LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI
ASSISTENZA FAMIGLIARE
L’art.570 c.p. punisce chi abbandona senza giustificato motivo
il tetto coniugale ovvero tiene una condotta contraria al benessere famigliare,
venendo meno agli obblighi verso figli, coniuge o altri familiari.
La norma punisce - altresì - chi
malversa i beni del figlio o del coniuge, o non fornisce mezzi di sussistenza a
discendenti minori, inabili al lavoro, ascendenti o coniuge non separato per
colpa.
Le fattispecie delle condotte
omissive o contrarie al benessere famigliare si possono sintetizzare come
segue:
·
Abbandono della dimora famigliare: chi
lascia il tetto coniugale, sottraendosi agli obblighi di assistenza materiale e
morale nei confronti del coniuge e/o dei figli.
·
Condotta contraria all'ordine della
famiglia: chi viola gli obblighi di assistenza morale e spirituale
nei confronti della famiglia.
·
Sottrazione di mezzi di sussistenza: chi
non fornisce i mezzi necessari per vivere ai figli minorenni o agli inabili al
lavoro, agli ascendenti (nonni) ovvero al coniuge non separato per colpa.
·
Malversazione
dei beni: chi amministra male o sperpera i beni
dei figli o del coniuge.
L’art. 570 bis
c.p.c. punisce - invece - chi viola
obblighi di assistenza familiare a seguito di separazione o divorzio, ad
esempio non versando l'assegno di mantenimento per il coniuge (separato o
divorziato senza colpa) e/o per i figli non economicamente autosufficienti
stabilito al tribunale in sede civile.
Il reato di violazione
degli obblighi di assistenza famigliare si concretizza quando l'inadempimento è
grave, prolungato nel tempo e ingiustificato.
Se l’obbligato ha la precisa volontà
di sottrarsi ai propri obblighi ovvero se dilapida il proprio patrimonio per
rendersi incapiente, se l’inadempimento è grave e prolungato nel tempo, queste
condotte costituiscono reato. L’elemento fondamentale che non può mancare in
questa fattispecie di reato è il dolo
del soggetto agente, vale a dire la precisa e consapevole volontà di sottrarsi
ai propri doveri.
Cause di
esclusione del reato: se l’obbligato al
pagamento dell’assegno perde senza colpa il posto di lavoro ovvero cade in
disgrazia - ad esempio - per comprovati e gravi motivi di salute, in questi
casi l’inadempimento non costituisce reato. Quindi, non costituisce reato
l'inadempimento dovuto a impossibilità economica assoluta e incolpevole.
Le pene: per entrambi i reati la pena prevista dal Codice
penale è la reclusione fino ad un anno ovvero la multa fino ad € 1.032,00.
In merito a queste due
fattispecie di reato si segnalano le più recenti sentenze dell’autorità
giudiziaria:
Tribunale di Nola, sent. 03/06/2025,
n.386
La completa e totale assenza del
versamento del mantenimento da parte dell'obbligato evidenzia la sussistenza
del dolo.
In tema di violazione degli obblighi
di assistenza familiare per mancata corresponsione dell'assegno di
mantenimento, il modesto ammontare dell'assegno, cumulativi, è di per sé indice
della natura di mezzo di sussistenza della somma in questione, destinata a
sopperire soltanto alle più elementari esigenze di vita dei destinatari; dal
punto di vista soggettivo la natura totalitaria dell'inadempimento da parte
dell'imputato costituisce un elemento incontrovertibile della sussistenza del
dolo di non adempiere, vieppiù se nessuna giustificazione difensiva è stata
fornita in sede processuale.
Tribunale di Cassino, sent.
29/04/2025, n.172
Violazione degli obblighi di
mantenimento.
Integra il reato di violazione degli
obblighi di assistenza familiare la condotta di chi omette di versare, o versa
tardivamente, il contributo economico mensile stabilito per il mantenimento del
figlio minore, come disposto da un decreto del Tribunale.
Cassazione penale,
sez. VI, sent. 04/04/2025, n.19715
Il mancato pagamento delle spese
straordinarie costituisce violazione degli obblighi familiari.
Integra il delitto di violazione
degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento
del matrimonio, il mancato pagamento delle spese straordinarie, previste nel
titolo giudiziario o in un accordo tra coniugi, destinate a soddisfare bisogni
dei figli prevedibili nel loro ripetersi ad intervalli di tempo più o meno
ampi, nonché delle spese imprevedibili che risultano indispensabili per
l'interesse dei predetti.
Cassazione penale,
sez. VI, sent. 04/04/2025, n.19715
Il mancato pagamento delle spese
straordinarie costituisce violazione degli obblighi familiari
Le spese straordinarie, così come
definite dalla giurisprudenza civile, assumono rilevanza anche in sede penale,
in quanto il mancato pagamento integra il reato punti dall’art. 570 bis c.p.
Tribunale di Ferrara, sent.
10/03/2025, n.1878
L'omissione del versamento dei mezzi
di sussistenza al coniuge bisognoso integra il reato di violazione degli
obblighi familiari, a meno che sussista una persistente, oggettiva e
incolpevole impossibilità di adempiervi.
Il reato di violazione degli
obblighi di assistenza familiare sussiste qualora l'obbligato ometta di versare
i mezzi di sussistenza al coniuge in stato di bisogno, salvo il caso di una
persistente, oggettiva, assoluta e incolpevole impossibilità a adempiere. Una
mera flessione degli introiti economici o periodi di difficoltà finanziaria non
escludono la responsabilità penale, in quanto l'obbligato è tenuto ad attivarsi
per adempiere la propria prestazione. La manifesta volontà di non adempiere,
desumibile anche dalla mancata effettuazione di pagamenti parziali pur in
presenza di un reddito e dalla possibilità di destinare risorse disponibili,
integra il reato.
(a cura di Avv. Luca Conti)
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