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domenica 24 febbraio 2013

IL RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO




RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO



  Art. 633 c.p.c. (condizioni di ammissibilità della domanda)
Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione. 

Art. 641 c.p.c. (accoglimento della domanda)
Se esistono le condizioni previste nell'art. 633 c.p.c., il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 c.p.c. nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti (art. 645 c.p.c.) e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.
Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto fino a dieci giorni oppure aumentato fino a sessanta. Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi.
Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento. 

Art. 642 c.p.c. (esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo)
Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.
L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione.
In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482 c.p.c. 


ANNOTAZIONI

Il ricorso da predisporre su modello uso bollo va depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario (tribunale o giudice di pace a seconda del valore dell'ingiunzione richiesta), sconta una marca da bollo d'importo pari ad € 27,00 da versare all'atto dell'iscrizione a ruolo (nuovo importo in vigore dal 1° gennaio 2014) per ingiunzioni di pagamento superiori ad € 1.033,00. Il contributo unificato varia a seconda del valore della lite, ridotto della metà rispetto all'importo unitario secondo lo scaglione di valore. In caso di ricorso indirizzato al tribunale si procede con deposito telematico.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ... omissis ...

Ricorso per ingiunzione di pagamento
provvisoriamente esecutivo  


Promosso da: società ALPHA, in persona del legale rappresentante p.t. ... omissis ..., con sede legale a ... omissis ... partita i.v.a. ... omissis ...,  rappresentata e difesa dall’Avv. ... omissis ..., con Studio Legale a ... omissis ... presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto,


nei confronti di


società GAMMA, in persona del legale rappresentante p.t. ... omissis ..., con sede legale a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ... partita i.v.a. ... omissis ...


Oggetto: ricorso per ingiunzione di pagamento ex artt. 633-642 c.p.c.   
      
*****


Ill.mo Tribunale di ... omissis ..., in persona del G.U. designato alla procedura,

 
PREMESSO

1) che la società GAMMA ha conferito in sub-appalto alla società ALPHA la realizzazione delle seguenti opere ... omissis ... ai sensi del contratto d'appalto che si allega in copia (doc.1) per un valore complessivo di € ... omissis ...;


2) che, previa emissione dei S.A.L. (doc.2), veniva richiesto il pagamento delle relative fatture (doc.3); 

3) che, in difetto di pagamento delle fatture, la società ALPHA intimava il pagamento del dovuto alla stazione appaltante GAMMA tramite sollecito di pagamento dd. ... omissis ... (doc.4);

4) che nonostante il riconoscimento di debito e la promessa scritta di saldarlo da parte di GAMMA (doc.5) ad oggi nulla è stato pagato;

5) che il credito per cui si procede è certo, liquido ed esigibile, nonché fondato su prova scritta, oltre che su riconoscimento di debito;


6) che, pertanto, ricorrono i presupposti ex lege ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 642, II comma, c.p.c. per concedere la provvisoria esecutorietà della richiedenda ingiunzione di pagamento nei confronti della debitrice GAMMA.

*****


Tutto ciò premesso e considerato, la creditrice ricorrente ALPHA in persona del legale rappresentante pro-tempore ... omissis ... come in epigrafe meglio generalizzata, ut supra rappresentata, assistita, difesa ed elettivamente domiciliata, 


CHIEDE


all’Ill.mo Tribunale Ordinario di ... omissis ... di voler ingiungere alla società GAMMA, in persona del legale rappresentante p.t. con sede a ... omissis ... p.i. ... omissis ... di pagare alla creditrice ricorrente immediatamente e senza dilazione alcuna presso il domicilio eletto le seguenti somme: ... omissis ... per capitale, oltre agli interessi moratori calcolati ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto, oltre alla rifusione delle spese legali della presente procedura come da nota spese allegata (doc.6) e successive spese occorrende, autorizzando in difetto la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, avvertendo il debitore ingiunto che ai soli fini dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. il termine è di 40 gg. dalla notifica del decreto.


Elenco delle produzioni documentali in copia:
1) Contratto d'appalto;
2) Copia dei S.A.L.;
3) Fatture emesse;
4) Sollecito di pagamento;
5) Riconoscimento di debito;
6) Nota spese procedura monitoria;
7) Estratto registro i.v.a. fatture emesse.

Comunicazioni di cancelleria e notificazioni: ai sensi e per gli effetti dell’art. 170 c.p.c. si indicano il numero di fax ... omissis ... e l'indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...

Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. 115/2002 e ss. mm. il valore della presente procedura è pari ad € ... omissis ... e sconta un C.U. pari ad € ... omissis ... ridotto della metà, oltre ad € 27,00= per valori bollati.

 
Milano, lì _____________ 2016.

Avv. _____________________.    

                                                                             





DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO
PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO

IL TRIBUNALE DI ... omissis ... 

- letto il ricorso per ingiunzione di pagamento che precede ed i documenti ad esso allegati;

- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che le somme per cui si procede sono certe, liquide ed esigibili;

- visti gli artt. 633 e ss. c.p.c., nonché l'art.642 c.p.c.

INGIUNGE

alla società GAMMA, in persona del legale rappresentante p.t. ... omissis ..., con sede a ... omissis ... p.i. ... omissis ... di pagare immediatamente e senza dilazione alcuna in favore del creditore ricorrente le seguenti somme: € 
... omissis ... per capitale, oltre agli interessi di mora calcolati ai sensi del D. Lgs. n.231/2002 dal dì del covuto e fino a saldo avvenuto, oltre alla rifusione delle spese legali di procedura liquidate ai sensi del D.M. n.55/14 come segue:


complessivamente... omissis ... di cui: ... omissis ... per spese borsuali ed ... omisiss ... per compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Con avvertimento al debitore che ai soli fini della promuovenda opposizione al retroesteso decreto ingiuntivo di pagamento il termine è di 40 giorni dalla notifica del presente atto e che, indifetto, l'ingiunzione diventerà definitiva.

Si autorizza il creditore ricorrente a procedere all’esecuzione forzata senza l’osservanza dei termini previsti dall’art. 482 c.p.c.
 
Milano, lì _________________2016.


Il G.U. _______________________

giovedì 7 febbraio 2013

IL PROCEDIMENTO CAUTELARE: LA FASE DEL RECLAMO







RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO


  

Art.669 terdecies c.p.c. (il reclamo contro i provvedimenti cautelari). 
Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.
Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina.
Il procedimento è disciplinato dagli artt. 737 e 738 c.p.c.
Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca (art. 669 decies c.p.c.) il provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

ANNOTAZIONI

Il reclamo contro provvedimenti adottati dal tribunale o dalla corte d'appello in sede cautelare si promuove con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente entro 15 gg. dalla notifica o dalla comunicazione del provvedimento impugnato, e sconta una marca da bollo da € 27,00 all'atto dell'iscrizione a ruolo ed C.U. fisso pari ad € 147,00. 
L'atto di reclamo deve essere depositato telematicamente presso il Tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato: per i provvedimenti pronunciati dal Tribunale in composizione monocratica, la competenza a decidere sul reclamo spetta allo stesso Tribunale in composizione collegiale (di cui non potrà fare parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento reclamato), mentre per i provvedimenti adottati dalla Corte d'appello la competenza spetterà ad altra sezione della Corte d'appello.
Il ricorso ed il decreto di fissazione della data d'udienza devono essere notificati a cura del soggetto reclamante presso il domicilio eletto dalla controparte, sotto pena d'inesistenza della notificazione eseguita in altro loco.




TRIBUNALE DI ... omissis ...
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

Ricorso per reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. 

Promosso da: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente ad ... omissis ... C.F. ... omissis ..., rappresentato e difeso dall’avvocato ... omissis ... (c.f. / p.i. ... omissis ...), presso il cui Studio Legale a ... omissis ... (fax ... omissis ... indirizzo p.e.c. ... omissis ...) è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.,

nei confronti di

CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'avvocato ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ... giusta delega rilasciata in calce all'atto di costituzione dd. ... omissis ... valida anche in fase di reclamo.

*****
 
Per comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: si indica l'indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...

PREMESSE


1) Con ordinanza pronunciata in data ... omissis ... di cronologico n. ... omissis ... nel procedimento sub RG ... omissis ...  il Tribunale di ... omissis... in persona del G.U. dott. ... omissis ... rigettava il ricorso cautelare promosso da TIZIO nei confronti di CAIO per tutte le seguenti motivazioni: ... omissis ...

2) Avverso l’ordinanza de qua, che risulta carente e contraddittoria nelle motivazioni, propone reclamo TIZIO ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 terdecies c.p.c., domandandone la revoca, anche per tutte le seguenti

MOTIVAZIONI

... esposizione delle motivazioni in fatto ed in diritto per cui si chiede la revoca dell'impugnato provvedimento cautelare ... 

*****

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, il reclamante come in epigrafe meglio generalizzato a mezzo dello scrivente procuratore che lo rappresenta e lo difende giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto,

CHIEDE

all’Ill.mo Tribunale Ordinario di ... omissis ... in composizione Collegiale, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, esaminato il ricorso che precede e la documentazione ad esso allegata, disposto ogni provvedimento istruttorio ritenuto necessario, di Voler accogliere il presente atto e per l’effetto

REVOCARE

l’impugnata Ordinanza del Tribunale Ordinario di ... omissis ... dd. omissis ... di cronologico n. ... omissis ... depositata nella causa civile sub RG ... omissis ... e conseguentemente

ORDINARE

a CAIO nato a ... omissis ... il ... omissis .... e residente in ... omissis ... di eseguire quanto segue: ... omissis ... adottando ogni conseguente provvedimento di Legge.

In via istruttoria: si reiterano tutte le istanze istruttorie già formulate nel giudizio di prime cure, da intendersi integralmente qui trascritte.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all’avvocato patrocinante liquidato ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Dichiarazione di valore: ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 115/2002 e ss. mm., il presente reclamo sconta un C.U. fisso pari ad € 147,00 (circ. n.5 dd. 31/07/2002).

Elenco delle produzioni documentali:
1) Ordinanza del Tribunale di ... omissis ... dd. ... omissis ... sub RG ... omissis ...;

2) Fascicolo di parte, prcocedimento sub RG ... omissis ...

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire.


Con Osservanza.

Milano, lì _________________ 2017.
Avv. ________________________

(segue procura alle liti su separato documento informatico)


  




sabato 2 febbraio 2013

IL COMPENSO DELL'AVVOCATO NEI PROCEDIMENTI MONITORI







Di seguito si riportano i criteri orientativi adottati dal TRIBUNALE DI MILANO per la liquidazione del COMPENSO all'avvocato patrocinante nei PROCEDIMENTI MONITORI O D'INGIUNZIONE suddivisi per scaglione di valore a partire da € 5.000,01 fino ad € 1.500.000,00 aggiornati alle disposizioni di cui al D.M. n.55 del 10/03/25014.


1) Valore dell'ingiunzione: da € 5.000,01 ad € 5.200,00. 
Contributo Unificato: € 49,00
Valori bollati ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 115/2002: € 27,00
Compensi / onorario: € 700,00
TOTALE € 776,00 oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% .


2) Valore dell'ingiunzione: da € 5.200,01 ad € 15.000,00. 
Contributo Unificato: € 118,50
Valori bollati ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 115/2002: € 27,00
Compenso / onorario: € 730,00
TOTALE € 875,50 oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% .


3) Valore dell'ingiunzione: da € 15.000,01 ad € 26.000,00.
Contributo Unificato: € 118,50
Valori bollati ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 115/2002: € 27,00
Compenso / onorario: € 830,00
TOTALE € 975,50 oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% .


4) Valore dell'ingiunzione: da € 26.000,01 ad € 52.000,00.
Contributo Unificato: € 259,00
Valori bollati ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 115/2002: € 27,00
Compenso / onorario: € 1.230,00
TOTALE € 1.516,00 oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% .


5) Valore dell'ingiunzione: da € 52.000,01 ad € 100.000,00.
Contributo Unificato: € 379,50
Valori bollati ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 115/2002: € 27,00
Compenso / onorario: € 1.630,00
TOTALE € 2.036,50 oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% .


6) Valore dell'ingiunzione: da € 100.000,01 ad € 260.000,00.
Contributo Unificato: € 379,50
Valori bollati ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 115/2002: € 27,00
Compenso / onorario: € 2.000,00
TOTALE € 2.406,50 oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% .


7) Valore dell'ingiunzione: da € 260.000,01 ad € 500.000,00.
Contributo Unificato: € 607,00
Valori bollati ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 115/2002: € 27,00
Compenso / onorario: € 2.000,00
TOTALE € 2.634,00 oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% .


8) Valore dell'ingiunzione: da € 500.000,01 ad € 520.000,00.
Contributo Unificato: € 607,00
Valori bollati ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 115/2002: € 27,00
Compenso / onorario: € 2.330,00
TOTALE € 2.964,00 oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% .


9) Valore dell'ingiunzione: da € 520.000,01 ad € 700.000,00.
Contributo Unificato: € 843,00
Valori bollati ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 115/2002: € 27,00
Compenso / onorario: € 2.330,00
TOTALE € 3.200,00 oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% .


10) Valore dell'ingiunzione: da € 700.000,01 ad € 1.500.000,00.
Contributo Unificato: € 843,00
Valori bollati ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 115/2002: € 27,00
Compenso / onorario: € 2.500,00
TOTALE € 3.370,00 oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% .

(a cura di Avv. Luca Conti del foro di Trento).

martedì 29 gennaio 2013

LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI SEPARAZIONE






RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO



Art.710 c.p.c. (modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi).  
Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio (art.737 e ss. c.p.c.), la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.


Art.737 c.p.c. (disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, forma della domanda introduttiva).

I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso (art. 125 c.p.c.) al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.


Art.738 c.p.c. (procedimento in camera di consiglio).

Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.
Se deve essere sentito il pubblico ministero (artt. 70-71 c.p.c.), gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente.
Il giudice può assumere informazioni.


Art.156 c.c. (effetti della separazione nei rapporti patrimoniali tra coniugi).

Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e ss. c.c.
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art.155 c.c. 
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art.2818 c.c.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato [671 c.p.c.] e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti (art.710 c.p.c.).


                                        BREVI ANNOTAZIONI


L'atto introduttivo ha la  ricorso da redigersi su documento informatico firmato digitalmente (nomefile.pdf.p7m) e deve essere depositato telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale competente per territorio (quello che ha pronunciato sulla domanda di separazione dei coniugi). 
Al ricorso deve essere allegata copia autentica del decreto che ha omologato le condizioni della separazione consensuale, ovvero copia autentica della sentenza che ha deciso sulla separazione giudiziale dei coniugi col visto di passaggio in giudicato.
Il procedimento è esente da valori bollati all'atto dell'iscrizione a ruolo, ma sconta un CONTRIBUTO UNIFICATO D'IMPORTO VARIABILE TRA € 43,00 ed € 98,00  (nuovi importi in vigore dal 25 giugno 2014) a seconda che il ricorso sia congiunto ovvero contenzioso. 
Il provvedimento che decide sulla domanda di modifica ha la veste formale di decreto motivato, reclamabile avanti la Corte d'Appello nel termine di 10 gg. dalla comunicazione / notificazione del provvedimento ai sensi dell'art. 739 co. I e II c.p.c.
I provvedimenti che fissano gli assegni alimentari e di mantenimento non sono mai definitivi, ossia non sono idonei a passare in giudicato in quanto pronunciati rebus sic stantibus: essi conservano i loro effetti fino a quando, per eventi successivi al loro pronunciamento, non si verifichi un mutamento oggettivo delle condizioni economiche tra i coniugi. Ciò significa che la variazione peggiorativa ovvero migliorativa della situazione economica di un coniuge piuttosto che dell'altro giustificheranno l’accoglimento di una richiesta di modifica in punto quantum dell'assegno di mantenimento; per altro verso, il coniuge al quale non era stato attribuito in sede di separazione  alcun assegno di mantenimento potrà chiedere al Tribunale il riconoscimento del diritto a conseguirlo, qualora successivamente alla separazione sia peggiorata la sua situazione economica, ovvero sia sensibilmente migliorata quella dell’altro.



TRIBUNALE DI ... omissis ...
Ricorso per la modifica delle condizioni
economiche di separazione 
 
Promosso da: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis .... e residente a .... omissis .... in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso dall'avvocato ... omissis ... (C.F. ... omissis ...), con Studio Legale a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ..., ivi elettivamente domiciliato giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c. in calce al presente atto su separato documento informatico.
Nei confronti di: CAIA, nata a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via  / P.zza ... omissis ...  C.F. ... omissis ...
 *****
Per comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: si chiede di ricevere ogni comunicazione / notificazione inerente la procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...
*****
Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di ... omissis ...
PREMESSO
1) che con decreto di data ... omissis ... veniva omologata dal Tribunale di ... omissis ... in persona del Presidente dott. ... omissis ... la separazione consensuale (ovvero, con sentenza n. ... omissis ... di data ... omissis ... passata in giudicato veniva pronunciata la separazione giudiziale) tra TIZIO e CAIA sub RG ... omissis ... (doc.1);
2) che tra le statuizioni di carattere economico si è previsto il pagamento della somma di € ... omissis ... da parte di TIZIO in favore di CAIA quale contributo mensile al suo mantenimento, almeno fin tanto che la stessa non avrà raggiunto l’autosufficienza economica, tale da garantirLe la conservazione dello stesso tenore di vita già goduto in costanza di matrimonio;
3) che in sede separazione consensuale (ovvero giudiziale) CAIA ha dichiarato di essere disoccupata e priva di reddito;
4) che, successivamente all’omologa di separazione (ovvero al passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale), CAIA ha reperito un'occupazione lavorativa beneficiando di un reddito fisso mensile da lavoro dipendente pari ad € ... omissis ...;
5) che, al contrario, il reddito mensile del marito obbligato a versare l'assegno di mantenimento è venuto ad essere gravato da nuove spese: ... omissis ...;
6) che, al netto delle spese fisse mensili, a TIZIO non residuano sufficienti entrate economiche tali da garantirgli allo stesso tempo la propria sussistenza ed il contributo al mantenimento della moglie separata;
7) che per effetto della migliorata situazione economico / reddituale della convenuta e di quella peggiorata in capo al marito ricorrso i presupposti per chiedere la modifica delle determinazioni di carattere economico assunte in sede di separazione;
8) che per effetto di quanto sopra ricorrono i presupposti ex lege ai sensi dell'art. 156 ultimo comma c.c. per domandare al Tribunale la modifica delle statuizioni di carattere economico, essendo intervenuti fatti nuovi successivi all'omologa della separazione (ovvero) del deposito della sentenza di separazione.
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Tutto ciò premesso e considerato, TIZIO come in epigrafe meglio generalizzato, rappresento, difeso e domiciliato ut supra, rivolge ossequiosa
ISTANZA
alla S.V. Ill.ma, affinché letto il ricorso che precede ed esaminati i documenti ad esso allegati, disposta la comparizione personale delle parti dinnanzi a Sé, disposti i provvedimenti istruttori ritenuti necessari ed urgenti nelle more del giudizio, ed ordinata se del caso alla convenuta l’esibizione in giudizio delle buste paga successive all'omologa di separazione (ovvero al passaggio in giudicato della sentenza n. ... omissis ... dd. ... omissis ...),  di voler
ACCOGLIERE
il presente ricorso e per l’effetto, contrariis rejectis, con decreto motivato così giudicare.
In via principale: dichiararsi non più dovuto l’assegno mensile di mantenimento a favore della convenuta, per il venir meno dei presupposti sostanziali per cui era stato concesso nel giudizio per separazione consensuale (ovvero) giudiziale sub RG ... omissis ... .
In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, ridurre l’assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente alla convenuta in termini di Giustizia, avuto riguardo dell’accresciuto reddito di CAIA e delle disagiate condizioni economiche dell’obbligato. 
In via istruttoria: ordinarsi a CAIA la produzione in giudizio delle sue ultime buste paga.
In ogni caso: con vittoria di onorari di lite e spese documentate ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
Elenco delle produzioni documentali:
1) ricorso per separazione consensuale e pedissequo decreto di omologa dd. ... omissis ... sub RG ... omissis ... (ovvero) sentenza di separazione giudiziale del Tribunale di  ... omissis ... sub RG  ... omissis ... col visto di passaggio in giudicato
2) ... omissis ...
Dichiarazione di valore della causa: la presente procedura, trattandosi di un procedimento in camera di consiglio giudiziale, sconta un C.U. fisso pari ad ... omissis ... (43,00 euro oppure 98,00 euro a seconda che il ricorso sia consensuale ovvero giudiziale).
Con Osservanza.
Milano, lì …… / …… / 2019.
Avv. ______________

(a cura di Avv. Luca Conti)