LE REGISTRAZIONI AUDIO COME PROVA NEL PROCESSO PENALE





Una questione piuttosto dibattuta ed ormai all'ordine del giorno nei processi penali, alla luce di quanto messo a disposizione dalle moderne tecnologie, riguarda l'utilizzabilità nel processo penale delle registrazioni audio o fonografiche. 
Fino a che punto sono lecite e fino a che punto sono utilizzabili nel processo penale? Violano o meno la privacy delle persone, ovvero integrano il reato punito dall'art. 615 bis c.p. di interferenza illecita nella vita privata altrui?
A questi quesiti risponde l'orientamento ormai consolidato da tempo della Giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione e delle Corti territoriali, secondo le quali - riassumendo il concetto - le registrazioni audio di una conversazione cui prende parte il soggetto che la effettua sono del tutto lecite ed utilizzabili ai sensi dell'art. 234 c.p.p., in quanto rappresentano una sorta di memoria storica di un fatto realmente accaduto, anche se gli altri partecipanti alla conversazione ne erano all'oscuro.
Diversamente, se un soggetto s'introducesse in uno dei luoghi previsti dall'art. 614 c.p. ed ivi piazzasse un dispositivo di registrazione, poi allontanandosi e non partecipando alla conversazione, a quel punto la registrazione sarebbe illegale ed inutilizzabile: in altri termini, la condizione per l'utilizzabilità delle registrazioni nel processo penale è che il soggetto registrante sia partecipe alla conversazione, perché diversamente si scadrebbe nell'intercettazione illegale.
Anche la registrazione di una telefonata in modalità viva-voce è perfettamente lecita, purché il soggetto che la effettua  sia parte della stessa; diversamente si scadrebbe in un'intercettazione telefonica tra altri soggetti non autorizzata dalla A.G.

Di seguito si riportano le pronunce più significative in materia.

La registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, è prova documentale pienamente utilizzabile quantunque effettuata dietro suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria, trattandosi, in ogni caso, di registrazione operata da persona protagonista della conversazione, estranea agli apparati investigativi e pienamente legittimata a rendere testimonianza nel processo. Cassazione penale, sez. III, 03/10/2012, n. 43898.

La registrazione fonografica di un colloquio telefonico effettuata non già da terzi ma da uno dei partecipanti alla conversazione non è riconducibile alla nozione di intercettazione ma costituisce memorizzazione di un fatto storico della quale l'autore può disporre liberamente, anche ai fini di prova nel processo, secondo la disposizione dell'art. 234 c.p.p., salvi gli eventuali divieti di divulgazione della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa. Corte appello Milano, sez. III, 07/04/2011, n. 1242.

La registrazione fonografica di un colloquio telefonico ad opera di uno dei partecipi al colloquio medesimo è prova documentale rappresentativa di un fatto storicamente avvenuto, pienamente utilizzabile nel procedimento a carico dell'altro soggetto che ha preso parte alla conversazione, previa valutazione della sua mera affidabilità. Cassazione penale, sez. VI, 16/03/2011, n. 31342.

La registrazione fonografica di una conversazione o di una comunicazione ad opera di uno degli interlocutori non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione nè implica la violazione dell'art. 615 c.p., ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 c.p.p.; a tal fine nulla rilevando che sia stata la polizia giudiziaria a fornire al privato, che provvede alla registrazione, lo strumento per la registrazione. Cassazione penale, sez. II, 11/04/2007, n. 16886.

La registrazione fonografica di una conversazione o di una comunicazione ad opera di uno degli interlocutori, anche se operatore di polizia giudiziaria, e all'insaputa dell'altro (o degli altri) non costituisce intercettazione, difettandone il requisito fondamentale, vale a dire la terzietà del captante, che dall'esterno s'intromette in ambito privato non violabile. Cassazione penale, sez. un., 28/05/2003, n. 36747

È legittima l'acquisizione e l'utilizzazione nel processo della registrazione fonografica di una conversazione fra presenti effettuata da uno degli interlocutori che, se necessario, va trascritta osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento della perizia (Nella specie, trattavasi della registrazione di un colloquio da parte di uno dei partecipanti ad esso per incarico e con il controllo della polizia giudiziaria) Cassazione penale, sez. I, 22/04/1992.


Commenti

  1. Egregio Avvocato,
    Sulla tematica in questione avrei una domanda. La registrazione di una conversazione, sicuramente lecita, è ammissibile in un procedimento penale anche quando questa sia stata effettuata non dal denunciante (persona assente al colloquio) ma dal suo avvocato? Può cioè una terza persona, Sempronio, utilizzare la registrazione di una conversazione avvenuta tra Tizio e Caio ed effettuata da Tizio (legale dello stesso Sempronio)?
    Grazie per la delucidazione

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  2. Egregio Avvocato,
    Sulla tematica in questione avrei una domanda. La registrazione di una conversazione, sicuramente lecita, è ammissibile in un procedimento penale anche quando questa sia stata effettuata non dal denunciante (persona assente al colloquio) ma dal suo avvocato? Può cioè una terza persona, Sempronio, utilizzare la registrazione di una conversazione avvenuta tra Tizio e Caio ed effettuata da Tizio (legale dello stesso Sempronio)?
    Grazie per la delucidazione

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