L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI DI COPPIE SEPARATE
LE REGOLE
SULL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI IN CASO DI SEPARAZIONE LEGALE O DI FATTO DEI
GENITORI
Un problema di
grande attualità per chi si occupa di diritto di famiglia e di tutela dei
minori in caso di separazione legale di coppie sposate e di separazione di
fatto delle coppie conviventi more uxorio riguarda l'affidamento dei
figli.
Quali norme si
applicano ed a quali criteri si devono attenere i giudici investiti delle cause
di separazione, di divorzio o di separazione di fatto delle coppie non sposate?
A questa
domanda risponde il Capo II del Libro I del codice civile, introdotto dall'art.7
del D. Lgs. 154/2013 che ha riordinato uniformemente la normativa in materia di
filiazione: gli artt. 337 bis e ss. c.c. si applicano infatti ai procedimenti
di separazione, divorzio, scioglimento degli effetti civili del matrimonio,
annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati
al di fuori del vincolo coniugale. In altri termini il legislatore ha inteso uniformare
la disciplina che riguarda l'affidamento dei figli a prescindere che essi siano
legittimi ovvero nati al di fuori del matrimonio.
RIFERIMENTI NORMATIVI E COMMENTARIO
Art. 337 ter
c.c. (i provvedimenti riguardanti i figli)
"Il
figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo
con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e
assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare
la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo
337-bis , il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo
riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente
la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure
stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le
modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la
misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento,
alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non
contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di
temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori,
l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi
all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di
affidamento familiare, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento di
affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare. La
responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di
maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla
salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune
accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il
giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale
separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il
giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle
modalità di affidamento. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti
dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la
corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di
proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali
esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di
convivenza; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse
economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti
domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è
automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro
indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere
economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il
giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni
oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi".
Il più
rilevante principio affermato dall'art. 337 ter c.c. riguarda il diritto di
genitori e figli di conservare reciprocamente un equilibrato e continuativo
rapporto, ponendo fine alla vecchia prassi che in buona sostanza distingueva
tra genitori di seria A e genitori di serie B a seconda di chi esercitasse
l'affidamento.
Con questa
nuova impostazione entrambi i genitori sono posti sullo stesso piano, hanno
pari diritti e pari doveri rispetto ai figli, ai quali è riconosciuto il
diritto primario di conservare con entrambi e con le rispettive linee
genitoriali un significativo rapporto.
Il figlio ha
diritto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da
entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con i parenti di
ciascun ramo genitoriale.
La norma si
propone, dunque, di dare compiuta attuazione ad un principio già sancito dalla
legge n.54/2006 che già all'epoca aveva parificato le due figure genitoriali,
stabilendo che l'affidamento ad entrambi i genitori costituisce la regola
mentre quello esclusivo ad un solo genitore costituisce l'eccezione.
Per realizzare
la finalità indicata dal primo comma, il giudice adotta i provvedimenti
relativi ai figli con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di
questi: ad esempio, con riguardo all'assegnazione della dimora coniugale il
giudice dovrà tenere prioritariamente conto dell'interesse del figlio minorenne
di restare nel proprio habitat naturale insieme al genitore col quale
convive prevalentemente.
Inoltre, il
giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli restino
affidati a entrambi i genitori, oppure stabilire a quale di essi i figli
debbano essere affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza
presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno
di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e
all'educazione dei figli.
La
responsabilità genitoriale (nel gergo legale ha sostituito la precedente
locuzione di potestà genitoriale) è esercitata da entrambi i genitori. Le
decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore
sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli.
Stando a quanto
precede, emerge che sia in sede di separazione dei coniugi, sia in caso di
divorzio, sia con riguardo ai figli naturali nati fuori dal vincolo
matrimoniale la cosiddetta RESPONSABILITA GENITORIALE deve essere sempre
esercitata da entrambi i genitori, a prescindere dal fatto che essi non siano
più conviventi: infatti, anche l'art. 317 bis c.c., che nella
formulazione precedente la riforma con riguardo ai figli naturali stabiliva che
la potestà genitoriale è esercitata dal genitore che ha riconosciuto il figlio
e nel caso di cessazione della convivenza è esercitata solo dal genitore con
cui il figlio convive, è stato interamente riformato ed il nuovo art. 316 c.c.
stabilisce appunto che la responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i
genitori senza più riferimento al fatto che abbiano cessato di convivere.
Ma se l'affido
condiviso è la regola, quando il giudice può stabilire che la prole sia
affidata ad uno soltanto dei genitori?
A questa
domanda risponde l'art. 337 quater c.c.
Art. 337 quater c.c. (l'affidamento dei figli ad un solo genitore)
"Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno soltanto
dei genitori, qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento sia contrario
all'interesse del minore.
Ciascun genitore può chiedere in qualsiasi momento l'affidamento esclusivo
quando sussistono le condizioni indicate dal comma I. Il giudice, se accoglie
la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi
per quanto possibile i diritti del minore stabiliti dal primo comma dell'art.
337 ter c.c. (...) Il genitore cui sono stati affidati i figli in via
esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo
della potestà genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni
stabilite dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito le
decisioni di maggiore interesse sono adottate da entrambi i genitori. Il
genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare
sulla loro istruzione ed educazione e di ricorrere al giudice quando ritenga
che sono assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse".
Alla stregua
della norma testè richiamata, si può tranquillamente affermare che l'ipotesi di
un affidamento esclusivo nel vigente ordinamento è del tutto residuale e che
ogni decisione in tal senso è subordinata ad una valutazione prognostica degli
interessi del minore: se l'affido condiviso può essergli nocivo (situazione che
si può concretizzare - ad esempio - nel caso di grave ed insanabile rapporto
conflittuale tra i genitori, ovvero quando uno dei due genitori tenga un
comportamento pregiudizievole per il figlio) si opta per l'affidamento esclusivo,
se non addirittura in casi più estremi per l'affidamento ai servizi
sociali.
A quest'ultimo
riguardo si riportano di seguito tutta una serie di casi pratici in cui di
volta in volta la Corte di Cassazione ed i Tribunali territoriali hanno
preferito l'affido esclusivo a quello condiviso:
a) in caso
di elevata conflittualità tra i genitori tale da nuocere all’equilibrata
crescita psicofisica della prole (Cass. civ. Sez. I dd. 29/03/2012,
n.5108);
b) in caso di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore, o comunque tale da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (Trib. Napoli, Sez. I, dd. 22/02/2012; Cass. civ., Sez. VI, dd. 07/12/2010, n.24841);
c) quando il minore manifesti difficoltà a relazionarsi con uno dei due genitori (Trib. di Messina, Sez. I, dd. 18/11/2011, n.2023);
d) quando l’affidamento non sia consentito dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori (Cass. civ., Sez. VI, dd. 02/12/2010, n.24526);
e) quando uno dei due genitori abbia abbracciato una religione che si presenti destabilizzante per il minore stesso, prospettando un modello educativo tale da renderne impossibile una corretta socializzazione (Trib. Prato dd. 13/02/2009);
f) quando uno dei due genitori sia oggetto di procedimento penale per abusi o violenza su minore (Cass. civ., Sez. I, dd. 07/10/2010, n.24841);
g) quando la condotta del genitore, oltretutto privo di una propria dimora, tenga un comportamento tale da arrecare alla prole non lievi traumi e non lievi pregiudizi d'ordine psicologico (Cass. civ. Sez. I, dd. 29/03/2012, n.5108);
h) quando il padre per anni non versi alcun mantenimento per i figli ed eserciti con rilevante discontinuità il diritto di visita (Cass. civ., Sez. I, dd. 17/12/2009, n.26587).
Di particolare interesse è pure la sentenza n.601/2003 pronunciata dalla Corte di Cassazione in materia di "affidamento esclusivo dei figli ad una coppia omosessuale", la quale ha stabilito che "l'affidamento del minore ad una madre separata ed alla sua compagna è da ritenersi legittima, sottolineando che non ci sono certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppa omosessuale".
Fermo restando che il genitore unico affidatario dei figli è l'unico a poter esercitare la responsabilità genitoriale secondo le prescrizioni stabilite dal giudice, l'altro genitore non è del tutto esautorato della propria figura genitoriale, potendo esercitare un potere di controllo e di sorveglianza sulla crescita, sull'istruzione e sull'educazione dei figli e sulle decisioni che eccedono l'ordinaria amministrazione.
PRECEDENTI DI GIURISPRUDENZA A CONFRONTO
FAMIGLIA E FILIAZIONE - Filiazione in genere - Minori - Loro affidamento
congiunto a entrambi i genitori - Effetti in relazione al mantenimento della
prole.
L'affidamento congiunto dei figli a entrambi i genitori, previsto dalla
legge sul divorzio, analogicamente applicabile anche alla separazione personale
dei coniugi, è istituito che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del
minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di
contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in
relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e
sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso
implichi, come conseguenza automatica, che ciascuno dei genitori debba
provvedere paritariamente, in modo diretto e autonomo, alle predette esigenze (Cass.
Civ. Sez. I dd. 01/07/2015, n.13504).
FAMIGLIA E FILIAZIONE - Potestà dei genitori - Affidamento condiviso - Genitori - Interesse del minore - Pregiudizi - Affidamento esclusivo - Motivazione - Genitore affidatario - Idoneità.
FAMIGLIA E FILIAZIONE - Potestà dei genitori - Affidamento condiviso - Genitori - Interesse del minore - Pregiudizi - Affidamento esclusivo - Motivazione - Genitore affidatario - Idoneità.
Alla regola
dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori può derogarsi se la
sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la
duplice conseguenza che la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere
sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore
affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla
manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. Civ. Sez. I dd. 12/05/2015,
n.9632).
FAMIGLIA E FILIAZIONE - Separazione e divorzio - Affidamento dei figli ad
entrambi i genitori - Elevata conflittualità - Collocamento alternato a ciascun
genitore - Ammissibilità - Mantenimento a carico diretto di ciascun genitore -
Spese straordinarie - Ripartizione.
In tema di
affidamento della figlia minore nel corso della separazione personale tra
coniugi, l’esistenza di una forte conflittualità tra i genitori giustifica,
nell’esclusivo interesse della minore, l’affido condiviso della stessa ai
genitori e il collocamento alternato settimanale a rotazione annuale dei
periodi presso gli stessi. A questo tipo di collocamento consegue l’obbligo per
ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto della figlia nei periodi
di rispettiva permanenza a eccezione per le spese di natura straordinaria che
gravano sui genitori in parti uguali (Tribunale di Reggio Emilia, ord.
21/01/2015).
FAMIGLIA E FILIAZIONE - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Provvedimenti per i figli - In genere - Affidamento condiviso della prole (fattispecie antecedente il d.lgs. n. 154 del 2013) - Obbligo di contribuzione di uno dei genitori al mantenimento della prole - Persistenza - Contribuzione paritaria come conseguenza automatica dell'affidamento condiviso - Insussistenza.
In tema di separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso dei
figli minori, in quanto fondato sull'interesse esclusivo di questi ultimi, non
elimina l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire alle esigenze
di vita dei primi mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento, ma
non implica, come sua conseguenza "automatica", che ciascuno dei due
genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle
predette esigenze (Cass. Civ. Sez. I dd. 10/12/2014, n.26060).
FAMIGLIA E FILIAZIONE - Maternità ed infanzia - Separazione - Affidamento della prole - Interesse del minore - Comportamento dei genitori - Conflittualità - Sviluppo psico-fisico dei figli - Pericolo.
Il
provvedimento in materia di affidamento della prole deve essere adottato con
riferimento all'interesse esclusivo della medesima, si richiede che siano
desunti elementi di valutazione dal comportamento, anche processuale, di un
genitore nei confronti dell'altro, di per se stesso privo di rilievo ai fini
della relativa statuizione, ancorché sintomatico di aspra conflittualità, ove
non risulti che la stessa ponga in serio pericolo (circostanza neppure indicata
nel quesito) l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, in maniera tale
da pregiudicare il loro interesse (Cass. Civ. Sez. I dd. 31/03/2014,
n.7477).
FAMIGLIA E FILIAZIONE - Affidamento della prole - Affidamento esclusivo - Con facoltà del genitore affidatario di porre in essere anche le scelte importanti nell'interesse dei minori - Sussiste - Affidamento esclusivo rafforzato - Art. 337 quater c.c.
Nel modulo di
affidamento mono-genitoriale, il genitore cui sono affidati i figli ha
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; ciò
nonostante, "le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate
da entrambi i genitori". L'esercizio concertato della responsabilità
genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione,
istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale ("salvo
che non sia diversamente stabilito"). Si tratta, in questi casi, si
rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della
responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. Questa
concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non
rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della
responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i
figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di
vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando
ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (Tribunale
di Milano, Sez. IX, dd. 20/03/2014).
(a cura di Avv. Luca Maria Conti)
(a cura di Avv. Luca Maria Conti)
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