L’EDUCAZIONE DEI FIGLI E LE CONSEGUENZE
PENALI NEI CASI DI ABUSO
Tra i doveri dei genitori c’è
anche quello di educare i figli: l’art. 315 c.c. stabilisce che il figlio ha diritto di essere
mantenuto, educato, istruito e
assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue
inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
L’art. 316 c.c. stabilisce
che entrambi i genitori esercitano di comune accordo la responsabilità
genitoriale tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle
aspirazioni del figlio. I genitori di comune
accordo adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione.
Fatte queste premesse, non si
deve pensare che l’imprimatur educativo dei genitori rispetto ai figli sia
assoluto e insuscettibile di essere sanzionato; l’abuso dei mezzi di correzione
e di disciplina, anche in presenza di comportamenti del minore ritenuti errati,
non può mai portare all’uso della violenza (fisica o verbale) né a condotte
svilenti in suo danno.
L’abuso dei mezzi di
correzione e di disciplina è sanzionato dall’art.571
del Codice penale: chiunque abusa dei mezzi di correzione o di
disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui
affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia,
ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto
deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la
reclusione fino a sei mesi.
Se dal fatto deriva una
lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583
c.p., ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da
tre a otto anni.
Lo scopo di
questa norma è quello di tutelare l'incolumità fisica, l'inviolabilità e la
libertà di manifestazione del pensiero del figlio. Trattasi
di un reato “a forma libera” in quanto può essere commesso in qualsiasi modo, e
si configura come l’esercizio illecito (eccessivo e sproporzionato) di un
potere (quello educativo) riconosciuto come lecito dall'ordinamento: altrimenti
detto educare i figli è un dovere, ma abusare di strumenti di disciplina attraverso
la violenza fisica e/o verbale non lo è.
Il reato previsto dall’art.
571 c.p. presuppone l'uso non appropriato di
metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti,
quali l'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l'obbligo di
condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate. Esula, invece, dal suo perimetro applicativo qualunque
forma di violenza fisica e/o psichica, ancorché sostenuta da un intento
correttivo.
I soggetti attivi del reato possono
essere, oltre ai genitori, anche gli insegnanti, gli educatori, i parenti ed i
tutori dei minori; soggetto passivo del reato è chiunque sia sottoposto
all’autorità di questi soggetti per motivi di educazione, istruzione, cura,
vigilanza o custodia.
È bene sapere che non ogni
condotta aggressiva (fisica o morale), sia pure in sé integrante in astratto un
"abuso", determina necessariamente il configurarsi del reato, essendo
invece necessario dimostrarne l'idoneità a determinare il pericolo di una
malattia nel corpo o nella mente del soggetto passivo: la conseguenza del reato
è - dunque - un pericolo di malattia fisica o psichica nella persona che lo
subisce.
Va detto, infine, che il reato
di abuso di metodi correzionali si distingue dal diverso reato di maltrattamenti in famiglia sanzionato dall’art.
572 c.p., in quanto il secondo prevede una
condotta abituale del soggetto agente ed
in generale prescinde dall’intento educativo:
altrimenti detto, il reato previsto dall’art. 571 c.p. può avverarsi anche in
presenza di un singolo atto illecito e soggiace allo scopo educativo (sebbene
eccessivo) del minore; viceversa, i maltrattamenti in famiglia consistono esclusivamente
in comportamenti maltrattanti fisici e/o psicologici, prolungati nel tempo che
assolvono l’unico intento delittuoso di ledere l’integrità fisica e/o psichica
di chi subisce il reato.
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
Cassazione
penale, sez. VI, sent. 09/05/2025, n.25518
Il genitore che usa
sistematicamente violenza fisica e morale verso il figlio, anche con intento
correttivo o educativo, commette il reato di maltrattamenti in famiglia.
Integra il
delitto di maltrattamenti in famiglia - e non quello di abuso dei mezzi di
correzione - la consumazione da parte del genitore nei confronti del figlio
minore di reiterati atti di violenza fisica e morale,
anche qualora gli stessi possano ritenersi compatibili con un intento
correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui l'agente è
portatore, in quanto l'uso sistematico di violenza fisica e morale, come
ordinario trattamento del minore affidato, anche se sorretto da animus corrigendi,
configura il reato di cui all’art.572 c.p.
Cassazione
penale, sez. VI, sent. 26/09/2024, n.37747
L'uso sistematico della
violenza nel trattamento ordinario del minore integra il reato di
maltrattamenti anche se sostenuto da "animus corrigendi".
L'impiego sistematico della
violenza come pratica comune nel trattamento di un minore affidato, anche se
motivato da un'intenzione correttiva, non rientra nella fattispecie di abuso
dei mezzi di correzione, ma caratterizza, sia oggettivamente che soggettivamente,
i tratti del più grave reato di maltrattamenti.
Cassazione
penale, sez. VI, sent. 19/06/2024, n.34276
Sull’interpretazione del reato
di abuso dei mezzi di coercizione.
Il reato di abuso dei mezzi di
coercizione o disciplina presuppone l'uso non appropriato di metodi o
comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l'esclusione
temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l'obbligo di condotte riparatorie
o forme di rimprovero non riservate. Esula, invece, dal suo perimetro
applicativo qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta
da animus corrigendi, atteso che, secondo la linea evolutiva tracciata dalla
Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, le condotte,
connotate da modalità aggressive, sono incompatibili con l'esercizio lecito del
potere correttivo ed educativo che mai deve deprimere l'armonico sviluppo della
personalità del minore.
Tribunale Udine,
sent. 03/06/2024, n.837
L'uso di violenza fisica che
comporti lesioni del corpo del minore colpito integra senza dubbio abuso dei
mezzi di correzione
Costituisce un abuso dei mezzi di correzione l'uso di violenza fisica,
nel caso di specie di uno schiaffo sferrato in pieno volto, che
abbia provocato lesioni fisiche al minore che seppur non più un infante (il
minore dodicenne nel caso di specie) è comunque sensibile alla violenza fisica.
Mentre un'aggressione fisica più lieve, foriera di sensazioni meramente
dolorose senza lividi od altro sarebbe senz'altro rientrata in un legittimo
esercizio dello ius corrigendi.
Corte appello
Ancona, sent. 16/04/2024, n.467
Ai fini della configurazione
del reato di cui all'art. 571 c.p., è richiesto che la condotta violenta sia
rivolta a fini educativi o di correzione di comportamenti ritenuti errati.
La condotta di un genitore
che, pur con eccessiva severità e metodi pedagogici discutibili, disciplina il
figlio con comportamenti violenti (danni a oggetti, urla, schiaffi) che non
provocano lesioni gravi e non determinano uno stato di intollerabile soggezione
nella vittima, può configurare il reato di abuso dei mezzi di correzione di cui
all’art. 571 c.p. e non la più grave fattispecie di lesioni personali.
Tribunale Udine,
sent. 06/03/2024, n.229
Per l'integrazione dell'abuso
dei mezzi di correzione la condotta dell'agente deve essere idonea a
determinare il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente.
L'abuso dei
mezzi di correzione è un reato di pericolo per la cui integrazione è
sufficiente il mero pericolo che il soggetto passivo subisca una malattia nel
corpo o nella mente, intesa come qualsiasi alterazione
dell'integrità fisica, ovvero ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica
del soggetto passivo, dallo 'stato "d'ansia, all'insonnia, dalla
depressione, ai disturbi del carattere e del corpo. Dunque, non ogni condotta
aggressiva fisica o morale o anche diseducativa, sia pure in sé integrante un
"abuso" dei mezzi di correzione, determina il configurarsi del reato,
dal momento che è necessario dimostrarne l'idoneità a determinare il pericolo
di una malattia nel corpo o nella mente, ossia un impatto potenzialmente
dannoso sulla salute fisica o psichica della persona offesa, idoneità che è
difficilmente riferibile a singole o sporadiche condotte non connotate da
incisiva afflittività.
(a cura di Avv. Luca Conti)





