IL RICORSO PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE ASSUNTE COL DIVORZIO








RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO




Art.9 Legge n.898/1970 (revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, la misura e le modalità dei contributi).
1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale in camera di consiglio e per i provvedimenti relativi ai figli con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.
2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.
4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.
5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge n.15 del 4 gennaio 1968 dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci
 *Il presente articolo, prima sostituito dall'art.2 legge n.436 del 01/08/1978, è stato poi così sostituito dall'art.13 della legge n.74 del 06/03/1978. 


ANNOTAZIONI

Il ricorso per la modifica delle condizioni di mantenimento dei figli ed economiche stabilite in sede di divorzio va redatto su modello uso bollo pdf (nome file.pdf.p7m) firmato digitalmente dall'avvocato patrocinante, la procura alle liti va apposta in calce al ricorso su separato documento informatico firmato anch'esso digitalmente.
Il ricorso va esente da valori bollati all'atto dell'iscrizione a ruolo, mentre sconta un C.U. fisso pari ad € 43,00 se il ricorso è congiunto, ovvero pari ad € 98,00 se il ricorso è giudiziale.
La competenza spetta allo stesso tribunale che ha deciso la causa di divorzio.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ... omissis ...

Ricorso per la motidifica delle condizioni
economiche di divorzio
(art.9 legge n.898/1970)


Ricorrente/i: CAIA, nata a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via ... omissis ... C.F. ... omissis ... agli effetti del presente atto rappresentata e difesa dall’Avv. ... omissis ... (C.F. ... omissis ...) presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.

nei confronti di

TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ... 

Oggetto: ricorso per la modifica delle statuizioni economiche assunte in sede di divorzio.

Comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: si chiede di ricevere ogni comunicazione inerente la procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...

Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di ... omissis ...

PREMESSO

1) che con la sentenza n. ... omissis ... dd. ... omissis ... (doc.1) il Tribunale Ordinario di ... omissis ..., statuendo sul divorzio dei coniugi TIZIO e CAIA, poneva a carico di TIZIO un contributo mensile al mantenimento dei soli figli ... omissis ... (ovvero) dei figli e di CAIA pari ad € ... omissis ... da versare anticipatamente a CAIA tramite rimessa diretta in c/c entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, necessarie e voluttuarie preventivamente concordate, anticipate dalla madre nell'interesse dei figli minorenni conviventi e non economicamente autosufficienti;

2) che, successivamente allo scioglimento del vincolo coniugale, TIZIO ha migliorato la propria posizione lavorativa ed ha accresciuto il proprio reddito (ovvero) CAIA ha perso il proprio impiego e/o si trova attualmente in stato di disoccupazione e/o ha visto diminuire il proprio reddito mensile, con la conseguenza che TIZIO si trova nella condizione di dover contribuire in misura superiore al fabbisogno dei figli (anch'esso accresciutosi nel frattempo) e/o della ex coniuge;

3) che gli accresciuti redditi di TIZIO (ovvero) le diminuite entrate di CAIA sono documentate dalle rispettive dichiarazioni dei redditi, nonché dai documenti che si offrono in produzione ... omissis ...

*****

Tutto ciò premesso e considerato, CAIA come in epigrafe meglio generalizzata, rappresentata, difesa e domiciliata ut supra,

RIVOLGE ISTANZA


all’Ill.mo Tribunale Ordinario di ... omissis ... affinché, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti innanzi a Sé e disposto ogni strumento istruttorio ritenuto necessario, di voler accogliere le seguenti

CONCLUSIONI


Piaccia all’Ill.mo Tribunale Ordinario di ... omissis ... contrariis rejectis, così giudicare.

Nel merito ed in via principale: per tutte le motivazioni meglio dedotte in narrativa, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio n.... omissis ... dd. ... omissis ... dep. in data ... omissis ... aumentare il contributo mensile di mantenimento dei figli e/o di CAIA a carico di TIZIO portandolo ad € ... omissis ... , fermo restando l’obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire alle spese straordinarie, necessarie e voluttuarie preventivamente conocordate, dei figli in ragione del 50% ciascuno, ovvero nella diversa misura che dovesse essere ritenuta di Giustizia, tenuto conto dei diversi redditi dei genitori.

In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale nella persona di TIZIO e per testimoni su tutti fatti dedotti narrativa, espunti eventuali giudizi e/o valutazioni, indicandosi sin d’ora come testimoni: ... omissis ...

In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all’avvocato patrocinante come previsto dal D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art.2 D.M. 55/14), oltre a c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Elenco delle produzioni documentali:
1) Copia autentica della sentenza di dovorzio n. ... omissis ... dd. ... omissis ... del Tribunale di ... omissis ...;
2) Certificati di residenza di CAIA e di TIZIO;
3) Certificato dello Stato di famiglia di CAIA;
4) Ultime tre dichiarazioni dei redditi di TIZIO;
5) Ultime tre dichiarazioni dei redditi di CAIA;
6) ... altri documenti attestanti le maggiori l'accresciuto reddito di TIZIO ovvero le minori entrate di CAIA ...

Con riserva all’occorrenza di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire.

Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. n.115/02 e ss. mm., la presente procedura sconta un C.U. fisso pari ad € 98,00 (€ 43,00 se il ricorso fosse congiunto).

Milano, lì _____________ 2016.
Avv. ______________________


(segue procura alle liti su separato documento informatico)










Commenti

  1. Egregio avvocato,
    come mai il contributo unificato previsto è a versarsi in tale misura se l'art.10 della citata legge al comma secondo ne sancisce l'esenzione?
    "2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa."

    Grazie per l'attenzione.

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