LA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO







I RIFERIMENTI NORMATIVI




Art. 166 c.p.c. (la costituzione in giudizio del convenuto)
Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis c.p.c. ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis c.p.c. depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'art. 167 c.p.c., con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

Art. 167 c.p.c. (la forma della comparsa di costituzione e risposta)
Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.
A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.
Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'art. 269 c.p.c.

Art. 269 c.p.c. (la chiamata in causa di terzo ad opera del convenuto)
Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 106 c.p.c., la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'art. 163 bis c.p.c.
Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.
Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'art. 165 c.p.c., e il terzo deve costituirsi a norma dell'art. 166 c.p.c.
Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo.


ANNOTAZIONI E FORMULARIO

La comparsa di costituzione e risposta deve essere depositata telematicamente presso la Cancelleria dell'ufficio giudiziario competente nel termine di costituzione previsto dall'art. 166 c.p.c., pena la decadenza dalla facoltà di citare a giudizio un terzo cui si ritiene comune la causa; la procura alle liti va acclusa alla busta telematica su separato documento informatico firmato digitalmente; il convenuto per effetto della chiamata in causa di terzo deve versare nuovamente il C.U. sulla base del valore di lite dichiarato in atto di citazione dall'attore (legge n.183/2011) avuto riguardo anche di eventuali domande riconvenzionali proposte. 



 

TRIBUNALE ORDINARIO DI ...omissis ...
 Comparsa di costituzione e chiamata in causa di terzo ex artt.106 e 269 c.p.c.

Per il convenuto: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... ed e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso dall’Avv. ... omissis ... iscritto all’Albo degli Avv.ti di ... omissis ... (C.F. ... omissis ...) con Studio Legale a ... omissis ... ivi elettivamente domiciliato giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 c.p.c.,

                      nella causa civile sub R.G. ... omissis ... promossa

dall'attore: CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... C.F. ... omissis ... con l’Avv. ... omissis ...

Prossima udienza: ... omissis ...
Per comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: si indica l'indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...

P R E M E S S E

Con atto di citazione di data ... omissis ... e notificato in data ... omissis ... (doc.1) CAIO conveniva a giudizio TIZIO, formulando nei di lui confronti le seguenti conclusioni: ... omissis ...
A fondamento di quanto domandato CAIO deduce le seguenti circostanze / motivazioni: ... omissis ...
Tanto premesso, si costituisce nel presente giudizio TIZIO a mezzo dello scrivente procuratore, contestando in fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo la reiezione delle domande ex adverso promosse, perché infondate ed anche per tutte le seguenti

M O T I V A Z I O N I

1. Eccezione preliminare: istanza ex artt. 106 e 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo.
La causa, ferma restando l’infondatezza per le motivazioni che si spiegheranno di seguito, doveva essere promossa ab origine anche nei confronti del terzo SEMPRONIO per tutte le seguenti motivazioni: ... omissis ...
Sulla base di quanto sopra dedotto, il convenuto TIZIO intende chiamare in causa SEMPRONIO per essere da questi manlevato / garantito rispetto alle domande promosse da CAIO.
Si rivolge, pertanto, Ossequiosa Istanza al Giudicante affinché, previo differimento dell’udienza di trattazione, voglia autorizzare la chiamata in causa di terzo ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. nella persona di SEMPRONIO.

2. Nel merito della controversia.
Nel merito della lite, le domande promosse da CAIO non possono trovare accoglimento per tutte le seguenti motivazioni: ... omissis ...
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale delle domande ex adverso promosse, il terzo chiamato SEMPRONIO dovrà essere dichiarato tenuto a manlevare TIZIO.
Tutto ciò premesso e considerato il convenuto TIZIO come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra rassegna le seguenti

C O N C L U S I O N I

Piaccia all’Ill.mo Tribunale Ordinario di ... omissis ..., contrariis rejectis, così giudicare.
In via preliminare: disporre il differimento della prima udienza di trattazione e fissare ai sensi dell’art.269 c.p.c. una nuova udienza per consentire a TIZIO la chiamata in giudizio di SEMPRONIO nel rispetto dei termini di Legge.
Nel merito ed in via principale: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettarsi ogni domanda ex adverso promossa.
Nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande promosse da CAIO, dichiarare il terzo chiamato SEMPRONIO tenuto a manlevare TIZIO ... omissis ...
In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale e per testimoni sui capitoli di prova da meglio articolarsi nelle successive memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c. Testimoni riservati nei termini di legge.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all’avvocato patrocinante ai sensi del D.M. n.55/14 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre a c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Elenco dei documenti allegati:
1) Atto di citazione a giudizio;
2) ... omissis ...

Dichiarazione di valore: la presente comparsa di risposta, contenendo una chiamata in causa di terzo, sconta un C.U. pari ad € ... omissis ... sulla base del valore di causa dichiarato nell'atto di citazione.

Milano lì _______________ 2017.
Avv. ______________________

(segue la procura alle liti su separato documento informatico firmato digitalmente)

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