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martedì 7 maggio 2013

SEPARAZIONE DEI CONIUGI: IL RECLAMO CONTRO I PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI






RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO



Art. 708 c.p.c. (tentativo di conciliazione e reclamo ai provvedimenti del Presidente)
[I]. All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

[II]. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.

[III]. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.

[IV]. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.


*****

Note: il reclamo contro i provvedimenti adottati dal Presidente del Tribunale in sede di separazione dei coniugi si promuove mediante ricorso indirizzato alla Corte d'Appello e redatto su modello uso bollo, esente da valori bollati all'atto dell'iscrizione a ruolo, sconta un C.U. fisso pari ad € 147,00 (nuovo importo in vigore dal 25/06/2014).





CORTE D'APPELLO DI ... omissis ...

Reclamo ai sensi dell'art. 708 comma IV c.p.c.

Promosso da: CAIA, nata a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... ai fini del presente atto rappresentata e difesa dall’avvocato ... omissis ... avente Studio Legale a ... omissis ... ivi elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce al presente atto.

Nei confronti di: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... elettivamente domiciliato presso lo Studio legale dell'avvocato ... omissis ...

Oggetto: reclamo ai sensi dell’art. 708 IV comma c.p.c. avverso l’Ordinanza presidenziale del Tribunale di ... omissis ... dd. ... omissis ... depositata in data ... omissis ... nella causa di separazione sub RG ... omissis ...

*****

Comunicazioni di Cancelleria: il sottofirmato avvocato chiede di ricevere ogni comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ... ovvero al numero di fax ... omissis ...

PREMESSE

Ecc.ma Corte d’Appello di ... omissis ..., 
con ricorso per separazione giudiziale dd. ... omissis ... (all.1) l’odierna reclamante ricorreva al Tribunale di ... omissis ... per domandare la separazione giudiziale nei confronti del marito, formulando le conclusioni che di seguito si trascrivono integralmente.

Nel merito: pronunciare la separazione personale dei coniugi, comandando al Competente Ufficio di Stato Civile la relativa annotazione nei Pubblici Registri ... omissis ... porre a carico del marito un contributo mensile al mantenimento della coniuge economicamente più disagiata pari ad € ... omissis ... ovvero la maggiore o minore somme che sarà ritenuta di Giustizia, tenuto conto dei rispettivi redditi, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo.

In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per interpello formale nella persona del signor TIZIO e per testi sui deducendi capitoli di prova di cui alle successive memorie autorizzate ex art. 183 comma VI c.p.c.; indicazione dei testi riservata nei termini di Legge.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/14, oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Si costituiva nel giudizio sub RG ... omissis ... il marito con memoria difensiva dd. ... omissis ... (doc.2), ivi domandando la reiezione della richiesta di un assegno di mantenimento perché - a detta del resistente -  entrambi i coniugi godono di redditi tali da garantire ad entrambi l'autosufficienza economica.

All’udienza di data ... omissis ... il Presidente del Tribunale di ... omissis ... esperito il rituale tentativo di conciliazione si riservava di provvedere con separata ordinanza ai sensi dell’art. 708  comma III c.p.c. sulla richiesta di assegno di mantenimento.

Successivamente, il Presidente rigettava la richiesta di assegno di mantenimento promossa dalla coniuge, stante il reddito da lavoro dipendente percepito dalla stessa.

Avverso il presente provvedimento, che si ritiene erroneo e carente nelle motivazioni, propone reclamo la signora CAIA, domandandone la modifica, anche per tutte le seguenti

MOTIVAZIONI

L’ordinanza de qua non è condivisibile e pare carente nelle motivazioni, perché non ha preso in considerazione l’evidente disparità tra i redditi dei coniugi e le gravi difficoltà economiche in cui versa l’odierna reclamante sebbene lavorativamente occupata, in quanto il reddito percepito non Le garantisce di conservare anche in pendenza di separazione lo stesso tenore di vita già goduto in precedenza, ed anzi ne mette a rischio la stessa sussistenza.

... esposizione delle ragioni di fatto poste a fondamento del reclamo e che giustificano l'attribuzione dell'assegno di mantenimento ...

IN DIRITTO

Sulla base di quanto argomentato dalla reclamante, appare evidente la censurabilità dell’impugnata ordinanza, laddove il Giudice a quo nella determinazione dell’assegno di mantenimento da porre a carico del marito in favore della moglie avrebbe dovuto prendere in considerazione per entrambi i coniugi le rispettive capacità lavorative e la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. civ. Sezione I dd. 21/09/2012 n.16090).

Dalle motivazioni dell'ordinanza, invece, si evince solo un vago riferimento all’occupazione lavorativa di CAIA, senza tuttavia entrare analiticamente in punto quantum se tutto ciò sia idoneo a garantirLe la sussistenza e la conservazione dello stesso tenore di vita sino ad ora goduto: è noto infatti che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell’assegno costituisce un obiettivo tendenziale che va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato, richiamate dall'art. 156, comma 2, c.c. In ogni caso, la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile perseguire il suddetto obiettivo è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (cfr. Corte d’Appello Roma, dd. 09/03/2012, n. 1342).

Oltretutto, nell’impugnata ordinanza non si fa alcun riferimento alla disparità di reddito esistente tra le parti.

Inoltre, si richiama una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, stante la quale: l'accertamento del diritto a percepire l’assegno di mantenimento va effettuato verificando l'adeguatezza o meno dei mezzi del richiedente alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, laddove nel caso preso in esame dal Giudice di Legittimità si è osservato che nonostante il coniuge richiedente potesse contare su acquisizioni immobiliari a seguito di disposizioni testamentarie, l’assegno di mantenimento era comunque dovuto, perdurando una significativa sproporzione tra i redditi delle parti, che non consentiva al coniuge più debole di mantenere lo stesso tenore di vita (Cass. civ. Sezione I dd. 14/11/2011, n. 23776).

Oltre a ciò, nella determinazione dell’assegno di mantenimento che alla reclamante è stato ingiustamente negato, il Giudicante avrebbe dovuto tenere conto della non titolarità di redditi tali da consentire alla beneficiaria la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (ex multis Corte d’Appello di Roma dd. 13/01/2010, n.96; Corte d’App. Milano dd. 15/12/2009, n.3141; Tribunale di Bari Sez. I dd. 28/01/2008).

Tutto ciò premesso e considerato la reclamante come in  epigrafe meglio generalizzata, rappresentata, difesa e domiciliata ut supra, rivolge ossequiosa

ISTANZA

all’Ecc.ma Corte d’Appello di ... omissis ..., visto l’art. 708 comma IV c.p.c., esaminato il ricorso che precede e la documentazione ad esso allegata, previa fissazione dell’udienza per la trattazione del reclamo e disposto ogni più opportuno provvedimento istruttorio, di voler
ACCOGLIERE

il presente ricorso e per l’effetto contrariis rejectis

MODIFICARE

l’Ordinanza Tribunale di ... omissis ... dd. ... omissis ... depositata in data ... omissis ... nella causa per separazione giudiziale sub RG ... omissis ... ponendo a carico del marito un contributo mensile al mantenimento della moglie pari ad € ... omissis ... ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo.

In via istruttoria: riservata ogni istanza istruttoria all’esito della lettura delle difese avversarie.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/14, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
                                                      
Elenco produzioni documentali in copia:

1)   ordinanza del Tribunale di ... omissis ... depositata in data ... omissis ...

Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. 115/2002 e ss. mm. il presente reclamo sconta un C.U. fisso pari ad € 147,00.

Con Osservanza.
Milano, lì ____________ 2014.
Avv. ____________________.

(a cura di Avv. Luca Conti, all rights reserved)

martedì 23 aprile 2013

IL SEQUESTRO CONSERVATIVO





RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO



Art.671 c.p.c. (il sequestro conservativo)
Il giudice su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore ovvero delle somme a lui dovute nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.

 
LE FINALITA' DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO

Il sequestro conservativo è disciplinato dall'art. 671 c.p.c. Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile ed è inserito tra i procedimenti speciali di natura cautelare.

Il sequestro conservativo mira a prevenire il pericolo che prima dell'inizio di una causa civile ovvero durante il suo corso il debitore possa compiere atti di disposizione sul proprio patrimonio, sottraendolo in tutto o in parte alle aspettative del creditore: lo scopo della norma è quella di tutelare l'interesse del creditore alla conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.) entro i limiti dell'ammontare del credito per cui ha già promosso o è intenzionato a promuovere un separato giudizio.


Legittimato a domandare questo provvedimento è colui che pretende di essere creditore di una somma di denaro. 

Il sequestro conservativo può essere domandato anche se il credito che s'intende tutelare non è al momento né certo, né liquido né esigibile. Lo scopo è quello di garantire al creditore il soddisfacimento del proprio credito, attraverso la realizzazione di un provvedimento che stabilisca l'inefficacia di qualsiasi atto patrimoniale compiuto dal debitore sui beni posti sotto sequestro; in altri termini, si crea uno scudo protettivo che mira ad evitare il pericolo di infruttuosità conservando l'integrità del patrimonio del debitore.


Gli effetti del sequestro conservativo sono disciplinati dall'art. 2906 c.c.: "non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienzazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata in confomità delle regole stabilite per il pignoramento. Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore (in favore di un terzo, ndr), qualora l'opposizionesia stata proposta nei casi e nelle forme stabilite dalla legge". 

Per l'autorizzazione al sequestro di beni mobili o immobilli del debitore occorre una valutazione prognostica delle rispettive posizioni di debitore e creditore: da un lato il fumus boni iuris di chi si pretende creditore di una somma di denaro, e dall'altro il periculum in mora ossia il pericolo concreto che nel tempo occorrente ad ottenere una pronuncia a sé favorevole possa venire meno la solvibilità del debitore.

In altri termini, il sequestro conservativo mira a prevenire che prima o durante il corso della causa di merito il debitore alieni i beni che costituiscono la garanzia generica del credito di cui si chiede accertamento e tutela, vanificando così le aspettative del creditore. 

La competenza a conoscere l'istanza di sequestro spetta allo stesso ufficio giudiziario che sarà poi competente a conoscere la causa di merito: 

- se il ricorso per sequestro è proposto ante causam esso andrà indirizzato al Presidente del Tribunale competente a conoscere la causa di merito; 
- se il ricorso per sequestro è promosso a giudizio di merito già pendente andrà indirizzato allo stesso giudice istruttore che si sta occupando appunto del merito.

Il provvedimento che autorizza il sequestro non indica espressamente i beni assoggettati a sequestro, ma spetta al creditore procedente sotto propria responsabilità individuarli nel momento stesso in cui darà esecuzione alla cautela: potrà trattarsi indistintamente di beni mobili, immobili o di somme di denaro che soggetti terzi devono a loro volta al debitore.

Possono essere sequestrati solo i beni per cui la legge consente il pignoramento, ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 514 (beni assolutamente impignorabili), 515 (beni relativamente impignorabili) e 545 c.p.c. (crediti impignorabili). Quanto al sequestro di beni immobili, il relativo provvedimento autorizzativo per essere opponibile a terzi andrà trascritto nei pubblici registri.

Il ricorso predisposto su modello uso bollo deve essere redatto su documento informatico firmato digitalmente (nomefile.pdf.p7m) ed indirizzato al Tribunale competente a conoscere la causa di merito. Sconta una marca da bollo da € 27,00 all'atto dell'iscrizione a ruolo (nuovo importo in vigore dal 1° gennaio 2014) ed un C.U. il cui valore cambia in ragione del valore della causa (ossia del credito che s'intende tutelare) ridotto della metà. La procura alle liti firmata digitalmente va posta in calce al ricorso su separato documento informatico.




TRIBUNALE DI ... omissis ...

Ricorso per sequestro conservativo ante causam 


Promosso da: TIZIO, nato a ... omissis ...  il  ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via ... omissis ... C.F. ... omissis ... ai fini del presente atto rappresentato e difeso dall’Avvocato ... omissis ... (C.F. ... omissis ...) presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.

Nei confronti di: CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente ad ... omissis ...  in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ...

Comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: si chiede di ricevere comunicazione / notificazione inerente la procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...

*****

Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di ... omissis ...

PREMESSO
1) che TIZIO afferma di essere creditore nei confronti di CAIO della sommadi € ... omissis ... oltre ad interessi legali maturati e maturandi sino al saldo effettivo, in forza dei seguenti fatti e/o dei titoli di credito di seguito meglio descritti ... omissis ... (descrizione dei presupposti in punto quantum ed an debeatur su cui si fonda l'accertamento del credito vantato da TIZIO);

2) che TIZIO ha più volte sollecitato CAIO all'adempimento di quanto dovuto, costituendolo formalmente in mora, ma senza ottenere alcun pagamento;

3) che, in difetto di pagamento, TIZIO è intenzionato a notificare a CAIO un atto di citazione a giudizio dinnanzi a Codesto Ill.mo Tribunale, per ivi ottenere una sentenza di accertamento delle proprie ragioni e di condanna al pagamento della somma di € ... omissis ... oltre ad interessi maturati e maturandi, nonché rifusione delle spese di lite;

4) che, nel frattempo, TIZIO ha appreso da terzi che CAIO starebbe cercando di dissipare il proprio patrimonio, avendo già posto in vendita i propri beni immobili, che allo stato attuale rappresentano l'unica garanzia reale per il soddisfacimento del credito che TIZIO assume di vantare;

5) che, ad eccezione del patrimonio immobiliare costituito dalle seguenti realità ... omissis ... CAIO disponibilità economiche che possano garantirne pro futuro la solvibilità;

6) che per effetto di quanto precisato e documentato al punto n.1) e considerati altresì gli atti di disposizione patrimoniale che medio tempore CAIO potrebbe compiere in danno di TIZIO al solo fine di sottrarsi dal pagamento del proprio debito, ricorrono sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora per domandare alla S.V. Ill.ma un provvedimento che autorizzi il sequestro conservativo di tutti beni immobili intestati all'odierno resistente sino a concorrenza della somma capitale di € ... omissis ... oltre ad interessi legali maturati e maturandi dal giorno della messa in mora e sino all'effettivo soddisfo, oltre al rimborso delle spese di lite ed ogni altra spesa connessa occorrenda.

*****

Tutto ciò premesso e considerato, TIZIO come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra

CHIEDE

alla S.V. Ill.ma, esaminato il ricorso per sequestro che precede e la documentazione ad esso allegata, disposta la comparizione personale delle parti (ovvero inaudita altera parte) ed assegnato il termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, di voler

ACCOGLIERE 

la presente istanza e per l’effetto autorizzare, nei limiti consentiti dalla Legge, il sequestro conservativo dei beni immobili di CAIO a tutela del credito vantato da TIZIO sino a concorrenza della somma € ... omissis ... oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali maturati e maturandi dalla data di costituzione in mora e sino all'effettivo soddisfo, oltre al rimborso delle spese di lite ed ogni altra spesa connessa occorrenda, il tutto sulle realità immobiliari intestate a CAIO che per comodità vengono di seguito meglio descritte:

A) indicazione dei fabbricati di proprietà del convenuto CAIO che successivamente alla pronuncia di accoglimento saranno posti a sequestro ad opera e sotto propria responsabilità di TIZIO, n.d.r. ...

Elenco delle produzioni documentali:

1) ... omissis ...


Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. 115/2002 e ss. mm. il presente ricorso sconta un C.U. pari ad ... omissis ... (la metà del valore unitario del C.U.ragguagliato al valore della lite).

Con Osservanza.
Milano, lì ______________ 2017.
Avv. _____________________ .

(segue procura alle liti su separato documento informatico)




lunedì 1 aprile 2013

IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA VETTURA CAUSATO DA INSIDIA STRADALE






RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO




Art.2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale da fatto illecito)
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art.2051 c.c. (responsabilità derivante da beni in custodia)
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Art. 316 c.p.c. (forma della domanda davanti al Giudice di Pace)
Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa.

Art. 318 c.p.c. (contenuto della domanda)
La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.
Tra il giorno della notificazione di cui all'art. 316 c.p.c. e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163 bis c.p.c., ridotti alla metà.
Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva.


*****


Annotazioni: l'atto di citazione comparire ad udienza fissa va redatto su modello uso bollo, sconta una marca da bollo € 27,00 (nuovo importo in vigore dal 1° gennaio 2014) all'atto dell'iscrizione a ruolo per cause di valore superiore ad € 1.033,00. L'importo del contributo unificato varia a seconda del valore della controversia.




GIUDICE DI PACE DI ... omissis ...

ATTO DI CITAZIONE A GIUDIZIO 



Attore: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso dall'avvocato ... omissis ... (c.f. / p.i. ... omissis ...) presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto.

Convenuto: Comune di ... omissis ... in persona del Sindaco p.t. signor ... omissis ..., avente sede legale ad ... omissis ..., p.i. ... omissis ...

Oggetto: risarcimento del danno auto da insidia stradale ex art. 2051 c.c.

Comunicazioni di Cancelleria: si chiede di ricevere ogni comunicazione inerente il procedimento al numero di fax ... omissis ... ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...

IL FATTO

... esposizione dettagliata delle circostanze in cui è avvenuto il sinistro stradale causato da insidia o trabocchetto e di tutti i presupposti di fatto su cui si fonda la domanda risarcitoria promossa dall'utente della strada ...

IN DIRITTO

La presente domanda risarcitoria poggia, anzitutto, sull'art. 2051 c.c., ed in subordine sul più generale principio di neminem laedere stabilito dall'art. 2043 c.c. in materia di risarcimento del danno da fatto illecito. Ai sensi dell'art. 2051 c.c. il custode del bene (nel caso di specie, del bene demaniale) è responsabile per i danni occorsi a terzi causati dallo stesso bene che ha sotto la propria custodia, a meno che non deduca in giudizio la cosiddetta prova positiva ed esimente del fatto naturale, ovvero del terzo, ovvero ancora del danneggiato stesso, che per imprevedibilità ed assoluta eccezionalità sia completamente estraneo alla sua sfera di controllo, e pertanto sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il bene in custodia e l'evento dannoso. 
In difetto di siffatta prova, la responsabilità dell'ente pubblico derivante da insidia stradale o trabocchetto (ad esempio, una buca) è ascrivibile all'ente pubblico che ne è proprietario e che ne esercita la custodia; in via subordinata, l’ente pubblico può essere chiamato a rispondere dei danni in via solidale con l'impresa che ha in appalto la manutenzione stradale ai sensi dell’art. 2043 c.c., per omessa vigilanza sullo stato di fatto dei luoghi.
A conforto di quanto precede, si richiama l'orientamento consolidato adottato in questa materia dalla Suprema Corte di Cassazione: l'ente proprietario della strada aprte al pubblico transito si presume responsabile ai sensi della'rt. 2051 c.c. dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendetemente dalla sua estensione.  Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe. Ed ancora: in riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare la custodia va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, sicché soltanto l'oggettiva impossibilità della custodia intesa come potere di fatto sulla cosa esclude la responsabilità ex art. 2051 c.c., che per altronon sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su di un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia: come nel caso del demanio stradale comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato, o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima, con conseguente obbligo della stessa di osservare le specifiche disposizioni normative disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, ed il principio generale del "neminem laedere", essendo altrimenti responsabile per i danni derivati a terzi ai sensi dell'art. 2043 c.c. (si veda ex multis Cass. civ., Sez. III, dd. 20/11/2009, n.24529).

Più di recente, la Corte d'Appello di Milano ha ritenuto che la non confomità dello stato di manutenzione della strada pubblica è fonte di responsabilità della pubblica amministrazione solo se determina l'insolrgere di una situazione di pericolo che abbia i tratti dell'insidia, che cioè sia oggettivamente invisibile e soggettivamente imprevedibile; integra l'insidia stradale solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile né prevedibile. Ne consegue che, da un lato, l'illecito è escluso, per carenza del nesso causale tra la difettosa manutenzione della cosa e l'evento dannoso, laddove le conseguenze pregiudizievoli debbano riferirsi, in via esclusiva, ad imperizia, negligenza od imprudenza del soggetto leso; invero, viene chiarito che in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. La responsabilità del Comune sussiste solo ove si constati la presenza di un'insidia con i caratteri di cui sopra, riconducibile ad omessa sorveglianza o a negligente manutenzione da parte dell'ente pubblico (Corte d'appello di Milano, sez. II, dd. 12/02/2014, n.622).

Molto più rigoroso, invece, l'orientamento del Tribunale di Siena, secondo il quale in tema di danno da insidia stradale il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomali sulla sede stradale è di per sè sufficiente a fare presumere la sussistenza della colpa dell'ente che ne è proprietario, il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione o per un uso anomalo della cosa da parte dello stesso danneggiato (Tribunale di Siena, sent. 18/2014 dd. 10/01/2014).

*****

Tutto ciò premesso, l'attore come in atti meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra,

C I T A

il Comune di ... omissis ... in persona del Sindaco p.t.  avente sede ad ... omissis ... p.i. ... omissis ... a comparire avanti il

GIUDICE DI PACE DI ... omissis ...

all'udienza fissata per il giorno ... / ... / 2016 ore di rito 

ovvero ad altra e successiva udienza fissata ai sensi dell'art. 318 u.c. c.p.c., con invito a costituirsi in giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 166 e 319 c.p.c., con avvertimento che in difetto si procederà in contumacia e che l'emananda sentenza sarà considerata come resa in regolare contraddittorio, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice di Pace di ... omissis ... contrariis rejectis così giudicare.

Nel merito:
1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Comune di ... omissis ... per i danni occorsi alla vettura attorea quali conseguenza della insidia stradale / trabocchetto meglio spiegati in narrativa;
2) per tutti i su esposti motivi, oltre che ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in subordine dell'art. 2043 c.c., condannare il convenuto a risarcire all'attore la somma di € ... omissis ... ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito della fase istruttoria, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro e comunque fino al saldo effettivo.

In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale nella persona del Sindaco p.t. e per testimoni sui fatti meglio dedotti in narrativa e da intendersi di seguito trascritti per separati capitoli, espunti eventuali giudizi e/o valutazioni, premessa la dizione "Vero che", indicandosi i seguenti testimoni: ... omissis ...

In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art.2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Elenco delle produzioni documentali:

1) fotografie della sede stradale;
2) fotografie del danno alla vettura;
3) preventivo di riparazione;
4) fattura / ricevuta fiscale della riparazione;
5) costituzione in mora, richiesta di danno al Comune. 

Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. n.115/2002 e ss. mm. il valore della presente causa è pari ad € ... omissis ... e sconta un C.U. pari ad € ... omissis ...

Milano, lì ____________ 2016.
Avv. ___________________ .  
 

(seguono procura alle liti e relazione di notifica)

mercoledì 20 marzo 2013

IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA NASCITA INDESIDERATA



RESPONSABILITA' MEDICA: SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA UNA NASCITA INDESIDERATA


[PROCREAZIONE - MALFORMAZIONE DEL FETO - OMISSIONE DEGLI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI NECESSARI PER ESCLUDERE MALFORMAZIONI - OMESSA DIAGNOSI - RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA SANITARIA E DEL MEDICO - LESIONE DEL DIRITTO ALL'ABORTO -
DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE DA NASCITA INDESIDERATA IN CAPO ALLA MADRE ED AL CONCEPITO - SUSSISTE]



La sentenza della CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, n.16754 del 02/10/2012 è di sicuro la più recente e la più innovativa tra le sentenze pronunciate in questa materia dalla Suprema Corte, che ha sancito la responsabilità dell'operatore sanitario per le malformazioni occorse ad un nascituro, a causa di insufficienti test pre-parto, con conseguente DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO non solo alla madre, ma anche al bambino nato con malformazioni.
Viene, dunque, riconosciuto anche per il nascituro il DIRITTO A NASCERE SANO ed a vivere una vita normale, con conseguente diritto al risarcimento dell'ingiusto danno subìto non solo per i genitori ed i più stretti congiunti (ad esempio i fratelli e le sorelle del nascituro), ma anche per lo stesso bambino in quanto condannato a vivere una vita da "non sano".
Il caso all'esame della Corte: una madre 28enne, prima del parto, chiede all'operatore sanitario di fare un test approfondito, per escludere il rischio di malformazioni del feto, avendo la donna manifestato preventivamente la volontà di esercitare il diritto all'aborto, nel caso di possibili malformazioni del nascituro. 
Il medico curante prescrive alla madre solo il cosiddetto "tri-test", omettendo però di prescriverle esami più approfonditi. 
Il nascituro, dopo il parto, presenta gravi malformazioni: la madre, il padre ed i fratelli del nascituro decidono di attivarsi per chiedere il risarcimento del danno nei confronti della struttura sanitaria (per responsabilità oggettiva) e dell'operatore sanitario (per responsabilità personale colposa). 
All'esito del giudizio tanto la struttura quanto l'operatore sanitario vengono condannati al risarcimento del danno per inesatto adempimento della prestazione sanitaria.
Afferma la Suprema Corte di Cassazione, che l'operatore avrebbe dovuto svolgere tutti gli esami richiesti dalla paziente, anche i più invasivi, per escludere possibilità di malformazioni. 
Viene liquidato un danno alla donna per violazione del principio di autodeterminazione, posto che Ella avrebbe potuto esercitare il diritto all'aborto, se avesse saputo delle malformazioni del nascituro.
La Corte di Cassazione, però, va anche oltre, affermando che anche il bambino nato con malformazioni non diagnosticate ha diritto di essere risarcito, stabilendo che gli deve essere riconsciuto un diritto al risarcimento del danno biologico e morale per essere nato ed in buona sostanza costretto a vivere una vita intera quale soggetto portatore di handicap.

Come si vedrà di seguito, quella che precede è una sentenza del tutto innovativa nell'ambito di una materia in costante evoluzione.

I PRECEDENTI DI GIURISPRUDENZA
A CONFRONTO 

Una precedente sentenza della Corte di Cassazione del 2010 pronunciata in un caso del tutto analogo, riconosceva il diritto al risarcimento da "nascita indesiderata" anche al padre e non solo alla madre, in quanto soggetti portatori di un interesse a che il nascituro fosse sano, e quindi anche titolari della scelta di interrompere la gravidanza. In quella sentenza però nulla si diceva quanto al diritto al risarcimento per il figlio nato con malformazioni.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, n.13 del 04/01/2010: in tema di responsabilità medica per omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni, che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del ginecologo all'obbligazione contrattuale gravante su di lui, spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l'ordinamento civile, si incentrano sul fatto della procreazione, non rilevando, in contrario, che sia consentito solo alla madre (e non al padre) la scelta in ordine all'interruzione della gravidanza, atteso che, agli effetti negativi del comportamento del medico, non può ritenersi estraneo il padre, che deve perciò considerarsi tra i soggetti protetti dal cd. "contratto di spedalità" (contratto atipico con effetti protettivi a favore di terzi) con il medico e, quindi, tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti.

Stessa fattispecie e stesso genere di sentenza anche nel 2005.

La sentenza che precede, pare avallare un orientamento piuttosto consolidato (rimasto tale appunto fino al 2012), quanto alla non riconoscibilità del diritto ad essere risarcito anche in capo al nascituro nato "non sano".
Ne è d'esempio una pronuncia del 2008 del Tribunale di Pesaro.

TRIBUNALE DI PESARO (26/05/2008): il sanitario che venga consultato, rendendo una prestazione professionale in favore di una gestante nell'ambito del servizio sanitario nazionale, in ordine ai rischi di malformazione del concepito e che per negligenza professionale non diagnostica la grave malformazione dello stesso - nella specie per erronea valutazione degli esiti di un'ecografia che mostrava la mancanza di arti di un feto alla ventesima settimana dal concepimento - risponde nei confronti dei genitori dei danni cagionati dalla nascita del figlio malformato in riferimento alla perdita di chance della gestante di optare per l'interruzione della gravidanza per ragioni terapeutiche, ma non anche nei confronti del concepito per danno da vita indesiderata, non essendo configurabile nel nostro ordinamento uno specifico diritto a non nascere "non sano". 
In tal caso - conclude il Giudice di merito - il danno risarcibile non è limitato al danno alla salute in senso stretto, ma si estende al danno non patrimoniale nella forma del danno esistenziale (danno esistenziale che - come noto - e è stato successivamente incorporato come sottocategoria di danno in un'unica voce di danno "non patrimoniale", insieme al cd. danno biologico ed al danno morale).

CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, n.20320 del 20/10/2005: è biologico anche il danno alla vita di coppia causato dalla nascita di un figlio malformato. Infatti, la rottura dell'equilibrio familiare, dovuta alla nascita di un bimbo con malformazioni per errata diagnosi prenatale, costituisce per i genitori un danno biologico meritevole di risarcimento; nel caso di danno da nascita indesiderata anche il padre va indennizzato direttamente: costui, infatti, al pari della madre rientra tra i "soggetti protetti dal contratto" nei cui confronti la prestazione del medico è dovuta.
 
Sul medesimo solco si cita, infine, una sentenza più risalente del Tribunale di Perugia.

TRIBUNALE DI PERUGIA (28/10/2004): la nascita indesiderata determina una radicale trasformazione delle prospettiva di vita dei genitori, i quali si trovano esposti a dover misurare (non i propri specifici "valori costituzionalmente protetti") la propria vita quotidiana e l'esistenza concreta con le prevalenti esigenze della figlia, con tutti gli ovvi sacrifici che ne conseguono: le conseguenze della lesione del diritto di autodeterminazione nella scelta procreativa finiscono per consistere proprio nei "rovesciamenti forzati dell'agenda" di rilievo come danno non patrimoniale, secondo la lettura costituzionale dell'art. 2059 c.c. 

Anche nel caso da ultimo analizzato appare chiaro che la perdita della chance ad interrompere la gravidanza in presenza di malformazioni del feto non adeguatamente diagnosticate costituisce l'an debeatur per il risarcimento del danno biologico non patrimoniale in capo ai genitori; anche in questo caso, però, nulla si dice del diritto del nascituro stesso a vivere una vita normale, diritto che sarà finalmente riconosciuto con l'innovativa Sentenza della Cassazione n.16754 del 02/10/2012.

(a cura di Avv. Luca Conti del Foro di Trento).





venerdì 8 marzo 2013

DECADENZA DALLA POTESTA' GENITORIALE E CESSAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE ALIMENTARE





L'art. 433 c.c. stabilisce l'ordine delle persone (familiari) tenute all'obbligazione degli alimenti. 
Il fondamento di quest'obbligazione consiste nel diritto all'assistenza materiale, che deve essere prestata dai familiari ai prossimi congiunti che si trovano in stato d'indigenza e, comunque, nell'impossibilità di procurarsi i autonomamente i mezzi di sostentamento.
Il diritto agli alimenti di cui all'art. 433 c.c. non può essere oggetto di cessione, nè di compensazione, non può essere sottoposto ad esecuzione forzata, è intrasmissibile, irrinunciabile e imprescrittibile. I presupposti sono il rapporto di parentela, di affinità o di adozione, e lo stato di bisogno in cui versa l'avente diritto accompagnato dall'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento.

Art. 433 Codice Civile

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge [ 129 bis, 156 comma 3];
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori [ 279] e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [ 439].

L'obbligazione alimentare stabilita dall'art. 433 c.c., trova, dunque, fondamento nella solidarietà familiare, stante la quale i prossimi congiunti devono contribuire agli alimenti in favore dei parenti, se costoro sono nell'impossibilità oggettiva di procurarsi autonomamente il mantenimento.
A quest'obbligazione sono tenuti, ovviamente, anche i figli (economicamente autosufficienti) nei confronti dei genitori (in stato d'indigenza), ma quest'obbligo viene meno nei confronti di quel gentore che è stato raggiunto da un provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale.

 
Per chiarire quest'ultimo aspetto, non si può prescindere dalla lettura dell’articolo 448 bis c.c., che disciplina la cd. “cessazione per decadenza dell’avente diritto dalla potestà dei figli”: il figlio, anche adottivo e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non è tenuto all’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all’articolo 463 c.c., possono escluderlo dalla successione”.

Il figlio, dunque, rientra nella gerarchia dei congiunti prevista dall'art. 433 n.2 c.c. obbligati a prestare gli alimenti ai propri genitori; ma se nel frattempo il genitore (seppure indigente ed impossibilitato a procurarsi i mezzi di mantenimento) sia stato destinatario di un provvedimento ablativo della potestà genitoriale da parte della A.G. , l'obbligazione viene a cessare.

Questo tipo di provvedimento può intervenire - ad esempio - quando il genitore ha violato o trascurato i doveri inerenti la propria potestà genitoriale, ovvero ha abusato del proprio ruolo con pregiudizio per la prole. Questa norma ha ovviamente il suo contrappeso: qualora successivamente ad una pronuncia ablativa della potestà intervengano fatti tali da giustificare un provvedimento di ripristino della potestà gentoriale, l'obbligazione alimentare torna a rivivere in favore del genitore.

Nell’ambito degli obblighi che sorgono a carico dei genitori per effetto della filiazione, l'assistenza morale nei confronti dei figli è stata valorizzata dalla Legge n.219/2012, che stabilisce espressamente: il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Infatti, l'art. 315 bis c.c. precisa che :
1. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
2. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
3. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
4. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.
(Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 8, L. 10 dicembre 2012, n. 219)

I doveri dei genitori rispetto ai figli non vengono meno per effetto della decadenza dalla potestà genitoriale; quindi anche il genitore, nei cui confronti  sia intervenuto un provvedimento ablativo della potestà genitoriale, resta pur sempre obbligato materialmente e moralmente nei confronti dei figli, e qualora si sia reso colpevole anche della violazione degli obblighi di assistenza familiare per avere malversato o dilapidato i beni del figlio minore  o del pupillo o del coniuge, ovvero ancora per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti  o al coniuge che non sia legalmente separato per sua colpa, incorre pure nel reato penale sanzionato dall'art. 570 c.p. La legge, che ha equiparato lo stato giuridico del figlio nato fuori dal matrimonio ai figli legittimi nati da un unione coniugale, specifica anche che la nozione di abbandono morale e materiale dei figli deve essere collegata alla provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia (art. 2, comma 1 lett. n l. 219/2012).

In conclusione lo scopo della norma in rubrica è quello di  responsabilizzare maggiormente la posizione dei genitori rispetto ai figli, richiamandoli ai doveri di assistenza morale e materiale, istruzione ed educazione cui sono tenuti verso la prole.