OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI PRECETTO






I RIFERIMENTI NORMATIVI


Art. 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione)
Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27 c.p.c. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.
Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.


Art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi)
Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto (art.480 c.p.c.) si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 comma III c.p.c. con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.


Art. 479 c.p.c. (notificazione del titolo esecutivo e del precetto)
Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.
La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c.
Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.


Art. 480 c.p.c. (forma del precetto)
Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'art. 482 c.p.c., con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.
Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'art. 125 c.p.c. e notificato alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c.


Art. 481 c.p.c. (cessazione d'efficacia del precetto)
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.
Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'art. 627 c.p.c.




ANNOTAZIONI E FORMULARIO

L'opposizione prevista dal I comma degli artt. 615 e 617 c.p.c. si promuove con atto di citazione a comparire ad udienza fissa da notificarsi presso il domicilio eletto dalla controparte, redatto su modello uso bollo firmato digitalmente (nomefile.pdf.p7m) con pedissequa procura alle liti formata su separato documento informatico anch’esso firmato digitalmente; sconta una marca da bollo da € 27,00 all'atto dell'iscrizione a ruolo (nuovo importo in vigore dal 1° gennaio 2014), ed un C.U. fisso pari ad € 168,00 (nuovo in vigore dal 25 giugno 2014).



TRIBUNALE DI ... omissis ...
Atto di citazione in opposizione al precetto

Attore / opponente: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso dall’avvocato ... omissis ... presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata su separato documento informatico in calce al presente atto ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c.

Convenuto / opposto: CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell’avvocato ... omissis ... giusta procura rilasciata a margine (ovvero) in calce all'atto di precetto dd. ... omissis ...

Oggetto: opposizione all'esecuzione (ovvero) opposizione agli atti esecutivi.

*****

Per comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: si chiede di ricevere le comunicazioni inerenti la procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...

PREMESSE

... esposizione dei fatti che hanno preceduto la notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto oggetto d'impugnazione ... 

Tutto ciò premesso e considerato, l'opponente come in epigrafe meglio generalizzato, a mezzo dello scrivente procuratore che lo rappresenta e lo difende giusta procura rilasciata in calce al presente atto, promuove opposizione all'atto di precetto dd. ... omissis ... notificato all'opponente in data ... omissis ... per tutte le seguenti

MOTIVAZIONI

... esposizione delle motivazioni in punto di diritto su cui si fonda l'opposizione circa l'irregolarità sostanziale e/o formale del titolo esecutivo e/o del precetto: può trattarsi di una irregolarità formale nel processo di formazione del titolo esecutivo, ovvero di una irregolarità formale nel processo di notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto, oppure di irregolarità nella formazione dell'atto di precetto ovvero nella liquidazione del compenso dovuto all'avvocato patrocinante, ovvero ancora nella liquidazione degli interessi sulla sorte capitale, etc. (a seconda del tipo di vizio dedotto, potrà essere rubricata come opposizione all'esecuzione ovvero come opposizione agli atti esecutivi, ovvero unitamente entrambe, se ricorrono vizi dell'un tipo e dell'altro insieme, n.d.r.).

*****

Tutto ciò premesso e considerato, l’opponente come in epigrafe meglio generalizzato, ut supra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

C I T A

CAIO, nato ad ... omissis ... il ... omissis ... e residente ad ... omissis ... C.F. ... omissis ... elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell’avvocato ... omissis ... a comparire avanti il

TRIBUNALE DI ... omissis ... 
Giudice designando, all’udienza fissata per il giorno
lunedì ______ / ______ / 2017 ore di rito

ovvero ad altra e successiva udienza fissata ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con espresso invito a costituirsi in giudizio almeno 20 gg. prima della fissata udienza ai sensi dell’art.166 c.p.c., con avvertimento che in difetto si procederà in Sua contumacia e che l’emananda sentenza sarà considerata come resa in regolare contraddittorio, e che la ritardata costituzione in giudizio comporta le decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ill.mo Tribunale di ... omissis ..., in persona del giudice designato alla procedura, contrariis rejectis, così giudicare.

In via preliminare: pendendo il presente giudizio e previa fissazione di udienza ad hoc, disporsi la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo considerati il fumus boni iuris ed il periculum in mora stanti le motivazioni addotte dall'attore.

Nel merito: per le motivazioni di cui alla narrativa, dichiarare nullo ed improduttivo di effetti l’atto di precetto di data ... omissis ... notificato in data ... omissis ...

In via istruttoria: essendo la causa documentalmente provata, allo stato non si formulano istanze istruttorie, che vengono riservate all’esito della lettura delle difese avversarie.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all’avvocato patrocinante come previsto dal D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Elenco produzioni documentali in copia:

1) Titolo esecutivo ... omissis ... 
2) Atto di precetto ... omissis ...

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire, tenuto conto del contegno processuale di controparte.

Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. n.115/2002 e ss. mm. la presente opposizione sconta un C.U. fisso pari ad € 168,00 (in vigore dal 25/06/2014).

Milano, lì ____________ 2017.
Avv. _____________________         


RELAZIONE DI NOTIFICA
In data ... omissis ... io sottoscritto Avvocato ... omissis ... con Studio Legale ad ... omissis ... nella mia qualità ut supra e ad istanza del signor TIZIO in atti meglio generalizzato, vista la Legge n.53 dd. 21/01/1994 e giusta delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avv.ti di ... omissis ... ho notificato ad ogni conseguente effetto di Legge il retroesteso atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi dd. ... omissis ... mediante spedizione in unico plico postale A/R n. ... omissis ... dall’Ufficio P.T. di ... omissis ... rilasciandone copia conforme all’originale a:
- CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell’avvocato ... omissis ..., ed ivi a mezzo del servizio P.T.
Cronologico n._____ / 2017.                                                           
Avv. ___________________

Vidimazione Ufficio P.T. di ... omissis ...

(a cura di avv. Luca Maria Conti)



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