IL RICORSO PER DIVORZIO (in presenza di figli minorenni)
RIFERIMENTI
NORMATIVI E FORMULARIO
Art.3 Legge n.898/1970 (presupposti della domanda di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio).
1.
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere
domandato da uno dei coniugi:
1)
quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato
condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in
precedenza:
a)
all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più
sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli
commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui
all'art. 564 c.p. e per uno dei delitti di cui agli artt. 519, 521, 523, 524
c.p. ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della
prostituzione;
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un
figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne,
per i delitti di cui all'art. 582 c.p., quando ricorra la circostanza
aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583 c.p., e agli artt. 570, 572 e
643 c.p. in danno del coniuge o di un figlio.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo
del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza
familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente
articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per
concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa.
2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di
mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del
presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del
convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
b) è stata pronunciata con sentenza passata in
giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la
separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la
separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre
1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della
domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le
separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici
mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del
tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel
caso di separazione consensuale anche quando il giudizio contenzioso
si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo
di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da
un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione
concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere
eccepita dalla parte convenuta;
c) il procedimento penale promosso per i delitti
previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con
sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi
costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si è concluso
con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il
fatto per mancanza di pubblico scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto
all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto
all'estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non è stato consumato;
g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione
di attribuzione di sesso a norma della legge n.164 del 14/04/1982.
Art.4 legge n.898/1970 (la domanda per ottenere lo
scioglimento o la cessazione del matrimonio).
1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del
luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo
in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge
convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si
propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se
anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La
domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di
domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
2. La domanda si propone con ricorso, che deve
contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la
domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili
dello stesso è fondata.
3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione
all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per
l'annotazione in calce all'atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di
figli di entrambi i coniugi.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni
successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di
comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni
dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del
decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria
difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il
convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono
allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente
del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con
l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la
domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente
può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione
del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il
presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando
di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo
verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente,
sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga
strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori,
dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che
reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice
istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo.
Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare,
sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere
revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'art. 189 delle disp.
att. c.p.c.
9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data
entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella
dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui
all'art. 163 bis c.p.c. ridotti a metà.
10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente
assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria
integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma,
numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al
convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167
c.p.c., primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve
contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto
termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che oltre il termine
stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito
non rilevabili d'ufficio.
11. All'udienza davanti al giudice istruttore si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo,
quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica
altresì l'art. 184 c.p.c.
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per
la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva
relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del
matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena
formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.
13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il
tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione
dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento
della domanda.
14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura
economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
15. L'appello è deciso in camera di consiglio.
16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche
compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è
proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti
i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la
rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza.
Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in
contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al
comma 8.
Art. 5 legge n.898/1970 (la disciplina).
1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti
e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la
sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina
all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio
di procedere alla annotazione della sentenza.
2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al
proprio a seguito del matrimonio.
3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può
autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito
aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di
tutela.
4. La decisione di cui al comma precedente può essere
modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su
istanza di una delle parti.
5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti.
Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 c.p.c. proporre impugnazione
limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente
incapaci.
6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle
condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale
ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del
patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati
tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un
assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può
procurarseli per ragioni oggettive
7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di
adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di
svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere
la previsione con motivata decisione.
8. Su accordo delle parti la corresponsione può
avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal
caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
9. I coniugi devono presentare all'udienza di
comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei
redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio
personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui
redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso,
anche della polizia tributaria.
10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se
il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza
sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente
mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se
egli passa a nuove nozze.
TRIBUNALE DI ...
omissis ...
Ricorso per la
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (ovvero)
per lo scioglimento
del matrimonio civile
Ricorrente: TIZIO, nato a
... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis
... in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis
... , agli effetti del presente atto rappresentato e difeso
dall'avvocato ... omissis ..., presso il cui Studio Legale a ...
omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti
rilasciata ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c. in calce al presente atto su
separato documento informatico.
Resistente: CAIA, nata
a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ...
omissis ... in Via / P.zza ... omissis ... , C.F. ...
omissis ...
Per comunicazioni di Cancelleria
e notificazioni:
si chiede di ricevere comunicazione / notificazione inerente la procedura
all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...
Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di ...
omissis ... ,
PREMESSO
- che TIZIO e CAIA
hanno contratto matrimonio in data ... omissis ... secondo il rito
concordatario (oppure) secondo il rito civile, registrato presso l’Ufficio di
Stato Civile del Comune di ... omissis ... in data ... omissis
... di prot.llo n. ... omissis ... (doc.1);
- che i coniugi hanno
adottato il regime patrimoniale della comunione (ovvero) della separazione dei
beni;
-
che dall’unione coniugale sono nati i figli: ... omissis ... ;
- che, venuta
meno l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la
convivenza, con ricorso per separazione di data … omissis … i coniugi
hanno chiesto al Tribunale di ... omissis ... di potersi separare
consensualmente alle condizioni che di seguito si trascrivono: ... omissis ...
;
- che con decreto di
data … omissis … di cronologico n. … omissis … il Tribunale di ... omissis
... ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni
suindicate (doc.2);
- che i figli sono stati affidati ad entrambi i genitori ed allocati prevalentemente a soli fini anagrafici presso la dimora della madre (ovvero) presso la dimora del padre;
- che, trascorsi sei
mesi dall'omologazione della separazione consensuale, non vi è più stata alcuna
riconciliazione tra TIZIO e CAIA, che hanno proseguito a vivere separatamente e
nel reciproco rispetto;
- che a tutt’oggi
TIZIO e CAIA non sono riusciti a trovare un accordo sulle condizioni economiche
di mantenimento dei figli e/o dell'altro coniuge nell'ambito del promuovendo
giudizio divorzio;
- che TIZIO (lavoratore dipendente) ha un reddito mensile in busta paga (ovvero da altra fonte di reddito) pari ad € ... omissis ... ;
- che CAIA (lavoratrice dipendente) ha un reddito mensile in busta paga (ovvero da altra fonte di reddito) pari ad € ... omissis ....
*****
Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente TIZIO
come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e
domiciliato ut supra
C H I E D E
alla S.V. Ill.ma, visto l'art. 4 della Legge 01
dicembre 1970 n. 898 e ss. mm., esaminato il ricorso che precede ed i documenti
ad esso allegati, di voler fissare l'udienza per la comparizione personale dei
coniugi dinnanzi a Sé, ed ivi esperito il rituale tentativo di conciliazione e
previa adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei
figli, di rimettere le parti dinnanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione
del giudizio di merito, affinché sia pronunciata la cessazione degli effetti
civili del matrimonio concordatario (oppure) lo scioglimento del matrimonio,
rassegnando le seguenti
C O N C L U S I O N I
Piaccia all’Ill.mo Tribunale Ordinario di ...
omissis ..., contrariis rejectis, così giudicare.
Nel merito:
1) Pronunciare sentenza parziale / non definitiva di
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (oppure) sentenza
parziale / non definitiva di scioglimento del matrimonio civile, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito presso l’Ufficio di Stato Civile
del Comune di ... omissis ...
2) Determinare nella somma non superiore ad € ...
omissis ... l’assegno divorzile che TIZIO dovrà corrispondere
mensilmente a CAIA (oppure nessun mantenimento se entrambi i coniugi dichiarano
di essere economicamente autosufficienti).
3) Determinare in € ... omissis ... il
contributo mensile al mantenimento di ciascun figlio, somma rivalutabile
annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo decorsi dodici mesi dalla
data di deposito della sentenza di divorzio, oltre al rimborso del 50% delle
straordinarie, tra cui: spese scolastiche, parascolastiche ed universitarie;
spese dentistiche e sanitarie non rimborsabili dal S.S.N.; spese per viaggi,
vacanze ed attività ludiche.
In via istruttoria: si chiede di essere
ammessi alla prova per interpello formale nella persona di CAIA e per testimoni
sui fatti dedotti in narrativa, da meglio articolarsi per separati capitoli
nelle successive memorie autorizzate. Testi riservati nei termini di Legge.
In ogni caso: con vittoria di
spese documentate ed onorari liquidati ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm.,
oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%,
i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
Elenco delle produzioni
documentali:
1) Copia autentica dell'atto di matrimonio;
2) Copia autentica del ricorso per separazione
con pedissequo decreto di omologa del Tribunale (ovvero copia sentenza di
separazione giudiziale passata in giudicato) col timbro di passaggio in
giudicato;
3) Certificato di nascita e di residenza del coniuge
ricorrente;
4) Certificato di nascita e di residenza della coniuge
resistente;
5) Certificato di nascita e di residenza dei figli;
6) Certificato di Stato di famiglia;
7) Copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi
presentate da TIZIO.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed
eccepire.
Dichiarazione di valore: la presente causa
sconta un contributo unificato fisso di € 98,00.
Con Osservanza.
Milano, lì ____ / ____ / 2019.
Avv. ___________________
(a cura di avv. Luca Conti)
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