LA RESPONSABILITA' DEL MEDICO DENTISTA
LA RESPONSABILITA’ DEL DENTISTA
PER DANNI AL PAZIENTE
1. PREAMBOLO
Qualsiasi danno ingiusto, patrimoniale o non patrimoniale, merita
di essere risarcito. Un danno è ingiusto quando è frutto della lesione di un
diritto e della violazione di norme di legge, siano esse leggi civili e/o penali.
Un danno può avere, a seconda dei casi, un contenuto patrimoniale
(danno emergente e/o lucro cessante) oppure non patrimoniale (danno biologico,
estetico e/o morale), può derivare dall’inadempimento totale o parziale di un
contratto tipico o atipico, oppure dalla violazione del più generale principio
di neminem laedere, ossia dal divieto di assumere condotte illecite
lesive dei diritti altrui.
Nel più ampio contesto delle pratiche di risarcimento
danni, rientrano quelle derivanti da medical malpractice.
La responsabilità medica derivante medical malpractice trae
origine da quello che viene comunemente definito “contratto atipico di spedalità o da contatto sociale” che
lega il paziente alla struttura sanitaria cui si è
rivolto in cerca di cure mediche, e sussiste ogni volta che viene
dimostrato il nesso causale tra la lesione del diritto alla salute del paziente
e la condotta dolosa o colposa, commissiva ovvero omissiva, dell'operatore sanitario eventualmente anche
in concomitanza con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria.
Quando gli effetti della cura non sono quelli sperati ovvero
quando l’operatore sanitario ha colposamente violato i protocolli per la cura
di una determinata patologia, sorge in capo al paziente il diritto ad essere
risarcito dei danni sofferti, che possono essere di varia natura: danno
biologico temporaneo e/o permanente, danno estetico, danno morale per le
sofferenze causate dall’aggravamento della patologia a causa di una terapia
errata, ed infine a tutti i danni patrimoniali che ne sono diretta conseguenza
(ulteriori spese mediche, perdita della capacità lavorativa, ecc.).
2. I PROFILI DI RESPONSABILITA’ DEL MEDICO DENTISTA
Tra gli operatori sanitari rientra sicuramente la figura del
dentista.
Il dentista esercita una professione
intellettuale, per cui il contratto che lo lega al paziente può essere inquadrato nel novero delle prestazioni d’opera
intellettuali da contatto sociale, con effetti protettivi a favore di
terzo e con obbligazione di risultato.
Infatti, alla luce dei progressi della medicina e della scienza,
oggi giorno il dentista non può limitarsi ad eseguire la prestazione richiesta
limitandosi ad osservare i protocolli ed adottando le terapie correlate alla patologia che deve
curare, ma è anche tenuto a raggiungere il
risultato desiderato dal paziente: ragione per la quale, l’obbligazione
cui è tenuto non può essere ricondotta nell’alveo delle obbligazioni di mezzi,
bensì di risultato.
Il mancato raggiungimento del risultato a regola d’arte, fa
sorgere in capo al paziente il diritto al risarcimento del danno sofferto.
Trattandosi di un contratto tipico, il dentista
andrà esente da responsabilità solo quando possa dimostrare che la causa
dell’inadempimento dipende da un evento a lui non imputabile.
Il paziente, che lamenta un danno alla salute, è tenuto a
provare l’esistenza del rapporto contrattuale col dentista e l’aggravamento della
patologia, mentre spetterà al dentista di fornire la prova di avere eseguito la
prestazione a regola d’arte e - semmai - che l’aggravamento della patologia
dipende da fattori imprevisti o imprevedibili, ovvero da una causa a lui non
imputabile.
Pur tuttavia, occorre anche ricordare che per costante giurisprudenza, anche in presenza di un inadempimento di natura contrattuale derivante da medical malpractice, il paziente è tenuto a fornire anche la prova del NESSO EZIOLOGICO oossia del NESSO DI CAUSALITA' tra il danno alla salute e l'operato del medico.
Vediamo di seguito come la giurisprudenza ha affrontato la
responsabilità medica del dentista, come ne ha inquadrato la responsabilità
professionale e come ha affrontato la ripartizione dell’onere della prova:
Ad esempio, “(…) deve essere
accolta la domanda di risarcimento danni avanzata dal paziente di un dentista,
accusato di non avere eseguito a regola d’arte taluni trattamenti odontoiatrici
(…)”, Tribunale di Rimini, sent. 05/06/2015.
Secondo la Corte di Cassazione, “(…) opera in modo negligente - ed è fonte di risarcimento del danno -
il medico dentista che non verifichi la reale situazione dei denti, anche sulla
base delle cure pregresse sui quali effettua l’installazione di una protesi (…)”,
Cass. Civ., sez. III, sent. 22/06/2015 n.12871.
Ed ancora: “(…) va
dichiarata la responsabilità professionale del medico dentista, pur in presenza
di una corretta esecuzione dell’intervento, ove poi consegua la negligenza
manifestata dal dentista relativamente alla mancata somministrazione al
paziente di un’adeguata terapia profilattica idonea ad evitare l’insorgenza e
la diffusione del processo infettivo (…)” Tribunale di Milano, sent.
12/01/2011.
Mentre, per quanto la distribuzione dell’onere probatorio in una
causa di risarcimento danni, la giurisprudenza di merito afferma che: “(…) per il paziente è sufficiente la prova
dell’esistenza di un contratto, presupposto che nella responsabilità medica
assume connotazioni particolari: la scelta del medico di intervenire lo pongono
nella stessa posizione di chi ha concluso un ordinario contratto di prestazione
d’opera professionale in virtù di contatto sociale stabilito col paziente,
anche nel caso in cui il sanitario abbia dolosamente taciuto la carenza di
titolo abilitante l’esercizio della professione di dentista. Superata la
prova da parte del paziente circa l’esistenza di detto contratto, ne consegue l’onere
del medico di provare l’assenza di colpa, ossia di avere agito con l’adeguata
diligenza e di avere eseguito la prestazione richiesta a regola d’arte (…)”
Tribunale di Roma, sez. XII, sent. 05/08/2004.
Infine, in tema di ciò che sopra abbiamo definito come una “obbligazione
di risultato”, la giurisprudenza ha affermato che “(…) in tema di responsabilità del dentista, l’obbligazione assunta dal
dentista va inquadrata quale obbligazione di risultato, poiché a differenza
degli altri medici, al dentista non si chiede di prestare le cure sanitarie nel
modo migliore, ma di conseguire un determinato risultato. Qualora il risultato
non sia stato raggiunto, ne segue l’applicabilità del principio di diritto di
cui all’art. 1460 c.c. relativo alla eccezione d’inadempimento (…)” Corte d’appello
di Genova, sez. I, sent. 18/07/2005.
3. CONCLUSIONI
Il medico dentista è a tutti gli effetti un prestatore d’opera intellettuale
/ professionale ed è gravato nei confronti del paziente di un’obbligazione di
risultato, e non già solo di mezzi.
Non è sufficiente eseguire la prestazione richiesta con la dovuta
diligenza, ma occorre conseguire il risultato desiderato.
Il contratto che lega il dentista al paziente è un contratto
tipico di prestazione d’opera intellettuale / professionale derivante da “contatto
sociale”.
Il medico dentista risponde di qualsiasi danno cagionato al
paziente (danno patrimoniale e/o non patrimoniale) secondo le regole dettate
per l’inadempimento contrattuale: altrimenti detto, il medico dentista che non
esegue a regola d’arte la prestazione sanitaria dovuta risponde dell’inadempimento
parziale o totale, a meno che non sia in grado di provare che l’inadempimento è
dipeso da causa a lui non imputabile.
Il paziente convenuto a giudizio dal medico dentista per il
pagamento del compenso professionale può, in caso di inadempimento parziale o
totale, opporre al dentista l’eccezione d’inadempimento; ai fini del
risarcimento del danno il paziente deve allegare il contratto e la prova dell’aggravamento
della patologia, mentre spetta al dentista di provare che la causa dell’aggravamento
della patologia dipende da un fatto imprevisto ed imprevedibile, ovvero da una
causa a lui non imputabile.
(a cura di
Avv. Luca Conti)
Commenti
Posta un commento