L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
(artt.404 e ss. c.c.)
L’amministrazione
di sostegno (di seguito A.D.S.) è una forma di
tutela prevista dall’ordinamento (artt. 404 e
ss. c.c.) per le persone affette da infermità o da una menomazione
fisica o psichica, che si trovano nell’impossibilità anche parziale o
temporanea di provvedere ai propri interessi. Quando una persona versa in
queste condizioni e viene affiancata da un A.D.S., non perde la capacità di
agire limitatamente al compimento di quegli atti che non richiedono la
rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore, e può
compiere validamente tutti gli atti necessari a soddisfare le proprie esigenze
di vita quotidiana.
La nomina dell’A.D.S. può
essere chiesta anche dal diretto interessato, dai Servizi Sociali, dal coniuge,
dai parenti entro il IV grado, dagli affini entro il II grado e dal pubblico
ministero.
La competenza a
decidere sulla domanda di A.D.S. spetta al Giudice Tutelare del
luogo in cui il beneficiario della misura di protezione risiede o ha il proprio
domicilio abituale; la procedura si conclude con decreto motivato che nomina
l’A.D.S. oppure rigetta il ricorso; è sempre necessario l’intervento del
Pubblico Ministero (art.70 c.p.c.).
1. PRESUPPOSTI
PER LA NOMINA DELL’A.D.S.
La nomina dell’A.D.S. può
essere chiesta quando il beneficiario sia infermo
di mente o presenti una menomazione fisica o psichica tale per cui sia impossibilitato a provvedere ai
propri interessi, anche parzialmente o temporaneamente. Non si richiede che
questa condizione incida sulla sfera cognitiva e volitiva, ma deve
comprometterne l’autonomia funzionale della persona nella gestione dei propri
interessi, non solo quelli patrimoniali, ma qualsiasi interesse della persona.
L’infermità e/o
la menomazione devono essere certificate e non meramente presunte.
Tra l’impossibilità di
provvedere ai propri interessi e la menomazione deve sussistere un nesso di
causalità.
Lo stato di infermità e/o di
menomazione deve sussistere nel momento in cui viene presentato il ricorso al
G.T. e deve essere temporalmente apprezzabile; tuttavia anche sindromi
intermittenti possono portare alla nomina dell’A.D.S. se gli intervalli di lucidità
non sono tali da escludere il ricorso alla misura di protezione.
2. I DESTINATARI
DELLA MISURA DI PROTEZIONE
Destinatari della misura di
protezione possono essere:
ü persone
affette da disturbi psichici
ü persone
depresse
ü persone
affette da ritardo mentale
ü persone
in coma o in stato vegetativo
ü persone
affette da prodigalità
ü persone
dipendenti in modo cronico da alcol e/o da sostanze stupefacenti
ü persone
in età avanzata
3. CHI PUO’
CHIEDERE LA MISURA DI PROTEZIONE
L’A.D.S. può essere chiesta
dal diretto interessato alla misura di protezione, dai Servizi Sociali, dal
coniuge del beneficiario ancorché legalmente separato, dai parenti entro il IV
grado e dagli affini entro il II grado, ed infine dal P.M.
4. IL
PROCEDIMENTO
Il procedimento s’introduce
sempre con ricorso indirizzato al GIUDICE
TUTELARE del luogo in cui l’interessato
alla misura di protezione ha la propria residenza o domicilio abituale.
Nel ricorso devono essere
indicate le generalità del ricorrente e della persona per cui si chiede
l’adozione della misura di protezione; i parenti entro il IV grado e gli affini
entro il II grado di cui il ricorrente sia a conoscenza; l’esposizione delle
ragioni poste a fondamento della domanda; l’indicazione degli atti che
l’amministrato è in grado di compiere autonomamente e di quelli per cui
necessita dell’affiancamento dell’A.D.S.; l’indicazione della figura del
possibile A.D.S.
Il ricorso deve
essere motivato e corredato dei certificati medici che attestano lo stato di
infermità e/o di menomazione fisica o psichica dell’interessato alla misura di
protezione.
Ricevuto il ricorso, il G.T.
fissa udienza per l’ascolto dell’interessato e di ogni altra persona che possa
fornire informazioni utili alla decisione; il ricorso unitamente al decreto di
fissazione d’udienza deve essere notificato al destinatario della misura di
protezione e ad ogni altra persona indicata dal G.T. (ad esempio i parenti
entro il IV grado e gli affini entro il II grado); la cancelleria invece
provvede a comunicare l’avvio della procedura al P.M.
Il G.T. può
disporre ogni tipo di accertamento istruttorio per verificare la sussistenza
dei presupposti per la nomina dell’A.D.S.
Dopo avere assunto, anche
d’ufficio, ogni informazione utile alla decisione e sentito il parere del P.M.,
il G.T. definisce il procedimento con decreto
motivato (art. 405 co.5 c.c.) che
accoglie ovvero rigetta il ricorso; in caso di accoglimento viene fissata
udienza in cui il nominato A.D.S. dovrà prestare giuramento. Il decreto di
nomina stabilisce ex ante i poteri / doveri che l’A.D.S. dovrà osservare
e determina gli atti che l’amministrato potrà compiere solo con l’ausilio
dell’A.D.S., sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
5. DOCUMENTI DA
ALLEGARE AL RICORSO
ü l’estratto
integrale dell’atto di nascita della persona nel cui interesse si chiede la
nomina dell’A.D.S.
ü la
documentazione medica attestante l’infermità o la menomazione fisica / psichica
ü il
certificato storico di residenza e di stato di famiglia del beneficiario
ü i
documenti d’identità del ricorrente, del beneficiario e della persona indicata
come possibile A.D.S.
ü la
dichiarazione di consenso alla nomina dell’A.D.S. da parte dei congiunti del
destinatario della misura di protezione (tuttavia il consenso oppure il
dissenso non sono vincolanti per la decisione del G.T.)
ü il
certificato dei carichi penali pendenti della persona indicata come A.D.S.
ü la
documentazione attestante la situazione patrimoniale del beneficiario
(contratti di lavoro in essere, partecipazioni societarie, beni mobili ed
immobili registrati, certificati di depositi, titolarità conti correnti, investimenti, etc. etc.)
ü contributo
forfetario da € 27.00 mentre non è dovuto il contributo unificato in quanto il
procedimento ne va esente.
6. IL DECRETO DI
NOMINA DELL’A.D.S.
Il provvedimento che conclude la
fase istruttoria assume le vesti del decreto
motivato che, in caso di
accoglimento della domanda, deve contenere le generalità del beneficiario della
misura di protezione, le generalità del nominato A.D.S., la durata dell’A.D.S.
(tempo determinato o indeterminato), i poteri dell’A.D.S. e quindi in concreto
a quali ambiti della vita dell’amministrato il decreto fa riferimento e quali
atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione l’A.D.S. potrà compiere in
nome e per conto dell’amministrato.
L’oggetto dell’incarico
dell’A.D.S. è individuato dall’art. 405 comma 5 c.c. che fa riferimento alla
cura della persona dell’amministrato (cura della salute psicofisica
dell’amministrato) ed alla gestione del suo patrimonio.
Nell’esercizio del suo
incarico l’A.D.S. sarà tenuto a confrontarsi e intrattenere rapporti con
soggetti terzi, potrà compiere negozi giuridici nell’interesse del beneficiario
e sarà tenuto ad esibire a terzi la documentazione comprovante il conferimento
dell’incarico, il tipo di poteri di cui è titolare ed a trasmettere i decreti
autorizzativi del G.T. al compimento di atti specifici.
7. CESSAZIONE
DELL’A.D.S.
La misura protettiva può
cessare per decorrenza del termine (se stabilita a tempo determinato) salvo proroga
disposta dal G.T. con decreto motivato; per il venir
meno dei presupposti che avevano
determinato la nomina dell’A.D.S. (ad esempio se l’amministrato rientra nel
pieno possesso delle proprie capacità e si dimostra idoneo a prendersi cura dei
propri interessi); per morte dell’amministrato,
scomparsa o dichiarazione di morte presunta dell’amministrato.
La revoca della misura di
protezione nei casi stabiliti dall’art. 413 comma I c.c. può essere chiesta
dallo stesso beneficiario, dall’A.D.S. oppure dal P.M. mediante istanza indirizzata al G.T. sotto forma di ricorso debitamente motivato e documentato.
L’istanza di revoca, se
proposta dal beneficiario o da soggetti terzi, dovrà essere comunicata
all’A.D.S. ed al P.M. perché facciano pervenire le proprie osservazioni.
Il G.T. provvede
sull’istanza di revoca con decreto motivato, assunto ogni genere
di informazione utile alla decisione.
(a cura di Avv. Luca Conti)
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