IL RICORSO PER LA SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI (senza figli)









RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO



Art. 156 c.c. (effetti della separazione nei rapporti patrimoniali tra i coniugi)

[I]. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
[II]. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
[III]. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e ss. c.c.
[IV]. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155 c.c.
[V]. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c.
[VI]. In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
[VII]. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti (art. 710 c.p.c. a proposito della modifica / revoca delle condizioni economiche di separazione).

Art. 157 c.c. (cessazione degli effetti della separazione)

[I]. I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
[II]. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.

Art. 158 c.c. (separazione consensuale)

[I]. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione da parte del giudice.
[II]. Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi, indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.

Art. 711 c.p.c. (separazione consensuale)

[I]. Nel caso di separazione consensuale previsto nell'art. 158 c.c. il Presidente del Tribunale, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'art. 708 c.p.c.
[II]. Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'art. 706 ultimo comma c.p.c.
[III]. Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.
[IV]. La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.
[V]. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente (art. 710 sulla modifica delle condizioni di separazione).


ANNOTAZIONI

Il ricorso per la separazione consensuale va redatto su modello uso bollo firmato digitalmente (nomefile.pdf.p7m) e va depositato telematicamente presso la Cancelleria del Tribunale nel cui distretto ricade il luogo di residenza i coniugi.
Al ricorso vanno allegati i certificati di nascita e di residenza dei coniugi, il certificato dello Stato di Famiglia, l'estratto autentico per riassunto dell'atto di matrimonio e le dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi relative agli ultimi tre periodi d’imposta.
Il ricorso per la separazione consensuale va esente da valori bollati all'atto dell'iscrizione a ruolo, ma sconta un CONTRIBUTO UNIFICATO fisso pari ad € 43,00 (in vigore dal 25/06/2014).



TRIBUNALE DI ORDINARIO DI ... omissis ...

Ricorso per separazione consensuale ex art. 711 c.p.c.


Promosso da: CAIA, nata a ... omissis ... il ... omissis ... ed ivi residente in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ... e da TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... ed ivi residente in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ..., agli effetti del presente atto entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. ... omissis ... (C.F. ... omissis ...) presso il cui Studio Legale ad ... omissis .... (fax +39 ... omissis ... P.E.C. ... omissis ...) sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.  

Oggetto: ricorso per la separazione consensuale dei coniugi (in assenza di figli).

*****

Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di ... omissis ...

PREMESSO

- che in data ... omissis ... i coniugi contraevano matrimonio secondo il rito concordatario (ovvero) secondo il rito civile in località ... omissis ... registrato presso l’Ufficio Stato Civile del Comune di ... omissis ... al numero di prot.llo ... omissis ...
- che i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni (ovvero) della comunione dei beni (doc.1);
- che i coniugi hanno fissato la propria dimora coniugale nel Comune di ... omissis ... in Via / P.zza … omissis …;
- che dall'unione coniugale non sono nati figli; 
- che i coniugi, entrambi occupati come lavoratori dipendenti (ovvero) come lavoratori autonomi, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non necessitano di alcun mantenimento per sé, (ovvero, la moglie CAIA dichiara di non essere economicamente autosufficiente e richiede un contributo mensile al proprio sostentamento);
- che, a causa di dissapori ed incomprensioni maturate negli anni, è venuta meno tra i coniugi l’affectio coniugalis, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- che per tale ragione, col consenso di CAIA, TIZIO ha già trasferito altrove la propria dimora, asportando da quella coniugale i propri effetti personali;
- che viceversa CAIA intende conservare la propria residenza anagrafica presso la dimora coniugale, dove continuerà ad abitare col consenso di TIZIO;
- che nessun tentativo di recuperare l’intesa di coniugio ha sortito effetto e, pertanto, risolta ogni pendenza economica tra le parti, è interesse dei ricorrenti di separarsi consensualmente ai patti e condizioni di seguito meglio precisati.

*****

Tutto ciò premesso e considerato, i ricorrenti come in epigrafe meglio generalizzati, rappresentati, difesi e domiciliati ut supra,

CHIEDONO

alla S.V. Ill.ma, visti gli artt. 711 c.p.c. e 158 c.c., esaminato il ricorso che precede e la documentazione ad esso allegata, di fissare udienza per la comparizione dei coniugi dinnanzi a Sé ed ivi, esperito il rituale tentativo di conciliazione, di omologare la separazione legale dei coniugi alle seguenti 

CONDIZIONI

1.     Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di ... omissis ... l’annotazione della separazione nei Pubblici Registri.
2.   La dimora coniugale unitamente a tutti i mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata in via esclusiva a CAIA, che ne sosterrà le relative spese di gestione (tassa sui rifiuti, utenze e spese condominiali ordinarie), ad eccezione di quelle condominiali straordinarie che saranno assolte in ragione del diritto di proprietà.
3.   Posto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciano a qualsiasi contributo al proprio mantenimento (ovvero, posto che allo stato attuale CAIA non è in grado di conservare col solo proprio reddito lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, TIZIO si impegna a pagarle la somma di € ... omissis ... quale contributo mensile che le sarà accreditato direttamente sul c/c n. ... omissis ... entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza, e che sarà rivalutabile annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo.
4.   I coniugi dichiarano di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l’effetto dichiarano di non avere null’altro da pretendere l’uno dall’altra, ad eccezione di quanto stabilito al punto n.3) .
5.    Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.

Comunicazioni di Cancelleria: si indica l’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ... 

Dichiarazione di valore: il presente procedimento sconta un C.U. fisso pari ad € 43,00 (in vigore dal 25/06/2014).

Elenco delle produzioni documentali:

1)   Estratto autentico per riassunto dell’atto di matrimonio; 
2)   Certificato dello Stato di Famiglia; 
3)   Certificato di nascita signora CAIA; 
4)   Certificato di residenza signora CAIA; 
5)   Certificato di nascita signor TIZIO; 
6)   Certificato di residenza signor TIZIO.
7)  Ultime tre dichiarazioni dei redditi dei coniugi.

Con Osservanza.
Milano, lì _____________ 2018.
Avv. _____________________       

(a cura di Avv. Luca Maria Conti)                                                                   






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