DIRITTO DI FAMIGLIA: LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
INTRODUZIONE
Il diritto
di famiglia, codificato per la prima volta nel 1942, concepiva una famiglia
fondata sulla subordinazione della moglie al marito, e fondata sulla
discriminazione dei figli naturali nati fuori del matrimonio rispetto ai figli
legittimi.
Il primo
libro del codice civile venne riformato dalla legge 19 maggio 1957 n.151, che
apportò modifiche tese a uniformare le norme ai principi costituzionali. Con
questa legge venne riconosciuta la parità giuridica dei coniugi, venne abrogato
l'istituto della dote, venne riconosciuta ai figli naturali la stessa tutela
prevista per i figli legittimi, venne istituita la comunione dei beni come
regime patrimoniale legale della famiglia, la patria potestà del padre venne
sostituita dalla potestà di entrambi i genitori (la cosiddetta "potestà
genitoriale " oggi sostituita dalla “responsabilità genitoriale”), in
particolare nella tutela dei figli.
Più
recentemente, il diritto di famiglia è stato riformato dalla legge n.54/2006,
che ha istituito l’affidamento condiviso dei figli in sostituzione
dell’affidamento esclusivo (oggi scelta residuale) nei casi di separazione e
divorzio, rivoluzionando l'assetto dei rapporti genitori-figli così come
disciplinato dal codice civile, ed infine dal decreto legislativo n.154/2013
che ha interamente modifica il Titolo IX del codice civile, uniformando la
normativa inerente il rapporto di genitorialità rispetto ai figli legittimi,
naturali ed adottivi, ponendo questi ultimi al centro dell’attenzione in tutte
le controversie in materia di famiglia.
La
separazione è quella procedura, di natura consensuale oppure contenziosa (detta anche giudiziale) che conduce ad un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (sotto forma di decreto
che omologa le condizioni di separazione stabilite consensualmente dai coniugi, oppure sotto forma di sentenza) che sancisce la separazione senza però porre fine al vincolo matrimoniale, facendo venire la comunione legale dei beni e determinando gli
obblighi di mantenimento reciproci ed in favore dei figli.
I RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 706 c.p.c. (la forma della domanda)
[I].
La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo
dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui
il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere
l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
[II]. Qualora il coniuge
convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si
propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e,
se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
[III]. Il presidente, nei cinque
giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data
dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta
entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione
del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può
depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva
sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
[IV]. Nel ricorso deve essere
indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i
coniugi durante il matrimonio.
Art. 156 c.c. (effetti della separazione sui rapporti patrimoniali)
[I]. Il giudice, pronunziando la
separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la
separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario
al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
[II]. L'entità di tale
somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi
dell'obbligato.
[III]. Resta fermo l'obbligo di
prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e ss. c.c.
[IV]. Il giudice che pronunzia la
separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o
personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento
degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155 c.c.
[V]. La sentenza costituisce
titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
[VI]. In caso di inadempienza, su
richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte
dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere
anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga
versata direttamente agli aventi diritto.
[VII]. Qualora sopravvengano
giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o
la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
Art.337 ter c.c. (provvedimenti riguardo ai figli in caso di separazione)
[I]. Il figlio minore ha il
diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei
genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da
entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i
parenti di ciascun ramo genitoriale.
[II]. Per realizzare la finalità
indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'art. 337 bis
c.c., il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo
riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente
la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure
stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le
modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la
misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento,
alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non
contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di
temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori,
l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento
della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento
familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è
trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
[III]. La responsabilità
genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore
interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e
alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il
giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale
separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il
giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle
modalità di affidamento.
[IV]. Salvo accordi diversi
liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al
mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice
stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine
di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal
figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso
ciascun genitore.
4) le risorse economiche di
entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei
compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
[V]. L'assegno è automaticamente
adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o
dal giudice.
[VI]. Ove le informazioni di
carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente
documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui
redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti
diversi.
Art.337 quater c.c.
(affidamento dei figli ad uno solo dei genitori ed esercizio della
responsabilità genitoriale)
[I]. Il giudice può disporre
l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con
provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse
del minore.
[II]. Ciascuno dei genitori può,
in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le
condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone
l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto
possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337 ter
c.c. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può
considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione
dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma
l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
[III]. Il genitore cui sono
affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve
attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente
stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da
entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed
il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al
giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al
loro interesse.
Art.337 sexies c.c.
(assegnazione della dimora coniugale ad uno dei genitori)
[I]. Il godimento della casa
familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti
economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il
diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che
l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o
conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di
assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai
sensi dell'art. 2643 c.c.
[II]. In presenza di figli
minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il
termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di
domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno
eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà
di reperire il soggetto.
IL FORMULARIO DEL RICORSO PER SEPARAZIONE
TRIBUNALE ORDINARIO
DI ... omissis ...
Ricorso per la
separazione giudiziale dei coniugi
Promosso da: TIZIO nato a ...
omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via / P.zza ...
omissis ... C.F. ... omissis ... rappresentato e difeso dall'avvocato ...
omissis ... C.F. / p.i. ... omissis ..., presso il cui Studio Legale a
... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata
in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell’art.
83 comma III c.p.c.,
nei confronti
di
CAIA, nata a ... omissis ... il ... omissis ... e
residente a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ...
Per comunicazioni di cancelleria
e notificazioni:
ai sensi dell'art. 170 c.p.c. si indicano il numero di fax ... omissis ...
e l'indirizzo p.e.c. ... omissis ...
Ill.mo Sig. Presidente Tribunale di ... omissis ...
PREMESSO
- che TIZIO e CAIA hanno contratto matrimonio secondo
il rito concordatario (ovvero) secondo il rito civile in data … omissis … ed
annotato nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di ... omissis
... (doc.1), adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni (ovvero)
della separazione dei beni;
- che i coniugi hanno fissato la dimora coniugale nel Comune di ... omissis ... in Via / P.zza … omissis …;
- che dall'unione coniugale sono nati figli … omissis … (doc.2);
- che da tempo sono venuti meno il rapporto di coniugio
e la comunanza d'intenti, tali da rendere intollerabile il protrarsi della
convivenza;
- che TIZIO, d'accordo con CAIA, ha lasciato il tetto coniugale, trasferendo altrove la propria dimora ed asportando da quella coniugale i propri effetti personali;
- che non è stato possibile raggiungere un accordo
condiviso circa l'affidamento, il mantenimento e l'allocazione dei figli e/o
sulle questioni di carattere economico tra i coniugi.
*****
Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente
TIZIO come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e
domiciliato ut supra,
RIVOLGE ISTANZA
alla S.V. Ill.ma affinché, letto il presente ricorso ed
i documenti ad esso allegati, previa convocazione delle parti in udienza
dinnanzi a Sé, esperito il rituale tentativo di conciliazione ed adottati i
provvedimenti ritenuti urgenti nell'interessi dei coniugi e dei figli, nonché
previa rimessione della causa al designando Signor Giudice Istruttore per
l'instaurazione del giudizio di merito, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Nel merito:
1) pronunciare sentenza di separazione tra TIZIO e
CAIA, ordinandone l'annotazione al competente Ufficio di Stato Civile del
Comune di ... omissis ...
2) determinare nella somma non superiore ad € ... omissis ... il contributo mensile che TIZIO sarà tenuto a versare a CAIA mensilmente, somma da accreditarsi in c/c entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.
3) determinare nella somma non superiore ad € ... omissis ... ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia il contributo al mantenimento dei figli posto a carico del padre, somma che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza con accredito diretto in c/c e rivalutabile annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.
4) assegnare la dimora coniugale al padre (ovvero alla madre) in quanto convivente con i figli minorenni, imputando le relative spese di gestione in capo allo stesso assegnatario.
5) disporre l'affidamento condiviso dei figli, con allocazione prevalente a soli fini anagrafici presso TIZIO (ovvero) presso CAIA.
6) regolare come segue il diritto di visita in favore del genitore non convivente: ... omissis ...
7) ripartire al 50% tra i genitori le spese
straordinarie per i figli, tra le quali: spese mediche non coperte da S.S.N., spese
dentistiche, spese scolastiche e parascolastiche, spese per l’acquisto dei
libri di testo, spese universitarie, spese per attività ludiche e ricreative,
spese per vacanze, con obbligo di concordarle preventivamente fatte salve
quelle necessarie ed urgenti.
In via istruttoria: ammettersi la prova
per interpello formale nella persona di CAIA e per testimoni sui fatti dedotti
in narrativa. Testi riservati nei termini di Legge.
Ordinare a CAIA di produrre in giudizio le
dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre periodi d'imposta.
In ogni caso: con vittoria di
spese documentate e compenso dell'avvocato patrocinante ai sensi del D.M.
n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
Elenco dei documenti offerti in produzione:
1)
Estratto autentico dell'atto di matrimonio;
2)
Certificato dello Stato di famiglia;
3)
Certificato di nascita e di residenza dei coniugi;
4)
Certificato di nascita e di residenza dei figli;
5-7)
le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate da TIZIO.
Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r.
115/2002 e ss. mm. il presente procedimento sconta un C.U. fisso pari ad € 98,00.
Con
osservanza.
Milano,
lì _______________ 2019.
Avv. ________________________
Avv. ________________________
(segue la procura alle liti scannerizzata e firmata
digitalmente)
(a cura di avv. Luca Conti)
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