LE REGISTRAZIONI AUDIO COME PROVA NEL PROCESSO PENALE
Una questione piuttosto dibattuta ed ormai all'ordine del giorno nei processi penali, alla luce di quanto messo a disposizione dalle moderne tecnologie, riguarda l'utilizzabilità nel processo penale delle registrazioni audio o fonografiche.
Fino a che punto sono lecite e fino a che punto sono utilizzabili nel processo penale? Violano o meno la privacy delle persone, ovvero integrano il reato punito dall'art. 615 bis c.p. di interferenza illecita nella vita privata altrui?
A questi quesiti risponde l'orientamento ormai consolidato da tempo della Giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione e delle Corti territoriali, secondo le quali - riassumendo il concetto - le registrazioni audio di una conversazione cui prende parte il soggetto che la effettua sono del tutto lecite ed utilizzabili ai sensi dell'art. 234 c.p.p., in quanto rappresentano una sorta di memoria storica di un fatto realmente accaduto, anche se gli altri partecipanti alla conversazione ne erano all'oscuro.
Diversamente, se un soggetto s'introducesse in uno dei luoghi previsti dall'art. 614 c.p. ed ivi piazzasse un dispositivo di registrazione, poi allontanandosi e non partecipando alla conversazione, a quel punto la registrazione sarebbe illegale ed inutilizzabile: in altri termini, la condizione per l'utilizzabilità delle registrazioni nel processo penale è che il soggetto registrante sia partecipe alla conversazione, perché diversamente si scadrebbe nell'intercettazione illegale.
Anche la registrazione di una telefonata in modalità viva-voce è perfettamente lecita, purché il soggetto che la effettua sia parte della stessa; diversamente si scadrebbe in un'intercettazione telefonica tra altri soggetti non autorizzata dalla A.G.
Di seguito si riportano le pronunce più significative in materia.
La registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante
strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, è prova
documentale pienamente utilizzabile quantunque effettuata dietro suggerimento o
su incarico della polizia giudiziaria, trattandosi, in ogni caso, di registrazione operata da persona protagonista della conversazione, estranea agli apparati investigativi e
pienamente legittimata a rendere testimonianza nel processo. Cassazione
penale, sez. III, 03/10/2012, n. 43898.
La registrazione fonografica di un colloquio telefonico effettuata non già da
terzi ma da uno dei partecipanti alla conversazione non è riconducibile alla nozione di
intercettazione ma costituisce memorizzazione di un fatto storico della quale
l'autore può disporre liberamente, anche ai fini di prova nel processo, secondo
la disposizione dell'art. 234 c.p.p., salvi gli eventuali divieti di
divulgazione della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o
sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa. Corte
appello Milano, sez. III, 07/04/2011, n. 1242.
La registrazione fonografica di un colloquio telefonico ad opera di uno dei
partecipi al colloquio medesimo è prova documentale rappresentativa di un fatto
storicamente avvenuto, pienamente utilizzabile nel procedimento a carico
dell'altro soggetto che ha preso parte alla conversazione, previa valutazione della sua mera
affidabilità. Cassazione
penale, sez. VI, 16/03/2011, n. 31342.
La registrazione fonografica di una conversazione o di una comunicazione ad opera di uno degli
interlocutori non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla
nozione di intercettazione nè implica la violazione dell'art. 615 c.p., ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un
fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di
prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 c.p.p.; a tal fine
nulla rilevando che sia stata la polizia giudiziaria a fornire al privato, che
provvede alla registrazione, lo strumento per la registrazione. Cassazione
penale, sez. II, 11/04/2007, n. 16886.
La registrazione fonografica di una conversazione o di una comunicazione ad opera di uno degli
interlocutori, anche se operatore di polizia giudiziaria, e all'insaputa
dell'altro (o degli altri) non costituisce intercettazione, difettandone il
requisito fondamentale, vale a dire la terzietà del captante, che dall'esterno
s'intromette in ambito privato non violabile. Cassazione
penale, sez. un., 28/05/2003, n. 36747
È legittima l'acquisizione e l'utilizzazione nel processo
della registrazione fonografica di una conversazione fra presenti effettuata da uno degli
interlocutori che, se necessario, va trascritta osservando le forme, i modi e le
garanzie previsti per l'espletamento della perizia (Nella specie, trattavasi
della registrazione di un colloquio da parte di uno dei
partecipanti ad esso per incarico e con il controllo della polizia giudiziaria) Cassazione penale, sez. I, 22/04/1992.
Egregio Avvocato,
RispondiEliminaSulla tematica in questione avrei una domanda. La registrazione di una conversazione, sicuramente lecita, è ammissibile in un procedimento penale anche quando questa sia stata effettuata non dal denunciante (persona assente al colloquio) ma dal suo avvocato? Può cioè una terza persona, Sempronio, utilizzare la registrazione di una conversazione avvenuta tra Tizio e Caio ed effettuata da Tizio (legale dello stesso Sempronio)?
Grazie per la delucidazione
Egregio Avvocato,
RispondiEliminaSulla tematica in questione avrei una domanda. La registrazione di una conversazione, sicuramente lecita, è ammissibile in un procedimento penale anche quando questa sia stata effettuata non dal denunciante (persona assente al colloquio) ma dal suo avvocato? Può cioè una terza persona, Sempronio, utilizzare la registrazione di una conversazione avvenuta tra Tizio e Caio ed effettuata da Tizio (legale dello stesso Sempronio)?
Grazie per la delucidazione