Visualizzazioni totali

http://avvlucaconti.blogspot.it/

La mia foto
Italy
DIRITTO CIVILE - DIRITTO DI FAMIGLIA - SEPARAZIONI E DIVORZI - DIRITTI DELLE PERSONE - RESPONSABILITA' SANITARIA - DIRITTI DEI CONSUMATORI - CONTRATTUALISTICA - PRATICHE DI RISARCIMENTO DANNI - RECUPERO CREDITI - SUCCESSIONI - VERTENZE CONDOMNIALI - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI, IMBARCAZIONI E NATANTI - APPALTI - DIFESA PENALE

Cerca nel blog (approfondimenti, formulari, pareri legali)

mercoledì 29 ottobre 2025

IL REATO DI ABUSO DI METODI DI CORREZIONE E DISCIPLINA

 







L’EDUCAZIONE DEI FIGLI E LE CONSEGUENZE

PENALI NEI CASI DI ABUSO

 

Tra i doveri dei genitori c’è anche quello di educare i figli: l’art. 315 c.c. stabilisce che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

 

L’art. 316 c.c. stabilisce che entrambi i genitori esercitano di comune accordo la responsabilità genitoriale tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione.

 

Fatte queste premesse, non si deve pensare che l’imprimatur educativo dei genitori rispetto ai figli sia assoluto e insuscettibile di essere sanzionato; l’abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, anche in presenza di comportamenti del minore ritenuti errati, non può mai portare all’uso della violenza (fisica o verbale) né a condotte svilenti in suo danno.

 

L’abuso dei mezzi di correzione e di disciplina è sanzionato dall’art.571 del Codice penale: chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

 

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583 c.p., ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

 

Lo scopo di questa norma è quello di tutelare l'incolumità fisica, l'inviolabilità e la libertà di manifestazione del pensiero del figlio. Trattasi di un reato “a forma libera” in quanto può essere commesso in qualsiasi modo, e si configura come l’esercizio illecito (eccessivo e sproporzionato) di un potere (quello educativo) riconosciuto come lecito dall'ordinamento: altrimenti detto educare i figli è un dovere, ma abusare di strumenti di disciplina attraverso la violenza fisica e/o verbale non lo è.

 

Il reato previsto dall’art. 571 c.p. presuppone l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l'obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate. Esula, invece, dal suo perimetro applicativo qualunque forma di violenza fisica e/o psichica, ancorché sostenuta da un intento correttivo.

 

I soggetti attivi del reato possono essere, oltre ai genitori, anche gli insegnanti, gli educatori, i parenti ed i tutori dei minori; soggetto passivo del reato è chiunque sia sottoposto all’autorità di questi soggetti per motivi di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia. 

 

È bene sapere che non ogni condotta aggressiva (fisica o morale), sia pure in sé integrante in astratto un "abuso", determina necessariamente il configurarsi del reato, essendo invece necessario dimostrarne l'idoneità a determinare il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente del soggetto passivo: la conseguenza del reato è - dunque - un pericolo di malattia fisica o psichica nella persona che lo subisce.

 

Va detto, infine, che il reato di abuso di metodi correzionali si distingue dal diverso reato di maltrattamenti in famiglia sanzionato dall’art. 572 c.p., in quanto il secondo prevede una condotta abituale del soggetto agente ed in generale prescinde dall’intento educativo: altrimenti detto, il reato previsto dall’art. 571 c.p. può avverarsi anche in presenza di un singolo atto illecito e soggiace allo scopo educativo (sebbene eccessivo) del minore; viceversa, i maltrattamenti in famiglia consistono esclusivamente in comportamenti maltrattanti fisici e/o psicologici, prolungati nel tempo che assolvono l’unico intento delittuoso di ledere l’integrità fisica e/o psichica di chi subisce il reato.

 

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

 

Cassazione penale, sez. VI, sent. 09/05/2025, n.25518

Il genitore che usa sistematicamente violenza fisica e morale verso il figlio, anche con intento correttivo o educativo, commette il reato di maltrattamenti in famiglia.

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia - e non quello di abuso dei mezzi di correzione - la consumazione da parte del genitore nei confronti del figlio minore di reiterati atti di violenza fisica e morale, anche qualora gli stessi possano ritenersi compatibili con un intento correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui l'agente è portatore, in quanto l'uso sistematico di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del minore affidato, anche se sorretto da animus corrigendi, configura il reato di cui all’art.572 c.p.

Cassazione penale, sez. VI, sent. 26/09/2024, n.37747

L'uso sistematico della violenza nel trattamento ordinario del minore integra il reato di maltrattamenti anche se sostenuto da "animus corrigendi".

L'impiego sistematico della violenza come pratica comune nel trattamento di un minore affidato, anche se motivato da un'intenzione correttiva, non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma caratterizza, sia oggettivamente che soggettivamente, i tratti del più grave reato di maltrattamenti.

Cassazione penale, sez. VI, sent. 19/06/2024, n.34276

Sull’interpretazione del reato di abuso dei mezzi di coercizione.

Il reato di abuso dei mezzi di coercizione o disciplina presuppone l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l'obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate. Esula, invece, dal suo perimetro applicativo qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da animus corrigendi, atteso che, secondo la linea evolutiva tracciata dalla Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, le condotte, connotate da modalità aggressive, sono incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo ed educativo che mai deve deprimere l'armonico sviluppo della personalità del minore.

Tribunale Udine, sent. 03/06/2024, n.837

L'uso di violenza fisica che comporti lesioni del corpo del minore colpito integra senza dubbio abuso dei mezzi di correzione

Costituisce un abuso dei mezzi di correzione l'uso di violenza fisica, nel caso di specie di uno schiaffo sferrato in pieno volto, che abbia provocato lesioni fisiche al minore che seppur non più un infante (il minore dodicenne nel caso di specie) è comunque sensibile alla violenza fisica. Mentre un'aggressione fisica più lieve, foriera di sensazioni meramente dolorose senza lividi od altro sarebbe senz'altro rientrata in un legittimo esercizio dello ius corrigendi.

Corte appello Ancona, sent. 16/04/2024, n.467

Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 571 c.p., è richiesto che la condotta violenta sia rivolta a fini educativi o di correzione di comportamenti ritenuti errati.

La condotta di un genitore che, pur con eccessiva severità e metodi pedagogici discutibili, disciplina il figlio con comportamenti violenti (danni a oggetti, urla, schiaffi) che non provocano lesioni gravi e non determinano uno stato di intollerabile soggezione nella vittima, può configurare il reato di abuso dei mezzi di correzione di cui all’art. 571 c.p. e non la più grave fattispecie di lesioni personali.

Tribunale Udine, sent. 06/03/2024, n.229

Per l'integrazione dell'abuso dei mezzi di correzione la condotta dell'agente deve essere idonea a determinare il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente.

L'abuso dei mezzi di correzione è un reato di pericolo per la cui integrazione è sufficiente il mero pericolo che il soggetto passivo subisca una malattia nel corpo o nella mente, intesa come qualsiasi alterazione dell'integrità fisica, ovvero ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo 'stato "d'ansia, all'insonnia, dalla depressione, ai disturbi del carattere e del corpo. Dunque, non ogni condotta aggressiva fisica o morale o anche diseducativa, sia pure in sé integrante un "abuso" dei mezzi di correzione, determina il configurarsi del reato, dal momento che è necessario dimostrarne l'idoneità a determinare il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, ossia un impatto potenzialmente dannoso sulla salute fisica o psichica della persona offesa, idoneità che è difficilmente riferibile a singole o sporadiche condotte non connotate da incisiva afflittività.

 

(a cura di Avv. Luca Conti)

 


 


Nessun commento:

Posta un commento