DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELLA DIMORA FAMIGLIARE








CHI ABBRACCIA UNA NUOVA RELAZIONE
MORE UXORIO PERDE IL DIRITTO AL GODIMENTO
DELLA DIMORA FAMIGLIARE

In tema di ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE nell’ambito dei procedimenti per separazione o per divorzio, ovvero ancora nei procedimenti di MODIFICA DELLE CONDIZIONI assunte in sede di SEPARAZIONE O DIVORZIO, l’art. 337 sexies c.c. afferma che il godimento della casa famigliare è attribuito tenendo conto dell’interesse prioritario dei figli; dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi considerato l’eventuale titolo di proprietà; il godimento della casa famigliare viene meno nel caso in cui l’assegnatario:
a)     cessi di abitare stabilmente nella stessa dimora;
b)    abbracci stabilmente una nuova convivenza more uxorio;
c)     contragga nuove nozze.
Dalla lettura della norma in esame sembrerebbe a prima vista che una nuova convivenza more uxorio comporti automaticamente la revoca del provvedimento di assegnazione della casa; al contrario, non è sempre così.
Infatti, per espressa volontà del legislatore l'assegnazione della casa famigliare è sempre e comunque subordinata ad una valutazione del primario interesse dei figli (minorenni o maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti) a permanere nella casa dove sono nati e cresciuti; per logica conseguenza, se da un lato il non abitare più nella stessa dimora ovvero l’aver contratto nuove nozze comporta indefettibilmente la revoca del provvedimento di assegnazione in precedenza adottato, limitatamente al caso della CONVIVENZA MORE UXORIO la pronuncia di decadenza non è automatica, mentre spetterà al giudice di riesaminare il caso nel suo complesso, avendo sempre e comunque come primo e principale parametro l’interesse dei figli a restare nella stessa casa insieme al genitore presso il quale sono prevalentemente allocati.
Su questo punto si veda, in particolare, la sentenza della Corte Costituzionale n.308 del 30/07/2008, la quale richiesta di un parare di legittimità costituzionale dell’art. 155 quater c.c. (oggi sostituito dall’art. 337 sexies c.c.) in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 30 cost. ha ritenuto che il senso della norma succitata vada interpretato nel senso che il diritto di godimento della casa famigliare non viene meno di diritto al verificarsi della convivenza more uxorio, ma che ciò sia subordinato ad un giudizio di conformità all’interesse del minore.

ALTRI RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Tribunale Palermo, Sez. I, Ordinanza dd. 29/12/2016
In tema di assegnazione della casa familiare, la mera circostanza dell'instaurazione di una convivenza more uxorio non può reputarsi elemento sufficiente a giustificare alcun automatismo a scapito del diritto di godimento della casa familiare, essendo la revoca dell'assegnazione subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore.

Tribunale Modena, Decreto dd. 18/04/2007
La prova (nella specie incompleta) della convivenza "more uxorio" della madre assegnataria della casa familiare non determina l'automatica cessazione del relativo diritto. In linea con un'interpretazione complessiva e costituzionalmente orientata della norma si impone una nuova valutazione in ordine all'effettiva sussistenza dell'interesse del figlio a mantenere il radicamento della propria dimora in tale ambiente.

Tribunale Salerno, Sez. I, decreto dd. 26/03/2015
Deve ritenersi che il disposto di cui all'art. 337 sexies del Codice Civile, proprio in considerazione del rinvio operato dall'art. 337 bis del ridetto codice, possa applicarsi anche in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che condizione essenziale ed indefettibile perché vi sia il provvedimento di assegnazione è l'interesse dei figli, siano minorenni o maggiorenni non autosufficienti, essendo finalità della norma non è più l'affidamento dei figli minori bensì la tutela della prole in genere e la conservazione dell'ambiente domestico e degli affetti.

Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza dd. 13/12/2018, n. 32231
In tema di separazione dei coniugi il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto dell'interesse dei figli e questo risponde all'esigenza, che ne costituisce al contempo l'unica ragione, di consentire ai figli di genitori separati di conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 07/02/2018, n. 3015
In tema di separazione e divorzio, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale "ratio" protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione.


Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza dd. 07/02/2018, n. 3015
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale "ratio" protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/06/2015)

(a cura di Avv. Luca Conti)

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