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venerdì 7 marzo 2025

CONDOMINIO: IL DISTACCO DALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

 







LA RINUNCIA DEL CONDOMINO ALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

 

Può il singolo condomino rinunciare all’impianto di riscaldamento centralizzato condominiale, ossia chiedere all’amministratore il distacco della propria utenza dalla centrale termica per passare al riscaldamento autonomo? E se sì, quali sono le conseguenze pratiche per il condomino.

La risposta è affermativa ed in questo senso soccorre l’art. 1118 c.c. che recita: il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.

Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

Alla stregua di quanto precede, il condomino che non intende essere più vincolato alle spese dipendenti dall’impianto di riscaldamento centralizzato può rivolgere all’amministratore la richiesta di distacco, e nel caso in cui il distacco sia praticabile non sarà più tenuto a sostenere le spese di approvvigionamento del combustibile necessario a far funzionare l’impianto.

Ciò nonostante, il condomino resterà vincolato a contribuire alle sole spese di conservazione, di manutenzione ed eventualmente di sostituzione della centrale termica, proprio perché l’art. 1118 c.c. esclude la rinunzia alle parti comuni di cui ogni condomino è proprietario per quota millesimale.

La norma pone, tuttavia, un limite all’esercizio del distacco, che deve essere materialmente praticabile e non deve recare pregiudizio o eccessivi aggravi di spesa agli altri condomini.

La domanda di distacco dovrà essere corredata da una relazione tecnica e da un progetto di fattibilità.

Sull’argomento in trattazione la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “(…) l'art. 1118 c.c., come modificato dalla legge n.220/2012, consente al condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato - di riscaldamento o di raffreddamento - condominiale ove una siffatta condotta non determini notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto stesso o aggravi di spesa per gli altri condomini, e dell'insussistenza di tali pregiudizi quel condomino deve fornire la prova, mediante preventiva informazione corredata da documentazione tecnica, salvo che l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria, autonoma valutazione del loro non verificarsi (…)” Cass. civ., sez. VI, sent. n.22285 del 3.11.2016

E ancora: “(…) in tema di condominio, la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale operata dal singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato è legittima quando l'interessato dimostri che, dal suo operato, non derivano aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell'impianto, ne squilibri termici pregiudizievoli per la erogazione del servizio. Quale squilibrio termico non deve essere intesa la possibile differente temperatura nell'appartamento distaccato in quanto, in ogni caso, anche senza distaccarsi il proprietario potrebbe sempre semplicemente chiudere i propri radiatori. Se così non fosse, quel distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato ammesso in linea di principio sarebbe sempre da escludere in concreto, in quanto nell'ambito di un condominio ogni unità immobiliare confina con almeno un'altra unità immobiliare, per cui il distacco dall'impianto centralizzato da parte di uno dei condomini provocherebbe sempre quel tipo di squilibrio termico che, invece, deve essere considerato irrilevante (…)” Cass. civ., sez. II, sent. n.11857 del 27.5.2011

Per quanto riguarda - invece - le spese di conservazione, manutenzione ed eventuale sostituzione della centrale termica la giurisprudenza di merito ha chiarito che “(…) in caso di distacco dall'impianto centralizzato, non essendo configurabile una rinuncia alla comproprietà dello stesso, il condomino non può sottrarsi al contributo per le spese di conservazione del predetto impianto. D'altra parte, tra le spese indicate dall'art. 1104 c.c. soltanto quelle per la conservazione della cosa comune costituiscono obbligazioni propter rem e per questo il condomino non può sottrarsi all'obbligo del loro pagamento ai sensi dell'art. 1118, comma 2°, c.c. Tale ultima norma, invece, significativamente nulla dispone per le spese relative al godimento delle cose comuni. Quando non può ritenersi illegittima la rinuncia di un condomino all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento, non potranno essere poste a carico dello stesso, in applicazione del principio contenuto nell'art. 1123, comma 2°, c.c., le spese per l'uso del servizio centralizzato, vale a dire le spese per l'acquisto del carburante, in assenza di validi e probanti elementi che dimostrino un aggravio di spesa per gli altri condomini in conseguenza del distacco (…)” Corte d’appello Roma, sent. del 18.04.2007

In conclusione, ciò che il condomino deve fare prima di esercitare il proprio diritto al distacco è di munirsi di una perizia tecnica tramite un perito termotecnico specializzato, che fornisca all’amministratore i dettagli dell’operazione di distacco, come questa verrebbe praticata e le possibili conseguenze in negativo (se esistenti) per gli altri condomini.

La norma in trattazione non sottopone necessariamente a delibera assembleare la fattibilità del distacco allorché la documentazione tecnica esibita a supporto della domanda di distacco non evidenzi criticità né pregiudizi per gli altri condomini; in caso di dissenso, trattandosi di una controversia condominiale in materia di utilizzo di beni comuni, dovrebbe  darsi ingresso al tentativo di mediazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 28/2010.

 

(a cura di Avv. Luca Conti)

 



martedì 4 febbraio 2025

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (artt.404 e ss. c.c.)

 






L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

(artt.404 e ss. c.c.)

 

L’amministrazione di sostegno (di seguito A.D.S.) è una forma di tutela prevista dall’ordinamento (artt. 404 e ss. c.c.) per le persone affette da infermità o da una menomazione fisica o psichica, che si trovano nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. Quando una persona versa in queste condizioni e viene affiancata da un A.D.S., non perde la capacità di agire limitatamente al compimento di quegli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore, e può compiere validamente tutti gli atti necessari a soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana.

La nomina dell’A.D.S. può essere chiesta anche dal diretto interessato, dai Servizi Sociali, dal coniuge, dai parenti entro il IV grado, dagli affini entro il II grado e dal pubblico ministero.

La competenza a decidere sulla domanda di A.D.S. spetta al Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario della misura di protezione risiede o ha il proprio domicilio abituale; la procedura si conclude con decreto motivato che nomina l’A.D.S. oppure rigetta il ricorso; è sempre necessario l’intervento del Pubblico Ministero (art.70 c.p.c.).

 

1. PRESUPPOSTI PER LA NOMINA DELL’A.D.S.

La nomina dell’A.D.S. può essere chiesta quando il beneficiario sia infermo di mente o presenti una menomazione fisica o psichica tale per cui sia impossibilitato a provvedere ai propri interessi, anche parzialmente o temporaneamente. Non si richiede che questa condizione incida sulla sfera cognitiva e volitiva, ma deve comprometterne l’autonomia funzionale della persona nella gestione dei propri interessi, non solo quelli patrimoniali, ma qualsiasi interesse della persona.

L’infermità e/o la menomazione devono essere certificate e non meramente presunte.

Tra l’impossibilità di provvedere ai propri interessi e la menomazione deve sussistere un nesso di causalità.

Lo stato di infermità e/o di menomazione deve sussistere nel momento in cui viene presentato il ricorso al G.T. e deve essere temporalmente apprezzabile; tuttavia anche sindromi intermittenti possono portare alla nomina dell’A.D.S. se gli intervalli di lucidità non sono tali da escludere il ricorso alla misura di protezione.

 

2. I DESTINATARI DELLA MISURA DI PROTEZIONE

Destinatari della misura di protezione possono essere:

ü   persone affette da disturbi psichici

ü   persone depresse

ü   persone affette da ritardo mentale

ü   persone in coma o in stato vegetativo

ü   persone affette da prodigalità

ü   persone dipendenti in modo cronico da alcol e/o da sostanze stupefacenti

ü   persone in età avanzata

 

3. CHI PUO’ CHIEDERE LA MISURA DI PROTEZIONE

L’A.D.S. può essere chiesta dal diretto interessato alla misura di protezione, dai Servizi Sociali, dal coniuge del beneficiario ancorché legalmente separato, dai parenti entro il IV grado e dagli affini entro il II grado, ed infine dal P.M.

 

4. IL PROCEDIMENTO

Il procedimento s’introduce sempre con ricorso indirizzato al GIUDICE TUTELARE del luogo in cui l’interessato alla misura di protezione ha la propria residenza o domicilio abituale.

Nel ricorso devono essere indicate le generalità del ricorrente e della persona per cui si chiede l’adozione della misura di protezione; i parenti entro il IV grado e gli affini entro il II grado di cui il ricorrente sia a conoscenza; l’esposizione delle ragioni poste a fondamento della domanda; l’indicazione degli atti che l’amministrato è in grado di compiere autonomamente e di quelli per cui necessita dell’affiancamento dell’A.D.S.; l’indicazione della figura del possibile A.D.S.

Il ricorso deve essere motivato e corredato dei certificati medici che attestano lo stato di infermità e/o di menomazione fisica o psichica dell’interessato alla misura di protezione.

Ricevuto il ricorso, il G.T. fissa udienza per l’ascolto dell’interessato e di ogni altra persona che possa fornire informazioni utili alla decisione; il ricorso unitamente al decreto di fissazione d’udienza deve essere notificato al destinatario della misura di protezione e ad ogni altra persona indicata dal G.T. (ad esempio i parenti entro il IV grado e gli affini entro il II grado); la cancelleria invece provvede a comunicare l’avvio della procedura al P.M.

Il G.T. può disporre ogni tipo di accertamento istruttorio per verificare la sussistenza dei presupposti per la nomina dell’A.D.S.

Dopo avere assunto, anche d’ufficio, ogni informazione utile alla decisione e sentito il parere del P.M., il G.T. definisce il procedimento con decreto motivato (art. 405 co.5 c.c.) che accoglie ovvero rigetta il ricorso; in caso di accoglimento viene fissata udienza in cui il nominato A.D.S. dovrà prestare giuramento. Il decreto di nomina stabilisce ex ante i poteri / doveri che l’A.D.S. dovrà osservare e determina gli atti che l’amministrato potrà compiere solo con l’ausilio dell’A.D.S., sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

 

5. DOCUMENTI DA ALLEGARE AL RICORSO

ü     l’estratto integrale dell’atto di nascita della persona nel cui interesse si chiede la nomina dell’A.D.S.

ü     la documentazione medica attestante l’infermità o la menomazione fisica / psichica

ü     il certificato storico di residenza e di stato di famiglia del beneficiario

ü     i documenti d’identità del ricorrente, del beneficiario e della persona indicata come possibile A.D.S.

ü     la dichiarazione di consenso alla nomina dell’A.D.S. da parte dei congiunti del destinatario della misura di protezione (tuttavia il consenso oppure il dissenso non sono vincolanti per la decisione del G.T.)

ü     il certificato dei carichi penali pendenti della persona indicata come A.D.S.

ü     la documentazione attestante la situazione patrimoniale del beneficiario (contratti di lavoro in essere, partecipazioni societarie, beni mobili ed immobili registrati, certificati di depositi, titolarità  conti correnti, investimenti, etc. etc.)

ü     contributo forfetario da € 27.00 mentre non è dovuto il contributo unificato in quanto il procedimento ne va esente.

 

6. IL DECRETO DI NOMINA DELL’A.D.S.

Il provvedimento che conclude la fase istruttoria assume le vesti del decreto motivato che, in caso di accoglimento della domanda, deve contenere le generalità del beneficiario della misura di protezione, le generalità del nominato A.D.S., la durata dell’A.D.S. (tempo determinato o indeterminato), i poteri dell’A.D.S. e quindi in concreto a quali ambiti della vita dell’amministrato il decreto fa riferimento e quali atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione l’A.D.S. potrà compiere in nome e per conto dell’amministrato.

L’oggetto dell’incarico dell’A.D.S. è individuato dall’art. 405 comma 5 c.c. che fa riferimento alla cura della persona dell’amministrato (cura della salute psicofisica dell’amministrato) ed alla gestione del suo patrimonio.

Nell’esercizio del suo incarico l’A.D.S. sarà tenuto a confrontarsi e intrattenere rapporti con soggetti terzi, potrà compiere negozi giuridici nell’interesse del beneficiario e sarà tenuto ad esibire a terzi la documentazione comprovante il conferimento dell’incarico, il tipo di poteri di cui è titolare ed a trasmettere i decreti autorizzativi del G.T. al compimento di atti specifici.

 

7. CESSAZIONE DELL’A.D.S.

La misura protettiva può cessare per decorrenza del termine (se stabilita a tempo determinato) salvo proroga disposta dal G.T. con decreto motivato; per il venir meno dei presupposti che avevano determinato la nomina dell’A.D.S. (ad esempio se l’amministrato rientra nel pieno possesso delle proprie capacità e si dimostra idoneo a prendersi cura dei propri interessi); per morte dell’amministrato, scomparsa o dichiarazione di morte presunta dell’amministrato.

La revoca della misura di protezione nei casi stabiliti dall’art. 413 comma I c.c. può essere chiesta dallo stesso beneficiario, dall’A.D.S. oppure dal P.M. mediante istanza indirizzata al G.T. sotto forma di ricorso debitamente motivato e documentato.

L’istanza di revoca, se proposta dal beneficiario o da soggetti terzi, dovrà essere comunicata all’A.D.S. ed al P.M. perché facciano pervenire le proprie osservazioni.

Il G.T. provvede sull’istanza di revoca con decreto motivato, assunto ogni genere di informazione utile alla decisione.

 

(a cura di Avv. Luca Conti)


domenica 2 febbraio 2025

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE: LA COMPARSA DI RISPOSTA NELLA CAUSA DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO










NORMATIVA DI RIFERIMENTO E FORMULARIO

 

Art. 166 c.p.c. (la costituzione del convenuto in giudizio)

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all’art. 167 c.p.c. con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

 

Art. 167 c.p.c. (la comparsa di risposta)

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova  di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domanda riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. 

Se intende chiamare in causa un terzo, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell’art. 269 c.p.c.

 

Art. 645 c.p.c. (l’opposizione)

L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L'atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all’art. 638 c.p.c. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il decreto affinché il cancelliere ne prenda nota.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito. Quando si svolge nelle forme del rito ordinario, l'anticipazione di cui all’art.163 bis co. II c.p.c., deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

 

Art. 648 c.p.c. (esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione)

Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza con ordinanza non impugnabile l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’art. 642 c.p.c. Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione  per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell'istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.

 

I L   F O R M U L A R I O

 

 

TRIBUNALE DI MILANO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

 

Per il creditore opposto: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... (C.F. ... omissis ...) rappresentato e difeso dall’Avv. ... omissis ... presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c.

Debitore opponente: CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ...C.F. ... omissis ... rappresentato e difeso dall’Avv. ... omissis ... ivi elettivamente domiciliato.

RG: … omissis …

Giudice: … omissis …

Udienza del: … omissis …

Per comunicazioni di cancelleria e notificazioni: ai sensi e per gli effetti dell’art. 170 c.p.c. si indicano l'indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ... ed il numero di fax … omissis …

 

P R E M E S S E

 

1) Col decreto ingiuntivo di pagamento n. ... omissis ... di data ... omissis ... il Tribunale di ... omissis ... in persona del Giudice ... omissis ... ha ingiunto a CAIO (attore opponente) di pagare in favore di TIZIO (convenuto/opposto) la somma di € ... omissis ... oltre agli interessi legali ed al rimborso delle spese legali della procedura monitoria, liquidate nella somma complessiva di € ... omissis ... di cui € … omissis … per compenso ed € … omissis … per spese esenti i.v.a., accessori fiscali come per legge.

2) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data ... omissis ... CAIO ha citato a giudizio TIZIO, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo le seguenti motivazioni: ... omissis ...

3) A mezzo del sottoscritto procuratore si costituisce in giudizio il creditore / opposto TIZIO, contestando in fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, anche per tutte le seguenti

 

M O T I V A Z I O N I

(...) esposizione delle motivazioni in fatto ed in diritto che giustificano la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande promosse dal debitore opponente (...)

Tutto ciò premesso, TIZIO come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra rassegna le seguenti

 

C O N C L U S I O N I

 

di cui chiede accoglimento.

Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Milano, in persona del Giudice ... omissis ... disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e contestazione, così giudicare.

In via preliminare: concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art.648 c.p.c. essendo l’opposizione non fondata né su prova scritta né di pronta soluzione.

Nel merito: rigettare l’opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo e per l’effetto condannare CAIO a pagare in favore di TIZIO le seguenti somme: … omissis …

In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale nella persona di CAIO e per testimoni sui fatti di cui alla narrativa, da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate ai sensi dell’art.171 ter c.p.c. Indicazione dei testimoni riservata nei termini di legge.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compensi da liquidarsi ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Elenco dei documenti allegati: 

1) atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

2) procura alle liti;

3) fascicolo monitorio;

4) altri documenti ... omissis ... 

Dichiarazione di valore: la presente comparsa di risposta, non contenendo domande riconvenzionali, non altera il valore dichiarato della lite già dichiarato dall’opponente.

Milano, lì … / … / 2025.

Avv. ________________

 

(a cura di Avv. Luca Conti)


giovedì 23 gennaio 2025

DIRITTO DI FAMIGLIA: RICORSO PER LA DETERMINAZIONE DEL MANTENIMENTO A FAVORE DEL FIGLIO MAGGIORENNE







Lo Studio legale CONTI si occupa - tra le altre cose - di tutte le controversie di diritto di famiglia con particolare attenzione rivolta alle cause di determinazione, modificazione e/o revoca del contributo al mantenimento dei figli, siano essi minorenni o maggiorenni.

Il raggiungimento della maggiore età non comporta automaticamente il venir meno dell'obbligazione in capo ai genitori di mantenere i figli; detto obbligo permane soprattutto quando i figli decidano di proseguire i propri studi una volta ultimato il ciclo scolastico.

Lo stesso figlio/a divenuto maggiorenne può agire iure proprio nei confronti di uno o di entrambi i genitori per vedere accertato il proprio diritto a ricevere un assegno di mantenimento.

Si propone di seguito il formulario del ricorso ai sensi dell’art. 337 septies c.c. che il figlio/a divenuto/a maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente può attivare iure proprio nei confronti dei genitori per ottenere coattivamente il pagamento di un assegno di mantenimento.

 

 

TRIBUNALE DI OMISSIS

Ricorso ai sensi dell’art. 337 septies c.c.

Ricorrente: FIGLIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ...  rappresentato e difeso dall’Avv. ... omissis ... (C.F. / p.i. ... omissis ...) presso il cui Studio Legale a ... omissis ... in Via / P.zza … omissis … è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente ricorso su separato documento informatico ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c.,

Resistenti:

PADRE, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... ;

MADRE, nata a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... .

Oggetto: ricorso per la determinazione dell’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.

Per comunicazioni di cancelleria e notificazioni: ai sensi dell’art. 170 c.p.c. si chiede di ricevere ogni comunicazione notificazione inerente il procedimento al numero di fax (+39) ... omissis ...  oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...

P R E M E S S E

1) il ricorrente è FIGLIO di … … … e di  … … … come da certificato di nascita che si acclude (doc.1);

2) la residenza del nucleo famigliare è stata fissata in … … … come da certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia che si acclude (doc.2);

3) ultimato con profitto il liceo, il FIGLIO ha deciso proseguire il proprio percorso formativo, iscrivendosi all’università di … … … corso di laurea / specializzazione in … … … (doc.3);

4) per frequentare detto corso di studi il FIGLIO si è dovuto trasferire a vivere nel Comune di … … … dove ha fissato la propria residenza … … … (doc.4);

5) il costo della retta universitaria ammonta ad € … … … (doc.5);

6) il costo del canone di locazione relativo all’appartamento preso in affitto dal FIGLIO è pari ad € … … … (doc.6);

7) il FIGLIO ha chiesto ai propri genitori di sostenerlo economicamente, contribuendo al suo mantenimento come studente universitario fuori sede;

8) i genitori hanno opposto il proprio rifiuto;

9) il padre svolge la seguente attività lavorativa … … … in dipendenza della quale matura un reddito annuo di € … … … (doc.7);

10) la madre svolge la seguente attività lavorativa … … … in dipendenza della quale matura un reddito annuo di € … … … (doc.8);

11) il FIGLIO allo stato attuale non è economicamente autosufficiente.

MOTIVAZIONI IN DIRITTO

La richiesta del FIGLIO - non economicamente autosufficiente - di vedersi riconosciuto il pagamento di un assegno di mantenimento da parte dei genitori in proporzione ai rispettivi redditi è del tutto legittima, atteso che per costante giurisprudenza il raggiungimento della maggiore età non comporta automaticamente il venire meno del dovere per i genitori di contribuire al mantenimento della prole, mentre permane fin tanto che questa non abbia raggiunto l’autosufficienza economica; in particolare quando il FIGLIO decida di proseguire il proprio percorso formativo affinando le proprie conoscenze e specializzazioni iscrivendosi ad un corso di laurea universitario.

Non è in discussione l’attuale stato di incapienza economica del figlio, al contrario dei genitori che, in quanto stabilmente occupati in attività lavorativa, percepiscono un reddito imponibile tale da poter contribuire in tutto o in parte alle spese universitarie e locatizie del FIGLIO.

*****

Tutto ciò premesso e considerato, il FIGLIO come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra,

R I C O R R E

all’Ill.mo di Tribunale di … … … affinché, esaminato il presente ricorso ed i documenti ad esso allegati, previa designazione del Giudice Relatore e fissazione dell’udienza di comparizione personale delle parti dinnanzi a Sé e concessione del conseguente termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ai resistenti, con avvertimento rivolto a questi che dovranno costituirsi in giudizio almeno trenta giorni prima della fissata udienza, che non costituendosi in giudizio si procederà comunque in loro contumacia, che l’emananda sentenza sarà considerata come resa in regolare contraddittorio, che la ritardata costituzione in giudizio comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è necessaria in tutti i giudizi dinnanzi al Tribunale ad eccezione del caso previsto dall’art. 86 c.p.c. o dalle leggi speciali e che sussistendone in presupposti potranno formulare domanda di ammissione al P.S.S., al fine di vedere accolte le seguenti

          C O N C L U S I O N I

Piaccia all’Ill.mo Tribunale di … … … disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e contestazione, così giudicare.

Nel merito: determinare nella somma di € … … … il contributo complessivo a favore del FIGLIO da porsi a carico in solido di entrambi i genitori con decorrenza … … … da accreditarsi anticipatamente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese alle coordinate iban intestate al figlio, ovvero la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione ISTAT al 100% degli indici al consumo, decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.

In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale nella persona dei genitori resistenti e per testimoni sui fatti di causa come esposti in narrativa, da articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie integrative, previa lettura delle difese che saranno articolate dalla resistente.

In ogni caso: con vittoria di spese e compensi ai sensi del D.M. n.55/14 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Elenco delle produzioni documentali in copia:

1)    come da narrativa … … …

Con Osservanza.

Luogo … … … data … … …

Avv.… … … … …