Visualizzazioni totali

http://avvlucaconti.blogspot.it/

La mia foto
Italy
DIRITTO CIVILE - DIRITTO DI FAMIGLIA - SEPARAZIONI E DIVORZI - DIRITTI DELLE PERSONE - RESPONSABILITA' SANITARIA - DIRITTI DEI CONSUMATORI - CONTRATTUALISTICA - PRATICHE DI RISARCIMENTO DANNI - RECUPERO CREDITI - SUCCESSIONI - VERTENZE CONDOMNIALI - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI, IMBARCAZIONI E NATANTI - APPALTI - DIFESA PENALE

Cerca nel blog (approfondimenti, formulari, pareri legali)

sabato 1 giugno 2013

IL RICORSO PER LA SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI (senza figli)









RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO



Art. 156 c.c. (effetti della separazione nei rapporti patrimoniali tra i coniugi)

[I]. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
[II]. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
[III]. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e ss. c.c.
[IV]. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155 c.c.
[V]. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c.
[VI]. In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
[VII]. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti (art. 710 c.p.c. a proposito della modifica / revoca delle condizioni economiche di separazione).

Art. 157 c.c. (cessazione degli effetti della separazione)

[I]. I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
[II]. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.

Art. 158 c.c. (separazione consensuale)

[I]. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione da parte del giudice.
[II]. Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi, indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.

Art. 711 c.p.c. (separazione consensuale)

[I]. Nel caso di separazione consensuale previsto nell'art. 158 c.c. il Presidente del Tribunale, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'art. 708 c.p.c.
[II]. Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'art. 706 ultimo comma c.p.c.
[III]. Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.
[IV]. La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.
[V]. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente (art. 710 sulla modifica delle condizioni di separazione).


ANNOTAZIONI

Il ricorso per la separazione consensuale va redatto su modello uso bollo firmato digitalmente (nomefile.pdf.p7m) e va depositato telematicamente presso la Cancelleria del Tribunale nel cui distretto ricade il luogo di residenza i coniugi.
Al ricorso vanno allegati i certificati di nascita e di residenza dei coniugi, il certificato dello Stato di Famiglia, l'estratto autentico per riassunto dell'atto di matrimonio e le dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi relative agli ultimi tre periodi d’imposta.
Il ricorso per la separazione consensuale va esente da valori bollati all'atto dell'iscrizione a ruolo, ma sconta un CONTRIBUTO UNIFICATO fisso pari ad € 43,00 (in vigore dal 25/06/2014).



TRIBUNALE DI ORDINARIO DI ... omissis ...

Ricorso per separazione consensuale ex art. 711 c.p.c.


Promosso da: CAIA, nata a ... omissis ... il ... omissis ... ed ivi residente in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ... e da TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... ed ivi residente in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ..., agli effetti del presente atto entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. ... omissis ... (C.F. ... omissis ...) presso il cui Studio Legale ad ... omissis .... (fax +39 ... omissis ... P.E.C. ... omissis ...) sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.  

Oggetto: ricorso per la separazione consensuale dei coniugi (in assenza di figli).

*****

Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di ... omissis ...

PREMESSO

- che in data ... omissis ... i coniugi contraevano matrimonio secondo il rito concordatario (ovvero) secondo il rito civile in località ... omissis ... registrato presso l’Ufficio Stato Civile del Comune di ... omissis ... al numero di prot.llo ... omissis ...
- che i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni (ovvero) della comunione dei beni (doc.1);
- che i coniugi hanno fissato la propria dimora coniugale nel Comune di ... omissis ... in Via / P.zza … omissis …;
- che dall'unione coniugale non sono nati figli; 
- che i coniugi, entrambi occupati come lavoratori dipendenti (ovvero) come lavoratori autonomi, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non necessitano di alcun mantenimento per sé, (ovvero, la moglie CAIA dichiara di non essere economicamente autosufficiente e richiede un contributo mensile al proprio sostentamento);
- che, a causa di dissapori ed incomprensioni maturate negli anni, è venuta meno tra i coniugi l’affectio coniugalis, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- che per tale ragione, col consenso di CAIA, TIZIO ha già trasferito altrove la propria dimora, asportando da quella coniugale i propri effetti personali;
- che viceversa CAIA intende conservare la propria residenza anagrafica presso la dimora coniugale, dove continuerà ad abitare col consenso di TIZIO;
- che nessun tentativo di recuperare l’intesa di coniugio ha sortito effetto e, pertanto, risolta ogni pendenza economica tra le parti, è interesse dei ricorrenti di separarsi consensualmente ai patti e condizioni di seguito meglio precisati.

*****

Tutto ciò premesso e considerato, i ricorrenti come in epigrafe meglio generalizzati, rappresentati, difesi e domiciliati ut supra,

CHIEDONO

alla S.V. Ill.ma, visti gli artt. 711 c.p.c. e 158 c.c., esaminato il ricorso che precede e la documentazione ad esso allegata, di fissare udienza per la comparizione dei coniugi dinnanzi a Sé ed ivi, esperito il rituale tentativo di conciliazione, di omologare la separazione legale dei coniugi alle seguenti 

CONDIZIONI

1.     Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di ... omissis ... l’annotazione della separazione nei Pubblici Registri.
2.   La dimora coniugale unitamente a tutti i mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata in via esclusiva a CAIA, che ne sosterrà le relative spese di gestione (tassa sui rifiuti, utenze e spese condominiali ordinarie), ad eccezione di quelle condominiali straordinarie che saranno assolte in ragione del diritto di proprietà.
3.   Posto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciano a qualsiasi contributo al proprio mantenimento (ovvero, posto che allo stato attuale CAIA non è in grado di conservare col solo proprio reddito lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, TIZIO si impegna a pagarle la somma di € ... omissis ... quale contributo mensile che le sarà accreditato direttamente sul c/c n. ... omissis ... entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza, e che sarà rivalutabile annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo.
4.   I coniugi dichiarano di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l’effetto dichiarano di non avere null’altro da pretendere l’uno dall’altra, ad eccezione di quanto stabilito al punto n.3) .
5.    Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.

Comunicazioni di Cancelleria: si indica l’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ... 

Dichiarazione di valore: il presente procedimento sconta un C.U. fisso pari ad € 43,00 (in vigore dal 25/06/2014).

Elenco delle produzioni documentali:

1)   Estratto autentico per riassunto dell’atto di matrimonio; 
2)   Certificato dello Stato di Famiglia; 
3)   Certificato di nascita signora CAIA; 
4)   Certificato di residenza signora CAIA; 
5)   Certificato di nascita signor TIZIO; 
6)   Certificato di residenza signor TIZIO.
7)  Ultime tre dichiarazioni dei redditi dei coniugi.

Con Osservanza.
Milano, lì _____________ 2018.
Avv. _____________________       

(a cura di Avv. Luca Maria Conti)                                                                   






sabato 11 maggio 2013

OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI PRECETTO






I RIFERIMENTI NORMATIVI


Art. 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione)
Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27 c.p.c. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.
Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.


Art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi)
Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto (art.480 c.p.c.) si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 comma III c.p.c. con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.


Art. 479 c.p.c. (notificazione del titolo esecutivo e del precetto)
Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.
La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c.
Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.


Art. 480 c.p.c. (forma del precetto)
Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'art. 482 c.p.c., con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.
Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'art. 125 c.p.c. e notificato alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c.


Art. 481 c.p.c. (cessazione d'efficacia del precetto)
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.
Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'art. 627 c.p.c.




ANNOTAZIONI E FORMULARIO

L'opposizione prevista dal I comma degli artt. 615 e 617 c.p.c. si promuove con atto di citazione a comparire ad udienza fissa da notificarsi presso il domicilio eletto dalla controparte, redatto su modello uso bollo firmato digitalmente (nomefile.pdf.p7m) con pedissequa procura alle liti formata su separato documento informatico anch’esso firmato digitalmente; sconta una marca da bollo da € 27,00 all'atto dell'iscrizione a ruolo (nuovo importo in vigore dal 1° gennaio 2014), ed un C.U. fisso pari ad € 168,00 (nuovo in vigore dal 25 giugno 2014).



TRIBUNALE DI ... omissis ...
Atto di citazione in opposizione al precetto

Attore / opponente: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso dall’avvocato ... omissis ... presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata su separato documento informatico in calce al presente atto ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c.

Convenuto / opposto: CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell’avvocato ... omissis ... giusta procura rilasciata a margine (ovvero) in calce all'atto di precetto dd. ... omissis ...

Oggetto: opposizione all'esecuzione (ovvero) opposizione agli atti esecutivi.

*****

Per comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: si chiede di ricevere le comunicazioni inerenti la procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...

PREMESSE

... esposizione dei fatti che hanno preceduto la notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto oggetto d'impugnazione ... 

Tutto ciò premesso e considerato, l'opponente come in epigrafe meglio generalizzato, a mezzo dello scrivente procuratore che lo rappresenta e lo difende giusta procura rilasciata in calce al presente atto, promuove opposizione all'atto di precetto dd. ... omissis ... notificato all'opponente in data ... omissis ... per tutte le seguenti

MOTIVAZIONI

... esposizione delle motivazioni in punto di diritto su cui si fonda l'opposizione circa l'irregolarità sostanziale e/o formale del titolo esecutivo e/o del precetto: può trattarsi di una irregolarità formale nel processo di formazione del titolo esecutivo, ovvero di una irregolarità formale nel processo di notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto, oppure di irregolarità nella formazione dell'atto di precetto ovvero nella liquidazione del compenso dovuto all'avvocato patrocinante, ovvero ancora nella liquidazione degli interessi sulla sorte capitale, etc. (a seconda del tipo di vizio dedotto, potrà essere rubricata come opposizione all'esecuzione ovvero come opposizione agli atti esecutivi, ovvero unitamente entrambe, se ricorrono vizi dell'un tipo e dell'altro insieme, n.d.r.).

*****

Tutto ciò premesso e considerato, l’opponente come in epigrafe meglio generalizzato, ut supra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

C I T A

CAIO, nato ad ... omissis ... il ... omissis ... e residente ad ... omissis ... C.F. ... omissis ... elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell’avvocato ... omissis ... a comparire avanti il

TRIBUNALE DI ... omissis ... 
Giudice designando, all’udienza fissata per il giorno
lunedì ______ / ______ / 2017 ore di rito

ovvero ad altra e successiva udienza fissata ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con espresso invito a costituirsi in giudizio almeno 20 gg. prima della fissata udienza ai sensi dell’art.166 c.p.c., con avvertimento che in difetto si procederà in Sua contumacia e che l’emananda sentenza sarà considerata come resa in regolare contraddittorio, e che la ritardata costituzione in giudizio comporta le decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ill.mo Tribunale di ... omissis ..., in persona del giudice designato alla procedura, contrariis rejectis, così giudicare.

In via preliminare: pendendo il presente giudizio e previa fissazione di udienza ad hoc, disporsi la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo considerati il fumus boni iuris ed il periculum in mora stanti le motivazioni addotte dall'attore.

Nel merito: per le motivazioni di cui alla narrativa, dichiarare nullo ed improduttivo di effetti l’atto di precetto di data ... omissis ... notificato in data ... omissis ...

In via istruttoria: essendo la causa documentalmente provata, allo stato non si formulano istanze istruttorie, che vengono riservate all’esito della lettura delle difese avversarie.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all’avvocato patrocinante come previsto dal D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Elenco produzioni documentali in copia:

1) Titolo esecutivo ... omissis ... 
2) Atto di precetto ... omissis ...

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire, tenuto conto del contegno processuale di controparte.

Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. n.115/2002 e ss. mm. la presente opposizione sconta un C.U. fisso pari ad € 168,00 (in vigore dal 25/06/2014).

Milano, lì ____________ 2017.
Avv. _____________________         


RELAZIONE DI NOTIFICA
In data ... omissis ... io sottoscritto Avvocato ... omissis ... con Studio Legale ad ... omissis ... nella mia qualità ut supra e ad istanza del signor TIZIO in atti meglio generalizzato, vista la Legge n.53 dd. 21/01/1994 e giusta delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avv.ti di ... omissis ... ho notificato ad ogni conseguente effetto di Legge il retroesteso atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi dd. ... omissis ... mediante spedizione in unico plico postale A/R n. ... omissis ... dall’Ufficio P.T. di ... omissis ... rilasciandone copia conforme all’originale a:
- CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell’avvocato ... omissis ..., ed ivi a mezzo del servizio P.T.
Cronologico n._____ / 2017.                                                           
Avv. ___________________

Vidimazione Ufficio P.T. di ... omissis ...

(a cura di avv. Luca Maria Conti)



martedì 7 maggio 2013

SEPARAZIONE DEI CONIUGI: IL RECLAMO CONTRO I PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI






RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO



Art. 708 c.p.c. (tentativo di conciliazione e reclamo ai provvedimenti del Presidente)
[I]. All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

[II]. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.

[III]. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.

[IV]. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.


*****

Note: il reclamo contro i provvedimenti adottati dal Presidente del Tribunale in sede di separazione dei coniugi si promuove mediante ricorso indirizzato alla Corte d'Appello e redatto su modello uso bollo, esente da valori bollati all'atto dell'iscrizione a ruolo, sconta un C.U. fisso pari ad € 147,00 (nuovo importo in vigore dal 25/06/2014).





CORTE D'APPELLO DI ... omissis ...

Reclamo ai sensi dell'art. 708 comma IV c.p.c.

Promosso da: CAIA, nata a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... ai fini del presente atto rappresentata e difesa dall’avvocato ... omissis ... avente Studio Legale a ... omissis ... ivi elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce al presente atto.

Nei confronti di: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... elettivamente domiciliato presso lo Studio legale dell'avvocato ... omissis ...

Oggetto: reclamo ai sensi dell’art. 708 IV comma c.p.c. avverso l’Ordinanza presidenziale del Tribunale di ... omissis ... dd. ... omissis ... depositata in data ... omissis ... nella causa di separazione sub RG ... omissis ...

*****

Comunicazioni di Cancelleria: il sottofirmato avvocato chiede di ricevere ogni comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ... ovvero al numero di fax ... omissis ...

PREMESSE

Ecc.ma Corte d’Appello di ... omissis ..., 
con ricorso per separazione giudiziale dd. ... omissis ... (all.1) l’odierna reclamante ricorreva al Tribunale di ... omissis ... per domandare la separazione giudiziale nei confronti del marito, formulando le conclusioni che di seguito si trascrivono integralmente.

Nel merito: pronunciare la separazione personale dei coniugi, comandando al Competente Ufficio di Stato Civile la relativa annotazione nei Pubblici Registri ... omissis ... porre a carico del marito un contributo mensile al mantenimento della coniuge economicamente più disagiata pari ad € ... omissis ... ovvero la maggiore o minore somme che sarà ritenuta di Giustizia, tenuto conto dei rispettivi redditi, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo.

In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per interpello formale nella persona del signor TIZIO e per testi sui deducendi capitoli di prova di cui alle successive memorie autorizzate ex art. 183 comma VI c.p.c.; indicazione dei testi riservata nei termini di Legge.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/14, oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Si costituiva nel giudizio sub RG ... omissis ... il marito con memoria difensiva dd. ... omissis ... (doc.2), ivi domandando la reiezione della richiesta di un assegno di mantenimento perché - a detta del resistente -  entrambi i coniugi godono di redditi tali da garantire ad entrambi l'autosufficienza economica.

All’udienza di data ... omissis ... il Presidente del Tribunale di ... omissis ... esperito il rituale tentativo di conciliazione si riservava di provvedere con separata ordinanza ai sensi dell’art. 708  comma III c.p.c. sulla richiesta di assegno di mantenimento.

Successivamente, il Presidente rigettava la richiesta di assegno di mantenimento promossa dalla coniuge, stante il reddito da lavoro dipendente percepito dalla stessa.

Avverso il presente provvedimento, che si ritiene erroneo e carente nelle motivazioni, propone reclamo la signora CAIA, domandandone la modifica, anche per tutte le seguenti

MOTIVAZIONI

L’ordinanza de qua non è condivisibile e pare carente nelle motivazioni, perché non ha preso in considerazione l’evidente disparità tra i redditi dei coniugi e le gravi difficoltà economiche in cui versa l’odierna reclamante sebbene lavorativamente occupata, in quanto il reddito percepito non Le garantisce di conservare anche in pendenza di separazione lo stesso tenore di vita già goduto in precedenza, ed anzi ne mette a rischio la stessa sussistenza.

... esposizione delle ragioni di fatto poste a fondamento del reclamo e che giustificano l'attribuzione dell'assegno di mantenimento ...

IN DIRITTO

Sulla base di quanto argomentato dalla reclamante, appare evidente la censurabilità dell’impugnata ordinanza, laddove il Giudice a quo nella determinazione dell’assegno di mantenimento da porre a carico del marito in favore della moglie avrebbe dovuto prendere in considerazione per entrambi i coniugi le rispettive capacità lavorative e la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. civ. Sezione I dd. 21/09/2012 n.16090).

Dalle motivazioni dell'ordinanza, invece, si evince solo un vago riferimento all’occupazione lavorativa di CAIA, senza tuttavia entrare analiticamente in punto quantum se tutto ciò sia idoneo a garantirLe la sussistenza e la conservazione dello stesso tenore di vita sino ad ora goduto: è noto infatti che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell’assegno costituisce un obiettivo tendenziale che va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato, richiamate dall'art. 156, comma 2, c.c. In ogni caso, la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile perseguire il suddetto obiettivo è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (cfr. Corte d’Appello Roma, dd. 09/03/2012, n. 1342).

Oltretutto, nell’impugnata ordinanza non si fa alcun riferimento alla disparità di reddito esistente tra le parti.

Inoltre, si richiama una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, stante la quale: l'accertamento del diritto a percepire l’assegno di mantenimento va effettuato verificando l'adeguatezza o meno dei mezzi del richiedente alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, laddove nel caso preso in esame dal Giudice di Legittimità si è osservato che nonostante il coniuge richiedente potesse contare su acquisizioni immobiliari a seguito di disposizioni testamentarie, l’assegno di mantenimento era comunque dovuto, perdurando una significativa sproporzione tra i redditi delle parti, che non consentiva al coniuge più debole di mantenere lo stesso tenore di vita (Cass. civ. Sezione I dd. 14/11/2011, n. 23776).

Oltre a ciò, nella determinazione dell’assegno di mantenimento che alla reclamante è stato ingiustamente negato, il Giudicante avrebbe dovuto tenere conto della non titolarità di redditi tali da consentire alla beneficiaria la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (ex multis Corte d’Appello di Roma dd. 13/01/2010, n.96; Corte d’App. Milano dd. 15/12/2009, n.3141; Tribunale di Bari Sez. I dd. 28/01/2008).

Tutto ciò premesso e considerato la reclamante come in  epigrafe meglio generalizzata, rappresentata, difesa e domiciliata ut supra, rivolge ossequiosa

ISTANZA

all’Ecc.ma Corte d’Appello di ... omissis ..., visto l’art. 708 comma IV c.p.c., esaminato il ricorso che precede e la documentazione ad esso allegata, previa fissazione dell’udienza per la trattazione del reclamo e disposto ogni più opportuno provvedimento istruttorio, di voler
ACCOGLIERE

il presente ricorso e per l’effetto contrariis rejectis

MODIFICARE

l’Ordinanza Tribunale di ... omissis ... dd. ... omissis ... depositata in data ... omissis ... nella causa per separazione giudiziale sub RG ... omissis ... ponendo a carico del marito un contributo mensile al mantenimento della moglie pari ad € ... omissis ... ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo.

In via istruttoria: riservata ogni istanza istruttoria all’esito della lettura delle difese avversarie.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/14, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
                                                      
Elenco produzioni documentali in copia:

1)   ordinanza del Tribunale di ... omissis ... depositata in data ... omissis ...

Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. 115/2002 e ss. mm. il presente reclamo sconta un C.U. fisso pari ad € 147,00.

Con Osservanza.
Milano, lì ____________ 2014.
Avv. ____________________.

(a cura di Avv. Luca Conti, all rights reserved)