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domenica 2 febbraio 2025

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE: LA COMPARSA DI RISPOSTA NELLA CAUSA DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO










NORMATIVA DI RIFERIMENTO E FORMULARIO

 

Art. 166 c.p.c. (la costituzione del convenuto in giudizio)

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all’art. 167 c.p.c. con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

 

Art. 167 c.p.c. (la comparsa di risposta)

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova  di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domanda riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. 

Se intende chiamare in causa un terzo, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell’art. 269 c.p.c.

 

Art. 645 c.p.c. (l’opposizione)

L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L'atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all’art. 638 c.p.c. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il decreto affinché il cancelliere ne prenda nota.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito. Quando si svolge nelle forme del rito ordinario, l'anticipazione di cui all’art.163 bis co. II c.p.c., deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

 

Art. 648 c.p.c. (esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione)

Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza con ordinanza non impugnabile l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’art. 642 c.p.c. Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione  per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell'istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.

 

I L   F O R M U L A R I O

 

 

TRIBUNALE DI MILANO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

 

Per il creditore opposto: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... (C.F. ... omissis ...) rappresentato e difeso dall’Avv. ... omissis ... presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c.

Debitore opponente: CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ...C.F. ... omissis ... rappresentato e difeso dall’Avv. ... omissis ... ivi elettivamente domiciliato.

RG: … omissis …

Giudice: … omissis …

Udienza del: … omissis …

Per comunicazioni di cancelleria e notificazioni: ai sensi e per gli effetti dell’art. 170 c.p.c. si indicano l'indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ... ed il numero di fax … omissis …

 

P R E M E S S E

 

1) Col decreto ingiuntivo di pagamento n. ... omissis ... di data ... omissis ... il Tribunale di ... omissis ... in persona del Giudice ... omissis ... ha ingiunto a CAIO (attore opponente) di pagare in favore di TIZIO (convenuto/opposto) la somma di € ... omissis ... oltre agli interessi legali ed al rimborso delle spese legali della procedura monitoria, liquidate nella somma complessiva di € ... omissis ... di cui € … omissis … per compenso ed € … omissis … per spese esenti i.v.a., accessori fiscali come per legge.

2) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data ... omissis ... CAIO ha citato a giudizio TIZIO, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo le seguenti motivazioni: ... omissis ...

3) A mezzo del sottoscritto procuratore si costituisce in giudizio il creditore / opposto TIZIO, contestando in fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, anche per tutte le seguenti

 

M O T I V A Z I O N I

(...) esposizione delle motivazioni in fatto ed in diritto che giustificano la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande promosse dal debitore opponente (...)

Tutto ciò premesso, TIZIO come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra rassegna le seguenti

 

C O N C L U S I O N I

 

di cui chiede accoglimento.

Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Milano, in persona del Giudice ... omissis ... disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e contestazione, così giudicare.

In via preliminare: concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art.648 c.p.c. essendo l’opposizione non fondata né su prova scritta né di pronta soluzione.

Nel merito: rigettare l’opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo e per l’effetto condannare CAIO a pagare in favore di TIZIO le seguenti somme: … omissis …

In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale nella persona di CAIO e per testimoni sui fatti di cui alla narrativa, da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate ai sensi dell’art.171 ter c.p.c. Indicazione dei testimoni riservata nei termini di legge.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compensi da liquidarsi ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Elenco dei documenti allegati: 

1) atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

2) procura alle liti;

3) fascicolo monitorio;

4) altri documenti ... omissis ... 

Dichiarazione di valore: la presente comparsa di risposta, non contenendo domande riconvenzionali, non altera il valore dichiarato della lite già dichiarato dall’opponente.

Milano, lì … / … / 2025.

Avv. ________________

 

(a cura di Avv. Luca Conti)


6 commenti:

  1. Complimenti.
    Davvero un bel sito completo ed efficiente.

    Vincenzo Romeo
    Palermo

    RispondiElimina
  2. Complimenti!Una domanda: è possibile (non avendolo fatto nell'atto introduttivo o nella comparsa di costituzione e risposta) chiedere la condanna per lite temeraria nella prima memoria ex art. 183 cpc?
    Grazie
    Fabrizio
    Pescara

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Diciamo che non vi è una norma che lo vieti; tuttavia la condanna della controparte per lite temeraria andrebbe coltivata già dal primo atto introduttivo: la cosa risulta più semplice per il convenuto che può già argomentarla nella comparsa di risposta, mentre per quanto concerne l'attore può senz'altro domandarla nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. dopo avere letto le difese del convenuto.

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    2. Grazie mille, gentilissimo e preperato!

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  3. complimenti!
    mi chiedo quando debba essere fatta riconvenzionale nel caso di comparsa costitutiva in seguito ad opposizione a d.i.

    RispondiElimina
  4. complimenti per il Tuo sito che trovo molto utile... mi chiedevo... a seguito di una opposizione a precetto cambiario dove l'opponente disconosce le firme di girata poichè illeggibili e senza alcun riferimento al nome e poteri di chi ha firmato,vorrei non perder tempo e fare comparsa (con istanza di riduzione dei termini) con istanza di verificazione? non mi è mai successo.
    Grazie. Samantha
    Brescia

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