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mercoledì 22 gennaio 2025

DIRITTO DI FAMIGLIA: L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI MAGGIORENNI

 




L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I

FIGLI MAGGIORENNI

 

L’assegno di mantenimento è dovuto non solo a favore dei figli minorenni, rispetto ai quali presume iuris tantum la “non autosufficienza economica”, ma anche a favore di quelli maggiorenni, il cui pagamento è dovuto fin tanto che gli stessi non abbiano conseguito un’attività lavorativa, tale da garantirgli - appunto - “l’autosufficienza economica”.

Il raggiungimento della maggiore età del figlio non comporta, pertanto, l’automatica cessazione dell’obbligo di mantenimento posto a carico dei genitori.

Come noto, entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli in misura corrispondente alle proprie disponibilità economiche ed al proprio reddito, secondo il cosiddetto principio della proporzionalità (Cass. civ. sez. I, ord. n.4145 del 10.02.2023).

Quando il figlio maggiorenne convive con uno dei genitori, l’assegno di mantenimento va pagato direttamente al genitore convivente, posto che si presume che sia quest’ultimo a farsi carico delle spese domestiche per utenze, vitto, alloggio e così via. Lo stesso genitore convivente può attivarsi in sede giudiziale per pretendere coattivamente dall’altro genitore il pagamento del contributo al mantenimento.

Il genitore obbligato al pagamento - invece - non può decidere autonomamente di versare il mantenimento direttamente al figlio; infatti, l’ordinanza della Corte di cassazione, sez.I n.9700 del 13.04.2021 ha stabilito che il beneficiario dell’assegno così come indicato nel provvedimento di separazione o di divorzio non può essere modificato dalle parti arbitrariamente, ma solo per espressa disposizione del giudice.

Quando, invece, il figlio maggiorenne cessa di convivere col genitore collocatario (si pensi al caso degli studenti universitari fuori sede), può agire egli stesso iure proprio per pretendere da entrambi genitori il pagamento del mantenimento (art.337 septies c.c.). Ne segue che, cessata la convivenza, parimenti cessa in capo al genitore la legittimazione a richiedere all’altro genitore il contributo al mantenimento del figlio.

L'obbligo di versare l’assegno per il figlio divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente può venire meno solo per disposizione dell’Autorità Giudiziaria previa domanda rivolta al Tribunale dal genitore obbligato.

Altrimenti detto, l’obbligazione di pagamento non cessa automaticamente, ma deve essere il genitore ad attivarsi per chiederne la revoca, provando al Tribunale che il figlio ha conseguito un’attività lavorativa stabile e la conseguente stabilità economica.

Nell’ordinamento italiano, la circostanza che il figlio maggiorenne prosegua il proprio percorso formativo dopo il liceo impegnandosi in studi avanzati costituisce una valida giustificazione per conservare il contributo al mantenimento.

Tuttavia, per gli adulti che non si trovano più in un percorso di studi, la dimostrazione di circostanze che impediscono l'indipendenza economica richiede una verifica rigorosa da parte del Tribunale, in linea con il principio di responsabilità personale.

Così, nel caso in cui il figlio di genitori separati o divorziati abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia ancora reperito una occupazione lavorativa stabile o che lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, egli non può soddisfare l'esigenza di una vita dignitosa mediante la sola attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre, dovendosi invece impegnare nella ricerca di un lavoro stabile ed adeguato, ovvero ricorrendo ad altri strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cass. civ. I sez., ord. n.29264 del 7.10.2022).

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che, ultimato il percorso formativo prescelto, il figlio maggiorenne deve adoperarsi per rendersi economicamente autonomo. A tal fine, egli è tenuto ad impegnarsi razionalmente e attivamente per trovare un’occupazione, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni (Cass. civ.  I sez., ord. n.17183 del 14.08.2020).

Più di recente la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che trascorso un certo lasso di tempo dal completamento del ciclo di studi e conseguito un diploma, l’obbligo di mantenimento non può protrarsi oltre certi limiti di tempo e di ragionevolezza. Se il figlio (nella fattispecie esaminata dalla Corte aveva compiuto trent’anni) è ancora senza lavoro, il giudice può stabilire la cessazione del sostegno economico (Cass. civ., I sez., sent. n.2259 del 23.01.2024; Cass. civ., I sez., ord. n.24731 del 16.09.2024; Cass. civ., Sez. I, ord. 20 settembre 2023 n. 26875).

La Suprema Corte ha riassunto alcune tra le evenienze che comportano il sorgere ovvero la conferma del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, quali:

a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali;

b) la prosecuzione di studi ultra-liceali con diligenza - da cui si desuma l’esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini;

c) l’essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi in cui il figlio si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro, nonché la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l’effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca.

Pertanto, nel caso in cui il figlio divenuto maggiorenne non sia in grado di dimostrare con idonee allegazioni l’avveramento di almeno una tra le tre succitate condizioni, la statuizione a carico del genitore obbligato dovrà essere revocata.

 

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

(art.337 septies c.c.)

Il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione), costituisce un importante indicatore d’inerzia colpevole del figlio maggiorenne. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto (Cass. civ., sez. I, sent. 31564 del 9.1.2024).

Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Il principio di proporzionalità governa, quindi, il rapporto interno fra i genitori, imponendo che questi ultimi adempiano i loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass. civ., sez. I, sent. 14371 del 23.5.2024).

Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cass. civ., sez. I, sent. 12123 del 6.5.2024).

Il figlio neomaggiorenne che prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione ha diritto al mantenimento. Nel progressivo trascorrere del tempo deve invece attivarsi, specie ove non concluda gli studi, per il reperimento di una occupazione che gli consenta una vita dignitosa, anche eventualmente ridimensionando le proprie aspirazioni (Cass. civ., sez. I, sent. 9776 del 11.4.2024).

L'assegno di natura alimentare non può essere equiparato all'assegno di mantenimento per i figli, essendo diverse sia la natura e sia le finalità proprie dei due tipi di assegno, solo in minima parte potendo coincidere le due provvidenze. Invero, l'assegno di mantenimento può comprende anche la quota alimentare e non presuppone necessariamente lo stato di bisogno, su cui il ricorrente ampiamente ha insistito, dimostrando di avere qualificato la domanda originaria proprio come domanda per alimenti, così come ritenuto dai giudici di merito in primo e secondo grado. In ogni caso, la domanda di assegno alimentare costituisce, comunque, un minus rispetto alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne portatore di handicap grave e richiede la ricorrenza di un più stringente presupposto, costituito dallo stato di bisogno. Ne consegue che la domanda di mantenimento, ove venga formulata per la prima volta in appello in un giudizio alimentare promosso ai sensi dell’art.433 c.c., diversamente che nel caso inverso, è inammissibile e va qualificata come domanda nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c., atteso che la diversa natura degli interessi ad essa sottesi comporterebbe un ampliamento della materia giustiziabile incompatibile con il rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo (Cass. civ., sez. I, sent. 2710 del 29.1.2024).

In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova della sussistenza delle condizioni su cui si fonda il diritto, che è a carico del richiedente (il genitore con cui il figlio vive o il figlio stesso), è particolarmente gravoso per il 'figlio adulto', vertendo sulle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. civ., sez. I, ord. 2252 23.1.2024).

Nel caso in cui il figlio di genitori separati o divorziati abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia ancora reperito una occupazione lavorativa stabile o che lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, egli non può soddisfare l'esigenza di una vita dignitosa mediante la sola attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre, dovendosi invece impegnare nella ricerca di un lavoro stabile ed adeguato, ovvero ricorrendo ad altri strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cass. civ., sez. I, ord. 29264 del 7.10.2022).

Ultimato il percorso formativo prescelto, il figlio maggiorenne deve adoperarsi per rendersi economicamente autonomo. A tal fine, egli è tenuto ad impegnarsi razionalmente e attivamente per trovare un’occupazione, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni (Cass. civ. , sez. I, ord. 17183 del 14.8.2020).

Trascorso un certo lasso di tempo dal completamento del ciclo di studi e conseguito un diploma, l’obbligo di mantenimento non può protrarsi oltre certi limiti di tempo e di ragionevolezza. Se il figlio (nella fattispecie esaminata dalla Corte aveva compiuto trent’anni) è ancora senza lavoro, il giudice può stabilire la cessazione del sostegno economico (Cass. civ., sez. I, ord. 26875 del 20.9.2023).

In materia di separazione dei coniugi, la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio (Cass. civ., sez. I, sent. 29977 del 31.12.2020).

Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. civ., sez. I, ord. 17183 del 14.08.2020).

La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (Cass. civ., sez. VI, ord. 5088 del 5.3.2018).

Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio in sede giudiziaria di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante, non avendo egli alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere (Cass. civ., sez. I, sent. 12391 del 17.3.2017).

La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (Cass. civ., sez. I, sent. 12952 del 22.6.2016).

 

(a cura di Avv. Luca Conti)


venerdì 8 novembre 2024

LOCAZIONE D'IMMOBILE AD USO ABITATIVO: FAC-SIMILE DEL CONTRATTO (art.2 co.1 legge 431/98)

 





Lo Studio Legale CONTI mette a disposizione dei propri Assistiti un bagaglio di preziose conoscenze per la redazione di contratti di locazione “blindati”, sia ad uso abitativo sia commerciale, fornendo assistenza tanto al locatore quanto al conduttore nella fase di stipula e successivamente in corso di esecuzione del contratto in dipendenza di eventuali liti insorte tra locatore e conduttore.

Di seguito si propone il fac-simile del contratto di locazione d’immobile ad uso abitativo, della durata di quattro anni più quattro ai sensi dell’art.2 della legge 431/1998.

 

 

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
(art. 2, co. 1, legge 9 dicembre 1998, n.431)

TRA

il signor/a … … … … … … nato/a a … … … … … il … … … … e residente a … … … … … in Via / P.zza … … … … … … C.F. … … … … … … di seguito - locatore -

e

il signor/a … … … … … … nato/a a … … … … … il … … … … e residente a … … … … … in Via / P.zza … … … … … … C.F. … … … … … … di seguito - conduttore –

 

P R E M E S S O

1. che il locatore è proprietario di un appartamento / villa / casa indipendente ubicato/a nel Comune di … … … … … … in Via / P.zza … … … … … censito al catasto urbano di detto Comune al foglio … … … mappale … … … … della consistenza di … … … … vani, subalterno … … … … categoria … … … … classe … … … … superficie … … … …rendita catastale … … … … …;


2. che detto immobile è composto da … … … … ammobiliato / non ammobiliato / parzialmente arredato;


3. che l’immobile è già stato ispezionato dal conduttore, che lo ha trovato di proprio gradimento, in buono stato di manutenzione, idoneo all’uso convenuto, e pertanto intende prenderlo in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

 

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue.

1. PREMESSE

Le premesse, nessuna esclusa, s’intendono parte integrante del presente contratto e qui di seguito richiamate.

 

2. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE

Il locatore concede in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al conduttore, che accetta, la seguente unità immobiliare: appartamento / villa / casa indipendente ubicato nel Comune di … … … … … … in Via / P.zza … … … … … censito al catasto urbano di detto Comune al foglio … … … mappale … … … … della consistenza di … … … … vani, subalterno … … … … categoria … … … … classe … … … … superficie mq … … … …rendita catastale … … … …

L’immobile viene concesso in locazione arredato / non arredato / parzialmente arredato.

 

3. CONDIZIONI DELL’IMMOBILE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Il conduttore dichiara, e con la sottoscrizione del presente contratto ne dà conferma, di aver ispezionato l’immobile e di averlo trovato in buono stato di manutenzione e in ogni caso idoneo all’uso convenuto e alle proprie necessità.
Il conduttore dichiara, altresì, di non avere riscontrato difetti che possano influire sull’utilizzo convenuto dell’immobile e/o sulla salute di chi vi abita.
Il conduttore si obbliga a riconsegnare l’immobile alla scadenza del contratto nel medesimo stato di fatto, con imbiancatura a proprie spese.
Il conduttore dichiara di avere ricevuto le chiavi di accesso con la sottoscrizione del presente contratto e da questo momento ne entra in possesso, obbligandosi a custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia.

 

4. DIVIETO DI MODIFICHE E ADDIZIONI

È fatto espresso divieto al conduttore di apportare qualsivoglia addizione e/o modifica all’immobile senza la preventiva autorizzazione scritta del locatore; eventuali addizioni e/o modifiche non autorizzate per iscritto potranno restare a beneficio dell’immobile senza che nulla sia dovuto al conduttore, neppure a titolo di rimborso spese, fatto salvo il diritto del locatore di pretenderne la rimessa in pristino a spese del conduttore.

 

5. DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE E DIVIETO DI SUBLOCAZIONE

Il conduttore dichiara che l’unità immobiliare oggetto della locazione sarà adibita esclusivamente ad abitazione propria e del proprio nucleo famigliare.
È fatto espresso divieto al conduttore di cambiare la destinazione d’uso dell’immobile e/o di sublocarlo anche parzialmente; le parti concordano che la violazione della presente clausola comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

 

6. DURATA DELLA LOCAZIONE

La durata del presente contatto è stabilita ai sensi dell’art.2 n.1 della legge n. 431/1998 in anni quattro più quattro, con decorrenza a partire dal … … … … e prima scadenza fissata al … … …
Alla prima scadenza naturale, in assenza di disdetta, il contratto si protrarrà automaticamente per ulteriori quattro anni, salvo che il locatore con lettera raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica certificata, da recapitarsi sei mesi prima della prima scadenza naturale contrattuale, manifesti al conduttore la propria intenzione di adibire l’immobile agli usi od effettuare nello stesso le opere di cui all’art.3 della legge n. 431/1998, ovvero di vendere l’immobile alle condizioni e modalità previste nel medesimo articolo.
Allo scadere del secondo quadriennio ciascuna parte avrà diritto di rinnovare il contratto a nuove condizioni contrattuali ovvero di rinunciare al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata A/R ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto.
La parte interpellata dovrà rispondere entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta; in mancanza di tempestiva risposta o di non accordo sulle nuove condizioni, il contratto s’intenderà scaduto e non rinnovato alla data di scadenza naturale.
Allo scadere della locazione il conduttore si obbliga a riconsegnare l’immobile al locatore nel medesimo stato in cui l’ha ricevuto, libero da persone e/o cose, insieme alle chiavi di accesso.

 

7. RECESSO ANTICIPATO DEL CONDUTTORE

Ai sensi dell’art. 1373 c.c. al conduttore è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto rispetto alla sua scadenza naturale, comunicando la propria intenzione al locatore con preavviso di almeno sei mesi dalla data di riconsegna dell’immobile mediante comunicazione scritta da recapitarsi al locatore a mezzo di lettera raccomandata A/R oppure con messaggio di posta elettronica certificata.

In caso di recesso anticipato, le prestazioni già eseguite in dipendenza del presente contratto restano ferme e non potranno essere chieste in restituzione, fermo restando l’obbligo del conduttore di pagare al locatore il corrispettivo pattuito per canone di locazione e le spese condominiali di pertinenza fino all’effettiva riconsegna dell’immobile.

 

8. CANONE DI LOCAZION E SPESE CONDOMINIALI

Il canone annuo della locazione viene fissato e stabilito nella somma di € … … … … da pagarsi in dodici rate mensili anticipate, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, di € … … … … l’una a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate iban intestate al locatore: … … … … …
Oltre al canone sono interamente a carico del conduttore le spese relative al servizio di riscaldamento, quelle elencate dall’art. 9 della legge n. 392/1978 nonché, per patto espresso, il compenso dell’amministratore dello stabile e l’importo della polizza globale fabbricato, il tutto nella misura complessiva di € … … … … … da pagarsi con le stesse modalità e scadenze del canone di locazione, salvo conguaglio finale alla chiusura dell’esercizio di gestione.
Allo scadere dell’esercizio di gestione, eventuali eccedenze versate a titolo di contributo alle spese condominiali saranno conteggiate a favore del conduttore e portate in compensazione sulle spese condominiali relative all’anno successivo.

Al contrario, il conguaglio a favore del locatore dovrà essere pagato dal conduttore a mezzo bonifico bancario entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta, da recapitarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o con messaggio di posta elettronica certificata.
Le spese per utenze domestiche (gas, luce, linea telefonica) sono ad esclusivo carico della parte conduttrice.

 

9. AGGIORNAMENTO ISTAT DEL CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione, così come determinato all’art.8 del presente contratto, sarà aggiornato di anno in anno, decorsi dodici mesi dalla data di stipula, automaticamente e senza bisogno di espressa richiesta al 75% degli indici ISTAT al consumo per le famiglie.

 

10. MOROSITA’ DEL CONDUTTORE

Salvo quanto previsto dall’art.55 della legge 392/78, il mancato pagamento anche di una sola rata del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza contrattualmente prevista per ogni singola rata, ovvero il mancato pagamento nei termini previsti del contributo alle spese condominiali quando l’importo non pagato superi almeno due mensilità del canone, costituisce giustificato motivo per domandare la risoluzione del contratto e intimare lo sfratto al conduttore.

 

11. DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, la parte conduttrice ha corrisposto alla parte locatrice la somma di € … … … … … e con la sottoscrizione del presente contratto il locatore ne dà quietanza.
In nessun caso il deposito cauzionale sarà imputabile in conto canoni o in conto spese condominiali e oneri accessori.

Il deposito cauzionale, che è infruttifero di interessi, sarà restituito al conduttore al termine della locazione previa verifica delle condizioni dell’immobile nel contraddittorio delle parti e sempre che il conduttore abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalla legge vigente.

 

12. MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
La manutenzione ordinaria dell’immobile e le riparazioni di guasti verificatisi successivamente alla stipulazione del contratto sono interamente a carico del conduttore.

Il conduttore si obbliga ad eseguire a proprie spese tutte le riparazioni necessarie ed a risarcire i danni provocati dalla sua negligenza nell’uso della cosa locata.

Nella manutenzione ordinaria rientrano, per patto espresso, quelle inerenti le parti degli impianti igienico-sanitari, elettrico, idrico, del gas, dell’acqua calda, di pertinenza esclusiva dell’immobile locato, nonché le riparazioni alle condutture idrauliche di scarico ed alle conseguenziali opere di ripristino nonché la manutenzione periodica degli infissi interni ed esterni.
In caso di esecuzione dei lavori elencati nell’abrogato art.23 della legge n. 392/1978, il locatore potrà ottenere dal conduttore un adeguamento del canone in misura pari al tasso legale sul capitale impiegato. Tale aumento decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene effettuata richiesta.

 

13. REGOLAMENTO CONDOMINIALE

Il conduttore dichiara, e con la sottoscrizione del presente contratto ne dà conferma, di avere ricevuto dal locatore copia del regolamento di condominio che si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri familiari e/o dipendenti.

 

14. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Gli oneri di registrazione del contratto sono a carico di ciascuna parte per il 50%.

La parte più diligente che avrà anticipato per intero la relativa spesa ha diritto di pretenderne dall’altra il rimborso che dovrà essere pagato entro e non oltre quindici giorni dall’esibizione della quietanza di pagamento.

 

15. VISITA DELL’IMMOBILE

Il conduttore, per tutta la durata della locazione, si obbliga a consentire al locatore ovvero a persona da lui delegata l’accesso all’immobile per visionarlo.
La richiesta dovrà essere inoltrata dal locatore al conduttore a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero tramite messaggio di posta elettronica certificata; il conduttore si obbliga a far visionare l’immobile entro i successivi trenta giorni.
Il conduttore si obbliga, inoltre, a consentire la visita dell’unità immobiliare in caso di vendita dell’immobile o di fine locazione da parte degli eventuali acquirenti o subentranti nella locazione.

 

16. ELEZIONE DI DOMICILIO

Agli effetti del presente contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari la parte conduttrice elegge domicilio nell’immobile concesso in locazione e presso la casa del Comune in cui è situato l’immobile.

 

17. COMUNICAZIONE DEI DATI ALL’AMMINISTRATORE

Il conduttore autorizza il locatore a fornire i propri dati personali e quelli delle persone con lui conviventi all’amministratore di condominio o a terzi per adempimenti riguardanti il rapporto locativo o comunque ad esso collegati.

 

18. LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti richiamano espressamente le norme codicistiche e quelle delle altre leggi vigenti in materia che s’intendono riportate e trascritte nel presente contratto.

 

19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’inadempimento non irrilevante anche di una sola delle clausole antescritte e/o il mancato rispetto delle norme di legge dà diritto alla risoluzione ipso iure del presente contratto, fatto salvo per la parte non inadempiente il diritto di esercitare nelle sedi giudiziarie competenti il risarcimento dei maggiori danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti in dipendenza dell’inadempimento della controparte.

 

20. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie scaturenti dall’interpretazione e/o dall’esecuzione del presente contratto saranno devolute alla cognizione del Tribunale Ordinario di … … … … previo esperimento della condizione di procedibilità della mediazione civile, se ed in quanto dovuta, di cui al D. Lgs. n.28/2010 e ss. mm.

Luogo … … … … … data … … … … …

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente tutte le clausole da n.1 a n.20, oltre alle premesse, che sono state preventivamente lette, pienamente comprese ed accettate.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

(a cura di Avv. Luca Conti)

 


domenica 3 novembre 2024

L'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO




L’OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO

DI PAGAMENTO

 

Chi si è visto notificare un decreto ingiuntivo di pagamento, per contestarlo deve promuovere opposizione ai sensi dell'art. 645 e ss. c.p.c.

L'opposizione si propone con atto di citazione a giudizio a comparire ad udienza fissa e deve essere notificata al creditore presso il domicilio eletto entro e non oltre 40 gg. dalla compiuta notifica del decreto ingiuntivo.

Nella procedura di opposizione si determina l'inversione delle parti processuali sotto il profilo "formale", dove il creditore ricorrente diventa convenuto formale nella "fase di opposizione", mentre il debitore che ha subito diviene attore processuale (opponente).

La pendenza della causa di opposizione coincide con la notificazione dell'atto di citazione (opposizione) al creditore.

La Corte di cassazione ha precisato che, nella diversa ipotesi in cui il debitore instauri davanti ad altro Giudice una causa di accertamento negativo del credito prima che gli sia notificato il decreto ingiuntivo, la pendenza di lite coinciderà con l'iscrizione a ruolo della causa d'accertamento negativo del credito e lo stesso giudice sarà competente a decidere anche sull’eventuale causa di opposizione.

La competenza a decidere la causa di opposizione spetta sempre all’ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo di pagamento.

Nell'atto di opposizione, il debitore ingiunto deve prendere posizione su tutte le questioni / eccezioni di fatto e di diritto non rilevabili d'ufficio attinenti al decreto ingiuntivo, e dovrà proporre anche le domande riconvenzionali che egli intende rivolgere al creditore in dipendenza del credito azionato nella fase monitoria.

Nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il debitore (che è parte attrice in giudizio) deve rispettare i termini a comparire precisati dall’art. 163 bis c.p.c., ossia 120 gg. se la notifica dell’atto avviene in Italia, 150 gg. se si trova all’estero.

Ultimo cenno d'interesse riguarda la concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. ai sensi dell'art. 648 c.p.c.: nel primo atto difensivo il creditore deve chiedere (qualora non sia già stata concessa in fase monitoria) la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione; questa viene concessa dal Giudice allorché l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione. 

Va detto infine che, limitatamente alle materie soggette alla procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n.28/2010 il debitore opponente dovrà promuovere prima il tentativo di mediazione obbligatoria, oltre a notificare l'atto di opposizione: questo perché la mancata proposizione del tentativo di conciliazione in una delle materie soggette a mediazione obbligatoria potrebbe comportare la declaratoria d'improcedibilità dell'opposizione da parte del Giudice e conseguente passaggio in giudicato / definitività del decreto ingiuntivo opposto. 

Di seguito si propone il formulario dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo aggiornato alle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia.

 

 

TRIBUNALE DI MILANO

Opposizione a decreto ingiuntivo

 

Attore / opponente: … … … … nato a … … … … il … … … … e residente a … … … … in Via / P.zza … … … … C.F. … … … … rappresentato e difeso dall'Avv. … … … … presso il cui Studio Legale a … … … … è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c., 

nei confronti di

… … … … nato a … … … … il … … … … e residente a … … … … in Via / P.zza … … … … C.F. … … … … elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell’Avv. … … … …, giusta procura in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento di data  ...omissis ...

Oggetto: opposizione a D.I. n. … … … … di data … … … … reso dal tribunale di Milano in persona del Giudice … … … …  nella procedura monitoria sub RG … … … … notificato all’opponente in data … … … …

Comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: ai sensi dell'art. 170 c.p.c. si chiede di ricevere ogni comunicazione e notificazione inerente la procedura al numero fax (+39) … … … … oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata … … … …

P R E M E S S O

- che in data … … … … veniva notificato all’attore / opponente il D.I. n. … … … … di data … … … … a mezzo del quale veniva ingiunto di pagare le seguenti somme … … … …

- che il credito ex adverso azionato è infondato ed è pertanto interesse del debitore di promuovere opposizione al D.I. per domandarne la revoca anche per tutte le seguenti

MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO

… … … … esposizione dei fatti su cui si fonda l'opposizione in punto an debeatur ed in punto quantum e di tutte le motivazioni in fatto ed in diritto che giustificano la revoca del decreto ingiuntivo … … … …

Tutto ciò premesso e considerato, l’opponente come in epigrafe meglio generalizzato, ut supra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

C I T A

… … … … nato a … … … … il … … … … e residente a … … … … in Via / P.zza … … … … C.F. … … … … elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell’Avv. … … … …, giusta procura in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento di data  ...omissis ... a comparire avanti il

TRIBUNALE DI MILANO

Giudice designando all’udienza fissata per il giorno … … … … ore di rito

ovvero ad altra e successiva udienza fissata ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con espresso invito a costituirsi in giudizio almeno 70 gg. prima della fissata udienza nelle forme previste dall’art. 166 c.p.c., con avvertimento che in difetto si procederà in Sua contumacia e che l’emananda sentenza sarà considerata come resa in regolare contraddittorio, che la ritardata costituzione in giudizio comporta le decadenze prevista dagli artt. 38 e 167 c.p.c., che dinnanzi al Tribunale è necessaria la difesa tecnica tramite avvocato ad eccezione dei casi stabiliti dall’art.86 c.p.c. e dalle Leggi Speciali, che ricorrendone i presupposti può fare istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, per ivi sentire accogliere le seguenti

C O N C L U S I O N I

Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Milano, in persona del Giudice delegato alla procedura, accertata la propria competenza, contrariis rejectis, così giudicare.

 

In via preliminare: non concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione.

 

Nel merito ed in via principale: previo accertamento dell'inesistenza del credito azionato in fase monitoria revocare l’impugnato decreto ingiuntivo, tenendo indenne l’attore / opponente da qualsivoglia pretesa creditizia avversaria.

Nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda articolata in via principale, revocare comunque l’impugnato decreto ingiuntivo riducendo in termini di giustizia la pretesa creditizia ex adverso azionata.

In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale nella persona del convenuto e per testimoni sui fatti dedotti in narrativa e da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate ai sensi dell’art. 171 ter c.p.c.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all’avvocato patrocinante ai sensi del D.M. 55/14 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Elenco produzioni documentali:

1) decreto ingiuntivo di pagamento n. … … … …  di data … … … … 

2) procura alle liti;

3) … … … … 


Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire, tenuto conto del contegno processuale della convenuta opposta.

Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. 115/2002 e ss. mm. il valore della presente causa è pari ad € … … … …  per sorte capitale e sconta un C.U. pari ad € … … … … 


Luogo … … … …  data … … … … 

Avv. … … … … 

Seguono procura alle liti e relazione di notifica.

 


(a cura di Avv. Luca Maria Conti)




martedì 29 ottobre 2024

IL DEPOSITO TELEMATICO DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI






VADEMECUM AL DEPOSITO TELEMATICO

DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

 

1) Accedere alla piattaforma Consolle Avvocato (o ad altra piattaforma dedicata ai depositi telematici), digitando il codice PIN associato alla propria chiavetta di firma digitale.

2) Selezionare la seguenti opzioni: "gestione fascicoli" >> "esecuzioni mobiliari" >> "espropriazione mobiliare presso terzi". L’atto di pignoramento presso terzi deve essere iscritto a ruolo entro 30 giorni dalla restituzione degli atti da parte dell’UNEP.

3) Una volta entrati nella maschera dedicata alle espropriazioni mobiliari presso terzi, selezionare il Tribunale delle Esecuzioni competente per territorio, indicando successivamente il valore del credito complessivamente precettato, l'importo del C.U., le generalità delle parti (creditore pignorante, debitore esecutato, terzo/i pignorato/i) e la tipologia del bene assoggettato a pignoramento.

4) Il G.E. competente per territorio è quello nel cui circondario risiede il debitore esecutato.

5) L’importo del C.U. varia da € 43.00 per le esecuzioni di valore fino a € 2.500 fino ad € 139.00 per le esecuzioni di valore superiore ad € 2.500 .

6) Dopo avere completato la configurazione del fascicolo telematico, selezionare all'interno del menù "depositi telematici" l’icona corrispondente "nuovo deposito".

7) A questo punto il sistema vi chiederà di specificare: a) l'entità del credito complessivamente precettato, b) la data in cui il titolo esecutivo, l’atto di precetto e l'atto di pignoramento sono stati restituiti dall'U.N.E.P., c) la data di avvenuta notificazione del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento al debitore esecutato e al terzo pignorato, d) il valore del credito complessivamente pignorato (corrispondente al credito complessivamente precettato aumentato della metà), e) la natura / quantità dei beni pignorati.

8) L’atto principale da caricare nella busta telematica è la NOTA D’ISCRIZIONE A RUOLO (N.I.R.) che andrà firmata digitalmente prima del deposito.

9) Successivamente alla nota d’iscrizione a ruolo andranno importati nella busta l'atto di pignoramento presso terzi, il titolo esecutivo, l'atto di precetto, la procura alle liti e la ricevuta di pagamento telematico del C.U. e della marca da bollo da € 27.00 .

10) La N.I.R., l'atto di pignoramento con citazione a comparire a udienza fissa, il titolo esecutivo, l'atto di precetto e la procura alle liti devono essere firmati digitalmente prima di effettuare il deposito.

11) Poiché l'atto di pignoramento, il titolo esecutivo e l'atto di precetto sono scansioni in formato pdf analogico dei rispettivi originali cartacei notificati con modalità non telematica, in calce agli stessi dovrà essere apposta l'attestazione di conformità anch’essa da firmare digitalmente.

12) Una volta creata la busta con tutti gli allegati e dopo avere apposto la firma digitale, si può procedere all’invio della busta.

13) Ai fini della validità dell’intera procedura, è onere dell’avvocato del creditore procedente di notificare al debitore esecutato ed al terzo pignorato l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, indicando il numero di R.G.E.; detto avviso deve poi essere caricato nel fascicolo telematico prima che abbia luogo l’udienza di assegnazione.

 

(a cura di Avv. Luca Conti)