DIRITTI DELLE PERSONE
INTERDIZIONE - INABILITAZIONE - AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Lo Studio Legale CONTI fornisce
consulenza e assistenza legale giudiziale nei procedimenti di interdizione (art.414 c.c.), inabilitazione (art. 415-416
c.c.) e di amministrazione di sostegno (art.404 c.c.) a favore di persone che risultano incapaci -
totalmente o parzialmente - di provvedere ai propri interessi.
Nel nostro ordinamento i
minori di anni 18 sono privi della capacità di agire, ossia privi della
capacità di compiere validamente atti giuridici quali vendere, comprare,
costituire procure, firmare assegni o cambiali, etc. Fino al raggiungimento del
diciottesimo anno d’età i minori sono soggetti alla tutela dei genitori, che
viene meno - appunto - col raggiungimento della maggiore età.
Vi sono dei casi, tuttavia, in
cui il soggetto divenuto maggiorenne non è in grado di provvedere a se stesso,
a causa di una grave menomazione fisica piuttosto che di un vizio della mente: in
questi casi è previsto che queste persone vengano supportate nei propri bisogni
di cura e di gestione del patrimonio attraverso l’ausilio di parenti (entro il
IV grado) o di soggetti professionisti che prendono il nome di tutori, curatori e amministratori di sostegno sempre
sotto la supervisione del Giudice Tutelare.
L’interdizione
(art.414 c.c.) può essere chiesta nei confronti della persona
maggiorenne che si trova in condizioni di abituale infermità
di mente, tale da renderla incapace di provvedere ai propri
interessi in modo permanente. In questo caso il tutore rappresenterà l’amministrato tanto nel
compimento di atti di ordinaria
amministrazione quanto
di straordinaria amministrazione.
L’inabilitazione
(artt. 415 - 416 c.c.) può essere chiesta nei
confronti della persona maggiorenne il cui stato non è talmente grave da dare
luogo a interdizione: può essere inabilitato - per esempio - colui che, per
prodigalità o per abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, espone sé o la
sua famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono essere inabilitati anche i
ciechi ed i sordomuti se del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.
In questi casi il curatore affiancherà
l’amministrato solo nel compimento di atti
di straordinaria amministrazione (ad esempio l’acquisto o la
vendita di un immobile).
L’amministrazione
di sostegno (art.404 c.c.) è prevista per le persone affette da
infermità o da una menomazione fisica o psichica, che si trovano
nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri
interessi. In questo caso l’amministrato
non perde la capacità di agire per il compimento di tutti quegli atti che non
richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria
dell’amministratore, e può compiere validamente atti necessari a
soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana.
L’interdizione e
l’inabilitazione possono essere chieste dal coniuge, dai parenti entro il IV
grado, dagli affini entro il II grado e dal pubblico ministero;
l’amministrazione di sostengo può essere chiesta anche dal diretto interessato
o dai Servizi Sociali.
È sempre
necessaria l’assistenza di un legale; il procedimento si svolge dinnanzi al
Giudice Tutelare e si conclude con sentenza. Se ricorrono i requisiti di
reddito l’interessato può fare istanza di ammissione al gratuito patrocinio a
spese dello Stato.
Per appuntamenti e consulenze: avvocato.lucaconti@libero.it
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