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giovedì 23 gennaio 2025

DIRITTO DI FAMIGLIA: RICORSO PER LA DETERMINAZIONE DEL MANTENIMENTO A FAVORE DEL FIGLIO MAGGIORENNE







Lo Studio legale CONTI si occupa - tra le altre cose - di tutte le controversie di diritto di famiglia con particolare attenzione rivolta alle cause di determinazione, modificazione e/o revoca del contributo al mantenimento dei figli, siano essi minorenni o maggiorenni.

Il raggiungimento della maggiore età non comporta automaticamente il venir meno dell'obbligazione in capo ai genitori di mantenere i figli; detto obbligo permane soprattutto quando i figli decidano di proseguire i propri studi una volta ultimato il ciclo scolastico.

Lo stesso figlio/a divenuto maggiorenne può agire iure proprio nei confronti di uno o di entrambi i genitori per vedere accertato il proprio diritto a ricevere un assegno di mantenimento.

Si propone di seguito il formulario del ricorso ai sensi dell’art. 337 septies c.c. che il figlio/a divenuto/a maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente può attivare iure proprio nei confronti dei genitori per ottenere coattivamente il pagamento di un assegno di mantenimento.

 

 

TRIBUNALE DI OMISSIS

Ricorso ai sensi dell’art. 337 septies c.c.

Ricorrente: FIGLIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ...  rappresentato e difeso dall’Avv. ... omissis ... (C.F. / p.i. ... omissis ...) presso il cui Studio Legale a ... omissis ... in Via / P.zza … omissis … è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente ricorso su separato documento informatico ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c.,

Resistenti:

PADRE, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... ;

MADRE, nata a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... .

Oggetto: ricorso per la determinazione dell’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.

Per comunicazioni di cancelleria e notificazioni: ai sensi dell’art. 170 c.p.c. si chiede di ricevere ogni comunicazione notificazione inerente il procedimento al numero di fax (+39) ... omissis ...  oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...

P R E M E S S E

1) il ricorrente è FIGLIO di … … … e di  … … … come da certificato di nascita che si acclude (doc.1);

2) la residenza del nucleo famigliare è stata fissata in … … … come da certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia che si acclude (doc.2);

3) ultimato con profitto il liceo, il FIGLIO ha deciso proseguire il proprio percorso formativo, iscrivendosi all’università di … … … corso di laurea / specializzazione in … … … (doc.3);

4) per frequentare detto corso di studi il FIGLIO si è dovuto trasferire a vivere nel Comune di … … … dove ha fissato la propria residenza … … … (doc.4);

5) il costo della retta universitaria ammonta ad € … … … (doc.5);

6) il costo del canone di locazione relativo all’appartamento preso in affitto dal FIGLIO è pari ad € … … … (doc.6);

7) il FIGLIO ha chiesto ai propri genitori di sostenerlo economicamente, contribuendo al suo mantenimento come studente universitario fuori sede;

8) i genitori hanno opposto il proprio rifiuto;

9) il padre svolge la seguente attività lavorativa … … … in dipendenza della quale matura un reddito annuo di € … … … (doc.7);

10) la madre svolge la seguente attività lavorativa … … … in dipendenza della quale matura un reddito annuo di € … … … (doc.8);

11) il FIGLIO allo stato attuale non è economicamente autosufficiente.

MOTIVAZIONI IN DIRITTO

La richiesta del FIGLIO - non economicamente autosufficiente - di vedersi riconosciuto il pagamento di un assegno di mantenimento da parte dei genitori in proporzione ai rispettivi redditi è del tutto legittima, atteso che per costante giurisprudenza il raggiungimento della maggiore età non comporta automaticamente il venire meno del dovere per i genitori di contribuire al mantenimento della prole, mentre permane fin tanto che questa non abbia raggiunto l’autosufficienza economica; in particolare quando il FIGLIO decida di proseguire il proprio percorso formativo affinando le proprie conoscenze e specializzazioni iscrivendosi ad un corso di laurea universitario.

Non è in discussione l’attuale stato di incapienza economica del figlio, al contrario dei genitori che, in quanto stabilmente occupati in attività lavorativa, percepiscono un reddito imponibile tale da poter contribuire in tutto o in parte alle spese universitarie e locatizie del FIGLIO.

*****

Tutto ciò premesso e considerato, il FIGLIO come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra,

R I C O R R E

all’Ill.mo di Tribunale di … … … affinché, esaminato il presente ricorso ed i documenti ad esso allegati, previa designazione del Giudice Relatore e fissazione dell’udienza di comparizione personale delle parti dinnanzi a Sé e concessione del conseguente termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ai resistenti, con avvertimento rivolto a questi che dovranno costituirsi in giudizio almeno trenta giorni prima della fissata udienza, che non costituendosi in giudizio si procederà comunque in loro contumacia, che l’emananda sentenza sarà considerata come resa in regolare contraddittorio, che la ritardata costituzione in giudizio comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è necessaria in tutti i giudizi dinnanzi al Tribunale ad eccezione del caso previsto dall’art. 86 c.p.c. o dalle leggi speciali e che sussistendone in presupposti potranno formulare domanda di ammissione al P.S.S., al fine di vedere accolte le seguenti

          C O N C L U S I O N I

Piaccia all’Ill.mo Tribunale di … … … disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e contestazione, così giudicare.

Nel merito: determinare nella somma di € … … … il contributo complessivo a favore del FIGLIO da porsi a carico in solido di entrambi i genitori con decorrenza … … … da accreditarsi anticipatamente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese alle coordinate iban intestate al figlio, ovvero la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione ISTAT al 100% degli indici al consumo, decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.

In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale nella persona dei genitori resistenti e per testimoni sui fatti di causa come esposti in narrativa, da articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie integrative, previa lettura delle difese che saranno articolate dalla resistente.

In ogni caso: con vittoria di spese e compensi ai sensi del D.M. n.55/14 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Elenco delle produzioni documentali in copia:

1)    come da narrativa … … …

Con Osservanza.

Luogo … … … data … … …

Avv.… … … … …                                                                                                          

 

 

  

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