LA RIFORMA DELLA CASSA FORENSE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE n.247/2012





COME E' CAMBIATA LA CASSA FORENSE
CON L'ENTRATA IN VIGORE 
DELLA LEGGE n.247/2012


1. Obbligatorietà d'iscrizione alla Cassa Forense per tutti gli avvocati iscritti all'Albo.
La Legge di Riforma n.247/12 ha introdotto importanti novità per quanto riguarda l'adesione alla Cassa di Previdenza Forense.

In particolare, l'art.21 n.1 della Legge n.247/2012 prevede oggi l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense contestualmente all'iscrizione ad un Albo professionale. Prima della riforma non tutti gli avvocati erano tenuti ad iscriversi alla Cassa Forense: vi era - infatti - un limite minimo di reddito pari ad € 10.300,00= netti all'anno, ovvero un volume d'affari di € 15.300,00= al di sopra dei quali scattava l'obbligo di iscrizione, mentre al di sotto l'iscrizione era meramente facoltativa.

Venuti meno questi limiti, l'iscrizione alla Cassa è divenuta obbligatoria per chiunque sia iscritto all'Albo ed eserciti in modo effettivo, continuativo e prevalente la professione forense. L'intento sembrerebbe essere, dunque, quello di favorire la cancellazione dall'Albo chi non esercita in modo prevalente la professione di avvocato.

Con la Legge di Riforma si applica il cd. calcolo retributivo misto sostenibile, che prevede un minimo di pensione (circa 800/1.000 euro mensili) raggiunti i 35 anni di esercizio della professione, con 70 anni di anzianità.

Gli avvocati neo-iscritti alla Cassa Forense (che non lo erano prima della Riforma) sono circa 56.000 (in particolare di sesso femminile, sono al di sotto dei 40 anni e risiedono nelle regioni del sud) e spetterà alla Cassa di adottare il regolamento per determinare i contributi che i neo-iscritti dovranno versare ad integrazione di quanto non hanno versato negli anni precedenti la Riforma, perché non raggiungevano il reddito minimo per versare obbligatoriamente i contributi.

La Cassa Forense, in base alla "Legge Fornero", deve garantire la piena solvibilità per cinquant'anni, anziché per trent'anni come prevedeva la Legge Prodi del 2006. Con la Riforma a regime il trattamento pensionistico sarà adeguato a quanto versato dall'iscritto all'albo, con un correttivo a favore dei neo-iscritti che negli anni precedenti non hanno versato contributi, e ciò al fine di garantire un trattamento pensionistico minimo a favore di questi ultimi. La Cassa Forense, in attuazione del principio di solidarietà, destina annualmente il 3% del totale dei propri ricavi all'assistenza ai Colleghi Avvocati, che si trovano in stato di necessità / bisogno.

Giova ricordare che la Cassa Forense ha scelto di adottare un sistema "a ripartizione" anziché "a capitalizzazione", ossia una generazione di avvocati paga la pensione di un'altra generazione e così via. Invero, sarebbe più opportuno un sistema misto, fondato in parte sulla ripartizione ed in parte sulla capitalizzazione, anche in considerazione della probabile diminuzione del numero degli avvocati in prospettiva futura, visto l'orientamento del Legislatore a premiare / privilegiare lo strumento della "media-conciliazione" piuttosto che quello del "contenzioso" nella risoluzione delle litigiosità.

Per quanto riguarda la prescrizione dei contributi previdenziali e del potere accertativo della Cassa Forense, nel caso di una dichiarazione infedele dell'iscritto (il modello 5), si applica la prescrizione decennale ai contributi, mentre nel caso di omessa dichiarazione non si applica alcuna prescrizione, con la conseguenza che anche a distanza di molti anni è fatto salvo il potere della Cassa Forense di promuovere accertamenti e di esercitare il potere ingiuntivo.


2. Il trattamento pensionistico degli avvocati nel resto d'Europa.
Negli altri Stati Europei il numero degli Avvocati iscritti è di gran lunga inferiore agli iscritti in Italia: in Germania sono circa 180.000, in Francia si aggirano attorno ai 60.000 iscritti, in GBR sono circa 170.000 mentre in Italia il numero degli iscritti si aggira tra i 233.000 ed i 250.000 con una capacità reddituale e di conseguenza contributiva nettamente inferiore alla media europea.

In Francia, il sistema pensionistico è imperniato su quattro livelli: al primo livello (obbligatorio) è previsto un trattamento pensionistico "di base", cui s'affianca un secondo livello (anch'esso obbligatorio) che prevede una "pensione complementare" proporzionale ai contributi versati dall'avvocato; un terzo livello caratterizzato anch'esso da una pensione complementare (questa volta facoltativa) ed un quarto livello, caratterizzato da un regime facoltativo di capitalizzazione.

In Germania, ci sono circa 16 enti previdenziali suddivisi in strutture simili ai "lander" di cui si compone la federazione germanica; sono iscritti agli enti previdenziali anche gli avvocati che lavorano alle "dipendenze" degli Studi Legali e non esercitano l'attività in modo autonomo.

In Spagna si è andati verso un'apertura del mercato, che prevede il doppio binario tra "avvocati dipendenti" ed avvocati che esercitano "autonomamente" la professione forense.

In GBR, invece, non c'è un sistema previdenziale obbligatorio per gli avvocati; le pensioni statali sono erogate a partire dai 67 anni e sono molto basse, ragione per cui gli avvocati inglesi sono indotti / obbligati a stipulare pensioni integrative per godere poi di pensioni dignitose e quindi a provvedere autonomamente alla propria pensione.




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