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domenica 2 febbraio 2025

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE: LA COMPARSA DI RISPOSTA NELLA CAUSA DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO










NORMATIVA DI RIFERIMENTO E FORMULARIO

 

Art. 166 c.p.c. (la costituzione del convenuto in giudizio)

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all’art. 167 c.p.c. con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

 

Art. 167 c.p.c. (la comparsa di risposta)

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova  di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domanda riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. 

Se intende chiamare in causa un terzo, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell’art. 269 c.p.c.

 

Art. 645 c.p.c. (l’opposizione)

L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L'atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all’art. 638 c.p.c. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il decreto affinché il cancelliere ne prenda nota.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito. Quando si svolge nelle forme del rito ordinario, l'anticipazione di cui all’art.163 bis co. II c.p.c., deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

 

Art. 648 c.p.c. (esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione)

Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza con ordinanza non impugnabile l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’art. 642 c.p.c. Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione  per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell'istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.

 

I L   F O R M U L A R I O

 

 

TRIBUNALE DI MILANO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

 

Per il creditore opposto: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... (C.F. ... omissis ...) rappresentato e difeso dall’Avv. ... omissis ... presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c.

Debitore opponente: CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ...C.F. ... omissis ... rappresentato e difeso dall’Avv. ... omissis ... ivi elettivamente domiciliato.

RG: … omissis …

Giudice: … omissis …

Udienza del: … omissis …

Per comunicazioni di cancelleria e notificazioni: ai sensi e per gli effetti dell’art. 170 c.p.c. si indicano l'indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ... ed il numero di fax … omissis …

 

P R E M E S S E

 

1) Col decreto ingiuntivo di pagamento n. ... omissis ... di data ... omissis ... il Tribunale di ... omissis ... in persona del Giudice ... omissis ... ha ingiunto a CAIO (attore opponente) di pagare in favore di TIZIO (convenuto/opposto) la somma di € ... omissis ... oltre agli interessi legali ed al rimborso delle spese legali della procedura monitoria, liquidate nella somma complessiva di € ... omissis ... di cui € … omissis … per compenso ed € … omissis … per spese esenti i.v.a., accessori fiscali come per legge.

2) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data ... omissis ... CAIO ha citato a giudizio TIZIO, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo le seguenti motivazioni: ... omissis ...

3) A mezzo del sottoscritto procuratore si costituisce in giudizio il creditore / opposto TIZIO, contestando in fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, anche per tutte le seguenti

 

M O T I V A Z I O N I

(...) esposizione delle motivazioni in fatto ed in diritto che giustificano la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande promosse dal debitore opponente (...)

Tutto ciò premesso, TIZIO come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra rassegna le seguenti

 

C O N C L U S I O N I

 

di cui chiede accoglimento.

Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Milano, in persona del Giudice ... omissis ... disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e contestazione, così giudicare.

In via preliminare: concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art.648 c.p.c. essendo l’opposizione non fondata né su prova scritta né di pronta soluzione.

Nel merito: rigettare l’opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo e per l’effetto condannare CAIO a pagare in favore di TIZIO le seguenti somme: … omissis …

In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale nella persona di CAIO e per testimoni sui fatti di cui alla narrativa, da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate ai sensi dell’art.171 ter c.p.c. Indicazione dei testimoni riservata nei termini di legge.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compensi da liquidarsi ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Elenco dei documenti allegati: 

1) atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

2) procura alle liti;

3) fascicolo monitorio;

4) altri documenti ... omissis ... 

Dichiarazione di valore: la presente comparsa di risposta, non contenendo domande riconvenzionali, non altera il valore dichiarato della lite già dichiarato dall’opponente.

Milano, lì … / … / 2025.

Avv. ________________

 

(a cura di Avv. Luca Conti)


giovedì 23 gennaio 2025

DIRITTO DI FAMIGLIA: RICORSO PER LA DETERMINAZIONE DEL MANTENIMENTO A FAVORE DEL FIGLIO MAGGIORENNE







Lo Studio legale CONTI si occupa - tra le altre cose - di tutte le controversie di diritto di famiglia con particolare attenzione rivolta alle cause di determinazione, modificazione e/o revoca del contributo al mantenimento dei figli, siano essi minorenni o maggiorenni.

Il raggiungimento della maggiore età non comporta automaticamente il venir meno dell'obbligazione in capo ai genitori di mantenere i figli; detto obbligo permane soprattutto quando i figli decidano di proseguire i propri studi una volta ultimato il ciclo scolastico.

Lo stesso figlio/a divenuto maggiorenne può agire iure proprio nei confronti di uno o di entrambi i genitori per vedere accertato il proprio diritto a ricevere un assegno di mantenimento.

Si propone di seguito il formulario del ricorso ai sensi dell’art. 337 septies c.c. che il figlio/a divenuto/a maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente può attivare iure proprio nei confronti dei genitori per ottenere coattivamente il pagamento di un assegno di mantenimento.

 

 

TRIBUNALE DI OMISSIS

Ricorso ai sensi dell’art. 337 septies c.c.

Ricorrente: FIGLIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ...  rappresentato e difeso dall’Avv. ... omissis ... (C.F. / p.i. ... omissis ...) presso il cui Studio Legale a ... omissis ... in Via / P.zza … omissis … è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente ricorso su separato documento informatico ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c.,

Resistenti:

PADRE, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... ;

MADRE, nata a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... .

Oggetto: ricorso per la determinazione dell’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.

Per comunicazioni di cancelleria e notificazioni: ai sensi dell’art. 170 c.p.c. si chiede di ricevere ogni comunicazione notificazione inerente il procedimento al numero di fax (+39) ... omissis ...  oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...

P R E M E S S E

1) il ricorrente è FIGLIO di … … … e di  … … … come da certificato di nascita che si acclude (doc.1);

2) la residenza del nucleo famigliare è stata fissata in … … … come da certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia che si acclude (doc.2);

3) ultimato con profitto il liceo, il FIGLIO ha deciso proseguire il proprio percorso formativo, iscrivendosi all’università di … … … corso di laurea / specializzazione in … … … (doc.3);

4) per frequentare detto corso di studi il FIGLIO si è dovuto trasferire a vivere nel Comune di … … … dove ha fissato la propria residenza … … … (doc.4);

5) il costo della retta universitaria ammonta ad € … … … (doc.5);

6) il costo del canone di locazione relativo all’appartamento preso in affitto dal FIGLIO è pari ad € … … … (doc.6);

7) il FIGLIO ha chiesto ai propri genitori di sostenerlo economicamente, contribuendo al suo mantenimento come studente universitario fuori sede;

8) i genitori hanno opposto il proprio rifiuto;

9) il padre svolge la seguente attività lavorativa … … … in dipendenza della quale matura un reddito annuo di € … … … (doc.7);

10) la madre svolge la seguente attività lavorativa … … … in dipendenza della quale matura un reddito annuo di € … … … (doc.8);

11) il FIGLIO allo stato attuale non è economicamente autosufficiente.

MOTIVAZIONI IN DIRITTO

La richiesta del FIGLIO - non economicamente autosufficiente - di vedersi riconosciuto il pagamento di un assegno di mantenimento da parte dei genitori in proporzione ai rispettivi redditi è del tutto legittima, atteso che per costante giurisprudenza il raggiungimento della maggiore età non comporta automaticamente il venire meno del dovere per i genitori di contribuire al mantenimento della prole, mentre permane fin tanto che questa non abbia raggiunto l’autosufficienza economica; in particolare quando il FIGLIO decida di proseguire il proprio percorso formativo affinando le proprie conoscenze e specializzazioni iscrivendosi ad un corso di laurea universitario.

Non è in discussione l’attuale stato di incapienza economica del figlio, al contrario dei genitori che, in quanto stabilmente occupati in attività lavorativa, percepiscono un reddito imponibile tale da poter contribuire in tutto o in parte alle spese universitarie e locatizie del FIGLIO.

*****

Tutto ciò premesso e considerato, il FIGLIO come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra,

R I C O R R E

all’Ill.mo di Tribunale di … … … affinché, esaminato il presente ricorso ed i documenti ad esso allegati, previa designazione del Giudice Relatore e fissazione dell’udienza di comparizione personale delle parti dinnanzi a Sé e concessione del conseguente termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ai resistenti, con avvertimento rivolto a questi che dovranno costituirsi in giudizio almeno trenta giorni prima della fissata udienza, che non costituendosi in giudizio si procederà comunque in loro contumacia, che l’emananda sentenza sarà considerata come resa in regolare contraddittorio, che la ritardata costituzione in giudizio comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è necessaria in tutti i giudizi dinnanzi al Tribunale ad eccezione del caso previsto dall’art. 86 c.p.c. o dalle leggi speciali e che sussistendone in presupposti potranno formulare domanda di ammissione al P.S.S., al fine di vedere accolte le seguenti

          C O N C L U S I O N I

Piaccia all’Ill.mo Tribunale di … … … disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e contestazione, così giudicare.

Nel merito: determinare nella somma di € … … … il contributo complessivo a favore del FIGLIO da porsi a carico in solido di entrambi i genitori con decorrenza … … … da accreditarsi anticipatamente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese alle coordinate iban intestate al figlio, ovvero la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione ISTAT al 100% degli indici al consumo, decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.

In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale nella persona dei genitori resistenti e per testimoni sui fatti di causa come esposti in narrativa, da articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie integrative, previa lettura delle difese che saranno articolate dalla resistente.

In ogni caso: con vittoria di spese e compensi ai sensi del D.M. n.55/14 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Elenco delle produzioni documentali in copia:

1)    come da narrativa … … …

Con Osservanza.

Luogo … … … data … … …

Avv.… … … … …                                                                                                          

 

 

  

mercoledì 22 gennaio 2025

DIRITTO DI FAMIGLIA: L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI MAGGIORENNI

 




L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I

FIGLI MAGGIORENNI

 

L’assegno di mantenimento è dovuto non solo a favore dei figli minorenni, rispetto ai quali presume iuris tantum la “non autosufficienza economica”, ma anche a favore di quelli maggiorenni, il cui pagamento è dovuto fin tanto che gli stessi non abbiano conseguito un’attività lavorativa, tale da garantirgli - appunto - “l’autosufficienza economica”.

Il raggiungimento della maggiore età del figlio non comporta, pertanto, l’automatica cessazione dell’obbligo di mantenimento posto a carico dei genitori.

Come noto, entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli in misura corrispondente alle proprie disponibilità economiche ed al proprio reddito, secondo il cosiddetto principio della proporzionalità (Cass. civ. sez. I, ord. n.4145 del 10.02.2023).

Quando il figlio maggiorenne convive con uno dei genitori, l’assegno di mantenimento va pagato direttamente al genitore convivente, posto che si presume che sia quest’ultimo a farsi carico delle spese domestiche per utenze, vitto, alloggio e così via. Lo stesso genitore convivente può attivarsi in sede giudiziale per pretendere coattivamente dall’altro genitore il pagamento del contributo al mantenimento.

Il genitore obbligato al pagamento - invece - non può decidere autonomamente di versare il mantenimento direttamente al figlio; infatti, l’ordinanza della Corte di cassazione, sez.I n.9700 del 13.04.2021 ha stabilito che il beneficiario dell’assegno così come indicato nel provvedimento di separazione o di divorzio non può essere modificato dalle parti arbitrariamente, ma solo per espressa disposizione del giudice.

Quando, invece, il figlio maggiorenne cessa di convivere col genitore collocatario (si pensi al caso degli studenti universitari fuori sede), può agire egli stesso iure proprio per pretendere da entrambi genitori il pagamento del mantenimento (art.337 septies c.c.). Ne segue che, cessata la convivenza, parimenti cessa in capo al genitore la legittimazione a richiedere all’altro genitore il contributo al mantenimento del figlio.

L'obbligo di versare l’assegno per il figlio divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente può venire meno solo per disposizione dell’Autorità Giudiziaria previa domanda rivolta al Tribunale dal genitore obbligato.

Altrimenti detto, l’obbligazione di pagamento non cessa automaticamente, ma deve essere il genitore ad attivarsi per chiederne la revoca, provando al Tribunale che il figlio ha conseguito un’attività lavorativa stabile e la conseguente stabilità economica.

Nell’ordinamento italiano, la circostanza che il figlio maggiorenne prosegua il proprio percorso formativo dopo il liceo impegnandosi in studi avanzati costituisce una valida giustificazione per conservare il contributo al mantenimento.

Tuttavia, per gli adulti che non si trovano più in un percorso di studi, la dimostrazione di circostanze che impediscono l'indipendenza economica richiede una verifica rigorosa da parte del Tribunale, in linea con il principio di responsabilità personale.

Così, nel caso in cui il figlio di genitori separati o divorziati abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia ancora reperito una occupazione lavorativa stabile o che lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, egli non può soddisfare l'esigenza di una vita dignitosa mediante la sola attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre, dovendosi invece impegnare nella ricerca di un lavoro stabile ed adeguato, ovvero ricorrendo ad altri strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cass. civ. I sez., ord. n.29264 del 7.10.2022).

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che, ultimato il percorso formativo prescelto, il figlio maggiorenne deve adoperarsi per rendersi economicamente autonomo. A tal fine, egli è tenuto ad impegnarsi razionalmente e attivamente per trovare un’occupazione, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni (Cass. civ.  I sez., ord. n.17183 del 14.08.2020).

Più di recente la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che trascorso un certo lasso di tempo dal completamento del ciclo di studi e conseguito un diploma, l’obbligo di mantenimento non può protrarsi oltre certi limiti di tempo e di ragionevolezza. Se il figlio (nella fattispecie esaminata dalla Corte aveva compiuto trent’anni) è ancora senza lavoro, il giudice può stabilire la cessazione del sostegno economico (Cass. civ., I sez., sent. n.2259 del 23.01.2024; Cass. civ., I sez., ord. n.24731 del 16.09.2024; Cass. civ., Sez. I, ord. 20 settembre 2023 n. 26875).

La Suprema Corte ha riassunto alcune tra le evenienze che comportano il sorgere ovvero la conferma del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, quali:

a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali;

b) la prosecuzione di studi ultra-liceali con diligenza - da cui si desuma l’esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini;

c) l’essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi in cui il figlio si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro, nonché la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l’effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca.

Pertanto, nel caso in cui il figlio divenuto maggiorenne non sia in grado di dimostrare con idonee allegazioni l’avveramento di almeno una tra le tre succitate condizioni, la statuizione a carico del genitore obbligato dovrà essere revocata.

 

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

(art.337 septies c.c.)

Il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione), costituisce un importante indicatore d’inerzia colpevole del figlio maggiorenne. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto (Cass. civ., sez. I, sent. 31564 del 9.1.2024).

Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Il principio di proporzionalità governa, quindi, il rapporto interno fra i genitori, imponendo che questi ultimi adempiano i loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass. civ., sez. I, sent. 14371 del 23.5.2024).

Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cass. civ., sez. I, sent. 12123 del 6.5.2024).

Il figlio neomaggiorenne che prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione ha diritto al mantenimento. Nel progressivo trascorrere del tempo deve invece attivarsi, specie ove non concluda gli studi, per il reperimento di una occupazione che gli consenta una vita dignitosa, anche eventualmente ridimensionando le proprie aspirazioni (Cass. civ., sez. I, sent. 9776 del 11.4.2024).

L'assegno di natura alimentare non può essere equiparato all'assegno di mantenimento per i figli, essendo diverse sia la natura e sia le finalità proprie dei due tipi di assegno, solo in minima parte potendo coincidere le due provvidenze. Invero, l'assegno di mantenimento può comprende anche la quota alimentare e non presuppone necessariamente lo stato di bisogno, su cui il ricorrente ampiamente ha insistito, dimostrando di avere qualificato la domanda originaria proprio come domanda per alimenti, così come ritenuto dai giudici di merito in primo e secondo grado. In ogni caso, la domanda di assegno alimentare costituisce, comunque, un minus rispetto alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne portatore di handicap grave e richiede la ricorrenza di un più stringente presupposto, costituito dallo stato di bisogno. Ne consegue che la domanda di mantenimento, ove venga formulata per la prima volta in appello in un giudizio alimentare promosso ai sensi dell’art.433 c.c., diversamente che nel caso inverso, è inammissibile e va qualificata come domanda nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c., atteso che la diversa natura degli interessi ad essa sottesi comporterebbe un ampliamento della materia giustiziabile incompatibile con il rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo (Cass. civ., sez. I, sent. 2710 del 29.1.2024).

In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova della sussistenza delle condizioni su cui si fonda il diritto, che è a carico del richiedente (il genitore con cui il figlio vive o il figlio stesso), è particolarmente gravoso per il 'figlio adulto', vertendo sulle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. civ., sez. I, ord. 2252 23.1.2024).

Nel caso in cui il figlio di genitori separati o divorziati abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia ancora reperito una occupazione lavorativa stabile o che lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, egli non può soddisfare l'esigenza di una vita dignitosa mediante la sola attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre, dovendosi invece impegnare nella ricerca di un lavoro stabile ed adeguato, ovvero ricorrendo ad altri strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cass. civ., sez. I, ord. 29264 del 7.10.2022).

Ultimato il percorso formativo prescelto, il figlio maggiorenne deve adoperarsi per rendersi economicamente autonomo. A tal fine, egli è tenuto ad impegnarsi razionalmente e attivamente per trovare un’occupazione, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni (Cass. civ. , sez. I, ord. 17183 del 14.8.2020).

Trascorso un certo lasso di tempo dal completamento del ciclo di studi e conseguito un diploma, l’obbligo di mantenimento non può protrarsi oltre certi limiti di tempo e di ragionevolezza. Se il figlio (nella fattispecie esaminata dalla Corte aveva compiuto trent’anni) è ancora senza lavoro, il giudice può stabilire la cessazione del sostegno economico (Cass. civ., sez. I, ord. 26875 del 20.9.2023).

In materia di separazione dei coniugi, la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio (Cass. civ., sez. I, sent. 29977 del 31.12.2020).

Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. civ., sez. I, ord. 17183 del 14.08.2020).

La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (Cass. civ., sez. VI, ord. 5088 del 5.3.2018).

Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio in sede giudiziaria di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante, non avendo egli alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere (Cass. civ., sez. I, sent. 12391 del 17.3.2017).

La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (Cass. civ., sez. I, sent. 12952 del 22.6.2016).

 

(a cura di Avv. Luca Conti)