IL DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA'
I RIFERIMENTI NORMATIVI
ALLA LUCE DEL D. LGS. 154/2013
- (ovvero) che TIZIO ha scoperto, dopo il parto, di essere affetto da grave deficit di fertilità documentato dai certificati medici che si allegano al presente atto (doc.2);
Art. 243 bis
c.c. (il disconoscimento di paternità)
[I] L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.
[I] L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.
[II] Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non
sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
[III] La sola dichiarazione della madre non esclude la
paternità.
(articolo inserito
dall'art. 17, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, la modifica entra in vigore
a partire dal 7 febbraio 2014).
Art. 244 c.c. (i termini per
promuovere l'azione di disconoscimento di paternità)
[I] L'azione di disconoscimento della paternità da
parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita
del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di
generare del marito al tempo del concepimento.
[II] Il marito può disconoscere il figlio nel termine
di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo
di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la
propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del
concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.
[III] Se il marito non si trovava nel luogo in cui è
nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma,
decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza
familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto
notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne
ha avuto notizia.
[IV] Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma
l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della
nascita.
[V] L'azione di disconoscimento della paternità può
essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L'azione é
imprescrittibile riguardo al figlio.
[VI] L'azione può essere altresì promossa da un
curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza
del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico
ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore.
(articolo
sostituito dall'art. 18, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, la modifica
entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014).
Art. 245 c.c. (la sospensione
del termine per promuovere l'azione di disconoscimento di paternità).
[I] Se la parte interessata a promuovere l'azione di
disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di
mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo
renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine
indicato nell'art. 244 c.c. è sospesa nei suoi confronti sino a che
duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave
infermità di mente.
[II] Quando il figlio si trova in stato di
interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente,
che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere
altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie
informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro
genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere proposta dal tutore o,
in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del
giudice.
Art. 246
c.c. (la trasmissibilità dell'azione di disconoscimento)
[I]. Se il presunto padre o la madre titolari
dell'azione di disconoscimento di paternità sono morti senza averla promossa,
ma prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 244 c.c., sono ammessi
ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine
decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del
figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età
da parte di ciascuno dei discendenti.
[II]. Se il figlio titolare dell'azione di
disconoscimento di paternità è morto senza averla promossa sono ammessi ad
esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che
decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte
di ciascuno dei discendenti.
[III]. Si applicano il sesto comma dell'art. 244 c.c.
e l'art. 245 c.c.
Art. 247
c.c. (la legittimazione passiva nel giudizio di disconoscimento di paternità)
[I]. Il presunto padre, la madre ed il figlio sono
litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.
[II]. Se una delle parti è minore o interdetta,
l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice
davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
[III]. Se una delle parti è un minore emancipato o un
maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro la stessa assistita da un
curatore parimenti nominato dal giudice.
[IV]. Se il presunto padre o la madre o il figlio sono
morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo
precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato
dal giudice.
ANNOTAZIONI
E FORMULARIO
La riforma del
diritto di famiglia, entrata in vigore nel 2014 per quanto riguarda i rapporti
connessi alla filiazione, ha parzialmente modificato anche le norme che
regolano l'azione di disconoscimento di paternità.
Dai riferimenti
normativi sopra citati emerge che: 1) i soli legittimati (attivi e passivi)
all'azione di disconoscimento di paternità sono la madre, il figlio ed il
(presunto) padre; 2) il supposto padre biologico del figlio non è legittimato a
promuovere l'azione e non può intervenire nel giudizio di disconoscimento; 3)
madre, presunto padre e figlio sono litisconsorti necessari, per cui se
l'azione è promossa solo nei confronti di alcuni di essi, il Giudice deve
ordinare l'integrazione del contraddittorio; 4) la prova della non paternità
del (presunto) padre si effettua col test comparativo del DNA tra madre, figlio
e presunto padre; 5) i termini per promuovere l'azione sono di sei mesi dalla
nascita del figlio per quanto riguarda la madre, ed un anno per quanto riguarda
il padre, ovvero un anno da quando il padre è venuto a conoscenza
dell'adulterio della coniuge, ma in ogni caso l'azione non può più essere
proposta dopo che siano trascorsi cinque anni dalla nascita del figlio; 6) il
figlio maggiorenne può promuovere l'azione di disconoscimento nei confronti del
(presunto) padre, che per lui è imprescrittibile; 7) i termini che precedono
sono fissati a pena di decadenza e sono soggetti alla sospensione feriale dei
termini dal 1° agosto al 15 settembre compreso.
La causa di
disconoscimento di paternità si promuove con atto di citazione a comparire ad
udienza fissa su modello uso bollo firmato digitalmente (nomefile.pdf.p7m) e va
esente da valori bollati e C.U.
La competenza per
territorio appartiene al Tribunale Ordinario del luogo nel cui circondario
abita il/la figlio/a.
TRIBUNALE
ORDINARIO DI ... omissis ...
ATTO DI CITAZIONE A GIUDIZIO
Attore: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis
... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis
... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso
dall’Avvocato ... omissis ... (C.F. ... omissis ...) presso il
cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato,
giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto ai sensi
dell’art. 83 comma III c.p.c. su separato documento informatico.
Convenuti:
1) CAIA, nata
a ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ...
omissis ... (litisconsorte necessaria);
2) SEMPRONIO,
nato ... omissis ... il ... omissis ... e residente
a ... omissis ... quest’ultimo in persona del curatore speciale
p.t. ... omissis ... (litisconsorte necessario).
Oggetto: azione di disconoscimento di paternità promossa dal
padre (per adulterio della coniuge) ai sensi dell'art. 243 bis c.c.
Comunicazioni di
Cancelleria e notificazioni: si indica
l'indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...
PREMESSO
- che TIZIO e CAIA
sono legati da vincolo coniugale celebrato in data … omissis … e che in
data ... omissis ... CAIA ha dato alla luce un/a figlio/a, al quale è
stato imposto il nome di SEMPRONIO/A (doc.1);
- che detto bambino/a
è stata denunciato/a all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di ...
omissis ... come SEMPRONIO/A, figlio legittimo di TIZIO e CAIA
come in epigrafe meglio generalizzati;
- che, nel periodo
compreso tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita di
SEMPRONIO/A, la madre CAIA ha commesso adulterio, che ha tenuto nascosto al
marito, col signor MEVIO, nato a ... omissis ... il ...
omissis ... e residente a ... omissis ...;
- (ovvero) che TIZIO ha scoperto, dopo il parto, di essere affetto da grave deficit di fertilità documentato dai certificati medici che si allegano al presente atto (doc.2);
- che, con ogni
probabilità, SEMPRONIO non è figlio di TIZIO, bensì del padre biologico MEVIO;
- che dalla nascita
di SEMPRONIO non è ancora trascorso un anno ed è pertanto interesse del padre,
previa nomina di un curatore speciale in favore del/la figlio/a minorenne, di
esercitare l’azione di disconoscimento di paternità siccome previsto dall'art.
243 bis c.c. , al fine di vedere negata la propria paternità, e se del
caso successivamente accertata la paternità in favore del padre biologico MEVIO;
- che l'adulterio
compiuto da CAIA con MEVIO può essere provato a mezzo dei seguenti testimoni:
... omissis ... di cui l'odierno attore è venuto a conoscenza in data ...
omissis ...
*****
Tutto ciò premesso,
l'attore TIZIO come in atti meglio generalizzato, ut supra
rappresentato, difeso e domiciliato,
C I T A
1) CAIA, nata
a ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ...
omissis ... (litisconsorte necessaria);
2) SEMPRONIO,
nato ... omissis ... il ... omissis ... e residente
a ... omissis ... quest’ultimo in persona del curatore speciale
p.t. ... omissis ... (litisconsorte necessario), a comparire
avanti il
TRIBUNALE
ORDINARIO DI ... omissis ...
presso la sua nota
sede, all’udienza fissata per il giorno
____ /
____ / 2017 ore di rito
ovvero ad altra e
successiva udienza fissata dal Giudice designando ai sensi dell'art. 168 bis,
c.p.c. con invito rivolto ai convenuti a costituirsi in giudizio nel termine di
almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme
stabilite dall'art. 166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre il
suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167, c.p.c. e che,
in difetto di costituzione, si procederà in Loro contumacia e che l’emananda sentenza
sarà considerata come resa in regolare contraddittorio, per ivi sentir
accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all’Ill.mo
Tribunale di ... omissis ..., Giudice designando, contrariis rejectis,
così giudicare.
Nel merito:
- Accertare e dichiarare
che TIZIO come in epigrafe meglio generalizzato non è il padre di SEMPRONIO,
nato ... omissis ... il ... omissis ...
- Ordinare
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ... omissis ... di
fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita.
In via istruttoria: disporsi preliminarmente il test comparativo del
DNA tra il signor TIZIO, il bambino SEMPRONIO e la signora CAIA.
Ammettersi altresì la
prova per interpello formale e per testimoni al fine di accertare l'adulterio
di CAIA sui fatti che saranno rubricati per separati capitoli nelle successive
memorie ex art. 183 c.p.c.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite
ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese generali nella
misura del 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
Elenco documenti
allegati:
1) Certificato di
nascita di SEMPRONIO;
2) Certificati medici
di TIZIO;
3) ... omissis
...
Con Osservanza.
Milano, lì
_________________ 2017.
Avv.
__________________________
(a cura di avv.
Luca Maria Conti).
Mi chiamo valentina,volevo chiedere un informazione... convivo da circa 2 anni con un uomo da quale e nata una bambina,ma io sono ancora sposata con mio marito ma non viviamo piu insieme e non abbiamo alcun tipo di rapporto da 5 anni tanto che non riesco a divorziare da lui perche ho perso i contatti.Domanda:devo chiedere il disconoscimento paterno?oppure,no?
RispondiEliminaQuesto commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiEliminaSe è legalmente separata e la bambina è stata riconosciuta e dichiarata all'anagrafe come figlia del suo attuale convivente non deve fare alcun disconoscimento.
RispondiEliminaBuongiorno, ho 50 anni e sono stata adottata all'età di tre anni, posso disconoscere la mia madre adottiva?
RispondiEliminaNon mi espongo le ragioni molto complesse, vorrei solo sapere se è possibile eliminare qualsiasi relazione di parentela con mia madre adottiva.
Grazie
Lisa
Salve. Vorrei disconoscere figlio maggiorenne. Che documenti co vogliono? Premetto che io sono con cittadinanza italiana,lui cittadinanza ucraina.
RispondiEliminaSalve. Vorrei disconoscere figlio maggiorenne. Che documenti co vogliono? Premetto che io sono con cittadinanza italiana,lui cittadinanza ucraina.
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