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mercoledì 29 ottobre 2025

IL REATO DI ABUSO DI METODI DI CORREZIONE E DISCIPLINA

 







L’EDUCAZIONE DEI FIGLI E LE CONSEGUENZE

PENALI NEI CASI DI ABUSO

 

Tra i doveri dei genitori c’è anche quello di educare i figli: l’art. 315 c.c. stabilisce che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

 

L’art. 316 c.c. stabilisce che entrambi i genitori esercitano di comune accordo la responsabilità genitoriale tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione.

 

Fatte queste premesse, non si deve pensare che l’imprimatur educativo dei genitori rispetto ai figli sia assoluto e insuscettibile di essere sanzionato; l’abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, anche in presenza di comportamenti del minore ritenuti errati, non può mai portare all’uso della violenza (fisica o verbale) né a condotte svilenti in suo danno.

 

L’abuso dei mezzi di correzione e di disciplina è sanzionato dall’art.571 del Codice penale: chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

 

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583 c.p., ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

 

Lo scopo di questa norma è quello di tutelare l'incolumità fisica, l'inviolabilità e la libertà di manifestazione del pensiero del figlio. Trattasi di un reato “a forma libera” in quanto può essere commesso in qualsiasi modo, e si configura come l’esercizio illecito (eccessivo e sproporzionato) di un potere (quello educativo) riconosciuto come lecito dall'ordinamento: altrimenti detto educare i figli è un dovere, ma abusare di strumenti di disciplina attraverso la violenza fisica e/o verbale non lo è.

 

Il reato previsto dall’art. 571 c.p. presuppone l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l'obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate. Esula, invece, dal suo perimetro applicativo qualunque forma di violenza fisica e/o psichica, ancorché sostenuta da un intento correttivo.

 

I soggetti attivi del reato possono essere, oltre ai genitori, anche gli insegnanti, gli educatori, i parenti ed i tutori dei minori; soggetto passivo del reato è chiunque sia sottoposto all’autorità di questi soggetti per motivi di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia. 

 

È bene sapere che non ogni condotta aggressiva (fisica o morale), sia pure in sé integrante in astratto un "abuso", determina necessariamente il configurarsi del reato, essendo invece necessario dimostrarne l'idoneità a determinare il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente del soggetto passivo: la conseguenza del reato è - dunque - un pericolo di malattia fisica o psichica nella persona che lo subisce.

 

Va detto, infine, che il reato di abuso di metodi correzionali si distingue dal diverso reato di maltrattamenti in famiglia sanzionato dall’art. 572 c.p., in quanto il secondo prevede una condotta abituale del soggetto agente ed in generale prescinde dall’intento educativo: altrimenti detto, il reato previsto dall’art. 571 c.p. può avverarsi anche in presenza di un singolo atto illecito e soggiace allo scopo educativo (sebbene eccessivo) del minore; viceversa, i maltrattamenti in famiglia consistono esclusivamente in comportamenti maltrattanti fisici e/o psicologici, prolungati nel tempo che assolvono l’unico intento delittuoso di ledere l’integrità fisica e/o psichica di chi subisce il reato.

 

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

 

Cassazione penale, sez. VI, sent. 09/05/2025, n.25518

Il genitore che usa sistematicamente violenza fisica e morale verso il figlio, anche con intento correttivo o educativo, commette il reato di maltrattamenti in famiglia.

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia - e non quello di abuso dei mezzi di correzione - la consumazione da parte del genitore nei confronti del figlio minore di reiterati atti di violenza fisica e morale, anche qualora gli stessi possano ritenersi compatibili con un intento correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui l'agente è portatore, in quanto l'uso sistematico di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del minore affidato, anche se sorretto da animus corrigendi, configura il reato di cui all’art.572 c.p.

Cassazione penale, sez. VI, sent. 26/09/2024, n.37747

L'uso sistematico della violenza nel trattamento ordinario del minore integra il reato di maltrattamenti anche se sostenuto da "animus corrigendi".

L'impiego sistematico della violenza come pratica comune nel trattamento di un minore affidato, anche se motivato da un'intenzione correttiva, non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma caratterizza, sia oggettivamente che soggettivamente, i tratti del più grave reato di maltrattamenti.

Cassazione penale, sez. VI, sent. 19/06/2024, n.34276

Sull’interpretazione del reato di abuso dei mezzi di coercizione.

Il reato di abuso dei mezzi di coercizione o disciplina presuppone l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l'obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate. Esula, invece, dal suo perimetro applicativo qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da animus corrigendi, atteso che, secondo la linea evolutiva tracciata dalla Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, le condotte, connotate da modalità aggressive, sono incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo ed educativo che mai deve deprimere l'armonico sviluppo della personalità del minore.

Tribunale Udine, sent. 03/06/2024, n.837

L'uso di violenza fisica che comporti lesioni del corpo del minore colpito integra senza dubbio abuso dei mezzi di correzione

Costituisce un abuso dei mezzi di correzione l'uso di violenza fisica, nel caso di specie di uno schiaffo sferrato in pieno volto, che abbia provocato lesioni fisiche al minore che seppur non più un infante (il minore dodicenne nel caso di specie) è comunque sensibile alla violenza fisica. Mentre un'aggressione fisica più lieve, foriera di sensazioni meramente dolorose senza lividi od altro sarebbe senz'altro rientrata in un legittimo esercizio dello ius corrigendi.

Corte appello Ancona, sent. 16/04/2024, n.467

Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 571 c.p., è richiesto che la condotta violenta sia rivolta a fini educativi o di correzione di comportamenti ritenuti errati.

La condotta di un genitore che, pur con eccessiva severità e metodi pedagogici discutibili, disciplina il figlio con comportamenti violenti (danni a oggetti, urla, schiaffi) che non provocano lesioni gravi e non determinano uno stato di intollerabile soggezione nella vittima, può configurare il reato di abuso dei mezzi di correzione di cui all’art. 571 c.p. e non la più grave fattispecie di lesioni personali.

Tribunale Udine, sent. 06/03/2024, n.229

Per l'integrazione dell'abuso dei mezzi di correzione la condotta dell'agente deve essere idonea a determinare il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente.

L'abuso dei mezzi di correzione è un reato di pericolo per la cui integrazione è sufficiente il mero pericolo che il soggetto passivo subisca una malattia nel corpo o nella mente, intesa come qualsiasi alterazione dell'integrità fisica, ovvero ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo 'stato "d'ansia, all'insonnia, dalla depressione, ai disturbi del carattere e del corpo. Dunque, non ogni condotta aggressiva fisica o morale o anche diseducativa, sia pure in sé integrante un "abuso" dei mezzi di correzione, determina il configurarsi del reato, dal momento che è necessario dimostrarne l'idoneità a determinare il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, ossia un impatto potenzialmente dannoso sulla salute fisica o psichica della persona offesa, idoneità che è difficilmente riferibile a singole o sporadiche condotte non connotate da incisiva afflittività.

 

(a cura di Avv. Luca Conti)

 


 


giovedì 16 ottobre 2025

DIRITTO PENALE: LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMIGLIARE

 








LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI

ASSISTENZA FAMIGLIARE

 

 

L’art.570 c.p. punisce chi abbandona senza giustificato motivo il tetto coniugale ovvero tiene una condotta contraria al benessere famigliare, venendo meno agli obblighi verso figli, coniuge o altri familiari.

La norma punisce - altresì - chi malversa i beni del figlio o del coniuge, o non fornisce mezzi di sussistenza a discendenti minori, inabili al lavoro, ascendenti o coniuge non separato per colpa. 

Le fattispecie delle condotte omissive o contrarie al benessere famigliare si possono sintetizzare come segue:

·                 Abbandono della dimora famigliare: chi lascia il tetto coniugale, sottraendosi agli obblighi di assistenza materiale e morale nei confronti del coniuge e/o dei figli. 

·                 Condotta contraria all'ordine della famiglia: chi viola gli obblighi di assistenza morale e spirituale nei confronti della famiglia.

·                 Sottrazione di mezzi di sussistenza: chi non fornisce i mezzi necessari per vivere ai figli minorenni o agli inabili al lavoro, agli ascendenti (nonni) ovvero al coniuge non separato per colpa. 

·                 Malversazione dei beni: chi amministra male o sperpera i beni dei figli o del coniuge. 

L’art. 570 bis c.p.c. punisce - invece - chi viola obblighi di assistenza familiare a seguito di separazione o divorzio, ad esempio non versando l'assegno di mantenimento per il coniuge (separato o divorziato senza colpa) e/o per i figli non economicamente autosufficienti stabilito al tribunale in sede civile.

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare si concretizza quando l'inadempimento è grave, prolungato nel tempo e ingiustificato.

Se l’obbligato ha la precisa volontà di sottrarsi ai propri obblighi ovvero se dilapida il proprio patrimonio per rendersi incapiente, se l’inadempimento è grave e prolungato nel tempo, queste condotte costituiscono reato. L’elemento fondamentale che non può mancare in questa fattispecie di reato è il dolo del soggetto agente, vale a dire la precisa e consapevole volontà di sottrarsi ai propri doveri.

Cause di esclusione del reato: se l’obbligato al pagamento dell’assegno perde senza colpa il posto di lavoro ovvero cade in disgrazia - ad esempio - per comprovati e gravi motivi di salute, in questi casi l’inadempimento non costituisce reato. Quindi, non costituisce reato l'inadempimento dovuto a impossibilità economica assoluta e incolpevole. 

Le pene: per entrambi i reati la pena prevista dal Codice penale è la reclusione fino ad un anno ovvero la multa fino ad € 1.032,00.

In merito a queste due fattispecie di reato si segnalano le più recenti sentenze dell’autorità giudiziaria:

 

Tribunale di Nola, sent. 03/06/2025, n.386

La completa e totale assenza del versamento del mantenimento da parte dell'obbligato evidenzia la sussistenza del dolo.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare per mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, il modesto ammontare dell'assegno, cumulativi, è di per sé indice della natura di mezzo di sussistenza della somma in questione, destinata a sopperire soltanto alle più elementari esigenze di vita dei destinatari; dal punto di vista soggettivo la natura totalitaria dell'inadempimento da parte dell'imputato costituisce un elemento incontrovertibile della sussistenza del dolo di non adempiere, vieppiù se nessuna giustificazione difensiva è stata fornita in sede processuale.

 

 

Tribunale di Cassino, sent. 29/04/2025, n.172

Violazione degli obblighi di mantenimento.

Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condotta di chi omette di versare, o versa tardivamente, il contributo economico mensile stabilito per il mantenimento del figlio minore, come disposto da un decreto del Tribunale.

 

 

Cassazione penale, sez. VI, sent. 04/04/2025, n.19715

Il mancato pagamento delle spese straordinarie costituisce violazione degli obblighi familiari.

Integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, il mancato pagamento delle spese straordinarie, previste nel titolo giudiziario o in un accordo tra coniugi, destinate a soddisfare bisogni dei figli prevedibili nel loro ripetersi ad intervalli di tempo più o meno ampi, nonché delle spese imprevedibili che risultano indispensabili per l'interesse dei predetti.

 

 

Cassazione penale, sez. VI, sent. 04/04/2025, n.19715

Il mancato pagamento delle spese straordinarie costituisce violazione degli obblighi familiari

 

Le spese straordinarie, così come definite dalla giurisprudenza civile, assumono rilevanza anche in sede penale, in quanto il mancato pagamento integra il reato punti dall’art. 570 bis c.p.

 

 

Tribunale di Ferrara, sent. 10/03/2025, n.1878

L'omissione del versamento dei mezzi di sussistenza al coniuge bisognoso integra il reato di violazione degli obblighi familiari, a meno che sussista una persistente, oggettiva e incolpevole impossibilità di adempiervi.

 

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare sussiste qualora l'obbligato ometta di versare i mezzi di sussistenza al coniuge in stato di bisogno, salvo il caso di una persistente, oggettiva, assoluta e incolpevole impossibilità a adempiere. Una mera flessione degli introiti economici o periodi di difficoltà finanziaria non escludono la responsabilità penale, in quanto l'obbligato è tenuto ad attivarsi per adempiere la propria prestazione. La manifesta volontà di non adempiere, desumibile anche dalla mancata effettuazione di pagamenti parziali pur in presenza di un reddito e dalla possibilità di destinare risorse disponibili, integra il reato.

 

(a cura di Avv. Luca Conti)



martedì 30 settembre 2025

IL CONDUTTORE DEVE RISARCIRE AL LOCATORE I DANNI ARRECATI ALL’IMMOBILE

 






IL CONDUTTORE DEVE RISARCIRE AL LOCATORE I DANNI ARRECATI ALL’IMMOBILE

 

Il rapporto locatizio tra proprietario e inquilino non si esaurisce con la restituzione al primo dell’immobile concesso in locazione; l’inquilino deve restituirlo nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto, fatta salva la normale usura.

Il conduttore, infatti, deve servirsi dell’immobile conformemente al contratto e conservalo in buono stato di manutenzione con la diligenza del buon padre di famiglia.

A questo riguardo l'art. 1590 c.c. stabilisce che il conduttore deve restituire la cosa locata nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuta dal locatore, salvo il normale deterioramento o il consumo derivante dall'uso conforme al contratto e secondo la descrizione delle parti. In assenza di una descrizione iniziale, si presume che l'immobile fosse in buone condizioni. 

L'inosservanza di quest’obbligo costituisce un inadempimento contrattuale ed un illecito imputabile al conduttore, che giustifica il diritto al risarcimento dei danni a condizione che si verifichi un danno patrimoniale superiore alla normale usura.

È dovere del proprietario fornire la prova del deterioramento superiore alla norma, mentre è onere del conduttore di dimostrare che - eventualmente - i danni riscontrati non gli sono imputabili.

La prova dei danni può essere offerta con ogni mezzo, eventualmente anche per testimoni, ma è preferibile che essi siano documentati da foto di confronto tra lo stato dell’immobile all’inizio del rapporto locatizio e lo stato alla riconsegna. I danni devono essere provati e liquidati a mezzo di fatture / ricevute fiscali delle riparazioni.

Dal punto di vista del conduttore è sempre prudenziale scrivere un verbale di riconsegna da far firmare al locatore; la mancanza di un verbale di riconsegna espone il conduttore alla possibilità di subire un’ingiustificata causa per danni.

Sul punto la Corte di Cassazione ha stabilito che: “qualora, in violazione dell’art.1590 c.c., al momento della riconsegna l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso dello stesso, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l'esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest'ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto - da parte di terzi - richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori (Cass. civ., Sez. III, sent. n.6596 del 07.03.2019).

I tribunali territoriali hanno variamente affermato che: “Il danno da inesatto adempimento dell'obbligazione di restituzione dell'immobile locato si giustifica in quanto detta obbligazione non si esaurisce con la riconsegna, ma necessita della restituzione dell'immobile nello stato indicato dal primo e dal terzo comma dell’art. 1590 c.c.” (Tribunale Bari, sez. III, sent. n.4923 del 06/12/2024).

Sulla ripartizione dell’onere probatorio tra proprietario e inquilino: “l’art. 1590 c.c. prevede che il conduttore deve restituire la cosa locata nello stesso stato in cui l'ha ricevuta, salvo il normale uso. Nel caso di inadempimento o inesatto adempimento di tale obbligo, il conduttore deve risarcire il danno; in tal caso, ai fini del riparto dell'onere della prova, incombe sul locatore dimostrare il deterioramento della cosa tra il momento della consegna e quello della restituzione, mentre sul conduttore grava l'onere di provare il fatto impeditivo della sua responsabilità, ossia che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile” (…) “Nell'ipotesi di inadempimento del conduttore all'obbligo di consegna della cosa locata nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, è onere del locatore fornire la prova del fatto costitutivo del diritto, cioè che vi sia stato deterioramento(Tribunale Lucca, sez. I, sent. n.993 del 23/09/2024, n.993; Tribunale Nola, sez. I, sent. n.2365 del 05/08/2024; Cass. civ., sez. III, sent. n.21071 del 27/07/2024).

Trattandosi di una controversia scaturente da un contratto di locazione, l’atto introduttivo di una causa per danni promossa dal proprietario nei confronti dell’inquilino dovrà assumere la forma del ricorso ai sensi dell’art.447 bis c.p.c. e seguire il rito previsto dagli artt. 414 e ss. c.p.c.

(a cura di Avv. Luca Conti)

 



lunedì 30 giugno 2025

FORMULARIO: IL RICORSO CUMULATIVO DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO

 







TRIBUNALE DI MILANO

Ricorso cumulativo di separazione e divorzio

ai sensi dell’art.473 bis 49-51 c.p.c.

 

 

Ricorrenti: signor … … … … nato a … … … …  il … … … …  e residente … … … …  in Via / P.zza … … … … C.F. … … … … rappresentato e difeso dall’Avv. TIZIO  (C.F. … … … … ) presso il cui Studio Legale a … … … … in Via / P.zza … … … … è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata su separato documento informatico ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c.

e

signora … … … …, nata a … … … … a … … … … il … … … … e residente a … … … … in Via / P.zza … … … … C.F. … … … … agli effetti del presente atto rappresentata e difesa dall’Avv. CAIO (C.F. … … … … ) presso il cui Studio Legale a … … … …  in Via / P.zza … … … … è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata su separato documento informatico ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c.

Oggetto: ricorso cumulativo di separazione e divorzio proposto congiuntamente ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 c.p.c.

Comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: i sottoscritti avvocati chiedono di ricevere comunicazioni inerenti la procedura agli indirizzi di posta elettronica certificata … … … … ovvero al numero di fax  … … … …

 

P R E M E S S O

 

- che i ricorrenti hanno contratto matrimonio secondo il rito religioso (oppure) civile in località … … … …  il … … … …;

- che il matrimonio è stato annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. … … … … parte … … … …  Serie … … … …  dell’anno … … … …  come da estratto dell’atto di matrimonio che si produce (doc.1);

- che i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della separazione (oppure) comunione dei beni;

- che dall’unione coniugale sono nati figli … … … …  come da certificato di nascita che si produce (doc.2);

- che la dimora coniugale è stata fissata nel Comune di … … … … in Via / P.zza … … … …;

- che detta dimora è di proprietà di … … … … come da atto di acquisto (oppure) è condotta in locazione, come da contratto di locazione che si produce (doc.3);

- che il marito è attualmente occupato con un contratto di lavoro dipendente full-time e matura un reddito imponibile annuo pari a circa € … … … … come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi (doc.4);

- che la moglie è attualmente occupata con un contratto di lavoro dipendente full-time e matura un reddito imponibile annuo pari a circa € … … … … come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi (doc.5);

- che marito e moglie sono titolari dei seguenti rapporti di c/c di cui si produce il saldo contabile degli ultimi tre anni (doc.6-7);

- che i coniugi  altresì titolari di diritti reali sui seguenti beni immobili … … … … (doc.8);

- che i figli frequentano la scuola … … … … e durante il tempo libero svolgono le seguenti attività extrascolastiche / ludiche / frequentazioni … … … … come da piano genitoriale che si produce (doc.9);

- che a causa del venir meno dell’affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d’intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente, anche per non turbare l’equilibrata crescita psicofisica dei figli;

che i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano sin  d’ora di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l’udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;

- che i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono altresì determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell’art. 473 bis 49) c.p.c.

*****

Tutto ciò premesso e considerato, i coniugi come in epigrafe meglio generalizzati, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati

 

R I C O R R O N O

 

al Presidente del Tribunale di Milano affinché, letto il presente ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, previa fissazione dell’udienza di comparizione dinnanzi al Giudice Relatore (oppure) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti  al Collegio per

 

OMOLOGARE CON SENTENZA

 

la separazione consensuale alle seguenti

 

C O N D I Z I O N I

 

1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.

2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di _______________ in Via / P.zza _____________ unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a ____________________ nell’interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l’autosufficienza economica.

PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI

3. I figli ____________________ restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell’assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.

4. I figli ____________________ restano collocati prevalentemente presso la dimora materna (oppure) paterna; la madre (ovvero) il padre eserciterà il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 

4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l’orario di cena, quando li riporterà presso la residenza abituale e comunque entro le ore __________ ; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali come da piano genitoriale _________________________ ;

4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell’alternanza settimanale; durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il _____________ di ogni anno, il tutto come da piano genitoriale allegato al presente ricorso.

5. TIZIO verserà a CAIA tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l’assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € __________ e così € __________ per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall’omologazione della separazione.

6. Le spese straordinarie nell’interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 

6/a) le spese per la retta scolastica, per l’acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell’altro genitore;

6/b) le spese per l’iscrizione all’università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell’altro genitore.

7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, TIZIO verserà a CAIA tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € ______________ che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall’omologazione della separazione, e così fin tanto che CAIA non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa tale da garantirle l’autosostentamento economico.

8. Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci _________________ .

9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l’espatrio.

*****

Decorsi i termini di legge dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al Giudice Relatore rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti dinnanzi al allo stesso Giudice Relatore (oppure) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere

 

P R O N U N C I A R E

 

sentenza di scioglimento del matrimonio (oppure) di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti

 

C O N D I Z I O N I

 

1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di ________________.

2. Confermare l’assegnazione pro tempore della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di _______________ in Via / P.zza _____________ unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di ____________________ nell’interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l’autosufficienza economica.

PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI

3. Confermare l’affidamento dei figli ____________________ ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell’assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.

4. Confermare la collocazione prevalente dei figli ____________________ presso la dimora materna (oppure) paterna.

5. La madre (oppure) il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 

5/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l’orario di cena, quando li riporterà presso la residenza abituale e comunque entro le ore __________ ; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali _________________________ ;

5/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell’alternanza settimanale; durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il _____________ di ogni anno.

6. Confermare l’assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € __________ mensili e così € __________ per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.

7. Confermare che le spese straordinarie nell’interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 

7/a) le spese per la retta scolastica, per l’acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell’altro genitore;

7/b) le spese per l’iscrizione all’università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell’altro genitore.

8. Determinare in € ______________ l’importo dell’assegno divorzile che il signor ____________ verserà alla signora ___________ entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese tramite accredito in c/c e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.

9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.

Dichiarazione di valore: il presente procedimento sconta un C.U. fisso pari ad € 43,00.

Elenco delle produzioni documentali:

1) Estratto autentico dell’atto di matrimonio;

2) Certificato di nascita dei figli;

3) Certificato di nascita e residenza dei coniugi;

4) Certificato di Stato di Famiglia;

5) Contratto di acquisto (o di locazione) della dimora coniugale;

6) Dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi relativi agli ultimi tre periodi d’imposta;

7) Estratti c/c dei coniugi degli ultimi tre anni;

8) Visure attestanti la titolarità di diritti reali su beni immobili e/o mobili registrati;

9) Piano genitoriale per i figli minorenni.

Con Osservanza.

Luogo ______________ lì _______________ 

Avvocato 1 ___________________________

Avvocato 2 ___________________________

 

 

*Sottoscrivono il presente ricorso, anche ai fini della rinuncia all’udienza di comparizione delle Parti e come esplicita dichiarazione di non volersi riconciliare, i coniugi:

Signor ______________________

Signora _____________________



DIRITTO DI FAMIGLIA: IL RICORSO CUMULATIVO DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO



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La domanda cumulativa di separazione e di divorzio

(Cass. civ., sez. I, sent. n.28727 del 16.10.2023)

 

1) Introduzione.

La Riforma Cartabia risponde alla necessità di velocizzare i tempi del processo.

In materia di diritto di famiglia la novità più interessante è rappresentata dall’art 473 bis 49) c.p.c., che consente ai coniugi di presentare la domanda di divorzio (scioglimento del matrimonio celebrato in forma civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in forma religiosa) già con la domanda di separazione.

Di questa novità si è occupata - in particolare - la sentenza della Cassazione civile, sez. I, del 16.102023 n.28727 che ha esteso questa facoltà alla domanda proposta in forma congiunta da entrambi i coniugi.

Questa facoltà non deve portare a pensare che la fine del matrimonio avvenga in modo diretto ed immediato.

Anzitutto, occorre che la sentenza che definisce il giudizio di separazione (passaggio obbligato) sia passata in giudicato e - dunque - non più impugnabile: occorre pertanto che tra la data di pronunciamento della sentenza di separazione e quella di divorzio intercorra un lasso di tempo di almeno sei mesi ovvero di dodici mesi a seconda che il ricorso introduttivo per la separazione sia stato presentato congiuntamente da entrambi coniugi oppure separatamente.

La domanda di divorzio diventa procedibile solo dopo che è decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

 

2) Ricorso introduttivo e competenza territoriale.

La domanda cumulativa di separazione e di divorzio può essere presentata autonomamente da ciascun coniuge con ricorso al tribunale, oppure congiuntamente da entrambi.

Sull’ammissibilità della domanda cumulativa presentata in forma congiunta non c’è stata uniformità di vedute tra i tribunali territoriali: secondo alcuni sarebbe ammissibile, secondo altri no; e così è stato fino alla sentenza della Cassazione civile, sez. I, del 16.102023 n.28727 .

Il Tribunale di Genova, così come quelli di Rovigo, Modena e Bolzano hanno sposato da subito l’ammissibilità del ricorso cumulativo proposto in forma congiunta, mentre i Tribunali di Bari e Padova propendevano per l’inammissibilità.

Ma considerato che la Riforma Cartabia assolve lo scopo di accelerare e semplificare le procedure, nel silenzio della legge che non fa distinguo tra procedura contenziosa e consensuale o congiunta, non si vede perché la domanda cumulativa non possa essere proposta congiuntamente in caso di totale accordo tra i coniugi su aspetti economici e non, gestione dei figli e quant’altro, sia per la separazione sia per il successivo divorzio.

A livello applicativo, una volta trascorsi i termini di legge dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, il tribunale dovrebbe rimettere la causa nel ruolo e riconvocare i coniugi davanti al giudice relatore per confermare da un lato l’intenzione di non volersi riconciliare e dall’altro le condizioni già articolare nel ricorso introduttivo.

In questo solco si pone la sentenza del T.O. di Milano, IX Sezione, n.3542/2023 dd. 05/05/2023 secondo la quale, una volta trascorsi i sei mesi da quando i coniugi sono comparsi per la prima volta davanti al giudice relatore in sede di separazione (nel caso si trattava di una separazione richiesta congiuntamente da entrambi i coniugi in presenza di figli minorenni), la causa andrà rimessa nel ruolo dello stesso giudice, il quale dovrà acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di voler confermare le condizioni di divorzio già articolate nel ricorso introduttivo.

Quanto alla competenza territoriale, se la domanda è proposta autonomamente da ciascun coniuge di fronte a giudici diversi, si applica l’art. 40 c.p.c. e pertanto le due cause saranno riunite in una sola causa di fronte al giudice adìto per primo; al contrario in presenza di figli minorenni troverà sempre applicazione l’art. 473 bis 11) c.p.c. per cui le cause saranno riunite di fronte al giudice nel cui circondario è stabilita la residenza abituale dei minori.

 

3) Il procedimento.

Come detto in premessa, quella della domanda cumulativa è una facoltà concessa ai coniugi, ma non è obbligatoria, nel senso che la domanda può essere proposta autonomamente ovvero congiuntamente da entrambi i coniugi; se un coniuge ha presentato autonomamente la sola domanda di separazione, l’altro coniuge convenuto a giudizio potrà presentare a propria volta domanda cumulativa di separazione e divorzio; ovvero se un coniuge ha presentato autonomamente il ricorso cumulativo, l’altro coniuge potrà aderirvi e chiedere la conversione del rito da contenzioso a congiunto.

La domanda cumulativa di separazione e divorzio si propone sotto forma di ricorso, che deve contenere le generalità dei coniugi e dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti se ve ne sono, l’esposizione chiara, circostanziata e sintetica delle ragioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della domanda di separazione e divorzio, la determinazione dell’oggetto della domanda, l’indicazione dei mezzi di prova di cui ci si vuole avvalere.

In presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, e quindi in presenza di domande aventi per oggetto il contributo economico in favore della prole, devono essere allegate al ricorso le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre periodi d’imposta, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili o mobili registrati, il saldo dei c/c bancari degli ultimi tre anni ed il piano genitoriale riguardante la gestione di figli minorenni.

Ai sensi dell’art. 473 bis 14) c.p.c. a seguito della presentazione del ricorso, il Presidente del Tribunale entro i successivi tre giorni nomina un giudice relatore che tratterà la causa, fissa la data dell’udienza di prima comparizione delle parti ed assegna al convenuto un termine per costituirsi in giudizio, cosa che deve avvenire almeno trenta giorni liberi prima della prima udienza.

Tra il giorno del deposito del ricorso e la prima udienza di comparizione non devono trascorrere più di novanta giorni.

Apparentemente la procedura sembra più snella rispetto al passato, perché viene ridotto il termine per la nomina del giudice relatore, viene eliminata l’udienza filtro presidenziale e viene fissato un termine breve tra la data di presentazione del ricorso e la prima udienza di comparizione dei coniugi avanti al giudice relatore.

Nel caso di ricorso promosso da un solo coniuge, questo andrà notificato insieme al decreto di fissazione d’udienza al coniuge convenuto almeno sessanta giorni prima della prima udienza di comparizione.

Se la domanda cumulativa di separazione e divorzio è proposta congiuntamente, i coniugi con apposita dichiarazione allegata al ricorso introduttivo e sottoscritta personalmente possono chiedere al tribunale di non comparire avanti al giudice relatore, rinunciando di fatto all’udienza di comparizione e sostituendola col deposito telematico di note sintetiche di trattazione scritta, dichiarando altresì che non hanno intenzione di riconciliarsi.

Va però detto che, se tra il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e l’instaurazione del giudizio di divorzio sopravvengono circostanze nuove che determinano il venir meno del consenso inizialmente prestato dalle parti al divorzio congiunto, quest’ultimo dovrà essere dichiarato improcedibile e la fase del divorzio dovrà riprendere con un nuovo ricorso contenzioso.

(a cura di Avv. Luca Conti)