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giovedì 23 gennaio 2025

DIRITTO DI FAMIGLIA: RICORSO PER LA DETERMINAZIONE DEL MANTENIMENTO A FAVORE DEL FIGLIO MAGGIORENNE







Lo Studio legale CONTI si occupa - tra le altre cose - di tutte le controversie di diritto di famiglia con particolare attenzione rivolta alle cause di determinazione, modificazione e/o revoca del contributo al mantenimento dei figli, siano essi minorenni o maggiorenni.

Il raggiungimento della maggiore età non comporta automaticamente il venir meno dell'obbligazione in capo ai genitori di mantenere i figli; detto obbligo permane soprattutto quando i figli decidano di proseguire i propri studi una volta ultimato il ciclo scolastico.

Lo stesso figlio/a divenuto maggiorenne può agire iure proprio nei confronti di uno o di entrambi i genitori per vedere accertato il proprio diritto a ricevere un assegno di mantenimento.

Si propone di seguito il formulario del ricorso ai sensi dell’art. 337 septies c.c. che il figlio/a divenuto/a maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente può attivare iure proprio nei confronti dei genitori per ottenere coattivamente il pagamento di un assegno di mantenimento.

 

 

TRIBUNALE DI OMISSIS

Ricorso ai sensi dell’art. 337 septies c.c.

Ricorrente: FIGLIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ...  rappresentato e difeso dall’Avv. ... omissis ... (C.F. / p.i. ... omissis ...) presso il cui Studio Legale a ... omissis ... in Via / P.zza … omissis … è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente ricorso su separato documento informatico ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c.,

Resistenti:

PADRE, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... ;

MADRE, nata a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... .

Oggetto: ricorso per la determinazione dell’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.

Per comunicazioni di cancelleria e notificazioni: ai sensi dell’art. 170 c.p.c. si chiede di ricevere ogni comunicazione notificazione inerente il procedimento al numero di fax (+39) ... omissis ...  oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...

P R E M E S S E

1) il ricorrente è FIGLIO di … … … e di  … … … come da certificato di nascita che si acclude (doc.1);

2) la residenza del nucleo famigliare è stata fissata in … … … come da certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia che si acclude (doc.2);

3) ultimato con profitto il liceo, il FIGLIO ha deciso proseguire il proprio percorso formativo, iscrivendosi all’università di … … … corso di laurea / specializzazione in … … … (doc.3);

4) per frequentare detto corso di studi il FIGLIO si è dovuto trasferire a vivere nel Comune di … … … dove ha fissato la propria residenza … … … (doc.4);

5) il costo della retta universitaria ammonta ad € … … … (doc.5);

6) il costo del canone di locazione relativo all’appartamento preso in affitto dal FIGLIO è pari ad € … … … (doc.6);

7) il FIGLIO ha chiesto ai propri genitori di sostenerlo economicamente, contribuendo al suo mantenimento come studente universitario fuori sede;

8) i genitori hanno opposto il proprio rifiuto;

9) il padre svolge la seguente attività lavorativa … … … in dipendenza della quale matura un reddito annuo di € … … … (doc.7);

10) la madre svolge la seguente attività lavorativa … … … in dipendenza della quale matura un reddito annuo di € … … … (doc.8);

11) il FIGLIO allo stato attuale non è economicamente autosufficiente.

MOTIVAZIONI IN DIRITTO

La richiesta del FIGLIO - non economicamente autosufficiente - di vedersi riconosciuto il pagamento di un assegno di mantenimento da parte dei genitori in proporzione ai rispettivi redditi è del tutto legittima, atteso che per costante giurisprudenza il raggiungimento della maggiore età non comporta automaticamente il venire meno del dovere per i genitori di contribuire al mantenimento della prole, mentre permane fin tanto che questa non abbia raggiunto l’autosufficienza economica; in particolare quando il FIGLIO decida di proseguire il proprio percorso formativo affinando le proprie conoscenze e specializzazioni iscrivendosi ad un corso di laurea universitario.

Non è in discussione l’attuale stato di incapienza economica del figlio, al contrario dei genitori che, in quanto stabilmente occupati in attività lavorativa, percepiscono un reddito imponibile tale da poter contribuire in tutto o in parte alle spese universitarie e locatizie del FIGLIO.

*****

Tutto ciò premesso e considerato, il FIGLIO come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra,

R I C O R R E

all’Ill.mo di Tribunale di … … … affinché, esaminato il presente ricorso ed i documenti ad esso allegati, previa designazione del Giudice Relatore e fissazione dell’udienza di comparizione personale delle parti dinnanzi a Sé e concessione del conseguente termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ai resistenti, con avvertimento rivolto a questi che dovranno costituirsi in giudizio almeno trenta giorni prima della fissata udienza, che non costituendosi in giudizio si procederà comunque in loro contumacia, che l’emananda sentenza sarà considerata come resa in regolare contraddittorio, che la ritardata costituzione in giudizio comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è necessaria in tutti i giudizi dinnanzi al Tribunale ad eccezione del caso previsto dall’art. 86 c.p.c. o dalle leggi speciali e che sussistendone in presupposti potranno formulare domanda di ammissione al P.S.S., al fine di vedere accolte le seguenti

          C O N C L U S I O N I

Piaccia all’Ill.mo Tribunale di … … … disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e contestazione, così giudicare.

Nel merito: determinare nella somma di € … … … il contributo complessivo a favore del FIGLIO da porsi a carico in solido di entrambi i genitori con decorrenza … … … da accreditarsi anticipatamente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese alle coordinate iban intestate al figlio, ovvero la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione ISTAT al 100% degli indici al consumo, decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.

In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale nella persona dei genitori resistenti e per testimoni sui fatti di causa come esposti in narrativa, da articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie integrative, previa lettura delle difese che saranno articolate dalla resistente.

In ogni caso: con vittoria di spese e compensi ai sensi del D.M. n.55/14 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Elenco delle produzioni documentali in copia:

1)    come da narrativa … … …

Con Osservanza.

Luogo … … … data … … …

Avv.… … … … …                                                                                                          

 

 

  

mercoledì 22 gennaio 2025

DIRITTO DI FAMIGLIA: L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI MAGGIORENNI

 




L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I

FIGLI MAGGIORENNI

 

L’assegno di mantenimento è dovuto non solo a favore dei figli minorenni, rispetto ai quali presume iuris tantum la “non autosufficienza economica”, ma anche a favore di quelli maggiorenni, il cui pagamento è dovuto fin tanto che gli stessi non abbiano conseguito un’attività lavorativa, tale da garantirgli - appunto - “l’autosufficienza economica”.

Il raggiungimento della maggiore età del figlio non comporta, pertanto, l’automatica cessazione dell’obbligo di mantenimento posto a carico dei genitori.

Come noto, entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli in misura corrispondente alle proprie disponibilità economiche ed al proprio reddito, secondo il cosiddetto principio della proporzionalità (Cass. civ. sez. I, ord. n.4145 del 10.02.2023).

Quando il figlio maggiorenne convive con uno dei genitori, l’assegno di mantenimento va pagato direttamente al genitore convivente, posto che si presume che sia quest’ultimo a farsi carico delle spese domestiche per utenze, vitto, alloggio e così via. Lo stesso genitore convivente può attivarsi in sede giudiziale per pretendere coattivamente dall’altro genitore il pagamento del contributo al mantenimento.

Il genitore obbligato al pagamento - invece - non può decidere autonomamente di versare il mantenimento direttamente al figlio; infatti, l’ordinanza della Corte di cassazione, sez.I n.9700 del 13.04.2021 ha stabilito che il beneficiario dell’assegno così come indicato nel provvedimento di separazione o di divorzio non può essere modificato dalle parti arbitrariamente, ma solo per espressa disposizione del giudice.

Quando, invece, il figlio maggiorenne cessa di convivere col genitore collocatario (si pensi al caso degli studenti universitari fuori sede), può agire egli stesso iure proprio per pretendere da entrambi genitori il pagamento del mantenimento (art.337 septies c.c.). Ne segue che, cessata la convivenza, parimenti cessa in capo al genitore la legittimazione a richiedere all’altro genitore il contributo al mantenimento del figlio.

L'obbligo di versare l’assegno per il figlio divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente può venire meno solo per disposizione dell’Autorità Giudiziaria previa domanda rivolta al Tribunale dal genitore obbligato.

Altrimenti detto, l’obbligazione di pagamento non cessa automaticamente, ma deve essere il genitore ad attivarsi per chiederne la revoca, provando al Tribunale che il figlio ha conseguito un’attività lavorativa stabile e la conseguente stabilità economica.

Nell’ordinamento italiano, la circostanza che il figlio maggiorenne prosegua il proprio percorso formativo dopo il liceo impegnandosi in studi avanzati costituisce una valida giustificazione per conservare il contributo al mantenimento.

Tuttavia, per gli adulti che non si trovano più in un percorso di studi, la dimostrazione di circostanze che impediscono l'indipendenza economica richiede una verifica rigorosa da parte del Tribunale, in linea con il principio di responsabilità personale.

Così, nel caso in cui il figlio di genitori separati o divorziati abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia ancora reperito una occupazione lavorativa stabile o che lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, egli non può soddisfare l'esigenza di una vita dignitosa mediante la sola attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre, dovendosi invece impegnare nella ricerca di un lavoro stabile ed adeguato, ovvero ricorrendo ad altri strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cass. civ. I sez., ord. n.29264 del 7.10.2022).

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che, ultimato il percorso formativo prescelto, il figlio maggiorenne deve adoperarsi per rendersi economicamente autonomo. A tal fine, egli è tenuto ad impegnarsi razionalmente e attivamente per trovare un’occupazione, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni (Cass. civ.  I sez., ord. n.17183 del 14.08.2020).

Più di recente la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che trascorso un certo lasso di tempo dal completamento del ciclo di studi e conseguito un diploma, l’obbligo di mantenimento non può protrarsi oltre certi limiti di tempo e di ragionevolezza. Se il figlio (nella fattispecie esaminata dalla Corte aveva compiuto trent’anni) è ancora senza lavoro, il giudice può stabilire la cessazione del sostegno economico (Cass. civ., I sez., sent. n.2259 del 23.01.2024; Cass. civ., I sez., ord. n.24731 del 16.09.2024; Cass. civ., Sez. I, ord. 20 settembre 2023 n. 26875).

La Suprema Corte ha riassunto alcune tra le evenienze che comportano il sorgere ovvero la conferma del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, quali:

a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali;

b) la prosecuzione di studi ultra-liceali con diligenza - da cui si desuma l’esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini;

c) l’essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi in cui il figlio si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro, nonché la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l’effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca.

Pertanto, nel caso in cui il figlio divenuto maggiorenne non sia in grado di dimostrare con idonee allegazioni l’avveramento di almeno una tra le tre succitate condizioni, la statuizione a carico del genitore obbligato dovrà essere revocata.

 

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

(art.337 septies c.c.)

Il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione), costituisce un importante indicatore d’inerzia colpevole del figlio maggiorenne. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto (Cass. civ., sez. I, sent. 31564 del 9.1.2024).

Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Il principio di proporzionalità governa, quindi, il rapporto interno fra i genitori, imponendo che questi ultimi adempiano i loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass. civ., sez. I, sent. 14371 del 23.5.2024).

Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cass. civ., sez. I, sent. 12123 del 6.5.2024).

Il figlio neomaggiorenne che prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione ha diritto al mantenimento. Nel progressivo trascorrere del tempo deve invece attivarsi, specie ove non concluda gli studi, per il reperimento di una occupazione che gli consenta una vita dignitosa, anche eventualmente ridimensionando le proprie aspirazioni (Cass. civ., sez. I, sent. 9776 del 11.4.2024).

L'assegno di natura alimentare non può essere equiparato all'assegno di mantenimento per i figli, essendo diverse sia la natura e sia le finalità proprie dei due tipi di assegno, solo in minima parte potendo coincidere le due provvidenze. Invero, l'assegno di mantenimento può comprende anche la quota alimentare e non presuppone necessariamente lo stato di bisogno, su cui il ricorrente ampiamente ha insistito, dimostrando di avere qualificato la domanda originaria proprio come domanda per alimenti, così come ritenuto dai giudici di merito in primo e secondo grado. In ogni caso, la domanda di assegno alimentare costituisce, comunque, un minus rispetto alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne portatore di handicap grave e richiede la ricorrenza di un più stringente presupposto, costituito dallo stato di bisogno. Ne consegue che la domanda di mantenimento, ove venga formulata per la prima volta in appello in un giudizio alimentare promosso ai sensi dell’art.433 c.c., diversamente che nel caso inverso, è inammissibile e va qualificata come domanda nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c., atteso che la diversa natura degli interessi ad essa sottesi comporterebbe un ampliamento della materia giustiziabile incompatibile con il rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo (Cass. civ., sez. I, sent. 2710 del 29.1.2024).

In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova della sussistenza delle condizioni su cui si fonda il diritto, che è a carico del richiedente (il genitore con cui il figlio vive o il figlio stesso), è particolarmente gravoso per il 'figlio adulto', vertendo sulle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. civ., sez. I, ord. 2252 23.1.2024).

Nel caso in cui il figlio di genitori separati o divorziati abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia ancora reperito una occupazione lavorativa stabile o che lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, egli non può soddisfare l'esigenza di una vita dignitosa mediante la sola attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre, dovendosi invece impegnare nella ricerca di un lavoro stabile ed adeguato, ovvero ricorrendo ad altri strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cass. civ., sez. I, ord. 29264 del 7.10.2022).

Ultimato il percorso formativo prescelto, il figlio maggiorenne deve adoperarsi per rendersi economicamente autonomo. A tal fine, egli è tenuto ad impegnarsi razionalmente e attivamente per trovare un’occupazione, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni (Cass. civ. , sez. I, ord. 17183 del 14.8.2020).

Trascorso un certo lasso di tempo dal completamento del ciclo di studi e conseguito un diploma, l’obbligo di mantenimento non può protrarsi oltre certi limiti di tempo e di ragionevolezza. Se il figlio (nella fattispecie esaminata dalla Corte aveva compiuto trent’anni) è ancora senza lavoro, il giudice può stabilire la cessazione del sostegno economico (Cass. civ., sez. I, ord. 26875 del 20.9.2023).

In materia di separazione dei coniugi, la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio (Cass. civ., sez. I, sent. 29977 del 31.12.2020).

Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. civ., sez. I, ord. 17183 del 14.08.2020).

La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (Cass. civ., sez. VI, ord. 5088 del 5.3.2018).

Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio in sede giudiziaria di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante, non avendo egli alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere (Cass. civ., sez. I, sent. 12391 del 17.3.2017).

La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (Cass. civ., sez. I, sent. 12952 del 22.6.2016).

 

(a cura di Avv. Luca Conti)


venerdì 8 novembre 2024

LOCAZIONE D'IMMOBILE AD USO ABITATIVO: FAC-SIMILE DEL CONTRATTO (art.2 co.1 legge 431/98)

 





Lo Studio Legale CONTI mette a disposizione dei propri Assistiti un bagaglio di preziose conoscenze per la redazione di contratti di locazione “blindati”, sia ad uso abitativo sia commerciale, fornendo assistenza tanto al locatore quanto al conduttore nella fase di stipula e successivamente in corso di esecuzione del contratto in dipendenza di eventuali liti insorte tra locatore e conduttore.

Di seguito si propone il fac-simile del contratto di locazione d’immobile ad uso abitativo, della durata di quattro anni più quattro ai sensi dell’art.2 della legge 431/1998.

 

 

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
(art. 2, co. 1, legge 9 dicembre 1998, n.431)

TRA

il signor/a … … … … … … nato/a a … … … … … il … … … … e residente a … … … … … in Via / P.zza … … … … … … C.F. … … … … … … di seguito - locatore -

e

il signor/a … … … … … … nato/a a … … … … … il … … … … e residente a … … … … … in Via / P.zza … … … … … … C.F. … … … … … … di seguito - conduttore –

 

P R E M E S S O

1. che il locatore è proprietario di un appartamento / villa / casa indipendente ubicato/a nel Comune di … … … … … … in Via / P.zza … … … … … censito al catasto urbano di detto Comune al foglio … … … mappale … … … … della consistenza di … … … … vani, subalterno … … … … categoria … … … … classe … … … … superficie … … … …rendita catastale … … … … …;


2. che detto immobile è composto da … … … … ammobiliato / non ammobiliato / parzialmente arredato;


3. che l’immobile è già stato ispezionato dal conduttore, che lo ha trovato di proprio gradimento, in buono stato di manutenzione, idoneo all’uso convenuto, e pertanto intende prenderlo in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

 

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue.

1. PREMESSE

Le premesse, nessuna esclusa, s’intendono parte integrante del presente contratto e qui di seguito richiamate.

 

2. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE

Il locatore concede in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al conduttore, che accetta, la seguente unità immobiliare: appartamento / villa / casa indipendente ubicato nel Comune di … … … … … … in Via / P.zza … … … … … censito al catasto urbano di detto Comune al foglio … … … mappale … … … … della consistenza di … … … … vani, subalterno … … … … categoria … … … … classe … … … … superficie mq … … … …rendita catastale … … … …

L’immobile viene concesso in locazione arredato / non arredato / parzialmente arredato.

 

3. CONDIZIONI DELL’IMMOBILE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Il conduttore dichiara, e con la sottoscrizione del presente contratto ne dà conferma, di aver ispezionato l’immobile e di averlo trovato in buono stato di manutenzione e in ogni caso idoneo all’uso convenuto e alle proprie necessità.
Il conduttore dichiara, altresì, di non avere riscontrato difetti che possano influire sull’utilizzo convenuto dell’immobile e/o sulla salute di chi vi abita.
Il conduttore si obbliga a riconsegnare l’immobile alla scadenza del contratto nel medesimo stato di fatto, con imbiancatura a proprie spese.
Il conduttore dichiara di avere ricevuto le chiavi di accesso con la sottoscrizione del presente contratto e da questo momento ne entra in possesso, obbligandosi a custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia.

 

4. DIVIETO DI MODIFICHE E ADDIZIONI

È fatto espresso divieto al conduttore di apportare qualsivoglia addizione e/o modifica all’immobile senza la preventiva autorizzazione scritta del locatore; eventuali addizioni e/o modifiche non autorizzate per iscritto potranno restare a beneficio dell’immobile senza che nulla sia dovuto al conduttore, neppure a titolo di rimborso spese, fatto salvo il diritto del locatore di pretenderne la rimessa in pristino a spese del conduttore.

 

5. DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE E DIVIETO DI SUBLOCAZIONE

Il conduttore dichiara che l’unità immobiliare oggetto della locazione sarà adibita esclusivamente ad abitazione propria e del proprio nucleo famigliare.
È fatto espresso divieto al conduttore di cambiare la destinazione d’uso dell’immobile e/o di sublocarlo anche parzialmente; le parti concordano che la violazione della presente clausola comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

 

6. DURATA DELLA LOCAZIONE

La durata del presente contatto è stabilita ai sensi dell’art.2 n.1 della legge n. 431/1998 in anni quattro più quattro, con decorrenza a partire dal … … … … e prima scadenza fissata al … … …
Alla prima scadenza naturale, in assenza di disdetta, il contratto si protrarrà automaticamente per ulteriori quattro anni, salvo che il locatore con lettera raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica certificata, da recapitarsi sei mesi prima della prima scadenza naturale contrattuale, manifesti al conduttore la propria intenzione di adibire l’immobile agli usi od effettuare nello stesso le opere di cui all’art.3 della legge n. 431/1998, ovvero di vendere l’immobile alle condizioni e modalità previste nel medesimo articolo.
Allo scadere del secondo quadriennio ciascuna parte avrà diritto di rinnovare il contratto a nuove condizioni contrattuali ovvero di rinunciare al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata A/R ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto.
La parte interpellata dovrà rispondere entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta; in mancanza di tempestiva risposta o di non accordo sulle nuove condizioni, il contratto s’intenderà scaduto e non rinnovato alla data di scadenza naturale.
Allo scadere della locazione il conduttore si obbliga a riconsegnare l’immobile al locatore nel medesimo stato in cui l’ha ricevuto, libero da persone e/o cose, insieme alle chiavi di accesso.

 

7. RECESSO ANTICIPATO DEL CONDUTTORE

Ai sensi dell’art. 1373 c.c. al conduttore è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto rispetto alla sua scadenza naturale, comunicando la propria intenzione al locatore con preavviso di almeno sei mesi dalla data di riconsegna dell’immobile mediante comunicazione scritta da recapitarsi al locatore a mezzo di lettera raccomandata A/R oppure con messaggio di posta elettronica certificata.

In caso di recesso anticipato, le prestazioni già eseguite in dipendenza del presente contratto restano ferme e non potranno essere chieste in restituzione, fermo restando l’obbligo del conduttore di pagare al locatore il corrispettivo pattuito per canone di locazione e le spese condominiali di pertinenza fino all’effettiva riconsegna dell’immobile.

 

8. CANONE DI LOCAZION E SPESE CONDOMINIALI

Il canone annuo della locazione viene fissato e stabilito nella somma di € … … … … da pagarsi in dodici rate mensili anticipate, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, di € … … … … l’una a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate iban intestate al locatore: … … … … …
Oltre al canone sono interamente a carico del conduttore le spese relative al servizio di riscaldamento, quelle elencate dall’art. 9 della legge n. 392/1978 nonché, per patto espresso, il compenso dell’amministratore dello stabile e l’importo della polizza globale fabbricato, il tutto nella misura complessiva di € … … … … … da pagarsi con le stesse modalità e scadenze del canone di locazione, salvo conguaglio finale alla chiusura dell’esercizio di gestione.
Allo scadere dell’esercizio di gestione, eventuali eccedenze versate a titolo di contributo alle spese condominiali saranno conteggiate a favore del conduttore e portate in compensazione sulle spese condominiali relative all’anno successivo.

Al contrario, il conguaglio a favore del locatore dovrà essere pagato dal conduttore a mezzo bonifico bancario entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta, da recapitarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o con messaggio di posta elettronica certificata.
Le spese per utenze domestiche (gas, luce, linea telefonica) sono ad esclusivo carico della parte conduttrice.

 

9. AGGIORNAMENTO ISTAT DEL CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione, così come determinato all’art.8 del presente contratto, sarà aggiornato di anno in anno, decorsi dodici mesi dalla data di stipula, automaticamente e senza bisogno di espressa richiesta al 75% degli indici ISTAT al consumo per le famiglie.

 

10. MOROSITA’ DEL CONDUTTORE

Salvo quanto previsto dall’art.55 della legge 392/78, il mancato pagamento anche di una sola rata del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza contrattualmente prevista per ogni singola rata, ovvero il mancato pagamento nei termini previsti del contributo alle spese condominiali quando l’importo non pagato superi almeno due mensilità del canone, costituisce giustificato motivo per domandare la risoluzione del contratto e intimare lo sfratto al conduttore.

 

11. DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, la parte conduttrice ha corrisposto alla parte locatrice la somma di € … … … … … e con la sottoscrizione del presente contratto il locatore ne dà quietanza.
In nessun caso il deposito cauzionale sarà imputabile in conto canoni o in conto spese condominiali e oneri accessori.

Il deposito cauzionale, che è infruttifero di interessi, sarà restituito al conduttore al termine della locazione previa verifica delle condizioni dell’immobile nel contraddittorio delle parti e sempre che il conduttore abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalla legge vigente.

 

12. MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
La manutenzione ordinaria dell’immobile e le riparazioni di guasti verificatisi successivamente alla stipulazione del contratto sono interamente a carico del conduttore.

Il conduttore si obbliga ad eseguire a proprie spese tutte le riparazioni necessarie ed a risarcire i danni provocati dalla sua negligenza nell’uso della cosa locata.

Nella manutenzione ordinaria rientrano, per patto espresso, quelle inerenti le parti degli impianti igienico-sanitari, elettrico, idrico, del gas, dell’acqua calda, di pertinenza esclusiva dell’immobile locato, nonché le riparazioni alle condutture idrauliche di scarico ed alle conseguenziali opere di ripristino nonché la manutenzione periodica degli infissi interni ed esterni.
In caso di esecuzione dei lavori elencati nell’abrogato art.23 della legge n. 392/1978, il locatore potrà ottenere dal conduttore un adeguamento del canone in misura pari al tasso legale sul capitale impiegato. Tale aumento decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene effettuata richiesta.

 

13. REGOLAMENTO CONDOMINIALE

Il conduttore dichiara, e con la sottoscrizione del presente contratto ne dà conferma, di avere ricevuto dal locatore copia del regolamento di condominio che si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri familiari e/o dipendenti.

 

14. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Gli oneri di registrazione del contratto sono a carico di ciascuna parte per il 50%.

La parte più diligente che avrà anticipato per intero la relativa spesa ha diritto di pretenderne dall’altra il rimborso che dovrà essere pagato entro e non oltre quindici giorni dall’esibizione della quietanza di pagamento.

 

15. VISITA DELL’IMMOBILE

Il conduttore, per tutta la durata della locazione, si obbliga a consentire al locatore ovvero a persona da lui delegata l’accesso all’immobile per visionarlo.
La richiesta dovrà essere inoltrata dal locatore al conduttore a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero tramite messaggio di posta elettronica certificata; il conduttore si obbliga a far visionare l’immobile entro i successivi trenta giorni.
Il conduttore si obbliga, inoltre, a consentire la visita dell’unità immobiliare in caso di vendita dell’immobile o di fine locazione da parte degli eventuali acquirenti o subentranti nella locazione.

 

16. ELEZIONE DI DOMICILIO

Agli effetti del presente contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari la parte conduttrice elegge domicilio nell’immobile concesso in locazione e presso la casa del Comune in cui è situato l’immobile.

 

17. COMUNICAZIONE DEI DATI ALL’AMMINISTRATORE

Il conduttore autorizza il locatore a fornire i propri dati personali e quelli delle persone con lui conviventi all’amministratore di condominio o a terzi per adempimenti riguardanti il rapporto locativo o comunque ad esso collegati.

 

18. LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti richiamano espressamente le norme codicistiche e quelle delle altre leggi vigenti in materia che s’intendono riportate e trascritte nel presente contratto.

 

19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’inadempimento non irrilevante anche di una sola delle clausole antescritte e/o il mancato rispetto delle norme di legge dà diritto alla risoluzione ipso iure del presente contratto, fatto salvo per la parte non inadempiente il diritto di esercitare nelle sedi giudiziarie competenti il risarcimento dei maggiori danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti in dipendenza dell’inadempimento della controparte.

 

20. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie scaturenti dall’interpretazione e/o dall’esecuzione del presente contratto saranno devolute alla cognizione del Tribunale Ordinario di … … … … previo esperimento della condizione di procedibilità della mediazione civile, se ed in quanto dovuta, di cui al D. Lgs. n.28/2010 e ss. mm.

Luogo … … … … … data … … … … …

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente tutte le clausole da n.1 a n.20, oltre alle premesse, che sono state preventivamente lette, pienamente comprese ed accettate.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

(a cura di Avv. Luca Conti)