DIRITTO DI FAMIGLIA: LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI







INTRODUZIONE
Il diritto di famiglia, codificato per la prima volta nel 1942, concepiva una famiglia fondata sulla subordinazione della moglie al marito, e fondata sulla discriminazione dei figli naturali nati fuori del matrimonio rispetto ai figli legittimi.
Il primo libro del codice civile venne riformato dalla legge 19 maggio 1957 n.151, che apportò modifiche tese a uniformare le norme ai principi costituzionali. Con questa legge venne riconosciuta la parità giuridica dei coniugi, venne abrogato l'istituto della dote, venne riconosciuta ai figli naturali la stessa tutela prevista per i figli legittimi, venne istituita la comunione dei beni come regime patrimoniale legale della famiglia, la patria potestà del padre venne sostituita dalla potestà di entrambi i genitori (la cosiddetta "potestà genitoriale " oggi sostituita dalla “responsabilità genitoriale”), in particolare nella tutela dei figli.
Più recentemente, il diritto di famiglia è stato riformato dalla legge n.54/2006, che ha istituito l’affidamento condiviso dei figli in sostituzione dell’affidamento esclusivo (oggi scelta residuale) nei casi di separazione e divorzio, rivoluzionando l'assetto dei rapporti genitori-figli così come disciplinato dal codice civile, ed infine dal decreto legislativo n.154/2013 che ha interamente modifica il Titolo IX del codice civile, uniformando la normativa inerente il rapporto di genitorialità rispetto ai figli legittimi, naturali ed adottivi, ponendo questi ultimi al centro dell’attenzione in tutte le controversie in materia di famiglia.
La separazione è quella procedura, di natura consensuale oppure contenziosa (detta anche giudiziale) che conduce ad un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (sotto forma di decreto che omologa le condizioni di separazione stabilite consensualmente dai coniugi, oppure sotto forma di sentenza) che sancisce la separazione senza però porre fine al vincolo matrimoniale, facendo venire la comunione legale dei beni e determinando gli obblighi di mantenimento reciproci ed in favore dei figli.

I RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 706 c.p.c. (la forma della domanda)
[I]. La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata. 
[II]. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
[III]. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
[IV]. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

Art. 156 c.c. (effetti della separazione sui rapporti patrimoniali)  
[I]. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
[II]. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
[III]. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e ss. c.c.
[IV]. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155 c.c.
[V]. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
[VI]. In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
[VII]. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.


Art.337 ter c.c. (provvedimenti riguardo ai figli in caso di separazione)  
[I]. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
[II]. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'art. 337 bis c.c., il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
[III]. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
[IV]. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
[V]. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
[VI]. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Art.337 quater c.c. (affidamento dei figli ad uno solo dei genitori ed esercizio della responsabilità genitoriale) 
[I]. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
[II]. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337 ter c.c. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
[III]. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Art.337 sexies c.c. (assegnazione della dimora coniugale ad uno dei genitori) 
[I]. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c.
[II]. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.


IL FORMULARIO DEL RICORSO PER SEPARAZIONE



TRIBUNALE ORDINARIO DI ... omissis ...
Ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi

Promosso da: TIZIO nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ... rappresentato e difeso dall'avvocato ... omissis ...  C.F. / p.i. ... omissis ..., presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c.,

nei confronti di 

CAIA, nata a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ...

Per comunicazioni di cancelleria e notificazioni: ai sensi dell'art. 170 c.p.c. si indicano il numero di fax ... omissis ... e l'indirizzo p.e.c. ... omissis ...

Ill.mo Sig. Presidente Tribunale di ... omissis ...

PREMESSO

- che TIZIO e CAIA hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario (ovvero) secondo il rito civile in data … omissis … ed annotato nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di ... omissis ... (doc.1), adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni (ovvero) della separazione dei beni;

- che i coniugi hanno fissato la dimora coniugale nel Comune di ... omissis ... in  Via / P.zza … omissis …;

- che dall'unione coniugale sono nati figli … omissis … (doc.2);

- che da tempo sono venuti meno il rapporto di coniugio e la comunanza d'intenti, tali da rendere intollerabile il protrarsi della convivenza;

- che TIZIO, d'accordo con CAIA, ha lasciato il tetto coniugale, trasferendo altrove la propria dimora ed asportando da quella coniugale i propri effetti personali;

- che non è stato possibile raggiungere un accordo condiviso circa l'affidamento, il mantenimento e l'allocazione dei figli e/o sulle questioni di carattere economico tra i coniugi.

*****

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente TIZIO come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra,

RIVOLGE ISTANZA

alla S.V. Ill.ma affinché, letto il presente ricorso ed i documenti ad esso allegati, previa convocazione delle parti in udienza dinnanzi a Sé, esperito il rituale tentativo di conciliazione ed adottati i provvedimenti ritenuti urgenti nell'interessi dei coniugi e dei figli, nonché previa rimessione della causa al designando Signor Giudice Istruttore per l'instaurazione del giudizio di merito, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito:
1) pronunciare sentenza di separazione tra TIZIO e CAIA, ordinandone l'annotazione al competente Ufficio di Stato Civile del Comune di ... omissis ... 

2) determinare nella somma non superiore ad € ... omissis ... il contributo mensile che TIZIO sarà tenuto a versare a CAIA mensilmente, somma da accreditarsi in c/c entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.

3) determinare nella somma non superiore ad € ... omissis ... ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia il contributo al mantenimento dei figli posto a carico del padre, somma che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza con accredito diretto in c/c e rivalutabile annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.

4) assegnare la dimora coniugale al padre (ovvero alla madre) in quanto convivente con i figli minorenni, imputando le relative spese di gestione in capo allo stesso assegnatario.

5) disporre l'affidamento condiviso dei figli, con allocazione prevalente a soli fini anagrafici presso TIZIO (ovvero) presso CAIA.

6) regolare come segue il diritto di visita in favore del genitore non convivente: ... omissis ...

7) ripartire al 50% tra i genitori le spese straordinarie per i figli, tra le quali: spese mediche non coperte da S.S.N., spese dentistiche, spese scolastiche e parascolastiche, spese per l’acquisto dei libri di testo, spese universitarie, spese per attività ludiche e ricreative, spese per vacanze, con obbligo di concordarle preventivamente fatte salve quelle necessarie ed urgenti.

In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale nella persona di CAIA e per testimoni sui fatti dedotti in narrativa. Testi riservati nei termini di Legge.
Ordinare a CAIA di produrre in giudizio le dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre periodi d'imposta.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso dell'avvocato patrocinante ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Elenco dei documenti offerti in produzione:
1) Estratto autentico dell'atto di matrimonio;
2) Certificato dello Stato di famiglia;
3) Certificato di nascita e di residenza dei coniugi; 
4) Certificato di nascita e di residenza dei figli;
5-7) le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate da TIZIO.

Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. 115/2002 e ss. mm. il presente procedimento sconta un C.U. fisso pari ad € 98,00.

Con osservanza.

Milano, lì _______________ 2019.
Avv. ________________________

(segue la procura alle liti scannerizzata e firmata digitalmente)


(a cura di avv. Luca Conti)




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