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giovedì 16 ottobre 2025

DIRITTO PENALE: LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMIGLIARE

 








LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI

ASSISTENZA FAMIGLIARE

 

 

L’art.570 c.p. punisce chi abbandona senza giustificato motivo il tetto coniugale ovvero tiene una condotta contraria al benessere famigliare, venendo meno agli obblighi verso figli, coniuge o altri familiari.

La norma punisce - altresì - chi malversa i beni del figlio o del coniuge, o non fornisce mezzi di sussistenza a discendenti minori, inabili al lavoro, ascendenti o coniuge non separato per colpa. 

Le fattispecie delle condotte omissive o contrarie al benessere famigliare si possono sintetizzare come segue:

·                 Abbandono della dimora famigliare: chi lascia il tetto coniugale, sottraendosi agli obblighi di assistenza materiale e morale nei confronti del coniuge e/o dei figli. 

·                 Condotta contraria all'ordine della famiglia: chi viola gli obblighi di assistenza morale e spirituale nei confronti della famiglia.

·                 Sottrazione di mezzi di sussistenza: chi non fornisce i mezzi necessari per vivere ai figli minorenni o agli inabili al lavoro, agli ascendenti (nonni) ovvero al coniuge non separato per colpa. 

·                 Malversazione dei beni: chi amministra male o sperpera i beni dei figli o del coniuge. 

L’art. 570 bis c.p.c. punisce - invece - chi viola obblighi di assistenza familiare a seguito di separazione o divorzio, ad esempio non versando l'assegno di mantenimento per il coniuge (separato o divorziato senza colpa) e/o per i figli non economicamente autosufficienti stabilito al tribunale in sede civile.

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare si concretizza quando l'inadempimento è grave, prolungato nel tempo e ingiustificato.

Se l’obbligato ha la precisa volontà di sottrarsi ai propri obblighi ovvero se dilapida il proprio patrimonio per rendersi incapiente, se l’inadempimento è grave e prolungato nel tempo, queste condotte costituiscono reato. L’elemento fondamentale che non può mancare in questa fattispecie di reato è il dolo del soggetto agente, vale a dire la precisa e consapevole volontà di sottrarsi ai propri doveri.

Cause di esclusione del reato: se l’obbligato al pagamento dell’assegno perde senza colpa il posto di lavoro ovvero cade in disgrazia - ad esempio - per comprovati e gravi motivi di salute, in questi casi l’inadempimento non costituisce reato. Quindi, non costituisce reato l'inadempimento dovuto a impossibilità economica assoluta e incolpevole. 

Le pene: per entrambi i reati la pena prevista dal Codice penale è la reclusione fino ad un anno ovvero la multa fino ad € 1.032,00.

In merito a queste due fattispecie di reato si segnalano le più recenti sentenze dell’autorità giudiziaria:

 

Tribunale di Nola, sent. 03/06/2025, n.386

La completa e totale assenza del versamento del mantenimento da parte dell'obbligato evidenzia la sussistenza del dolo.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare per mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, il modesto ammontare dell'assegno, cumulativi, è di per sé indice della natura di mezzo di sussistenza della somma in questione, destinata a sopperire soltanto alle più elementari esigenze di vita dei destinatari; dal punto di vista soggettivo la natura totalitaria dell'inadempimento da parte dell'imputato costituisce un elemento incontrovertibile della sussistenza del dolo di non adempiere, vieppiù se nessuna giustificazione difensiva è stata fornita in sede processuale.

 

 

Tribunale di Cassino, sent. 29/04/2025, n.172

Violazione degli obblighi di mantenimento.

Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condotta di chi omette di versare, o versa tardivamente, il contributo economico mensile stabilito per il mantenimento del figlio minore, come disposto da un decreto del Tribunale.

 

 

Cassazione penale, sez. VI, sent. 04/04/2025, n.19715

Il mancato pagamento delle spese straordinarie costituisce violazione degli obblighi familiari.

Integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, il mancato pagamento delle spese straordinarie, previste nel titolo giudiziario o in un accordo tra coniugi, destinate a soddisfare bisogni dei figli prevedibili nel loro ripetersi ad intervalli di tempo più o meno ampi, nonché delle spese imprevedibili che risultano indispensabili per l'interesse dei predetti.

 

 

Cassazione penale, sez. VI, sent. 04/04/2025, n.19715

Il mancato pagamento delle spese straordinarie costituisce violazione degli obblighi familiari

 

Le spese straordinarie, così come definite dalla giurisprudenza civile, assumono rilevanza anche in sede penale, in quanto il mancato pagamento integra il reato punti dall’art. 570 bis c.p.

 

 

Tribunale di Ferrara, sent. 10/03/2025, n.1878

L'omissione del versamento dei mezzi di sussistenza al coniuge bisognoso integra il reato di violazione degli obblighi familiari, a meno che sussista una persistente, oggettiva e incolpevole impossibilità di adempiervi.

 

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare sussiste qualora l'obbligato ometta di versare i mezzi di sussistenza al coniuge in stato di bisogno, salvo il caso di una persistente, oggettiva, assoluta e incolpevole impossibilità a adempiere. Una mera flessione degli introiti economici o periodi di difficoltà finanziaria non escludono la responsabilità penale, in quanto l'obbligato è tenuto ad attivarsi per adempiere la propria prestazione. La manifesta volontà di non adempiere, desumibile anche dalla mancata effettuazione di pagamenti parziali pur in presenza di un reddito e dalla possibilità di destinare risorse disponibili, integra il reato.

 

(a cura di Avv. Luca Conti)



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