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lunedì 30 giugno 2025

DIRITTO DI FAMIGLIA: IL RICORSO CUMULATIVO DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO



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La domanda cumulativa di separazione e di divorzio

(Cass. civ., sez. I, sent. n.28727 del 16.10.2023)

 

1) Introduzione.

La Riforma Cartabia risponde alla necessità di velocizzare i tempi del processo.

In materia di diritto di famiglia la novità più interessante è rappresentata dall’art 473 bis 49) c.p.c., che consente ai coniugi di presentare la domanda di divorzio (scioglimento del matrimonio celebrato in forma civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in forma religiosa) già con la domanda di separazione.

Di questa novità si è occupata - in particolare - la sentenza della Cassazione civile, sez. I, del 16.102023 n.28727 che ha esteso questa facoltà alla domanda proposta in forma congiunta da entrambi i coniugi.

Questa facoltà non deve portare a pensare che la fine del matrimonio avvenga in modo diretto ed immediato.

Anzitutto, occorre che la sentenza che definisce il giudizio di separazione (passaggio obbligato) sia passata in giudicato e - dunque - non più impugnabile: occorre pertanto che tra la data di pronunciamento della sentenza di separazione e quella di divorzio intercorra un lasso di tempo di almeno sei mesi ovvero di dodici mesi a seconda che il ricorso introduttivo per la separazione sia stato presentato congiuntamente da entrambi coniugi oppure separatamente.

La domanda di divorzio diventa procedibile solo dopo che è decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

 

2) Ricorso introduttivo e competenza territoriale.

La domanda cumulativa di separazione e di divorzio può essere presentata autonomamente da ciascun coniuge con ricorso al tribunale, oppure congiuntamente da entrambi.

Sull’ammissibilità della domanda cumulativa presentata in forma congiunta non c’è stata uniformità di vedute tra i tribunali territoriali: secondo alcuni sarebbe ammissibile, secondo altri no; e così è stato fino alla sentenza della Cassazione civile, sez. I, del 16.102023 n.28727 .

Il Tribunale di Genova, così come quelli di Rovigo, Modena e Bolzano hanno sposato da subito l’ammissibilità del ricorso cumulativo proposto in forma congiunta, mentre i Tribunali di Bari e Padova propendevano per l’inammissibilità.

Ma considerato che la Riforma Cartabia assolve lo scopo di accelerare e semplificare le procedure, nel silenzio della legge che non fa distinguo tra procedura contenziosa e consensuale o congiunta, non si vede perché la domanda cumulativa non possa essere proposta congiuntamente in caso di totale accordo tra i coniugi su aspetti economici e non, gestione dei figli e quant’altro, sia per la separazione sia per il successivo divorzio.

A livello applicativo, una volta trascorsi i termini di legge dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, il tribunale dovrebbe rimettere la causa nel ruolo e riconvocare i coniugi davanti al giudice relatore per confermare da un lato l’intenzione di non volersi riconciliare e dall’altro le condizioni già articolare nel ricorso introduttivo.

In questo solco si pone la sentenza del T.O. di Milano, IX Sezione, n.3542/2023 dd. 05/05/2023 secondo la quale, una volta trascorsi i sei mesi da quando i coniugi sono comparsi per la prima volta davanti al giudice relatore in sede di separazione (nel caso si trattava di una separazione richiesta congiuntamente da entrambi i coniugi in presenza di figli minorenni), la causa andrà rimessa nel ruolo dello stesso giudice, il quale dovrà acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di voler confermare le condizioni di divorzio già articolate nel ricorso introduttivo.

Quanto alla competenza territoriale, se la domanda è proposta autonomamente da ciascun coniuge di fronte a giudici diversi, si applica l’art. 40 c.p.c. e pertanto le due cause saranno riunite in una sola causa di fronte al giudice adìto per primo; al contrario in presenza di figli minorenni troverà sempre applicazione l’art. 473 bis 11) c.p.c. per cui le cause saranno riunite di fronte al giudice nel cui circondario è stabilita la residenza abituale dei minori.

 

3) Il procedimento.

Come detto in premessa, quella della domanda cumulativa è una facoltà concessa ai coniugi, ma non è obbligatoria, nel senso che la domanda può essere proposta autonomamente ovvero congiuntamente da entrambi i coniugi; se un coniuge ha presentato autonomamente la sola domanda di separazione, l’altro coniuge convenuto a giudizio potrà presentare a propria volta domanda cumulativa di separazione e divorzio; ovvero se un coniuge ha presentato autonomamente il ricorso cumulativo, l’altro coniuge potrà aderirvi e chiedere la conversione del rito da contenzioso a congiunto.

La domanda cumulativa di separazione e divorzio si propone sotto forma di ricorso, che deve contenere le generalità dei coniugi e dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti se ve ne sono, l’esposizione chiara, circostanziata e sintetica delle ragioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della domanda di separazione e divorzio, la determinazione dell’oggetto della domanda, l’indicazione dei mezzi di prova di cui ci si vuole avvalere.

In presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, e quindi in presenza di domande aventi per oggetto il contributo economico in favore della prole, devono essere allegate al ricorso le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre periodi d’imposta, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili o mobili registrati, il saldo dei c/c bancari degli ultimi tre anni ed il piano genitoriale riguardante la gestione di figli minorenni.

Ai sensi dell’art. 473 bis 14) c.p.c. a seguito della presentazione del ricorso, il Presidente del Tribunale entro i successivi tre giorni nomina un giudice relatore che tratterà la causa, fissa la data dell’udienza di prima comparizione delle parti ed assegna al convenuto un termine per costituirsi in giudizio, cosa che deve avvenire almeno trenta giorni liberi prima della prima udienza.

Tra il giorno del deposito del ricorso e la prima udienza di comparizione non devono trascorrere più di novanta giorni.

Apparentemente la procedura sembra più snella rispetto al passato, perché viene ridotto il termine per la nomina del giudice relatore, viene eliminata l’udienza filtro presidenziale e viene fissato un termine breve tra la data di presentazione del ricorso e la prima udienza di comparizione dei coniugi avanti al giudice relatore.

Nel caso di ricorso promosso da un solo coniuge, questo andrà notificato insieme al decreto di fissazione d’udienza al coniuge convenuto almeno sessanta giorni prima della prima udienza di comparizione.

Se la domanda cumulativa di separazione e divorzio è proposta congiuntamente, i coniugi con apposita dichiarazione allegata al ricorso introduttivo e sottoscritta personalmente possono chiedere al tribunale di non comparire avanti al giudice relatore, rinunciando di fatto all’udienza di comparizione e sostituendola col deposito telematico di note sintetiche di trattazione scritta, dichiarando altresì che non hanno intenzione di riconciliarsi.

Va però detto che, se tra il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e l’instaurazione del giudizio di divorzio sopravvengono circostanze nuove che determinano il venir meno del consenso inizialmente prestato dalle parti al divorzio congiunto, quest’ultimo dovrà essere dichiarato improcedibile e la fase del divorzio dovrà riprendere con un nuovo ricorso contenzioso.

(a cura di Avv. Luca Conti)


 


venerdì 7 marzo 2025

CONDOMINIO: IL DISTACCO DALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

 







LA RINUNCIA DEL CONDOMINO ALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

 

Può il singolo condomino rinunciare all’impianto di riscaldamento centralizzato condominiale, ossia chiedere all’amministratore il distacco della propria utenza dalla centrale termica per passare al riscaldamento autonomo? E se sì, quali sono le conseguenze pratiche per il condomino.

La risposta è affermativa ed in questo senso soccorre l’art. 1118 c.c. che recita: il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.

Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

Alla stregua di quanto precede, il condomino che non intende essere più vincolato alle spese dipendenti dall’impianto di riscaldamento centralizzato può rivolgere all’amministratore la richiesta di distacco, e nel caso in cui il distacco sia praticabile non sarà più tenuto a sostenere le spese di approvvigionamento del combustibile necessario a far funzionare l’impianto.

Ciò nonostante, il condomino resterà vincolato a contribuire alle sole spese di conservazione, di manutenzione ed eventualmente di sostituzione della centrale termica, proprio perché l’art. 1118 c.c. esclude la rinunzia alle parti comuni di cui ogni condomino è proprietario per quota millesimale.

La norma pone, tuttavia, un limite all’esercizio del distacco, che deve essere materialmente praticabile e non deve recare pregiudizio o eccessivi aggravi di spesa agli altri condomini.

La domanda di distacco dovrà essere corredata da una relazione tecnica e da un progetto di fattibilità.

Sull’argomento in trattazione la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “(…) l'art. 1118 c.c., come modificato dalla legge n.220/2012, consente al condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato - di riscaldamento o di raffreddamento - condominiale ove una siffatta condotta non determini notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto stesso o aggravi di spesa per gli altri condomini, e dell'insussistenza di tali pregiudizi quel condomino deve fornire la prova, mediante preventiva informazione corredata da documentazione tecnica, salvo che l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria, autonoma valutazione del loro non verificarsi (…)” Cass. civ., sez. VI, sent. n.22285 del 3.11.2016

E ancora: “(…) in tema di condominio, la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale operata dal singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato è legittima quando l'interessato dimostri che, dal suo operato, non derivano aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell'impianto, ne squilibri termici pregiudizievoli per la erogazione del servizio. Quale squilibrio termico non deve essere intesa la possibile differente temperatura nell'appartamento distaccato in quanto, in ogni caso, anche senza distaccarsi il proprietario potrebbe sempre semplicemente chiudere i propri radiatori. Se così non fosse, quel distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato ammesso in linea di principio sarebbe sempre da escludere in concreto, in quanto nell'ambito di un condominio ogni unità immobiliare confina con almeno un'altra unità immobiliare, per cui il distacco dall'impianto centralizzato da parte di uno dei condomini provocherebbe sempre quel tipo di squilibrio termico che, invece, deve essere considerato irrilevante (…)” Cass. civ., sez. II, sent. n.11857 del 27.5.2011

Per quanto riguarda - invece - le spese di conservazione, manutenzione ed eventuale sostituzione della centrale termica la giurisprudenza di merito ha chiarito che “(…) in caso di distacco dall'impianto centralizzato, non essendo configurabile una rinuncia alla comproprietà dello stesso, il condomino non può sottrarsi al contributo per le spese di conservazione del predetto impianto. D'altra parte, tra le spese indicate dall'art. 1104 c.c. soltanto quelle per la conservazione della cosa comune costituiscono obbligazioni propter rem e per questo il condomino non può sottrarsi all'obbligo del loro pagamento ai sensi dell'art. 1118, comma 2°, c.c. Tale ultima norma, invece, significativamente nulla dispone per le spese relative al godimento delle cose comuni. Quando non può ritenersi illegittima la rinuncia di un condomino all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento, non potranno essere poste a carico dello stesso, in applicazione del principio contenuto nell'art. 1123, comma 2°, c.c., le spese per l'uso del servizio centralizzato, vale a dire le spese per l'acquisto del carburante, in assenza di validi e probanti elementi che dimostrino un aggravio di spesa per gli altri condomini in conseguenza del distacco (…)” Corte d’appello Roma, sent. del 18.04.2007

In conclusione, ciò che il condomino deve fare prima di esercitare il proprio diritto al distacco è di munirsi di una perizia tecnica tramite un perito termotecnico specializzato, che fornisca all’amministratore i dettagli dell’operazione di distacco, come questa verrebbe praticata e le possibili conseguenze in negativo (se esistenti) per gli altri condomini.

La norma in trattazione non sottopone necessariamente a delibera assembleare la fattibilità del distacco allorché la documentazione tecnica esibita a supporto della domanda di distacco non evidenzi criticità né pregiudizi per gli altri condomini; in caso di dissenso, trattandosi di una controversia condominiale in materia di utilizzo di beni comuni, dovrebbe  darsi ingresso al tentativo di mediazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 28/2010.

 

(a cura di Avv. Luca Conti)

 



martedì 4 febbraio 2025

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (artt.404 e ss. c.c.)

 






L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

(artt.404 e ss. c.c.)

 

L’amministrazione di sostegno (di seguito A.D.S.) è una forma di tutela prevista dall’ordinamento (artt. 404 e ss. c.c.) per le persone affette da infermità o da una menomazione fisica o psichica, che si trovano nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. Quando una persona versa in queste condizioni e viene affiancata da un A.D.S., non perde la capacità di agire limitatamente al compimento di quegli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore, e può compiere validamente tutti gli atti necessari a soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana.

La nomina dell’A.D.S. può essere chiesta anche dal diretto interessato, dai Servizi Sociali, dal coniuge, dai parenti entro il IV grado, dagli affini entro il II grado e dal pubblico ministero.

La competenza a decidere sulla domanda di A.D.S. spetta al Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario della misura di protezione risiede o ha il proprio domicilio abituale; la procedura si conclude con decreto motivato che nomina l’A.D.S. oppure rigetta il ricorso; è sempre necessario l’intervento del Pubblico Ministero (art.70 c.p.c.).

 

1. PRESUPPOSTI PER LA NOMINA DELL’A.D.S.

La nomina dell’A.D.S. può essere chiesta quando il beneficiario sia infermo di mente o presenti una menomazione fisica o psichica tale per cui sia impossibilitato a provvedere ai propri interessi, anche parzialmente o temporaneamente. Non si richiede che questa condizione incida sulla sfera cognitiva e volitiva, ma deve comprometterne l’autonomia funzionale della persona nella gestione dei propri interessi, non solo quelli patrimoniali, ma qualsiasi interesse della persona.

L’infermità e/o la menomazione devono essere certificate e non meramente presunte.

Tra l’impossibilità di provvedere ai propri interessi e la menomazione deve sussistere un nesso di causalità.

Lo stato di infermità e/o di menomazione deve sussistere nel momento in cui viene presentato il ricorso al G.T. e deve essere temporalmente apprezzabile; tuttavia anche sindromi intermittenti possono portare alla nomina dell’A.D.S. se gli intervalli di lucidità non sono tali da escludere il ricorso alla misura di protezione.

 

2. I DESTINATARI DELLA MISURA DI PROTEZIONE

Destinatari della misura di protezione possono essere:

ü   persone affette da disturbi psichici

ü   persone depresse

ü   persone affette da ritardo mentale

ü   persone in coma o in stato vegetativo

ü   persone affette da prodigalità

ü   persone dipendenti in modo cronico da alcol e/o da sostanze stupefacenti

ü   persone in età avanzata

 

3. CHI PUO’ CHIEDERE LA MISURA DI PROTEZIONE

L’A.D.S. può essere chiesta dal diretto interessato alla misura di protezione, dai Servizi Sociali, dal coniuge del beneficiario ancorché legalmente separato, dai parenti entro il IV grado e dagli affini entro il II grado, ed infine dal P.M.

 

4. IL PROCEDIMENTO

Il procedimento s’introduce sempre con ricorso indirizzato al GIUDICE TUTELARE del luogo in cui l’interessato alla misura di protezione ha la propria residenza o domicilio abituale.

Nel ricorso devono essere indicate le generalità del ricorrente e della persona per cui si chiede l’adozione della misura di protezione; i parenti entro il IV grado e gli affini entro il II grado di cui il ricorrente sia a conoscenza; l’esposizione delle ragioni poste a fondamento della domanda; l’indicazione degli atti che l’amministrato è in grado di compiere autonomamente e di quelli per cui necessita dell’affiancamento dell’A.D.S.; l’indicazione della figura del possibile A.D.S.

Il ricorso deve essere motivato e corredato dei certificati medici che attestano lo stato di infermità e/o di menomazione fisica o psichica dell’interessato alla misura di protezione.

Ricevuto il ricorso, il G.T. fissa udienza per l’ascolto dell’interessato e di ogni altra persona che possa fornire informazioni utili alla decisione; il ricorso unitamente al decreto di fissazione d’udienza deve essere notificato al destinatario della misura di protezione e ad ogni altra persona indicata dal G.T. (ad esempio i parenti entro il IV grado e gli affini entro il II grado); la cancelleria invece provvede a comunicare l’avvio della procedura al P.M.

Il G.T. può disporre ogni tipo di accertamento istruttorio per verificare la sussistenza dei presupposti per la nomina dell’A.D.S.

Dopo avere assunto, anche d’ufficio, ogni informazione utile alla decisione e sentito il parere del P.M., il G.T. definisce il procedimento con decreto motivato (art. 405 co.5 c.c.) che accoglie ovvero rigetta il ricorso; in caso di accoglimento viene fissata udienza in cui il nominato A.D.S. dovrà prestare giuramento. Il decreto di nomina stabilisce ex ante i poteri / doveri che l’A.D.S. dovrà osservare e determina gli atti che l’amministrato potrà compiere solo con l’ausilio dell’A.D.S., sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

 

5. DOCUMENTI DA ALLEGARE AL RICORSO

ü     l’estratto integrale dell’atto di nascita della persona nel cui interesse si chiede la nomina dell’A.D.S.

ü     la documentazione medica attestante l’infermità o la menomazione fisica / psichica

ü     il certificato storico di residenza e di stato di famiglia del beneficiario

ü     i documenti d’identità del ricorrente, del beneficiario e della persona indicata come possibile A.D.S.

ü     la dichiarazione di consenso alla nomina dell’A.D.S. da parte dei congiunti del destinatario della misura di protezione (tuttavia il consenso oppure il dissenso non sono vincolanti per la decisione del G.T.)

ü     il certificato dei carichi penali pendenti della persona indicata come A.D.S.

ü     la documentazione attestante la situazione patrimoniale del beneficiario (contratti di lavoro in essere, partecipazioni societarie, beni mobili ed immobili registrati, certificati di depositi, titolarità  conti correnti, investimenti, etc. etc.)

ü     contributo forfetario da € 27.00 mentre non è dovuto il contributo unificato in quanto il procedimento ne va esente.

 

6. IL DECRETO DI NOMINA DELL’A.D.S.

Il provvedimento che conclude la fase istruttoria assume le vesti del decreto motivato che, in caso di accoglimento della domanda, deve contenere le generalità del beneficiario della misura di protezione, le generalità del nominato A.D.S., la durata dell’A.D.S. (tempo determinato o indeterminato), i poteri dell’A.D.S. e quindi in concreto a quali ambiti della vita dell’amministrato il decreto fa riferimento e quali atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione l’A.D.S. potrà compiere in nome e per conto dell’amministrato.

L’oggetto dell’incarico dell’A.D.S. è individuato dall’art. 405 comma 5 c.c. che fa riferimento alla cura della persona dell’amministrato (cura della salute psicofisica dell’amministrato) ed alla gestione del suo patrimonio.

Nell’esercizio del suo incarico l’A.D.S. sarà tenuto a confrontarsi e intrattenere rapporti con soggetti terzi, potrà compiere negozi giuridici nell’interesse del beneficiario e sarà tenuto ad esibire a terzi la documentazione comprovante il conferimento dell’incarico, il tipo di poteri di cui è titolare ed a trasmettere i decreti autorizzativi del G.T. al compimento di atti specifici.

 

7. CESSAZIONE DELL’A.D.S.

La misura protettiva può cessare per decorrenza del termine (se stabilita a tempo determinato) salvo proroga disposta dal G.T. con decreto motivato; per il venir meno dei presupposti che avevano determinato la nomina dell’A.D.S. (ad esempio se l’amministrato rientra nel pieno possesso delle proprie capacità e si dimostra idoneo a prendersi cura dei propri interessi); per morte dell’amministrato, scomparsa o dichiarazione di morte presunta dell’amministrato.

La revoca della misura di protezione nei casi stabiliti dall’art. 413 comma I c.c. può essere chiesta dallo stesso beneficiario, dall’A.D.S. oppure dal P.M. mediante istanza indirizzata al G.T. sotto forma di ricorso debitamente motivato e documentato.

L’istanza di revoca, se proposta dal beneficiario o da soggetti terzi, dovrà essere comunicata all’A.D.S. ed al P.M. perché facciano pervenire le proprie osservazioni.

Il G.T. provvede sull’istanza di revoca con decreto motivato, assunto ogni genere di informazione utile alla decisione.

 

(a cura di Avv. Luca Conti)


domenica 2 febbraio 2025

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE: LA COMPARSA DI RISPOSTA NELLA CAUSA DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO










NORMATIVA DI RIFERIMENTO E FORMULARIO

 

Art. 166 c.p.c. (la costituzione del convenuto in giudizio)

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all’art. 167 c.p.c. con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

 

Art. 167 c.p.c. (la comparsa di risposta)

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova  di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domanda riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. 

Se intende chiamare in causa un terzo, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell’art. 269 c.p.c.

 

Art. 645 c.p.c. (l’opposizione)

L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L'atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all’art. 638 c.p.c. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il decreto affinché il cancelliere ne prenda nota.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito. Quando si svolge nelle forme del rito ordinario, l'anticipazione di cui all’art.163 bis co. II c.p.c., deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

 

Art. 648 c.p.c. (esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione)

Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza con ordinanza non impugnabile l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’art. 642 c.p.c. Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione  per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell'istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.

 

I L   F O R M U L A R I O

 

 

TRIBUNALE DI MILANO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

 

Per il creditore opposto: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... (C.F. ... omissis ...) rappresentato e difeso dall’Avv. ... omissis ... presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c.

Debitore opponente: CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ...C.F. ... omissis ... rappresentato e difeso dall’Avv. ... omissis ... ivi elettivamente domiciliato.

RG: … omissis …

Giudice: … omissis …

Udienza del: … omissis …

Per comunicazioni di cancelleria e notificazioni: ai sensi e per gli effetti dell’art. 170 c.p.c. si indicano l'indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ... ed il numero di fax … omissis …

 

P R E M E S S E

 

1) Col decreto ingiuntivo di pagamento n. ... omissis ... di data ... omissis ... il Tribunale di ... omissis ... in persona del Giudice ... omissis ... ha ingiunto a CAIO (attore opponente) di pagare in favore di TIZIO (convenuto/opposto) la somma di € ... omissis ... oltre agli interessi legali ed al rimborso delle spese legali della procedura monitoria, liquidate nella somma complessiva di € ... omissis ... di cui € … omissis … per compenso ed € … omissis … per spese esenti i.v.a., accessori fiscali come per legge.

2) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data ... omissis ... CAIO ha citato a giudizio TIZIO, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo le seguenti motivazioni: ... omissis ...

3) A mezzo del sottoscritto procuratore si costituisce in giudizio il creditore / opposto TIZIO, contestando in fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, anche per tutte le seguenti

 

M O T I V A Z I O N I

(...) esposizione delle motivazioni in fatto ed in diritto che giustificano la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande promosse dal debitore opponente (...)

Tutto ciò premesso, TIZIO come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra rassegna le seguenti

 

C O N C L U S I O N I

 

di cui chiede accoglimento.

Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Milano, in persona del Giudice ... omissis ... disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e contestazione, così giudicare.

In via preliminare: concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art.648 c.p.c. essendo l’opposizione non fondata né su prova scritta né di pronta soluzione.

Nel merito: rigettare l’opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo e per l’effetto condannare CAIO a pagare in favore di TIZIO le seguenti somme: … omissis …

In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale nella persona di CAIO e per testimoni sui fatti di cui alla narrativa, da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate ai sensi dell’art.171 ter c.p.c. Indicazione dei testimoni riservata nei termini di legge.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compensi da liquidarsi ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Elenco dei documenti allegati: 

1) atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

2) procura alle liti;

3) fascicolo monitorio;

4) altri documenti ... omissis ... 

Dichiarazione di valore: la presente comparsa di risposta, non contenendo domande riconvenzionali, non altera il valore dichiarato della lite già dichiarato dall’opponente.

Milano, lì … / … / 2025.

Avv. ________________

 

(a cura di Avv. Luca Conti)