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giovedì 16 ottobre 2025

DIRITTO PENALE: LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMIGLIARE

 








LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI

ASSISTENZA FAMIGLIARE

 

 

L’art.570 c.p. punisce chi abbandona senza giustificato motivo il tetto coniugale ovvero tiene una condotta contraria al benessere famigliare, venendo meno agli obblighi verso figli, coniuge o altri familiari.

La norma punisce - altresì - chi malversa i beni del figlio o del coniuge, o non fornisce mezzi di sussistenza a discendenti minori, inabili al lavoro, ascendenti o coniuge non separato per colpa. 

Le fattispecie delle condotte omissive o contrarie al benessere famigliare si possono sintetizzare come segue:

·                 Abbandono della dimora famigliare: chi lascia il tetto coniugale, sottraendosi agli obblighi di assistenza materiale e morale nei confronti del coniuge e/o dei figli. 

·                 Condotta contraria all'ordine della famiglia: chi viola gli obblighi di assistenza morale e spirituale nei confronti della famiglia.

·                 Sottrazione di mezzi di sussistenza: chi non fornisce i mezzi necessari per vivere ai figli minorenni o agli inabili al lavoro, agli ascendenti (nonni) ovvero al coniuge non separato per colpa. 

·                 Malversazione dei beni: chi amministra male o sperpera i beni dei figli o del coniuge. 

L’art. 570 bis c.p.c. punisce - invece - chi viola obblighi di assistenza familiare a seguito di separazione o divorzio, ad esempio non versando l'assegno di mantenimento per il coniuge (separato o divorziato senza colpa) e/o per i figli non economicamente autosufficienti stabilito al tribunale in sede civile.

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare si concretizza quando l'inadempimento è grave, prolungato nel tempo e ingiustificato.

Se l’obbligato ha la precisa volontà di sottrarsi ai propri obblighi ovvero se dilapida il proprio patrimonio per rendersi incapiente, se l’inadempimento è grave e prolungato nel tempo, queste condotte costituiscono reato. L’elemento fondamentale che non può mancare in questa fattispecie di reato è il dolo del soggetto agente, vale a dire la precisa e consapevole volontà di sottrarsi ai propri doveri.

Cause di esclusione del reato: se l’obbligato al pagamento dell’assegno perde senza colpa il posto di lavoro ovvero cade in disgrazia - ad esempio - per comprovati e gravi motivi di salute, in questi casi l’inadempimento non costituisce reato. Quindi, non costituisce reato l'inadempimento dovuto a impossibilità economica assoluta e incolpevole. 

Le pene: per entrambi i reati la pena prevista dal Codice penale è la reclusione fino ad un anno ovvero la multa fino ad € 1.032,00.

In merito a queste due fattispecie di reato si segnalano le più recenti sentenze dell’autorità giudiziaria:

 

Tribunale di Nola, sent. 03/06/2025, n.386

La completa e totale assenza del versamento del mantenimento da parte dell'obbligato evidenzia la sussistenza del dolo.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare per mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, il modesto ammontare dell'assegno, cumulativi, è di per sé indice della natura di mezzo di sussistenza della somma in questione, destinata a sopperire soltanto alle più elementari esigenze di vita dei destinatari; dal punto di vista soggettivo la natura totalitaria dell'inadempimento da parte dell'imputato costituisce un elemento incontrovertibile della sussistenza del dolo di non adempiere, vieppiù se nessuna giustificazione difensiva è stata fornita in sede processuale.

 

 

Tribunale di Cassino, sent. 29/04/2025, n.172

Violazione degli obblighi di mantenimento.

Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condotta di chi omette di versare, o versa tardivamente, il contributo economico mensile stabilito per il mantenimento del figlio minore, come disposto da un decreto del Tribunale.

 

 

Cassazione penale, sez. VI, sent. 04/04/2025, n.19715

Il mancato pagamento delle spese straordinarie costituisce violazione degli obblighi familiari.

Integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, il mancato pagamento delle spese straordinarie, previste nel titolo giudiziario o in un accordo tra coniugi, destinate a soddisfare bisogni dei figli prevedibili nel loro ripetersi ad intervalli di tempo più o meno ampi, nonché delle spese imprevedibili che risultano indispensabili per l'interesse dei predetti.

 

 

Cassazione penale, sez. VI, sent. 04/04/2025, n.19715

Il mancato pagamento delle spese straordinarie costituisce violazione degli obblighi familiari

 

Le spese straordinarie, così come definite dalla giurisprudenza civile, assumono rilevanza anche in sede penale, in quanto il mancato pagamento integra il reato punti dall’art. 570 bis c.p.

 

 

Tribunale di Ferrara, sent. 10/03/2025, n.1878

L'omissione del versamento dei mezzi di sussistenza al coniuge bisognoso integra il reato di violazione degli obblighi familiari, a meno che sussista una persistente, oggettiva e incolpevole impossibilità di adempiervi.

 

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare sussiste qualora l'obbligato ometta di versare i mezzi di sussistenza al coniuge in stato di bisogno, salvo il caso di una persistente, oggettiva, assoluta e incolpevole impossibilità a adempiere. Una mera flessione degli introiti economici o periodi di difficoltà finanziaria non escludono la responsabilità penale, in quanto l'obbligato è tenuto ad attivarsi per adempiere la propria prestazione. La manifesta volontà di non adempiere, desumibile anche dalla mancata effettuazione di pagamenti parziali pur in presenza di un reddito e dalla possibilità di destinare risorse disponibili, integra il reato.

 

(a cura di Avv. Luca Conti)



martedì 30 settembre 2025

IL CONDUTTORE DEVE RISARCIRE AL LOCATORE I DANNI ARRECATI ALL’IMMOBILE

 






IL CONDUTTORE DEVE RISARCIRE AL LOCATORE I DANNI ARRECATI ALL’IMMOBILE

 

Il rapporto locatizio tra proprietario e inquilino non si esaurisce con la restituzione al primo dell’immobile concesso in locazione; l’inquilino deve restituirlo nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto, fatta salva la normale usura.

Il conduttore, infatti, deve servirsi dell’immobile conformemente al contratto e conservalo in buono stato di manutenzione con la diligenza del buon padre di famiglia.

A questo riguardo l'art. 1590 c.c. stabilisce che il conduttore deve restituire la cosa locata nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuta dal locatore, salvo il normale deterioramento o il consumo derivante dall'uso conforme al contratto e secondo la descrizione delle parti. In assenza di una descrizione iniziale, si presume che l'immobile fosse in buone condizioni. 

L'inosservanza di quest’obbligo costituisce un inadempimento contrattuale ed un illecito imputabile al conduttore, che giustifica il diritto al risarcimento dei danni a condizione che si verifichi un danno patrimoniale superiore alla normale usura.

È dovere del proprietario fornire la prova del deterioramento superiore alla norma, mentre è onere del conduttore di dimostrare che - eventualmente - i danni riscontrati non gli sono imputabili.

La prova dei danni può essere offerta con ogni mezzo, eventualmente anche per testimoni, ma è preferibile che essi siano documentati da foto di confronto tra lo stato dell’immobile all’inizio del rapporto locatizio e lo stato alla riconsegna. I danni devono essere provati e liquidati a mezzo di fatture / ricevute fiscali delle riparazioni.

Dal punto di vista del conduttore è sempre prudenziale scrivere un verbale di riconsegna da far firmare al locatore; la mancanza di un verbale di riconsegna espone il conduttore alla possibilità di subire un’ingiustificata causa per danni.

Sul punto la Corte di Cassazione ha stabilito che: “qualora, in violazione dell’art.1590 c.c., al momento della riconsegna l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso dello stesso, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l'esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest'ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto - da parte di terzi - richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori (Cass. civ., Sez. III, sent. n.6596 del 07.03.2019).

I tribunali territoriali hanno variamente affermato che: “Il danno da inesatto adempimento dell'obbligazione di restituzione dell'immobile locato si giustifica in quanto detta obbligazione non si esaurisce con la riconsegna, ma necessita della restituzione dell'immobile nello stato indicato dal primo e dal terzo comma dell’art. 1590 c.c.” (Tribunale Bari, sez. III, sent. n.4923 del 06/12/2024).

Sulla ripartizione dell’onere probatorio tra proprietario e inquilino: “l’art. 1590 c.c. prevede che il conduttore deve restituire la cosa locata nello stesso stato in cui l'ha ricevuta, salvo il normale uso. Nel caso di inadempimento o inesatto adempimento di tale obbligo, il conduttore deve risarcire il danno; in tal caso, ai fini del riparto dell'onere della prova, incombe sul locatore dimostrare il deterioramento della cosa tra il momento della consegna e quello della restituzione, mentre sul conduttore grava l'onere di provare il fatto impeditivo della sua responsabilità, ossia che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile” (…) “Nell'ipotesi di inadempimento del conduttore all'obbligo di consegna della cosa locata nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, è onere del locatore fornire la prova del fatto costitutivo del diritto, cioè che vi sia stato deterioramento(Tribunale Lucca, sez. I, sent. n.993 del 23/09/2024, n.993; Tribunale Nola, sez. I, sent. n.2365 del 05/08/2024; Cass. civ., sez. III, sent. n.21071 del 27/07/2024).

Trattandosi di una controversia scaturente da un contratto di locazione, l’atto introduttivo di una causa per danni promossa dal proprietario nei confronti dell’inquilino dovrà assumere la forma del ricorso ai sensi dell’art.447 bis c.p.c. e seguire il rito previsto dagli artt. 414 e ss. c.p.c.

(a cura di Avv. Luca Conti)

 



lunedì 30 giugno 2025

FORMULARIO: IL RICORSO CUMULATIVO DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO

 







TRIBUNALE DI MILANO

Ricorso cumulativo di separazione e divorzio

ai sensi dell’art.473 bis 49-51 c.p.c.

 

 

Ricorrenti: signor … … … … nato a … … … …  il … … … …  e residente … … … …  in Via / P.zza … … … … C.F. … … … … rappresentato e difeso dall’Avv. TIZIO  (C.F. … … … … ) presso il cui Studio Legale a … … … … in Via / P.zza … … … … è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata su separato documento informatico ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c.

e

signora … … … …, nata a … … … … a … … … … il … … … … e residente a … … … … in Via / P.zza … … … … C.F. … … … … agli effetti del presente atto rappresentata e difesa dall’Avv. CAIO (C.F. … … … … ) presso il cui Studio Legale a … … … …  in Via / P.zza … … … … è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata su separato documento informatico ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c.

Oggetto: ricorso cumulativo di separazione e divorzio proposto congiuntamente ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 c.p.c.

Comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: i sottoscritti avvocati chiedono di ricevere comunicazioni inerenti la procedura agli indirizzi di posta elettronica certificata … … … … ovvero al numero di fax  … … … …

 

P R E M E S S O

 

- che i ricorrenti hanno contratto matrimonio secondo il rito religioso (oppure) civile in località … … … …  il … … … …;

- che il matrimonio è stato annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. … … … … parte … … … …  Serie … … … …  dell’anno … … … …  come da estratto dell’atto di matrimonio che si produce (doc.1);

- che i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della separazione (oppure) comunione dei beni;

- che dall’unione coniugale sono nati figli … … … …  come da certificato di nascita che si produce (doc.2);

- che la dimora coniugale è stata fissata nel Comune di … … … … in Via / P.zza … … … …;

- che detta dimora è di proprietà di … … … … come da atto di acquisto (oppure) è condotta in locazione, come da contratto di locazione che si produce (doc.3);

- che il marito è attualmente occupato con un contratto di lavoro dipendente full-time e matura un reddito imponibile annuo pari a circa € … … … … come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi (doc.4);

- che la moglie è attualmente occupata con un contratto di lavoro dipendente full-time e matura un reddito imponibile annuo pari a circa € … … … … come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi (doc.5);

- che marito e moglie sono titolari dei seguenti rapporti di c/c di cui si produce il saldo contabile degli ultimi tre anni (doc.6-7);

- che i coniugi  altresì titolari di diritti reali sui seguenti beni immobili … … … … (doc.8);

- che i figli frequentano la scuola … … … … e durante il tempo libero svolgono le seguenti attività extrascolastiche / ludiche / frequentazioni … … … … come da piano genitoriale che si produce (doc.9);

- che a causa del venir meno dell’affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d’intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente, anche per non turbare l’equilibrata crescita psicofisica dei figli;

che i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano sin  d’ora di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l’udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;

- che i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono altresì determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell’art. 473 bis 49) c.p.c.

*****

Tutto ciò premesso e considerato, i coniugi come in epigrafe meglio generalizzati, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati

 

R I C O R R O N O

 

al Presidente del Tribunale di Milano affinché, letto il presente ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, previa fissazione dell’udienza di comparizione dinnanzi al Giudice Relatore (oppure) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti  al Collegio per

 

OMOLOGARE CON SENTENZA

 

la separazione consensuale alle seguenti

 

C O N D I Z I O N I

 

1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.

2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di _______________ in Via / P.zza _____________ unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a ____________________ nell’interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l’autosufficienza economica.

PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI

3. I figli ____________________ restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell’assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.

4. I figli ____________________ restano collocati prevalentemente presso la dimora materna (oppure) paterna; la madre (ovvero) il padre eserciterà il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 

4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l’orario di cena, quando li riporterà presso la residenza abituale e comunque entro le ore __________ ; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali come da piano genitoriale _________________________ ;

4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell’alternanza settimanale; durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il _____________ di ogni anno, il tutto come da piano genitoriale allegato al presente ricorso.

5. TIZIO verserà a CAIA tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l’assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € __________ e così € __________ per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall’omologazione della separazione.

6. Le spese straordinarie nell’interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 

6/a) le spese per la retta scolastica, per l’acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell’altro genitore;

6/b) le spese per l’iscrizione all’università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell’altro genitore.

7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, TIZIO verserà a CAIA tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € ______________ che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall’omologazione della separazione, e così fin tanto che CAIA non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa tale da garantirle l’autosostentamento economico.

8. Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci _________________ .

9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l’espatrio.

*****

Decorsi i termini di legge dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al Giudice Relatore rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti dinnanzi al allo stesso Giudice Relatore (oppure) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere

 

P R O N U N C I A R E

 

sentenza di scioglimento del matrimonio (oppure) di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti

 

C O N D I Z I O N I

 

1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di ________________.

2. Confermare l’assegnazione pro tempore della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di _______________ in Via / P.zza _____________ unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di ____________________ nell’interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l’autosufficienza economica.

PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI

3. Confermare l’affidamento dei figli ____________________ ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell’assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.

4. Confermare la collocazione prevalente dei figli ____________________ presso la dimora materna (oppure) paterna.

5. La madre (oppure) il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 

5/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l’orario di cena, quando li riporterà presso la residenza abituale e comunque entro le ore __________ ; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali _________________________ ;

5/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell’alternanza settimanale; durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il _____________ di ogni anno.

6. Confermare l’assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € __________ mensili e così € __________ per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.

7. Confermare che le spese straordinarie nell’interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 

7/a) le spese per la retta scolastica, per l’acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell’altro genitore;

7/b) le spese per l’iscrizione all’università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell’altro genitore.

8. Determinare in € ______________ l’importo dell’assegno divorzile che il signor ____________ verserà alla signora ___________ entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese tramite accredito in c/c e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.

9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.

Dichiarazione di valore: il presente procedimento sconta un C.U. fisso pari ad € 43,00.

Elenco delle produzioni documentali:

1) Estratto autentico dell’atto di matrimonio;

2) Certificato di nascita dei figli;

3) Certificato di nascita e residenza dei coniugi;

4) Certificato di Stato di Famiglia;

5) Contratto di acquisto (o di locazione) della dimora coniugale;

6) Dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi relativi agli ultimi tre periodi d’imposta;

7) Estratti c/c dei coniugi degli ultimi tre anni;

8) Visure attestanti la titolarità di diritti reali su beni immobili e/o mobili registrati;

9) Piano genitoriale per i figli minorenni.

Con Osservanza.

Luogo ______________ lì _______________ 

Avvocato 1 ___________________________

Avvocato 2 ___________________________

 

 

*Sottoscrivono il presente ricorso, anche ai fini della rinuncia all’udienza di comparizione delle Parti e come esplicita dichiarazione di non volersi riconciliare, i coniugi:

Signor ______________________

Signora _____________________



DIRITTO DI FAMIGLIA: IL RICORSO CUMULATIVO DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO



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La domanda cumulativa di separazione e di divorzio

(Cass. civ., sez. I, sent. n.28727 del 16.10.2023)

 

1) Introduzione.

La Riforma Cartabia risponde alla necessità di velocizzare i tempi del processo.

In materia di diritto di famiglia la novità più interessante è rappresentata dall’art 473 bis 49) c.p.c., che consente ai coniugi di presentare la domanda di divorzio (scioglimento del matrimonio celebrato in forma civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in forma religiosa) già con la domanda di separazione.

Di questa novità si è occupata - in particolare - la sentenza della Cassazione civile, sez. I, del 16.102023 n.28727 che ha esteso questa facoltà alla domanda proposta in forma congiunta da entrambi i coniugi.

Questa facoltà non deve portare a pensare che la fine del matrimonio avvenga in modo diretto ed immediato.

Anzitutto, occorre che la sentenza che definisce il giudizio di separazione (passaggio obbligato) sia passata in giudicato e - dunque - non più impugnabile: occorre pertanto che tra la data di pronunciamento della sentenza di separazione e quella di divorzio intercorra un lasso di tempo di almeno sei mesi ovvero di dodici mesi a seconda che il ricorso introduttivo per la separazione sia stato presentato congiuntamente da entrambi coniugi oppure separatamente.

La domanda di divorzio diventa procedibile solo dopo che è decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

 

2) Ricorso introduttivo e competenza territoriale.

La domanda cumulativa di separazione e di divorzio può essere presentata autonomamente da ciascun coniuge con ricorso al tribunale, oppure congiuntamente da entrambi.

Sull’ammissibilità della domanda cumulativa presentata in forma congiunta non c’è stata uniformità di vedute tra i tribunali territoriali: secondo alcuni sarebbe ammissibile, secondo altri no; e così è stato fino alla sentenza della Cassazione civile, sez. I, del 16.102023 n.28727 .

Il Tribunale di Genova, così come quelli di Rovigo, Modena e Bolzano hanno sposato da subito l’ammissibilità del ricorso cumulativo proposto in forma congiunta, mentre i Tribunali di Bari e Padova propendevano per l’inammissibilità.

Ma considerato che la Riforma Cartabia assolve lo scopo di accelerare e semplificare le procedure, nel silenzio della legge che non fa distinguo tra procedura contenziosa e consensuale o congiunta, non si vede perché la domanda cumulativa non possa essere proposta congiuntamente in caso di totale accordo tra i coniugi su aspetti economici e non, gestione dei figli e quant’altro, sia per la separazione sia per il successivo divorzio.

A livello applicativo, una volta trascorsi i termini di legge dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, il tribunale dovrebbe rimettere la causa nel ruolo e riconvocare i coniugi davanti al giudice relatore per confermare da un lato l’intenzione di non volersi riconciliare e dall’altro le condizioni già articolare nel ricorso introduttivo.

In questo solco si pone la sentenza del T.O. di Milano, IX Sezione, n.3542/2023 dd. 05/05/2023 secondo la quale, una volta trascorsi i sei mesi da quando i coniugi sono comparsi per la prima volta davanti al giudice relatore in sede di separazione (nel caso si trattava di una separazione richiesta congiuntamente da entrambi i coniugi in presenza di figli minorenni), la causa andrà rimessa nel ruolo dello stesso giudice, il quale dovrà acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di voler confermare le condizioni di divorzio già articolate nel ricorso introduttivo.

Quanto alla competenza territoriale, se la domanda è proposta autonomamente da ciascun coniuge di fronte a giudici diversi, si applica l’art. 40 c.p.c. e pertanto le due cause saranno riunite in una sola causa di fronte al giudice adìto per primo; al contrario in presenza di figli minorenni troverà sempre applicazione l’art. 473 bis 11) c.p.c. per cui le cause saranno riunite di fronte al giudice nel cui circondario è stabilita la residenza abituale dei minori.

 

3) Il procedimento.

Come detto in premessa, quella della domanda cumulativa è una facoltà concessa ai coniugi, ma non è obbligatoria, nel senso che la domanda può essere proposta autonomamente ovvero congiuntamente da entrambi i coniugi; se un coniuge ha presentato autonomamente la sola domanda di separazione, l’altro coniuge convenuto a giudizio potrà presentare a propria volta domanda cumulativa di separazione e divorzio; ovvero se un coniuge ha presentato autonomamente il ricorso cumulativo, l’altro coniuge potrà aderirvi e chiedere la conversione del rito da contenzioso a congiunto.

La domanda cumulativa di separazione e divorzio si propone sotto forma di ricorso, che deve contenere le generalità dei coniugi e dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti se ve ne sono, l’esposizione chiara, circostanziata e sintetica delle ragioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della domanda di separazione e divorzio, la determinazione dell’oggetto della domanda, l’indicazione dei mezzi di prova di cui ci si vuole avvalere.

In presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, e quindi in presenza di domande aventi per oggetto il contributo economico in favore della prole, devono essere allegate al ricorso le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre periodi d’imposta, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili o mobili registrati, il saldo dei c/c bancari degli ultimi tre anni ed il piano genitoriale riguardante la gestione di figli minorenni.

Ai sensi dell’art. 473 bis 14) c.p.c. a seguito della presentazione del ricorso, il Presidente del Tribunale entro i successivi tre giorni nomina un giudice relatore che tratterà la causa, fissa la data dell’udienza di prima comparizione delle parti ed assegna al convenuto un termine per costituirsi in giudizio, cosa che deve avvenire almeno trenta giorni liberi prima della prima udienza.

Tra il giorno del deposito del ricorso e la prima udienza di comparizione non devono trascorrere più di novanta giorni.

Apparentemente la procedura sembra più snella rispetto al passato, perché viene ridotto il termine per la nomina del giudice relatore, viene eliminata l’udienza filtro presidenziale e viene fissato un termine breve tra la data di presentazione del ricorso e la prima udienza di comparizione dei coniugi avanti al giudice relatore.

Nel caso di ricorso promosso da un solo coniuge, questo andrà notificato insieme al decreto di fissazione d’udienza al coniuge convenuto almeno sessanta giorni prima della prima udienza di comparizione.

Se la domanda cumulativa di separazione e divorzio è proposta congiuntamente, i coniugi con apposita dichiarazione allegata al ricorso introduttivo e sottoscritta personalmente possono chiedere al tribunale di non comparire avanti al giudice relatore, rinunciando di fatto all’udienza di comparizione e sostituendola col deposito telematico di note sintetiche di trattazione scritta, dichiarando altresì che non hanno intenzione di riconciliarsi.

Va però detto che, se tra il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e l’instaurazione del giudizio di divorzio sopravvengono circostanze nuove che determinano il venir meno del consenso inizialmente prestato dalle parti al divorzio congiunto, quest’ultimo dovrà essere dichiarato improcedibile e la fase del divorzio dovrà riprendere con un nuovo ricorso contenzioso.

(a cura di Avv. Luca Conti)


 


venerdì 7 marzo 2025

CONDOMINIO: IL DISTACCO DALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

 







LA RINUNCIA DEL CONDOMINO ALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

 

Può il singolo condomino rinunciare all’impianto di riscaldamento centralizzato condominiale, ossia chiedere all’amministratore il distacco della propria utenza dalla centrale termica per passare al riscaldamento autonomo? E se sì, quali sono le conseguenze pratiche per il condomino.

La risposta è affermativa ed in questo senso soccorre l’art. 1118 c.c. che recita: il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.

Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

Alla stregua di quanto precede, il condomino che non intende essere più vincolato alle spese dipendenti dall’impianto di riscaldamento centralizzato può rivolgere all’amministratore la richiesta di distacco, e nel caso in cui il distacco sia praticabile non sarà più tenuto a sostenere le spese di approvvigionamento del combustibile necessario a far funzionare l’impianto.

Ciò nonostante, il condomino resterà vincolato a contribuire alle sole spese di conservazione, di manutenzione ed eventualmente di sostituzione della centrale termica, proprio perché l’art. 1118 c.c. esclude la rinunzia alle parti comuni di cui ogni condomino è proprietario per quota millesimale.

La norma pone, tuttavia, un limite all’esercizio del distacco, che deve essere materialmente praticabile e non deve recare pregiudizio o eccessivi aggravi di spesa agli altri condomini.

La domanda di distacco dovrà essere corredata da una relazione tecnica e da un progetto di fattibilità.

Sull’argomento in trattazione la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “(…) l'art. 1118 c.c., come modificato dalla legge n.220/2012, consente al condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato - di riscaldamento o di raffreddamento - condominiale ove una siffatta condotta non determini notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto stesso o aggravi di spesa per gli altri condomini, e dell'insussistenza di tali pregiudizi quel condomino deve fornire la prova, mediante preventiva informazione corredata da documentazione tecnica, salvo che l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria, autonoma valutazione del loro non verificarsi (…)” Cass. civ., sez. VI, sent. n.22285 del 3.11.2016

E ancora: “(…) in tema di condominio, la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale operata dal singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato è legittima quando l'interessato dimostri che, dal suo operato, non derivano aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell'impianto, ne squilibri termici pregiudizievoli per la erogazione del servizio. Quale squilibrio termico non deve essere intesa la possibile differente temperatura nell'appartamento distaccato in quanto, in ogni caso, anche senza distaccarsi il proprietario potrebbe sempre semplicemente chiudere i propri radiatori. Se così non fosse, quel distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato ammesso in linea di principio sarebbe sempre da escludere in concreto, in quanto nell'ambito di un condominio ogni unità immobiliare confina con almeno un'altra unità immobiliare, per cui il distacco dall'impianto centralizzato da parte di uno dei condomini provocherebbe sempre quel tipo di squilibrio termico che, invece, deve essere considerato irrilevante (…)” Cass. civ., sez. II, sent. n.11857 del 27.5.2011

Per quanto riguarda - invece - le spese di conservazione, manutenzione ed eventuale sostituzione della centrale termica la giurisprudenza di merito ha chiarito che “(…) in caso di distacco dall'impianto centralizzato, non essendo configurabile una rinuncia alla comproprietà dello stesso, il condomino non può sottrarsi al contributo per le spese di conservazione del predetto impianto. D'altra parte, tra le spese indicate dall'art. 1104 c.c. soltanto quelle per la conservazione della cosa comune costituiscono obbligazioni propter rem e per questo il condomino non può sottrarsi all'obbligo del loro pagamento ai sensi dell'art. 1118, comma 2°, c.c. Tale ultima norma, invece, significativamente nulla dispone per le spese relative al godimento delle cose comuni. Quando non può ritenersi illegittima la rinuncia di un condomino all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento, non potranno essere poste a carico dello stesso, in applicazione del principio contenuto nell'art. 1123, comma 2°, c.c., le spese per l'uso del servizio centralizzato, vale a dire le spese per l'acquisto del carburante, in assenza di validi e probanti elementi che dimostrino un aggravio di spesa per gli altri condomini in conseguenza del distacco (…)” Corte d’appello Roma, sent. del 18.04.2007

In conclusione, ciò che il condomino deve fare prima di esercitare il proprio diritto al distacco è di munirsi di una perizia tecnica tramite un perito termotecnico specializzato, che fornisca all’amministratore i dettagli dell’operazione di distacco, come questa verrebbe praticata e le possibili conseguenze in negativo (se esistenti) per gli altri condomini.

La norma in trattazione non sottopone necessariamente a delibera assembleare la fattibilità del distacco allorché la documentazione tecnica esibita a supporto della domanda di distacco non evidenzi criticità né pregiudizi per gli altri condomini; in caso di dissenso, trattandosi di una controversia condominiale in materia di utilizzo di beni comuni, dovrebbe  darsi ingresso al tentativo di mediazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 28/2010.

 

(a cura di Avv. Luca Conti)

 



martedì 4 febbraio 2025

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (artt.404 e ss. c.c.)

 






L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

(artt.404 e ss. c.c.)

 

L’amministrazione di sostegno (di seguito A.D.S.) è una forma di tutela prevista dall’ordinamento (artt. 404 e ss. c.c.) per le persone affette da infermità o da una menomazione fisica o psichica, che si trovano nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. Quando una persona versa in queste condizioni e viene affiancata da un A.D.S., non perde la capacità di agire limitatamente al compimento di quegli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore, e può compiere validamente tutti gli atti necessari a soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana.

La nomina dell’A.D.S. può essere chiesta anche dal diretto interessato, dai Servizi Sociali, dal coniuge, dai parenti entro il IV grado, dagli affini entro il II grado e dal pubblico ministero.

La competenza a decidere sulla domanda di A.D.S. spetta al Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario della misura di protezione risiede o ha il proprio domicilio abituale; la procedura si conclude con decreto motivato che nomina l’A.D.S. oppure rigetta il ricorso; è sempre necessario l’intervento del Pubblico Ministero (art.70 c.p.c.).

 

1. PRESUPPOSTI PER LA NOMINA DELL’A.D.S.

La nomina dell’A.D.S. può essere chiesta quando il beneficiario sia infermo di mente o presenti una menomazione fisica o psichica tale per cui sia impossibilitato a provvedere ai propri interessi, anche parzialmente o temporaneamente. Non si richiede che questa condizione incida sulla sfera cognitiva e volitiva, ma deve comprometterne l’autonomia funzionale della persona nella gestione dei propri interessi, non solo quelli patrimoniali, ma qualsiasi interesse della persona.

L’infermità e/o la menomazione devono essere certificate e non meramente presunte.

Tra l’impossibilità di provvedere ai propri interessi e la menomazione deve sussistere un nesso di causalità.

Lo stato di infermità e/o di menomazione deve sussistere nel momento in cui viene presentato il ricorso al G.T. e deve essere temporalmente apprezzabile; tuttavia anche sindromi intermittenti possono portare alla nomina dell’A.D.S. se gli intervalli di lucidità non sono tali da escludere il ricorso alla misura di protezione.

 

2. I DESTINATARI DELLA MISURA DI PROTEZIONE

Destinatari della misura di protezione possono essere:

ü   persone affette da disturbi psichici

ü   persone depresse

ü   persone affette da ritardo mentale

ü   persone in coma o in stato vegetativo

ü   persone affette da prodigalità

ü   persone dipendenti in modo cronico da alcol e/o da sostanze stupefacenti

ü   persone in età avanzata

 

3. CHI PUO’ CHIEDERE LA MISURA DI PROTEZIONE

L’A.D.S. può essere chiesta dal diretto interessato alla misura di protezione, dai Servizi Sociali, dal coniuge del beneficiario ancorché legalmente separato, dai parenti entro il IV grado e dagli affini entro il II grado, ed infine dal P.M.

 

4. IL PROCEDIMENTO

Il procedimento s’introduce sempre con ricorso indirizzato al GIUDICE TUTELARE del luogo in cui l’interessato alla misura di protezione ha la propria residenza o domicilio abituale.

Nel ricorso devono essere indicate le generalità del ricorrente e della persona per cui si chiede l’adozione della misura di protezione; i parenti entro il IV grado e gli affini entro il II grado di cui il ricorrente sia a conoscenza; l’esposizione delle ragioni poste a fondamento della domanda; l’indicazione degli atti che l’amministrato è in grado di compiere autonomamente e di quelli per cui necessita dell’affiancamento dell’A.D.S.; l’indicazione della figura del possibile A.D.S.

Il ricorso deve essere motivato e corredato dei certificati medici che attestano lo stato di infermità e/o di menomazione fisica o psichica dell’interessato alla misura di protezione.

Ricevuto il ricorso, il G.T. fissa udienza per l’ascolto dell’interessato e di ogni altra persona che possa fornire informazioni utili alla decisione; il ricorso unitamente al decreto di fissazione d’udienza deve essere notificato al destinatario della misura di protezione e ad ogni altra persona indicata dal G.T. (ad esempio i parenti entro il IV grado e gli affini entro il II grado); la cancelleria invece provvede a comunicare l’avvio della procedura al P.M.

Il G.T. può disporre ogni tipo di accertamento istruttorio per verificare la sussistenza dei presupposti per la nomina dell’A.D.S.

Dopo avere assunto, anche d’ufficio, ogni informazione utile alla decisione e sentito il parere del P.M., il G.T. definisce il procedimento con decreto motivato (art. 405 co.5 c.c.) che accoglie ovvero rigetta il ricorso; in caso di accoglimento viene fissata udienza in cui il nominato A.D.S. dovrà prestare giuramento. Il decreto di nomina stabilisce ex ante i poteri / doveri che l’A.D.S. dovrà osservare e determina gli atti che l’amministrato potrà compiere solo con l’ausilio dell’A.D.S., sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

 

5. DOCUMENTI DA ALLEGARE AL RICORSO

ü     l’estratto integrale dell’atto di nascita della persona nel cui interesse si chiede la nomina dell’A.D.S.

ü     la documentazione medica attestante l’infermità o la menomazione fisica / psichica

ü     il certificato storico di residenza e di stato di famiglia del beneficiario

ü     i documenti d’identità del ricorrente, del beneficiario e della persona indicata come possibile A.D.S.

ü     la dichiarazione di consenso alla nomina dell’A.D.S. da parte dei congiunti del destinatario della misura di protezione (tuttavia il consenso oppure il dissenso non sono vincolanti per la decisione del G.T.)

ü     il certificato dei carichi penali pendenti della persona indicata come A.D.S.

ü     la documentazione attestante la situazione patrimoniale del beneficiario (contratti di lavoro in essere, partecipazioni societarie, beni mobili ed immobili registrati, certificati di depositi, titolarità  conti correnti, investimenti, etc. etc.)

ü     contributo forfetario da € 27.00 mentre non è dovuto il contributo unificato in quanto il procedimento ne va esente.

 

6. IL DECRETO DI NOMINA DELL’A.D.S.

Il provvedimento che conclude la fase istruttoria assume le vesti del decreto motivato che, in caso di accoglimento della domanda, deve contenere le generalità del beneficiario della misura di protezione, le generalità del nominato A.D.S., la durata dell’A.D.S. (tempo determinato o indeterminato), i poteri dell’A.D.S. e quindi in concreto a quali ambiti della vita dell’amministrato il decreto fa riferimento e quali atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione l’A.D.S. potrà compiere in nome e per conto dell’amministrato.

L’oggetto dell’incarico dell’A.D.S. è individuato dall’art. 405 comma 5 c.c. che fa riferimento alla cura della persona dell’amministrato (cura della salute psicofisica dell’amministrato) ed alla gestione del suo patrimonio.

Nell’esercizio del suo incarico l’A.D.S. sarà tenuto a confrontarsi e intrattenere rapporti con soggetti terzi, potrà compiere negozi giuridici nell’interesse del beneficiario e sarà tenuto ad esibire a terzi la documentazione comprovante il conferimento dell’incarico, il tipo di poteri di cui è titolare ed a trasmettere i decreti autorizzativi del G.T. al compimento di atti specifici.

 

7. CESSAZIONE DELL’A.D.S.

La misura protettiva può cessare per decorrenza del termine (se stabilita a tempo determinato) salvo proroga disposta dal G.T. con decreto motivato; per il venir meno dei presupposti che avevano determinato la nomina dell’A.D.S. (ad esempio se l’amministrato rientra nel pieno possesso delle proprie capacità e si dimostra idoneo a prendersi cura dei propri interessi); per morte dell’amministrato, scomparsa o dichiarazione di morte presunta dell’amministrato.

La revoca della misura di protezione nei casi stabiliti dall’art. 413 comma I c.c. può essere chiesta dallo stesso beneficiario, dall’A.D.S. oppure dal P.M. mediante istanza indirizzata al G.T. sotto forma di ricorso debitamente motivato e documentato.

L’istanza di revoca, se proposta dal beneficiario o da soggetti terzi, dovrà essere comunicata all’A.D.S. ed al P.M. perché facciano pervenire le proprie osservazioni.

Il G.T. provvede sull’istanza di revoca con decreto motivato, assunto ogni genere di informazione utile alla decisione.

 

(a cura di Avv. Luca Conti)