LA RESPONSABILITA' DEL MEDICO DENTISTA





LA RESPONSABILITA’ DEL DENTISTA
PER DANNI AL PAZIENTE


1. PREAMBOLO
Qualsiasi danno ingiusto, patrimoniale o non patrimoniale, merita di essere risarcito. Un danno è ingiusto quando è frutto della lesione di un diritto e della violazione di norme di legge, siano esse leggi civili e/o penali.
Un danno può avere, a seconda dei casi, un contenuto patrimoniale (danno emergente e/o lucro cessante) oppure non patrimoniale (danno biologico, estetico e/o morale), può derivare dall’inadempimento totale o parziale di un contratto tipico o atipico, oppure dalla violazione del più generale principio di neminem laedere, ossia dal divieto di assumere condotte illecite lesive dei diritti altrui.

Nel più ampio contesto delle pratiche di risarcimento danni, rientrano quelle derivanti da medical malpractice.

La responsabilità medica derivante medical malpractice trae origine da quello che viene comunemente definito contratto atipico di spedalità o da contatto sociale” che lega il paziente alla struttura sanitaria cui si è rivolto in cerca di cure mediche, e sussiste  ogni volta che viene dimostrato il nesso causale tra la lesione del diritto alla salute del paziente e la condotta dolosa o colposa, commissiva ovvero omissiva, dell'operatore sanitario eventualmente anche in concomitanza con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria.

Quando gli effetti della cura non sono quelli sperati ovvero quando l’operatore sanitario ha colposamente violato i protocolli per la cura di una determinata patologia, sorge in capo al paziente il diritto ad essere risarcito dei danni sofferti, che possono essere di varia natura: danno biologico temporaneo e/o permanente, danno estetico, danno morale per le sofferenze causate dall’aggravamento della patologia a causa di una terapia errata, ed infine a tutti i danni patrimoniali che ne sono diretta conseguenza (ulteriori spese mediche, perdita della capacità lavorativa, ecc.).


2. I PROFILI DI RESPONSABILITA’ DEL MEDICO DENTISTA
Tra gli operatori sanitari rientra sicuramente la figura del dentista.
Il dentista esercita una professione intellettuale, per cui il contratto che lo lega al paziente può essere inquadrato nel novero delle prestazioni d’opera intellettuali da contatto sociale, con effetti protettivi a favore di terzo e con obbligazione di risultato.
Infatti, alla luce dei progressi della medicina e della scienza, oggi giorno il dentista non può limitarsi ad eseguire la prestazione richiesta limitandosi ad osservare i protocolli ed adottando le terapie correlate alla patologia che deve curare, ma è anche tenuto a raggiungere il risultato desiderato dal paziente: ragione per la quale, l’obbligazione cui è tenuto non può essere ricondotta nell’alveo delle obbligazioni di mezzi, bensì di risultato.
Il mancato raggiungimento del risultato a regola d’arte, fa sorgere in capo al paziente il diritto al risarcimento del danno sofferto. Trattandosi di un contratto tipico, il dentista andrà esente da responsabilità solo quando possa dimostrare che la causa dell’inadempimento dipende da un evento a lui non imputabile.
Il paziente, che lamenta un danno alla salute, è tenuto a provare l’esistenza del rapporto contrattuale col dentista e l’aggravamento della patologia, mentre spetterà al dentista di fornire la prova di avere eseguito la prestazione a regola d’arte e - semmai - che l’aggravamento della patologia dipende da fattori imprevisti o imprevedibili, ovvero da una causa a lui non imputabile.
Pur tuttavia, occorre anche ricordare che per costante giurisprudenza, anche in presenza di un inadempimento di natura contrattuale derivante da medical malpractice, il paziente è tenuto a fornire anche la prova del NESSO EZIOLOGICO oossia del NESSO DI CAUSALITA' tra il danno alla salute e l'operato del medico.
Vediamo di seguito come la giurisprudenza ha affrontato la responsabilità medica del dentista, come ne ha inquadrato la responsabilità professionale e come ha affrontato la ripartizione dell’onere della prova:

Ad esempio, “(…) deve essere accolta la domanda di risarcimento danni avanzata dal paziente di un dentista, accusato di non avere eseguito a regola d’arte taluni trattamenti odontoiatrici (…)”, Tribunale di Rimini, sent. 05/06/2015.

Secondo la Corte di Cassazione, “(…) opera in modo negligente - ed è fonte di risarcimento del danno - il medico dentista che non verifichi la reale situazione dei denti, anche sulla base delle cure pregresse sui quali effettua l’installazione di una protesi (…)”, Cass. Civ., sez. III, sent. 22/06/2015 n.12871.

Ed ancora: “(…) va dichiarata la responsabilità professionale del medico dentista, pur in presenza di una corretta esecuzione dell’intervento, ove poi consegua la negligenza manifestata dal dentista relativamente alla mancata somministrazione al paziente di un’adeguata terapia profilattica idonea ad evitare l’insorgenza e la diffusione del processo infettivo (…)Tribunale di Milano, sent. 12/01/2011.

Mentre, per quanto la distribuzione dell’onere probatorio in una causa di risarcimento danni, la giurisprudenza di merito afferma che: “(…) per il paziente è sufficiente la prova dell’esistenza di un contratto, presupposto che nella responsabilità medica assume connotazioni particolari: la scelta del medico di intervenire lo pongono nella stessa posizione di chi ha concluso un ordinario contratto di prestazione d’opera professionale in virtù di contatto sociale stabilito col paziente, anche nel caso in cui il sanitario abbia dolosamente taciuto la carenza di titolo abilitante l’esercizio della professione di dentista. Superata la prova da parte del paziente circa l’esistenza di detto contratto, ne consegue l’onere del medico di provare l’assenza di colpa, ossia di avere agito con l’adeguata diligenza e di avere eseguito la prestazione richiesta a regola d’arte (…)Tribunale di Roma, sez. XII, sent. 05/08/2004.

Infine, in tema di ciò che sopra abbiamo definito come una “obbligazione di risultato”, la giurisprudenza ha affermato che “(…) in tema di responsabilità del dentista, l’obbligazione assunta dal dentista va inquadrata quale obbligazione di risultato, poiché a differenza degli altri medici, al dentista non si chiede di prestare le cure sanitarie nel modo migliore, ma di conseguire un determinato risultato. Qualora il risultato non sia stato raggiunto, ne segue l’applicabilità del principio di diritto di cui all’art. 1460 c.c. relativo alla eccezione d’inadempimento (…)Corte d’appello di Genova, sez. I, sent. 18/07/2005.


3. CONCLUSIONI
Il medico dentista è a tutti gli effetti un prestatore d’opera intellettuale / professionale ed è gravato nei confronti del paziente di un’obbligazione di risultato, e non già solo di mezzi.
Non è sufficiente eseguire la prestazione richiesta con la dovuta diligenza, ma occorre conseguire il risultato desiderato.
Il contratto che lega il dentista al paziente è un contratto tipico di prestazione d’opera intellettuale / professionale derivante da “contatto sociale”.
Il medico dentista risponde di qualsiasi danno cagionato al paziente (danno patrimoniale e/o non patrimoniale) secondo le regole dettate per l’inadempimento contrattuale: altrimenti detto, il medico dentista che non esegue a regola d’arte la prestazione sanitaria dovuta risponde dell’inadempimento parziale o totale, a meno che non sia in grado di provare che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Il paziente convenuto a giudizio dal medico dentista per il pagamento del compenso professionale può, in caso di inadempimento parziale o totale, opporre al dentista l’eccezione d’inadempimento; ai fini del risarcimento del danno il paziente deve allegare il contratto e la prova dell’aggravamento della patologia, mentre spetta al dentista di provare che la causa dell’aggravamento della patologia dipende da un fatto imprevisto ed imprevedibile, ovvero da una causa a lui non imputabile.

(a cura di Avv. Luca Conti)


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