OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI PRECETTO
I RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione)
Quando si contesta il diritto della parte
istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si
può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice
competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27 c.p.c. Il
giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia
esecutiva del titolo. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti
esecutivi)
Le opposizioni relative alla regolarità formale del
titolo esecutivo e del precetto (art.480 c.p.c.) si propongono, prima che
sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 comma III
c.p.c. con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di
venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia
stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative
alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di
esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine
perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il
titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti
furono compiuti.
Art. 479 c.p.c. (notificazione del
titolo esecutivo e del precetto)
Se la legge non
dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla
notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.
La
notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a
norma degli artt. 137 e ss. c.p.c.
Il precetto può
essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con
questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.
Art. 480 c.p.c. (forma del precetto)
Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere
l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di
dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'art. 482 c.p.c., con
l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
Il precetto deve contenere a pena di
nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo
esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del
titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale
giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere
riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.
Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di
residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha
sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al
precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato
notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria
del giudice stesso.
Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'art.
125 c.p.c. e notificato alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e
ss. c.p.c.
Art. 481 c.p.c. (cessazione d'efficacia del precetto)
Il precetto
diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua
notificazione non è iniziata l'esecuzione.
Se contro il
precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a
decorrere a norma dell'art. 627 c.p.c.
ANNOTAZIONI
E FORMULARIO
L'opposizione
prevista dal I comma degli artt. 615 e 617 c.p.c. si promuove con atto di
citazione a comparire ad udienza fissa da notificarsi presso il domicilio
eletto dalla controparte, redatto su modello uso bollo firmato digitalmente
(nomefile.pdf.p7m) con pedissequa procura alle liti formata su separato
documento informatico anch’esso firmato digitalmente; sconta una marca da bollo
da € 27,00 all'atto dell'iscrizione a ruolo (nuovo importo in vigore dal 1°
gennaio 2014), ed un C.U. fisso pari ad € 168,00 (nuovo in vigore dal 25
giugno 2014).
TRIBUNALE
DI ... omissis ...
Atto
di citazione in opposizione al precetto
Attore /
opponente: TIZIO, nato a ... omissis
... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis
... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso dall’avvocato
... omissis ... presso il cui Studio Legale a ... omissis ...
è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata su
separato documento informatico in calce al presente atto ai sensi dell’art. 83
comma III c.p.c.
Convenuto /
opposto: CAIO, nato a
... omissis ... il ... omissis ... e residente a
... omissis ... C.F. ... omissis ... elettivamente
domiciliato presso lo Studio Legale dell’avvocato ... omissis ... giusta
procura rilasciata a margine (ovvero) in calce all'atto di precetto dd. ...
omissis ...
Oggetto: opposizione all'esecuzione (ovvero) opposizione agli
atti esecutivi.
*****
Per
comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: si chiede di ricevere le comunicazioni inerenti la procedura all’indirizzo
di posta elettronica certificata ... omissis
...
PREMESSE
... esposizione
dei fatti che hanno preceduto la notificazione del titolo esecutivo e dell'atto
di precetto oggetto d'impugnazione ...
Tutto ciò premesso
e considerato, l'opponente come in epigrafe meglio generalizzato, a mezzo dello
scrivente procuratore che lo rappresenta e lo difende giusta procura rilasciata
in calce al presente atto, promuove opposizione all'atto di precetto dd. ... omissis ... notificato all'opponente
in data ... omissis ... per
tutte le seguenti
MOTIVAZIONI
... esposizione
delle motivazioni in punto di diritto su cui si fonda l'opposizione circa
l'irregolarità sostanziale e/o formale del titolo esecutivo e/o del precetto: può
trattarsi di una irregolarità formale nel processo di formazione del titolo
esecutivo, ovvero di una irregolarità formale nel processo di notificazione del
titolo esecutivo e/o del precetto, oppure di irregolarità nella formazione
dell'atto di precetto ovvero nella liquidazione del compenso dovuto
all'avvocato patrocinante, ovvero ancora nella liquidazione degli interessi
sulla sorte capitale, etc. (a seconda del tipo di vizio dedotto, potrà
essere rubricata come opposizione
all'esecuzione ovvero come opposizione
agli atti esecutivi, ovvero unitamente entrambe, se ricorrono vizi
dell'un tipo e dell'altro insieme, n.d.r.).
*****
Tutto ciò premesso
e considerato, l’opponente come in epigrafe meglio generalizzato, ut supra rappresentato, difeso ed
elettivamente domiciliato
C I T
A
CAIO, nato ad ... omissis
... il ... omissis ... e residente ad ... omissis ...
C.F. ... omissis ... elettivamente domiciliato presso lo Studio
Legale dell’avvocato ... omissis ... a comparire avanti il
TRIBUNALE
DI ... omissis ...
Giudice
designando, all’udienza fissata per il giorno
lunedì
______ / ______ / 2017 ore di rito
ovvero ad altra e
successiva udienza fissata ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con espresso invito a
costituirsi in giudizio almeno 20 gg. prima della fissata udienza ai sensi
dell’art.166 c.p.c., con avvertimento che in difetto si procederà in Sua
contumacia e che l’emananda sentenza sarà considerata come resa in regolare
contraddittorio, e che la ritardata costituzione in giudizio comporta le
decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le
seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all’Ill.mo
Tribunale di ... omissis ..., in
persona del giudice designato alla procedura, contrariis rejectis, così
giudicare.
In via preliminare: pendendo il presente giudizio e previa fissazione di
udienza ad hoc, disporsi la sospensione dell'efficacia del titolo
esecutivo considerati il fumus boni iuris ed il periculum in mora stanti le motivazioni addotte dall'attore.
Nel merito: per le motivazioni di cui alla narrativa,
dichiarare nullo ed improduttivo di effetti l’atto di precetto di data ...
omissis ... notificato in data ... omissis ...
In via
istruttoria: essendo la causa
documentalmente provata, allo stato non si formulano istanze istruttorie, che
vengono riservate all’esito della lettura delle difese avversarie.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso
all’avvocato patrocinante come previsto dal D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al
rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e
successive spese occorrende.
Elenco
produzioni documentali in copia:
1) Titolo
esecutivo ... omissis ...
2) Atto di
precetto ... omissis ...
Con espressa
riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire, tenuto conto del
contegno processuale di controparte.
Dichiarazione
di valore: ai sensi del d.p.r.
n.115/2002 e ss. mm. la presente opposizione sconta un C.U. fisso pari ad €
168,00 (in vigore dal 25/06/2014).
Milano, lì
____________ 2017.
Avv. _____________________
RELAZIONE DI NOTIFICA
In
data ... omissis ... io
sottoscritto Avvocato ... omissis
... con Studio Legale ad ... omissis ... nella mia qualità ut supra e ad istanza del signor TIZIO in atti meglio
generalizzato, vista la Legge n.53 dd. 21/01/1994 e giusta delibera del
Consiglio dell’Ordine degli Avv.ti di ... omissis ... ho notificato ad ogni conseguente effetto
di Legge il retroesteso atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi
dd. ... omissis ... mediante
spedizione in unico plico postale A/R n. ... omissis ... dall’Ufficio P.T. di ... omissis ... rilasciandone
copia conforme all’originale a:
- CAIO,
nato a ... omissis ... il
... omissis ... e
residente a ... omissis ...
C.F. ... omissis ... elettivamente
domiciliato presso lo Studio Legale dell’avvocato ... omissis ..., ed ivi a mezzo del
servizio P.T.
Cronologico
n._____ / 2017.
Avv.
___________________
Vidimazione
Ufficio P.T. di ... omissis ...
(a cura di avv. Luca Maria Conti)
Commenti
Posta un commento