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sabato 2 marzo 2013

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE


Art. 570 c.p.
[I]. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico [452, 1432, 146 c.c.], o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori (1) [147, 316 c.c.]o alla qualità di coniuge [143, 146 c.c.], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
[II]. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore [o del pupillo] (2) o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [540; 75 c.c.] di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [540; 75 c.c.] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato [per sua colpa] (3) [146, 150, 151 c.c.].
[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120] salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma (4).
[IV]. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Art. 147 c.c.
[I]. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli [107, 261, 279, 330, 333; 570, 571, 572 c.p.; 30 Cost.].

Art. 148 c.c.
[I]. I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo [1433, 1861c, 3242] (2). Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti [302 Cost.], gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari, affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
[II]. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
[III]. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo [474 c.p.c.], ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica [642 c.p.c.].
[IV]. L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione [645 c.p.c.] in quanto applicabili.
[V]. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.




ART. 570 C.P. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI 
DI ASSISTENZA FAMILIARE

Un problema, che spesso affligge le coppie separate, soprattutto in un momento di grave crisi congiunturale, ruota attorno all'obbligo a carico del genitore di contribuire al mantenimento della prole.
La viuolazione di quest'obbligo, oltre ad avere implicazioni sotto il profilo civilistico, ha risvolti anche sotto il profilo penale.
Recita infatti l'art. 570 c.p.: chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore  o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore , ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti  o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
Ma se l'obbligato al mantenimento è disoccupato o cassintegrato, ed in ogni caso non beneficia di un reddito sufficiente a garantire la propria sussistenza e contemporaneamente a contribuire ai bisogni della prole, commette o non commette il reato in rubrica?
Di questo problema si è recentemente occupata la Suprema Corte di Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n.7372/2013 ha chiarito che "non commette reato il papà disoccupato che non versa l'assegno di mantenimento al figlio, se ha un'indennità di disoccupazione insufficiente a garantirgli il minimo sostentamento".
La vicenda di cui si è occupata la Suprema Corte riguardava un uomo, cui era stato contestato il mancato versamento del mantenimento per il figlio minorenne, necessario per assicurargli i mezzi di sussistenza. L'inadempienza, protrattasi per alcuni mesi, aveva indotto la corte territoriale ad emettere una sentenza di condanna nei confronti del padre che, dopo essere stata impugnata, era stata confermata in appello. 
L'omesso pagamento del mantenimento, osservavano i giudici territoriali, costituisce responsabilità per il reato di cui all'art. 570 c.p. perché è "il comprovato stato di disoccupazione a fronte della altrettanto accertata percezione della indennità di disoccupazione senza che questa, neppure in minima parte, sia stata destinata al sostentamento del minore".
L'uomo proponeva ricorso in Cassazione, deducendo la violazione dell'art. 45 c.p., perché la violazione dei doveri era imputabile non alla volontà dell'uomo, ma a un'oggettiva impossibilità economica, sopravvenuta nel tempo.
La Suprema Corte accoglieva il ricorso, così motivando il provvedimento: "la condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare – spiegano i giudici – non può prescindere da un vaglio scrupoloso circa la concreta «incidenza del riscontrato stato di disoccupazione» sulla possibilità di adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza che gravano sul genitore, considerando la posizione della prole. Infatti, se il solo stato di disoccupazione, non è elemento sufficiente per escludere il dovere di fornire sostentamento alla famiglia, può però esserlo la documentazione, allegata da parte dell'interessato, che comprova «difficoltà economiche tali da tradursi in un vero e proprio stato di indigenza economica".  
Occorre, quindi, che le corti territoriali, prima di emettere sentenza di condanna per il reato in rubrica, accertino scrupolosamente se lo stato di disoccupazione del genitore sia realmente legato a uno stato di indigenza, visto che l'obbligato potrebbe disporre di altri mezzi economici, diversi da quelli di fonte lavorativa, che gli permetterebbero di provvedere ai versamenti. 
Evidente che nel caso all'esame della Suprema Corte questa ricognizione non c'è stata, e di qui l'annullamento, con rinvio, della decisione impugnata dal padre disoccupato.

domenica 24 febbraio 2013

IL RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO




RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO



  Art. 633 c.p.c. (condizioni di ammissibilità della domanda)
Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione. 

Art. 641 c.p.c. (accoglimento della domanda)
Se esistono le condizioni previste nell'art. 633 c.p.c., il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 c.p.c. nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti (art. 645 c.p.c.) e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.
Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto fino a dieci giorni oppure aumentato fino a sessanta. Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi.
Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento. 

Art. 642 c.p.c. (esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo)
Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.
L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione.
In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482 c.p.c. 


ANNOTAZIONI

Il ricorso da predisporre su modello uso bollo va depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario (tribunale o giudice di pace a seconda del valore dell'ingiunzione richiesta), sconta una marca da bollo d'importo pari ad € 27,00 da versare all'atto dell'iscrizione a ruolo (nuovo importo in vigore dal 1° gennaio 2014) per ingiunzioni di pagamento superiori ad € 1.033,00. Il contributo unificato varia a seconda del valore della lite, ridotto della metà rispetto all'importo unitario secondo lo scaglione di valore. In caso di ricorso indirizzato al tribunale si procede con deposito telematico.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ... omissis ...

Ricorso per ingiunzione di pagamento
provvisoriamente esecutivo  


Promosso da: società ALPHA, in persona del legale rappresentante p.t. ... omissis ..., con sede legale a ... omissis ... partita i.v.a. ... omissis ...,  rappresentata e difesa dall’Avv. ... omissis ..., con Studio Legale a ... omissis ... presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto,


nei confronti di


società GAMMA, in persona del legale rappresentante p.t. ... omissis ..., con sede legale a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ... partita i.v.a. ... omissis ...


Oggetto: ricorso per ingiunzione di pagamento ex artt. 633-642 c.p.c.   
      
*****


Ill.mo Tribunale di ... omissis ..., in persona del G.U. designato alla procedura,

 
PREMESSO

1) che la società GAMMA ha conferito in sub-appalto alla società ALPHA la realizzazione delle seguenti opere ... omissis ... ai sensi del contratto d'appalto che si allega in copia (doc.1) per un valore complessivo di € ... omissis ...;


2) che, previa emissione dei S.A.L. (doc.2), veniva richiesto il pagamento delle relative fatture (doc.3); 

3) che, in difetto di pagamento delle fatture, la società ALPHA intimava il pagamento del dovuto alla stazione appaltante GAMMA tramite sollecito di pagamento dd. ... omissis ... (doc.4);

4) che nonostante il riconoscimento di debito e la promessa scritta di saldarlo da parte di GAMMA (doc.5) ad oggi nulla è stato pagato;

5) che il credito per cui si procede è certo, liquido ed esigibile, nonché fondato su prova scritta, oltre che su riconoscimento di debito;


6) che, pertanto, ricorrono i presupposti ex lege ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 642, II comma, c.p.c. per concedere la provvisoria esecutorietà della richiedenda ingiunzione di pagamento nei confronti della debitrice GAMMA.

*****


Tutto ciò premesso e considerato, la creditrice ricorrente ALPHA in persona del legale rappresentante pro-tempore ... omissis ... come in epigrafe meglio generalizzata, ut supra rappresentata, assistita, difesa ed elettivamente domiciliata, 


CHIEDE


all’Ill.mo Tribunale Ordinario di ... omissis ... di voler ingiungere alla società GAMMA, in persona del legale rappresentante p.t. con sede a ... omissis ... p.i. ... omissis ... di pagare alla creditrice ricorrente immediatamente e senza dilazione alcuna presso il domicilio eletto le seguenti somme: ... omissis ... per capitale, oltre agli interessi moratori calcolati ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto, oltre alla rifusione delle spese legali della presente procedura come da nota spese allegata (doc.6) e successive spese occorrende, autorizzando in difetto la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, avvertendo il debitore ingiunto che ai soli fini dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. il termine è di 40 gg. dalla notifica del decreto.


Elenco delle produzioni documentali in copia:
1) Contratto d'appalto;
2) Copia dei S.A.L.;
3) Fatture emesse;
4) Sollecito di pagamento;
5) Riconoscimento di debito;
6) Nota spese procedura monitoria;
7) Estratto registro i.v.a. fatture emesse.

Comunicazioni di cancelleria e notificazioni: ai sensi e per gli effetti dell’art. 170 c.p.c. si indicano il numero di fax ... omissis ... e l'indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...

Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. 115/2002 e ss. mm. il valore della presente procedura è pari ad € ... omissis ... e sconta un C.U. pari ad € ... omissis ... ridotto della metà, oltre ad € 27,00= per valori bollati.

 
Milano, lì _____________ 2016.

Avv. _____________________.    

                                                                             





DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO
PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO

IL TRIBUNALE DI ... omissis ... 

- letto il ricorso per ingiunzione di pagamento che precede ed i documenti ad esso allegati;

- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che le somme per cui si procede sono certe, liquide ed esigibili;

- visti gli artt. 633 e ss. c.p.c., nonché l'art.642 c.p.c.

INGIUNGE

alla società GAMMA, in persona del legale rappresentante p.t. ... omissis ..., con sede a ... omissis ... p.i. ... omissis ... di pagare immediatamente e senza dilazione alcuna in favore del creditore ricorrente le seguenti somme: € 
... omissis ... per capitale, oltre agli interessi di mora calcolati ai sensi del D. Lgs. n.231/2002 dal dì del covuto e fino a saldo avvenuto, oltre alla rifusione delle spese legali di procedura liquidate ai sensi del D.M. n.55/14 come segue:


complessivamente... omissis ... di cui: ... omissis ... per spese borsuali ed ... omisiss ... per compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Con avvertimento al debitore che ai soli fini della promuovenda opposizione al retroesteso decreto ingiuntivo di pagamento il termine è di 40 giorni dalla notifica del presente atto e che, indifetto, l'ingiunzione diventerà definitiva.

Si autorizza il creditore ricorrente a procedere all’esecuzione forzata senza l’osservanza dei termini previsti dall’art. 482 c.p.c.
 
Milano, lì _________________2016.


Il G.U. _______________________

giovedì 7 febbraio 2013

IL PROCEDIMENTO CAUTELARE: LA FASE DEL RECLAMO







RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO


  

Art.669 terdecies c.p.c. (il reclamo contro i provvedimenti cautelari). 
Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.
Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina.
Il procedimento è disciplinato dagli artt. 737 e 738 c.p.c.
Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca (art. 669 decies c.p.c.) il provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

ANNOTAZIONI

Il reclamo contro provvedimenti adottati dal tribunale o dalla corte d'appello in sede cautelare si promuove con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente entro 15 gg. dalla notifica o dalla comunicazione del provvedimento impugnato, e sconta una marca da bollo da € 27,00 all'atto dell'iscrizione a ruolo ed C.U. fisso pari ad € 147,00. 
L'atto di reclamo deve essere depositato telematicamente presso il Tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato: per i provvedimenti pronunciati dal Tribunale in composizione monocratica, la competenza a decidere sul reclamo spetta allo stesso Tribunale in composizione collegiale (di cui non potrà fare parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento reclamato), mentre per i provvedimenti adottati dalla Corte d'appello la competenza spetterà ad altra sezione della Corte d'appello.
Il ricorso ed il decreto di fissazione della data d'udienza devono essere notificati a cura del soggetto reclamante presso il domicilio eletto dalla controparte, sotto pena d'inesistenza della notificazione eseguita in altro loco.




TRIBUNALE DI ... omissis ...
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

Ricorso per reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. 

Promosso da: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente ad ... omissis ... C.F. ... omissis ..., rappresentato e difeso dall’avvocato ... omissis ... (c.f. / p.i. ... omissis ...), presso il cui Studio Legale a ... omissis ... (fax ... omissis ... indirizzo p.e.c. ... omissis ...) è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.,

nei confronti di

CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'avvocato ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ... giusta delega rilasciata in calce all'atto di costituzione dd. ... omissis ... valida anche in fase di reclamo.

*****
 
Per comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: si indica l'indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...

PREMESSE


1) Con ordinanza pronunciata in data ... omissis ... di cronologico n. ... omissis ... nel procedimento sub RG ... omissis ...  il Tribunale di ... omissis... in persona del G.U. dott. ... omissis ... rigettava il ricorso cautelare promosso da TIZIO nei confronti di CAIO per tutte le seguenti motivazioni: ... omissis ...

2) Avverso l’ordinanza de qua, che risulta carente e contraddittoria nelle motivazioni, propone reclamo TIZIO ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 terdecies c.p.c., domandandone la revoca, anche per tutte le seguenti

MOTIVAZIONI

... esposizione delle motivazioni in fatto ed in diritto per cui si chiede la revoca dell'impugnato provvedimento cautelare ... 

*****

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, il reclamante come in epigrafe meglio generalizzato a mezzo dello scrivente procuratore che lo rappresenta e lo difende giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto,

CHIEDE

all’Ill.mo Tribunale Ordinario di ... omissis ... in composizione Collegiale, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, esaminato il ricorso che precede e la documentazione ad esso allegata, disposto ogni provvedimento istruttorio ritenuto necessario, di Voler accogliere il presente atto e per l’effetto

REVOCARE

l’impugnata Ordinanza del Tribunale Ordinario di ... omissis ... dd. omissis ... di cronologico n. ... omissis ... depositata nella causa civile sub RG ... omissis ... e conseguentemente

ORDINARE

a CAIO nato a ... omissis ... il ... omissis .... e residente in ... omissis ... di eseguire quanto segue: ... omissis ... adottando ogni conseguente provvedimento di Legge.

In via istruttoria: si reiterano tutte le istanze istruttorie già formulate nel giudizio di prime cure, da intendersi integralmente qui trascritte.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all’avvocato patrocinante liquidato ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Dichiarazione di valore: ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 115/2002 e ss. mm., il presente reclamo sconta un C.U. fisso pari ad € 147,00 (circ. n.5 dd. 31/07/2002).

Elenco delle produzioni documentali:
1) Ordinanza del Tribunale di ... omissis ... dd. ... omissis ... sub RG ... omissis ...;

2) Fascicolo di parte, prcocedimento sub RG ... omissis ...

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire.


Con Osservanza.

Milano, lì _________________ 2017.
Avv. ________________________

(segue procura alle liti su separato documento informatico)


  




sabato 2 febbraio 2013

IL COMPENSO DELL'AVVOCATO NEI PROCEDIMENTI MONITORI







Di seguito si riportano i criteri orientativi adottati dal TRIBUNALE DI MILANO per la liquidazione del COMPENSO all'avvocato patrocinante nei PROCEDIMENTI MONITORI O D'INGIUNZIONE suddivisi per scaglione di valore a partire da € 5.000,01 fino ad € 1.500.000,00 aggiornati alle disposizioni di cui al D.M. n.55 del 10/03/25014.


1) Valore dell'ingiunzione: da € 5.000,01 ad € 5.200,00. 
Contributo Unificato: € 49,00
Valori bollati ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 115/2002: € 27,00
Compensi / onorario: € 700,00
TOTALE € 776,00 oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% .


2) Valore dell'ingiunzione: da € 5.200,01 ad € 15.000,00. 
Contributo Unificato: € 118,50
Valori bollati ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 115/2002: € 27,00
Compenso / onorario: € 730,00
TOTALE € 875,50 oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% .


3) Valore dell'ingiunzione: da € 15.000,01 ad € 26.000,00.
Contributo Unificato: € 118,50
Valori bollati ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 115/2002: € 27,00
Compenso / onorario: € 830,00
TOTALE € 975,50 oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% .


4) Valore dell'ingiunzione: da € 26.000,01 ad € 52.000,00.
Contributo Unificato: € 259,00
Valori bollati ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 115/2002: € 27,00
Compenso / onorario: € 1.230,00
TOTALE € 1.516,00 oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% .


5) Valore dell'ingiunzione: da € 52.000,01 ad € 100.000,00.
Contributo Unificato: € 379,50
Valori bollati ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 115/2002: € 27,00
Compenso / onorario: € 1.630,00
TOTALE € 2.036,50 oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% .


6) Valore dell'ingiunzione: da € 100.000,01 ad € 260.000,00.
Contributo Unificato: € 379,50
Valori bollati ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 115/2002: € 27,00
Compenso / onorario: € 2.000,00
TOTALE € 2.406,50 oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% .


7) Valore dell'ingiunzione: da € 260.000,01 ad € 500.000,00.
Contributo Unificato: € 607,00
Valori bollati ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 115/2002: € 27,00
Compenso / onorario: € 2.000,00
TOTALE € 2.634,00 oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% .


8) Valore dell'ingiunzione: da € 500.000,01 ad € 520.000,00.
Contributo Unificato: € 607,00
Valori bollati ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 115/2002: € 27,00
Compenso / onorario: € 2.330,00
TOTALE € 2.964,00 oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% .


9) Valore dell'ingiunzione: da € 520.000,01 ad € 700.000,00.
Contributo Unificato: € 843,00
Valori bollati ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 115/2002: € 27,00
Compenso / onorario: € 2.330,00
TOTALE € 3.200,00 oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% .


10) Valore dell'ingiunzione: da € 700.000,01 ad € 1.500.000,00.
Contributo Unificato: € 843,00
Valori bollati ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 115/2002: € 27,00
Compenso / onorario: € 2.500,00
TOTALE € 3.370,00 oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% .

(a cura di Avv. Luca Conti del foro di Trento).