LA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO
I RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 166 c.p.c. (la costituzione in giudizio del convenuto)
Il convenuto deve
costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla
legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto
di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini
a norma del secondo comma dell'art. 163 bis c.p.c. ovvero almeno venti
giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis c.p.c. depositando
in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'art. 167
c.p.c., con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti
che offre in comunicazione.
Art. 167 c.p.c. (la forma della comparsa
di costituzione e risposta)
Nella comparsa di risposta il convenuto deve
proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a
fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i
mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione,
formulare le conclusioni.
A pena di decadenza deve proporre le eventuali
domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano
rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o
il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa
al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze
maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.
Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne
dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
Art. 269 c.p.c. (la chiamata
in causa di terzo ad opera del convenuto)
Alla chiamata di un terzo
nel processo a norma dell'art. 106 c.p.c., la parte provvede mediante
citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del
presente articolo, osservati i termini dell'art. 163 bis c.p.c.
Il convenuto che intenda chiamare un terzo in
causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta
e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima
udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei
termini dell'art. 163 bis c.p.c. Il giudice istruttore, entro cinque giorni
dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il
decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è
notificata al terzo a cura del convenuto.
Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto
nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in
causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione
al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede
l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione
del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. La citazione è
notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito
dal giudice.
La parte che chiama in causa il terzo deve
depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'art. 165
c.p.c., e il terzo deve costituirsi a norma dell'art. 166 c.p.c.
Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano
ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di
trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'art. 183
c.p.c. sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione
del terzo.
ANNOTAZIONI E FORMULARIO
La comparsa
di costituzione e risposta deve essere depositata telematicamente presso la Cancelleria dell'ufficio
giudiziario competente nel termine di costituzione previsto dall'art. 166
c.p.c., pena la decadenza dalla facoltà di citare a giudizio un terzo cui si
ritiene comune la causa; la procura alle liti va acclusa alla busta telematica
su separato documento informatico firmato digitalmente; il convenuto per
effetto della chiamata in causa di terzo deve versare nuovamente il C.U. sulla
base del valore di lite dichiarato in atto di citazione dall'attore (legge
n.183/2011) avuto riguardo anche di eventuali domande riconvenzionali
proposte.
TRIBUNALE
ORDINARIO DI ...omissis ...
Comparsa
di costituzione e chiamata in causa di terzo ex artt.106 e 269 c.p.c.
Per il convenuto:
TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... ed e residente
a ... omissis ... C.F. ... omissis ... agli effetti del
presente atto rappresentato e difeso dall’Avv. ... omissis
... iscritto all’Albo degli Avv.ti di ... omissis
... (C.F. ... omissis ...) con Studio Legale a ... omissis ...
ivi elettivamente domiciliato giusta procura alle liti rilasciata in calce
al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83
c.p.c.,
nella causa civile sub R.G. ... omissis ... promossa
dall'attore: CAIO,
nato a ... omissis ... il ... omissis ... C.F. ...
omissis ... con l’Avv. ... omissis ...
Prossima
udienza: ... omissis ...
Per comunicazioni di
Cancelleria e notificazioni: si indica l'indirizzo di posta elettronica certificata ...
omissis ...
P R E M E S
S E
Con atto di citazione
di data ... omissis ... e notificato in data ... omissis ... (doc.1)
CAIO conveniva a giudizio TIZIO, formulando nei di lui confronti le seguenti
conclusioni: ... omissis ...
A fondamento di quanto
domandato CAIO deduce le seguenti circostanze / motivazioni: ... omissis
...
Tanto premesso, si
costituisce nel presente giudizio TIZIO a mezzo dello scrivente procuratore,
contestando in fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto e
chiedendo la reiezione delle domande ex adverso promosse, perché
infondate ed anche per tutte le seguenti
M O T I V A
Z I O N I
1.
Eccezione preliminare: istanza ex artt. 106 e 269 c.p.c. per la chiamata
in causa di terzo.
La causa, ferma
restando l’infondatezza per le motivazioni che si spiegheranno di seguito,
doveva essere promossa ab origine anche nei confronti del terzo
SEMPRONIO per tutte le seguenti motivazioni: ... omissis ...
Sulla base di quanto
sopra dedotto, il convenuto TIZIO intende chiamare in causa SEMPRONIO per
essere da questi manlevato / garantito rispetto alle domande promosse da CAIO.
Si rivolge, pertanto,
Ossequiosa Istanza al Giudicante affinché, previo differimento dell’udienza di
trattazione, voglia autorizzare la chiamata in causa di terzo ai sensi degli
artt. 106 e 269 c.p.c. nella persona di SEMPRONIO.
2. Nel
merito della controversia.
Nel merito della lite,
le domande promosse da CAIO non possono trovare accoglimento per tutte le
seguenti motivazioni: ... omissis ...
Nella denegata ipotesi
di accoglimento, anche solo parziale delle domande ex adverso promosse,
il terzo chiamato SEMPRONIO dovrà essere dichiarato tenuto a manlevare TIZIO.
Tutto ciò premesso e
considerato il convenuto TIZIO come in epigrafe meglio generalizzato,
rappresentato, difeso e domiciliato ut supra rassegna le seguenti
C O N C L U
S I O N I
Piaccia all’Ill.mo
Tribunale Ordinario di ... omissis ..., contrariis rejectis, così
giudicare.
In via preliminare: disporre
il differimento della prima udienza di trattazione e fissare ai sensi
dell’art.269 c.p.c. una nuova udienza per consentire a TIZIO la chiamata in
giudizio di SEMPRONIO nel rispetto dei termini di Legge.
Nel merito ed in via
principale: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in
narrativa, rigettarsi ogni domanda ex adverso promossa.
Nel merito ed in via
subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo
parziale delle domande promosse da CAIO, dichiarare il terzo chiamato SEMPRONIO
tenuto a manlevare TIZIO ... omissis ...
In via istruttoria:
ammettersi la prova per interpello formale e per testimoni sui capitoli di
prova da meglio articolarsi nelle successive memorie autorizzate ai sensi
dell'art. 183 comma VI c.p.c. Testimoni riservati nei termini di legge.
In ogni caso: con
vittoria di spese documentate e compenso all’avvocato patrocinante ai sensi del
D.M. n.55/14 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, oltre a c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
Elenco dei documenti
allegati:
1) Atto di citazione a
giudizio;
2) ... omissis
...
Dichiarazione di
valore: la presente comparsa di risposta, contenendo una chiamata in causa di
terzo, sconta un C.U. pari ad € ... omissis ... sulla base del valore
di causa dichiarato nell'atto di citazione.
Milano lì
_______________ 2017.
Avv.
______________________
(segue la procura
alle liti su separato documento informatico firmato digitalmente)
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