DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELLA DIMORA FAMIGLIARE
CHI ABBRACCIA UNA NUOVA RELAZIONE
MORE UXORIO PERDE IL DIRITTO AL GODIMENTO
DELLA DIMORA FAMIGLIARE
MORE UXORIO PERDE IL DIRITTO AL GODIMENTO
DELLA DIMORA FAMIGLIARE
In tema di ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE nell’ambito dei
procedimenti per separazione o per divorzio, ovvero ancora nei procedimenti di
MODIFICA DELLE CONDIZIONI assunte in sede di SEPARAZIONE O DIVORZIO, l’art. 337 sexies c.c.
afferma che il godimento della casa famigliare è attribuito tenendo conto dell’interesse prioritario dei figli; dell’assegnazione il giudice tiene
conto nella regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi considerato l’eventuale
titolo di proprietà; il godimento della casa famigliare viene meno nel caso in
cui l’assegnatario:
a) cessi di abitare stabilmente nella
stessa dimora;
b) abbracci stabilmente una nuova
convivenza more uxorio;
c) contragga nuove nozze.
Dalla lettura della norma in esame
sembrerebbe a prima vista che una nuova convivenza more uxorio comporti automaticamente la revoca del provvedimento di
assegnazione della casa; al contrario, non è sempre così.
Infatti, per espressa volontà del
legislatore l'assegnazione della casa famigliare
è sempre e comunque subordinata ad una valutazione del primario interesse dei figli (minorenni o
maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti) a permanere nella casa dove
sono nati e cresciuti; per logica conseguenza, se da un lato il non abitare più
nella stessa dimora ovvero l’aver contratto nuove nozze comporta indefettibilmente la revoca del provvedimento di assegnazione in precedenza adottato, limitatamente al
caso della CONVIVENZA MORE UXORIO la pronuncia di decadenza non è automatica,
mentre spetterà al giudice di riesaminare il caso nel suo complesso, avendo
sempre e comunque come primo e principale parametro l’interesse dei figli a restare
nella stessa casa insieme al genitore presso il quale sono prevalentemente allocati.
Su questo punto si veda, in
particolare, la sentenza della Corte Costituzionale n.308 del 30/07/2008, la
quale richiesta di un parare di legittimità costituzionale dell’art. 155 quater
c.c. (oggi sostituito dall’art. 337 sexies c.c.) in relazione agli artt. 2, 3, 29
e 30 cost. ha ritenuto che il senso della norma succitata vada interpretato nel
senso che il diritto di godimento della casa famigliare non viene meno di
diritto al verificarsi della convivenza more
uxorio, ma che ciò sia subordinato ad un giudizio di conformità all’interesse
del minore.
ALTRI RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI
Tribunale Palermo, Sez. I,
Ordinanza dd. 29/12/2016
In tema di
assegnazione della casa familiare, la mera circostanza dell'instaurazione di
una convivenza more uxorio non può reputarsi elemento sufficiente a
giustificare alcun automatismo a scapito del diritto di godimento della casa
familiare, essendo la revoca dell'assegnazione subordinata ad un giudizio di
conformità all'interesse del minore.
Tribunale Modena, Decreto dd.
18/04/2007
La prova (nella
specie incompleta) della convivenza "more uxorio" della madre assegnataria
della casa familiare non determina l'automatica cessazione del relativo
diritto. In linea con un'interpretazione complessiva e costituzionalmente
orientata della norma si impone una nuova valutazione in ordine all'effettiva
sussistenza dell'interesse del figlio a mantenere il radicamento della propria
dimora in tale ambiente.
Tribunale Salerno, Sez. I, decreto
dd. 26/03/2015
Deve ritenersi che il
disposto di cui all'art. 337 sexies del Codice Civile, proprio in
considerazione del rinvio operato dall'art. 337 bis del ridetto codice, possa
applicarsi anche in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal
momento che condizione essenziale ed indefettibile perché vi sia il
provvedimento di assegnazione è l'interesse dei figli, siano minorenni o
maggiorenni non autosufficienti, essendo finalità della norma non è più
l'affidamento dei figli minori bensì la tutela della prole in genere e la
conservazione dell'ambiente domestico e degli affetti.
Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza dd.
13/12/2018, n. 32231
In tema di
separazione dei coniugi il godimento della casa familiare è attribuito tenendo
conto dell'interesse dei figli e questo risponde all'esigenza, che ne
costituisce al contempo l'unica ragione, di consentire ai figli di genitori
separati di conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli
affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola
la vita familiare.
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord.,
07/02/2018, n. 3015
In tema di
separazione e divorzio, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è
subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente
autosufficienti, conviventi con i genitori: tale "ratio" protettiva,
che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui
sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente
autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna
esigenza di speciale protezione.
Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza dd.
07/02/2018, n. 3015
Il provvedimento di
assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile
dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente
a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155
quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies
c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -,
è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente
autosufficienti, conviventi con i genitori: tale "ratio" protettiva,
che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono
cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente
autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza
di speciale protezione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/06/2015)
(a cura di Avv. Luca
Conti)
Commenti
Posta un commento