omissis ... (doc.2), ivi domandando la reiezione della richiesta di un assegno di mantenimento perché - a detta del resistente -  entrambi i coniugi godono di redditi tali da garantire ad entrambi l'autosufficienza economica.

All’udienza di data ... omissis ... il Presidente del Tribunale di ... omissis ... esperito il rituale tentativo di conciliazione si riservava di provvedere con separata ordinanza ai sensi dell’art. 708  comma III c.p.c. sulla richiesta di assegno di mantenimento.

Successivamente, il Presidente rigettava la richiesta di assegno di mantenimento promossa dalla coniuge, stante il reddito da lavoro dipendente percepito dalla stessa.

Avverso il presente provvedimento, che si ritiene erroneo e carente nelle motivazioni, propone reclamo la signora CAIA, domandandone la modifica, anche per tutte le seguenti

MOTIVAZIONI

L’ordinanza de qua non è condivisibile e pare carente nelle motivazioni, perché non ha preso in considerazione l’evidente disparità tra i redditi dei coniugi e le gravi difficoltà economiche in cui versa l’odierna reclamante sebbene lavorativamente occupata, in quanto il reddito percepito non Le garantisce di conservare anche in pendenza di separazione lo stesso tenore di vita già goduto in precedenza, ed anzi ne mette a rischio la stessa sussistenza.

... esposizione delle ragioni di fatto poste a fondamento del reclamo e che giustificano l'attribuzione dell'assegno di mantenimento ...

IN DIRITTO

Sulla base di quanto argomentato dalla reclamante, appare evidente la censurabilità dell’impugnata ordinanza, laddove il Giudice a quo nella determinazione dell’assegno di mantenimento da porre a carico del marito in favore della moglie avrebbe dovuto prendere in considerazione per entrambi i coniugi le rispettive capacità lavorative e la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. civ. Sezione I dd. 21/09/2012 n.16090).

Dalle motivazioni dell'ordinanza, invece, si evince solo un vago riferimento all’occupazione lavorativa di CAIA, senza tuttavia entrare analiticamente in punto quantum se tutto ciò sia idoneo a garantirLe la sussistenza e la conservazione dello stesso tenore di vita sino ad ora goduto: è noto infatti che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell’assegno costituisce un obiettivo tendenziale che va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato, richiamate dall'art. 156, comma 2, c.c. In ogni caso, la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile perseguire il suddetto obiettivo è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (cfr. Corte d’Appello Roma, dd. 09/03/2012, n. 1342).

Oltretutto, nell’impugnata ordinanza non si fa alcun riferimento alla disparità di reddito esistente tra le parti.

Inoltre, si richiama una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, stante la quale: l'accertamento del diritto a percepire l’assegno di mantenimento va effettuato verificando l'adeguatezza o meno dei mezzi del richiedente alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, laddove nel caso preso in esame dal Giudice di Legittimità si è osservato che nonostante il coniuge richiedente potesse contare su acquisizioni immobiliari a seguito di disposizioni testamentarie, l’assegno di mantenimento era comunque dovuto, perdurando una significativa sproporzione tra i redditi delle parti, che non consentiva al coniuge più debole di mantenere lo stesso tenore di vita (Cass. civ. Sezione I dd. 14/11/2011, n. 23776).

Oltre a ciò, nella determinazione dell’assegno di mantenimento che alla reclamante è stato ingiustamente negato, il Giudicante avrebbe dovuto tenere conto della non titolarità di redditi tali da consentire alla beneficiaria la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (ex multis Corte d’Appello di Roma dd. 13/01/2010, n.96; Corte d’App. Milano dd. 15/12/2009, n.3141; Tribunale di Bari Sez. I dd. 28/01/2008).

Tutto ciò premesso e considerato la reclamante come in  epigrafe meglio generalizzata, rappresentata, difesa e domiciliata ut supra, rivolge ossequiosa

ISTANZA

all’Ecc.ma Corte d’Appello di ... omissis ..., visto l’art. 708 comma IV c.p.c., esaminato il ricorso che precede e la documentazione ad esso allegata, previa fissazione dell’udienza per la trattazione del reclamo e disposto ogni più opportuno provvedimento istruttorio, di voler
ACCOGLIERE

il presente ricorso e per l’effetto contrariis rejectis

MODIFICARE

l’Ordinanza Tribunale di ... omissis ... dd. ... omissis ... depositata in data ... omissis ... nella causa per separazione giudiziale sub RG ... omissis ... ponendo a carico del marito un contributo mensile al mantenimento della moglie pari ad € ... omissis ... ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo.

In via istruttoria: riservata ogni istanza istruttoria all’esito della lettura delle difese avversarie.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/14, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
                                                      
Elenco produzioni documentali in copia:

1)   ordinanza del Tribunale di ... omissis ... depositata in data ... omissis ...

Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. 115/2002 e ss. mm. il presente reclamo sconta un C.U. fisso pari ad € 147,00.

Con Osservanza.
Milano, lì ____________ 2014.
Avv. ____________________.

(a cura di Avv. Luca Conti, all rights reserved)

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