Lo
Studio legale CONTI si occupa - tra le altre cose - di tutte le controversie di diritto di famiglia con
particolare attenzione rivolta alle cause di determinazione, modificazione e/o
revoca del contributo al mantenimento dei figli, siano essi minorenni o
maggiorenni.
Il raggiungimento della maggiore età non comporta automaticamente il venir meno dell'obbligazione in capo ai genitori di mantenere i figli; detto obbligo permane soprattutto quando i figli decidano di proseguire i propri studi una volta ultimato il ciclo scolastico.
Lo stesso figlio/a divenuto maggiorenne può agire iure proprio nei confronti di uno o di entrambi i genitori per vedere accertato il proprio diritto a ricevere un assegno di mantenimento.
Si
propone di seguito il formulario del ricorso ai
sensi dell’art. 337 septies c.c. che
il figlio/a divenuto/a maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente
può attivare iure proprio nei confronti dei genitori per ottenere coattivamente
il pagamento di un assegno di mantenimento.
TRIBUNALE
DI OMISSIS
Ricorso
ai sensi dell’art. 337 septies c.c.
Ricorrente: FIGLIO,
nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ...
omissis ... C.F. ... omissis ... rappresentato e difeso
dall’Avv. ... omissis ... (C.F. / p.i. ... omissis ...) presso il cui
Studio Legale a ... omissis ... in Via / P.zza … omissis … è elettivamente
domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente ricorso
su separato documento informatico ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c.,
Resistenti:
PADRE,
nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente
a ... omissis ... C.F. ... omissis ... ;
MADRE,
nata a ... omissis ... il ... omissis ... e residente
a ... omissis ... C.F. ... omissis ... .
Oggetto:
ricorso per la determinazione dell’assegno di mantenimento a favore del figlio
maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Per comunicazioni
di cancelleria e notificazioni: ai sensi dell’art. 170 c.p.c.
si chiede di ricevere ogni comunicazione notificazione inerente il procedimento
al numero di fax (+39) ... omissis ... oppure all’indirizzo
di posta elettronica certificata ... omissis ...
P R E M E S S E
1) il
ricorrente è FIGLIO di … … … e di … … …
come da certificato di nascita che si acclude (doc.1);
2) la
residenza del nucleo famigliare è stata fissata in … … … come da certificato
cumulativo di residenza e stato di famiglia che si acclude (doc.2);
3)
ultimato con profitto il liceo, il FIGLIO ha deciso proseguire il proprio percorso
formativo, iscrivendosi all’università di … … … corso di laurea /
specializzazione in … … … (doc.3);
4) per
frequentare detto corso di studi il FIGLIO si è dovuto trasferire a vivere nel
Comune di … … … dove ha fissato la propria residenza … … … (doc.4);
5) il
costo della retta universitaria ammonta ad € … … … (doc.5);
6) il
costo del canone di locazione relativo all’appartamento preso in affitto dal
FIGLIO è pari ad € … … … (doc.6);
7) il
FIGLIO ha chiesto ai propri genitori di sostenerlo economicamente, contribuendo
al suo mantenimento come studente universitario fuori sede;
8) i
genitori hanno opposto il proprio rifiuto;
9) il
padre svolge la seguente attività lavorativa … … … in dipendenza della quale
matura un reddito annuo di € … … … (doc.7);
10) la
madre svolge la seguente attività lavorativa … … … in dipendenza della quale
matura un reddito annuo di € … … … (doc.8);
11) il
FIGLIO allo stato attuale non è economicamente autosufficiente.
MOTIVAZIONI IN DIRITTO
La richiesta
del FIGLIO - non economicamente autosufficiente - di vedersi riconosciuto il
pagamento di un assegno di mantenimento da parte dei genitori in proporzione ai
rispettivi redditi è del tutto legittima, atteso che per costante giurisprudenza
il raggiungimento della maggiore età non comporta automaticamente il venire
meno del dovere per i genitori di contribuire al mantenimento della prole,
mentre permane fin tanto che questa non abbia raggiunto l’autosufficienza economica;
in particolare quando il FIGLIO decida di proseguire il proprio percorso formativo
affinando le proprie conoscenze e specializzazioni iscrivendosi ad un corso di
laurea universitario.
Non è in
discussione l’attuale stato di incapienza economica del figlio, al contrario
dei genitori che, in quanto stabilmente occupati in attività lavorativa,
percepiscono un reddito imponibile tale da poter contribuire in tutto o in parte
alle spese universitarie e locatizie del FIGLIO.
*****
Tutto
ciò premesso e considerato, il FIGLIO come in epigrafe meglio generalizzato,
rappresentato, difeso e domiciliato ut supra,
R I C O R R E
all’Ill.mo di Tribunale di … … … affinché, esaminato
il presente ricorso ed i documenti ad esso allegati, previa designazione del
Giudice Relatore e fissazione dell’udienza di comparizione personale delle
parti dinnanzi a Sé e concessione del conseguente termine per la notifica del
ricorso e del pedissequo decreto ai resistenti, con avvertimento rivolto a questi
che dovranno costituirsi in giudizio almeno trenta giorni prima della
fissata udienza, che non costituendosi in giudizio si procederà comunque in
loro contumacia, che l’emananda sentenza sarà considerata come resa in regolare
contraddittorio, che la ritardata costituzione in giudizio comporta le
decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante
avvocato è necessaria in tutti i giudizi dinnanzi al Tribunale ad eccezione del
caso previsto dall’art. 86 c.p.c. o dalle leggi speciali e che sussistendone in
presupposti potranno formulare domanda di ammissione al P.S.S., al fine di
vedere accolte le seguenti
C O N C L U S I O N I
Piaccia all’Ill.mo Tribunale di … … … disattesa ogni contraria
istanza, domanda, eccezione e contestazione, così giudicare.
Nel merito: determinare nella somma di € …
… … il contributo complessivo a favore del FIGLIO da porsi a carico in solido
di entrambi i genitori con decorrenza … … … da accreditarsi anticipatamente
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese alle coordinate iban intestate
al figlio, ovvero la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia,
oltre alla rivalutazione ISTAT al 100% degli indici al consumo, decorsi dodici
mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.
In via istruttoria: ammettersi la
prova per interpello formale nella persona dei genitori resistenti e per
testimoni sui fatti di causa come esposti in narrativa, da articolarsi per
separati capitoli nelle successive memorie integrative, previa lettura delle
difese che saranno articolate dalla resistente.
In ogni caso: con vittoria di spese e
compensi ai sensi del D.M. n.55/14 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese
generali 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
Elenco delle produzioni documentali in copia:
1) come da narrativa … … …
Con Osservanza.
Luogo … … … data … … …
Avv.… … … … …
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