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martedì 30 settembre 2025

IL CONDUTTORE DEVE RISARCIRE AL LOCATORE I DANNI ARRECATI ALL’IMMOBILE

 






IL CONDUTTORE DEVE RISARCIRE AL LOCATORE I DANNI ARRECATI ALL’IMMOBILE

 

Il rapporto locatizio tra proprietario e inquilino non si esaurisce con la restituzione al primo dell’immobile concesso in locazione; l’inquilino deve restituirlo nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto, fatta salva la normale usura.

Il conduttore, infatti, deve servirsi dell’immobile conformemente al contratto e conservalo in buono stato di manutenzione con la diligenza del buon padre di famiglia.

A questo riguardo l'art. 1590 c.c. stabilisce che il conduttore deve restituire la cosa locata nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuta dal locatore, salvo il normale deterioramento o il consumo derivante dall'uso conforme al contratto e secondo la descrizione delle parti. In assenza di una descrizione iniziale, si presume che l'immobile fosse in buone condizioni. 

L'inosservanza di quest’obbligo costituisce un inadempimento contrattuale ed un illecito imputabile al conduttore, che giustifica il diritto al risarcimento dei danni a condizione che si verifichi un danno patrimoniale superiore alla normale usura.

È dovere del proprietario fornire la prova del deterioramento superiore alla norma, mentre è onere del conduttore di dimostrare che - eventualmente - i danni riscontrati non gli sono imputabili.

La prova dei danni può essere offerta con ogni mezzo, eventualmente anche per testimoni, ma è preferibile che essi siano documentati da foto di confronto tra lo stato dell’immobile all’inizio del rapporto locatizio e lo stato alla riconsegna. I danni devono essere provati e liquidati a mezzo di fatture / ricevute fiscali delle riparazioni.

Dal punto di vista del conduttore è sempre prudenziale scrivere un verbale di riconsegna da far firmare al locatore; la mancanza di un verbale di riconsegna espone il conduttore alla possibilità di subire un’ingiustificata causa per danni.

Sul punto la Corte di Cassazione ha stabilito che: “qualora, in violazione dell’art.1590 c.c., al momento della riconsegna l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso dello stesso, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l'esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest'ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto - da parte di terzi - richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori (Cass. civ., Sez. III, sent. n.6596 del 07.03.2019).

I tribunali territoriali hanno variamente affermato che: “Il danno da inesatto adempimento dell'obbligazione di restituzione dell'immobile locato si giustifica in quanto detta obbligazione non si esaurisce con la riconsegna, ma necessita della restituzione dell'immobile nello stato indicato dal primo e dal terzo comma dell’art. 1590 c.c.” (Tribunale Bari, sez. III, sent. n.4923 del 06/12/2024).

Sulla ripartizione dell’onere probatorio tra proprietario e inquilino: “l’art. 1590 c.c. prevede che il conduttore deve restituire la cosa locata nello stesso stato in cui l'ha ricevuta, salvo il normale uso. Nel caso di inadempimento o inesatto adempimento di tale obbligo, il conduttore deve risarcire il danno; in tal caso, ai fini del riparto dell'onere della prova, incombe sul locatore dimostrare il deterioramento della cosa tra il momento della consegna e quello della restituzione, mentre sul conduttore grava l'onere di provare il fatto impeditivo della sua responsabilità, ossia che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile” (…) “Nell'ipotesi di inadempimento del conduttore all'obbligo di consegna della cosa locata nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, è onere del locatore fornire la prova del fatto costitutivo del diritto, cioè che vi sia stato deterioramento(Tribunale Lucca, sez. I, sent. n.993 del 23/09/2024, n.993; Tribunale Nola, sez. I, sent. n.2365 del 05/08/2024; Cass. civ., sez. III, sent. n.21071 del 27/07/2024).

Trattandosi di una controversia scaturente da un contratto di locazione, l’atto introduttivo di una causa per danni promossa dal proprietario nei confronti dell’inquilino dovrà assumere la forma del ricorso ai sensi dell’art.447 bis c.p.c. e seguire il rito previsto dagli artt. 414 e ss. c.p.c.

(a cura di Avv. Luca Conti)

 



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