L'ATTO DI PRECETTO SU CAMBIALE PROTESTATA
INTRODUZIONE
In un momento storico
particolarmente complesso e caratterizzato da una crisi economica congiunturale
e diffusa, la tutela del credito è una delle attività più ricorrenti dello
Studio Legale, che passa attraverso da uno screening del soggetto debitore e ad
una valutazione sulla fattibilità del recupero del credito insoluto.
Preventivi chiari e
tempi rapidi, oltre ad un’indagine patrimoniale sul debitore, sono i
presupposti indefettibili per il buon esito di una pratica di recupero crediti.
L’atto di precetto è
l’intimazione formale di pagamento rivolta al debitore di adempiere a quanto
risulta dal titolo esecutivo, sia esso una sentenza, un decreto ingiuntivo di
pagamento oppure, come nel caso in esame, una cambiale protestata.
I
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art.
479 c.p.c. (notificazione del titolo esecutivo e del precetto)
Se
la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta
dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.
La
notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a
norma degli artt. 137 e ss. c.p.c.
Il
precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato
insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.
Art.
480 c.p.c. (forma del precetto)
Il
precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo
esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva
l'autorizzazione di cui all'art. 482 c.p.c., con l'avvertimento che, in
mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
Il
precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della
data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o
la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In
quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di
notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione
corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve contenere
altresì l’avvertimento che il debitore attraverso un organismo di
composizione della crisi oppure con l'ausilio di un professionista nominato dal
giudice può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo
con i creditori un accordo per la composizione della crisi, ovvero proponendo
agli stessi un piano del consumatore.
Il precetto deve inoltre
contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte
istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In
mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del
luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno
presso la cancelleria del giudice stesso.
Il
precetto deve essere sottoscritto a norma dell'art. 125 c.p.c. e
notificato alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c.
Art.
481 c.p.c. (cessazione d'efficacia del precetto)
Il
precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua
notificazione non è iniziata l'esecuzione.
Se
contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende
a decorrere a norma dell'art. 627 c.p.c.
IL
FORMULARIO DELL’ATTO DI PRECETTO
SU
CAMBIALE PROTESTATA
ATTO DI PRECETTO
Creditore
intimante: TIZIO,
nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente
a ... omissis ... c.f. ... omissis ... agli effetti del
presente atto rappresentato e difeso dall’avvocato ... omissis ... del foro
di ... omissis ... c.f. ... omissis ..., presso
il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente
domiciliato, giusta procura rilasciata a margine (ovvero in calce) del presente
atto.
Debitore
intimato: CAIO
nato a ... omissis ... il ... omissis .... e residente a
... omissis .... c.f. ... omissis ...
Titolo
esecutivo: cambiale
n. … omissis … emessa in località … omissis … in data … omissis … in favore del
creditore intimante per l’importo di € … omissis … non pagata e protestata in
data … omissis … a cura del Notaio … omissis … atto di repertorio n. … omissis
…
PREMESSO
1)
che in data ... omissis ... veniva emesso a favore del
creditore intimante l'effetto cambiario annotato in epigrafe;
2)
che il creditore ha tentato inutilmente di portarlo all'incasso;
3)
che non è stato possibile incassare la somma descritta nella cambiale
per mancanza di fondi sul c/c d'appoggio del debitore (ovvero per mancanza
d'istruzioni) c/o la banca domiciliataria;
4) che l’anno ... omissis ... il giorno ... omissis ... del mese di ... omissis ... presso lo Studio del Notaio dott. ... omissis ... iscritto al Collegio Notarile di ... omissis ... a richiesta di TIZIO con atto di repertorio n. ... omissis ... veniva levato protesto contro l’obbligato e contro chiunque possa spettare, atteso che presentato il titolo presso la domiciliazione di pagamento il domiciliatario non pagava per mancanza di fondi (ovvero) per mancanza di istruzioni;
5) chela cambiale ed il pedissequo protesto vengono riportati di seguito in copia fotostatica (riportare in copia titolo ed atto di protesto);
6) che è interesse del creditore intimante di portare in esecuzione il titolo che precede, per il recupero coattivo di ogni somma dovuta e debenda per capitale, interessi e spese legali di procedura.
*****
Tutto
ciò premesso, il creditore intimante come in epigrafe meglio
generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra,
intima e fa
PRECETTO
a CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis .... e residente a ... omissis .... c.f. ... omissis ..., di pagare all'intimante presso il domicilio eletto entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del presente atto i seguenti importi:
- Capitale € … omissis …
-
Interessi legali maturati sino alla data del precetto € … omissis …
-
Spese notarili del protesto € … omissis …
------------------------------------------------------------
-
Subtotale € … omissis …
- Compenso per l'atto di precetto € … omissis …
-
Rimborso spese generali 15% € … omissis …
-
C.p.a. 4% € … omissis …
-
I.v.a. 22% € … omissis …
-
Spese di notificazione dell'atto di precetto € … omissis …
-----------------------------------------------------------
-
Subtotale € … omissis …
- Totale da pagare € … omissis …
e quindi complessivamente €
________________________ / 00 oltre ad interessi legali successivamente
maturati sino al saldo effettivo, oltre alle successive spese occorrende, con
avvertenza che in difetto di pagamento entro 10 gg. dalla notifica del presente
atto si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di Legge.
Ai
sensi dell’art. 480 c.p.c. si avverte il debitore intimato che attraverso un
organismo di composizione della crisi oppure con l'ausilio di un professionista
nominato dal giudice può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento,
concludendo con i creditori un accordo per la composizione della crisi, ovvero
proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Milano,
lì _______________ 2019.
Avv._______________________
(seguono procura alle liti e relazione di notifica del precetto)
(a
cura di avv. Luca Conti)
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