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martedì 7 gennaio 2014

IL DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA'






I RIFERIMENTI NORMATIVI

ALLA LUCE DEL D. LGS. 154/2013


Art. 243 bis c.c. (il disconoscimento di paternità) 
[I] L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.
[II] Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
[III] La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.
(articolo inserito dall'art. 17, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014).

Art. 244 c.c. (i termini per promuovere l'azione di disconoscimento di paternità)
[I] L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.
[II] Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.
[III] Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
[IV] Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.
[V] L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L'azione é imprescrittibile riguardo al figlio.
[VI] L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore.
(articolo sostituito dall'art. 18, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014).

Art. 245 c.c. (la sospensione del termine per promuovere l'azione di disconoscimento di paternità).
[I] Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'art. 244 c.c. è sospesa nei suoi confronti sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente.
[II] Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.

Art. 246 c.c. (la trasmissibilità dell'azione di disconoscimento)
[I]. Se il presunto padre o la madre titolari dell'azione di disconoscimento di paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 244 c.c., sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
[II]. Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternità è morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
[III]. Si applicano il sesto comma dell'art. 244 c.c. e l'art. 245 c.c.

Art. 247 c.c. (la legittimazione passiva nel giudizio di disconoscimento di paternità)
[I]. Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.
[II]. Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
[III]. Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.
[IV]. Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.


ANNOTAZIONI E FORMULARIO

La riforma del diritto di famiglia, entrata in vigore nel 2014 per quanto riguarda i rapporti connessi alla filiazione, ha parzialmente modificato anche le norme che regolano l'azione di disconoscimento di paternità. 
Dai riferimenti normativi sopra citati emerge che: 1) i soli legittimati (attivi e passivi) all'azione di disconoscimento di paternità sono la madre, il figlio ed il (presunto) padre; 2) il supposto padre biologico del figlio non è legittimato a promuovere l'azione e non può intervenire nel giudizio di disconoscimento; 3) madre, presunto padre e figlio sono litisconsorti necessari, per cui se l'azione è promossa solo nei confronti di alcuni di essi, il Giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio; 4) la prova della non paternità del (presunto) padre si effettua col test comparativo del DNA tra madre, figlio e presunto padre; 5) i termini per promuovere l'azione sono di sei mesi dalla nascita del figlio per quanto riguarda la madre, ed un anno per quanto riguarda il padre, ovvero un anno da quando il padre è venuto a conoscenza dell'adulterio della coniuge, ma in ogni caso l'azione non può più essere proposta dopo che siano trascorsi cinque anni dalla nascita del figlio; 6) il figlio maggiorenne può promuovere l'azione di disconoscimento nei confronti del (presunto) padre, che per lui è imprescrittibile; 7) i termini che precedono sono fissati a pena di decadenza e sono soggetti alla sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 15 settembre compreso.
La causa di disconoscimento di paternità si promuove con atto di citazione a comparire ad udienza fissa su modello uso bollo firmato digitalmente (nomefile.pdf.p7m) e va esente da valori bollati e C.U. 
La competenza per territorio appartiene al Tribunale Ordinario del luogo nel cui circondario abita il/la figlio/a.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ... omissis ...
ATTO DI CITAZIONE A GIUDIZIO

Attore: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso dall’Avvocato ... omissis ... (C.F. ... omissis ...) presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c. su separato documento informatico.

Convenuti:
1) CAIA, nata a ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... (litisconsorte necessaria);
2) SEMPRONIO, nato ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... quest’ultimo in persona del curatore speciale p.t. ... omissis ... (litisconsorte necessario).

Oggetto: azione di disconoscimento di paternità promossa dal padre (per adulterio della coniuge) ai sensi dell'art. 243 bis c.c.

Comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: si indica l'indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...

PREMESSO

- che TIZIO e CAIA sono legati da vincolo coniugale celebrato in data … omissis … e che in data ... omissis ... CAIA ha dato alla luce un/a figlio/a, al quale è stato imposto il nome di SEMPRONIO/A (doc.1);

- che detto bambino/a è stata denunciato/a all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di ... omissis ... come SEMPRONIO/A, figlio legittimo di TIZIO e CAIA come in epigrafe meglio generalizzati;

- che, nel periodo compreso tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita di SEMPRONIO/A, la madre CAIA ha commesso adulterio, che ha tenuto nascosto al marito, col signor MEVIO,  nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ...;

- (ovvero) che TIZIO ha scoperto, dopo il parto, di essere affetto da grave deficit di fertilità documentato dai certificati medici che si allegano al presente atto (doc.2);
  
- che, con ogni probabilità, SEMPRONIO non è figlio di TIZIO, bensì del padre biologico MEVIO;

- che dalla nascita di SEMPRONIO non è ancora trascorso un anno ed è pertanto interesse del padre, previa nomina di un curatore speciale in favore del/la figlio/a minorenne, di esercitare l’azione di disconoscimento di paternità siccome previsto dall'art. 243 bis c.c. , al fine di vedere negata la propria paternità, e se del caso successivamente accertata la paternità in favore del padre biologico MEVIO;

- che l'adulterio compiuto da CAIA con MEVIO può essere provato a mezzo dei seguenti testimoni: ... omissis ... di cui l'odierno attore è venuto a conoscenza in data ... omissis ...

*****

Tutto ciò premesso, l'attore TIZIO come in atti meglio generalizzato, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,

C I T A

1) CAIA, nata a ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... (litisconsorte necessaria);
2) SEMPRONIO, nato ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... quest’ultimo in persona del curatore speciale p.t. ... omissis ... (litisconsorte necessario), a comparire avanti il

TRIBUNALE ORDINARIO DI ... omissis ...

presso la sua nota sede, all’udienza fissata per il giorno

____ / ____ / 2017 ore di rito

ovvero ad altra e successiva udienza fissata dal Giudice designando ai sensi dell'art. 168 bis, c.p.c. con invito rivolto ai convenuti a costituirsi in giudizio nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167, c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in Loro contumacia e che l’emananda sentenza sarà considerata come resa in regolare contraddittorio, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ill.mo Tribunale di ... omissis ..., Giudice designando, contrariis rejectis, così giudicare.
Nel merito:
- Accertare e dichiarare che TIZIO come in epigrafe meglio generalizzato non è il padre di SEMPRONIO, nato ... omissis ... il ... omissis ...
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ... omissis ... di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita.

In via istruttoria: disporsi preliminarmente il test comparativo del DNA tra il signor TIZIO, il bambino SEMPRONIO e la signora CAIA.
Ammettersi altresì la prova per interpello formale e per testimoni al fine di accertare l'adulterio di CAIA sui fatti che saranno rubricati per separati capitoli nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre  al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Elenco documenti allegati:
1) Certificato di nascita di SEMPRONIO;
2) Certificati medici di TIZIO;
3) ... omissis ...
Con Osservanza.
Milano, lì _________________ 2017.
Avv. __________________________

(a cura di avv. Luca Maria Conti).








venerdì 27 dicembre 2013

LA RIFORMA DELLA CASSA FORENSE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE n.247/2012





COME E' CAMBIATA LA CASSA FORENSE
CON L'ENTRATA IN VIGORE 
DELLA LEGGE n.247/2012


1. Obbligatorietà d'iscrizione alla Cassa Forense per tutti gli avvocati iscritti all'Albo.
La Legge di Riforma n.247/12 ha introdotto importanti novità per quanto riguarda l'adesione alla Cassa di Previdenza Forense.

In particolare, l'art.21 n.1 della Legge n.247/2012 prevede oggi l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense contestualmente all'iscrizione ad un Albo professionale. Prima della riforma non tutti gli avvocati erano tenuti ad iscriversi alla Cassa Forense: vi era - infatti - un limite minimo di reddito pari ad € 10.300,00= netti all'anno, ovvero un volume d'affari di € 15.300,00= al di sopra dei quali scattava l'obbligo di iscrizione, mentre al di sotto l'iscrizione era meramente facoltativa.

Venuti meno questi limiti, l'iscrizione alla Cassa è divenuta obbligatoria per chiunque sia iscritto all'Albo ed eserciti in modo effettivo, continuativo e prevalente la professione forense. L'intento sembrerebbe essere, dunque, quello di favorire la cancellazione dall'Albo chi non esercita in modo prevalente la professione di avvocato.

Con la Legge di Riforma si applica il cd. calcolo retributivo misto sostenibile, che prevede un minimo di pensione (circa 800/1.000 euro mensili) raggiunti i 35 anni di esercizio della professione, con 70 anni di anzianità.

Gli avvocati neo-iscritti alla Cassa Forense (che non lo erano prima della Riforma) sono circa 56.000 (in particolare di sesso femminile, sono al di sotto dei 40 anni e risiedono nelle regioni del sud) e spetterà alla Cassa di adottare il regolamento per determinare i contributi che i neo-iscritti dovranno versare ad integrazione di quanto non hanno versato negli anni precedenti la Riforma, perché non raggiungevano il reddito minimo per versare obbligatoriamente i contributi.

La Cassa Forense, in base alla "Legge Fornero", deve garantire la piena solvibilità per cinquant'anni, anziché per trent'anni come prevedeva la Legge Prodi del 2006. Con la Riforma a regime il trattamento pensionistico sarà adeguato a quanto versato dall'iscritto all'albo, con un correttivo a favore dei neo-iscritti che negli anni precedenti non hanno versato contributi, e ciò al fine di garantire un trattamento pensionistico minimo a favore di questi ultimi. La Cassa Forense, in attuazione del principio di solidarietà, destina annualmente il 3% del totale dei propri ricavi all'assistenza ai Colleghi Avvocati, che si trovano in stato di necessità / bisogno.

Giova ricordare che la Cassa Forense ha scelto di adottare un sistema "a ripartizione" anziché "a capitalizzazione", ossia una generazione di avvocati paga la pensione di un'altra generazione e così via. Invero, sarebbe più opportuno un sistema misto, fondato in parte sulla ripartizione ed in parte sulla capitalizzazione, anche in considerazione della probabile diminuzione del numero degli avvocati in prospettiva futura, visto l'orientamento del Legislatore a premiare / privilegiare lo strumento della "media-conciliazione" piuttosto che quello del "contenzioso" nella risoluzione delle litigiosità.

Per quanto riguarda la prescrizione dei contributi previdenziali e del potere accertativo della Cassa Forense, nel caso di una dichiarazione infedele dell'iscritto (il modello 5), si applica la prescrizione decennale ai contributi, mentre nel caso di omessa dichiarazione non si applica alcuna prescrizione, con la conseguenza che anche a distanza di molti anni è fatto salvo il potere della Cassa Forense di promuovere accertamenti e di esercitare il potere ingiuntivo.


2. Il trattamento pensionistico degli avvocati nel resto d'Europa.
Negli altri Stati Europei il numero degli Avvocati iscritti è di gran lunga inferiore agli iscritti in Italia: in Germania sono circa 180.000, in Francia si aggirano attorno ai 60.000 iscritti, in GBR sono circa 170.000 mentre in Italia il numero degli iscritti si aggira tra i 233.000 ed i 250.000 con una capacità reddituale e di conseguenza contributiva nettamente inferiore alla media europea.

In Francia, il sistema pensionistico è imperniato su quattro livelli: al primo livello (obbligatorio) è previsto un trattamento pensionistico "di base", cui s'affianca un secondo livello (anch'esso obbligatorio) che prevede una "pensione complementare" proporzionale ai contributi versati dall'avvocato; un terzo livello caratterizzato anch'esso da una pensione complementare (questa volta facoltativa) ed un quarto livello, caratterizzato da un regime facoltativo di capitalizzazione.

In Germania, ci sono circa 16 enti previdenziali suddivisi in strutture simili ai "lander" di cui si compone la federazione germanica; sono iscritti agli enti previdenziali anche gli avvocati che lavorano alle "dipendenze" degli Studi Legali e non esercitano l'attività in modo autonomo.

In Spagna si è andati verso un'apertura del mercato, che prevede il doppio binario tra "avvocati dipendenti" ed avvocati che esercitano "autonomamente" la professione forense.

In GBR, invece, non c'è un sistema previdenziale obbligatorio per gli avvocati; le pensioni statali sono erogate a partire dai 67 anni e sono molto basse, ragione per cui gli avvocati inglesi sono indotti / obbligati a stipulare pensioni integrative per godere poi di pensioni dignitose e quindi a provvedere autonomamente alla propria pensione.