Visualizzazioni totali

http://avvlucaconti.blogspot.it/

La mia foto
Italy
DIRITTO CIVILE - DIRITTO DI FAMIGLIA - SEPARAZIONI E DIVORZI - DIRITTI DELLE PERSONE - RESPONSABILITA' SANITARIA - DIRITTI DEI CONSUMATORI - CONTRATTUALISTICA - PRATICHE DI RISARCIMENTO DANNI - RECUPERO CREDITI - SUCCESSIONI - VERTENZE CONDOMNIALI - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI, IMBARCAZIONI E NATANTI - APPALTI - DIFESA PENALE

Cerca nel blog (approfondimenti, formulari, pareri legali)

martedì 29 ottobre 2019

RESPONSABILITA' SANITARIA: INFEZIONE NOSOCOMIALE E DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA SALUTE





INFEZIONE NOSOCOMIALE E DIRITTO DEL PAZIENTE AL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA SALUTE

La RESPOSANBILITA’ SANITARIA trae origine da quello che viene comunemente definito come “CONTRATTO ATIPICO DI SPEDALITA”, che lega il paziente al professionista ovvero alla struttura sanitaria cui si è rivolto in cerca di cure.
Questo tipo di responsabilità sussiste ogni volta che viene dimostrato il NESSO CAUSALE tra la LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE del paziente e la condotta colposa od omissiva dell'operatore sanitario, in concomitanza o meno con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria.
Il concetto di RESPONSABILITA’ SANITARIA si riferisce, in particolare, alle azioni ovvero alle omissioni di un sistema più o meno complesso di persone, in cui il soggetto contrattualmente debole e che merita tutela è quello  destinatario di prestazioni mediche di ogni tipo (diagnostiche, preventive, ospedaliere, terapeutiche, chirurgiche, estetiche, assistenziali, ecc.) svolte da medici e personale con diversificate qualificazioni, quali infermieri, assistenti sanitari, tecnici di radiologia medica, tecnici di riabilitazione e così via.
Una delle più frequenti fonti di responsabilità in capo ad operatori e strutture sanitarie riguarda le cosiddette INFEZIONI NOSOCOMIALI (I.C.A.), ossia quelle infezioni che il paziente contrae durante la degenza in ospedale e che, secondo la prevalente letteratura scientifica, si manifestano in un arco di tempo che va da un minimo di 48h. fino ad un massimo di 30 gg. dal trattamento ricevuto.
Nell’ambito di una causa risarcitoria, il paziente che si rivolge all’Autorità Giudiziaria per chiedere il risarcimento del danno alla salute quale conseguenza di un’infezione nosocomiale, è tenuto a provare le seguenti circostanze:

a)     il contratto di spedalità intercorso con la struttura cui si è rivolto in cerca di cure;
b)    l’avere contratto un’INFEZIONE di tipo NOSOCOMIALE;
c)     il NESSO DI CAUSALITA’ tra l’ingiusto DANNO ALLA SALUTE e l’INESATTO ADEMPIMENTO (da parte dell’operatore e/o della struttura) delle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto di spedalità.

Sempre secondo la prevalente letteratura scientifica, uno dei primari e più comuni agenti infettivi presenti negli ospedali è lo STAPHYLOCOCCUS AUREUS : non si tratta di un batterio per così dire raro o particolare, quanto piuttosto da uno tra i più comuni, tanto da essere presente nella maggior parte dei soggetti adulti.
Se il batterio, che statisticamente provoca la maggior parte delle INFEZIONI NOSOCOMIALI è anche il più comune, significa che al di là dei protocolli scritti su carta, la struttura sanitaria è tenuta ad adottare ogni tipo di precauzione che la scienza mette a disposizione per prevenire ed evitare quanto possibile il propagarsi delle infezioni.

Pertanto, nell’ambito di una CAUSA CIVILE DI DANNO conseguente ad infezione nosocomiale, è primario dovere della struttura di FORNIRE LA PROVA LIBERATORIA del proprio buon operato, documentando di avere adottato qualsiasi misura utile che la scienza mette a disposizione per prevenire l’infezione; se questa prova liberatoria manca, secondo criteri probabilistici la struttura deve essere chiamata a rispondere dell’INGIUSTO DANNO ALLA SALUTE provocato al paziente.
Infatti, una volta accertato che l’origine dell’infezione è nosocomiale a seguito di perizia di parte o di accertamento tecnico preventivo, alla luce dei principi che regolano la ripartizione dell’onere probatorio, incombe solo sulla struttura sanitaria la prova di avere adottato tutte le misure utili a garantire la corretta sanificazione dell’ambiente, ossia provare che l’infezione non rientrava più tra le complicanze prevedibili ed evitabili.

E non è sufficiente affermare, da parte della struttura, di aver eseguito la profilassi e di aver provveduto a sterilizzare gli ambienti e/o gli strumenti medici.
La prevenzione delle infezioni ospedaliere richiede, infatti, un sistema integrato, che prevede una serie di interventi multidisciplinari e multifattoriali che va ben oltre la sola somministrazione della profilassi antibiotica e sterilizzazione delle sale operatorie, quali ad esempio: a) riduzione della trasmissione dei microrganismi fra pazienti nei reparti durante l’assistenza diretta avvalendosi di adeguato lavaggio delle mani, uso di guanti, dispositivi di protezione individuale e pratica asettica appropriata, strategie di isolamento, pratiche di sterilizzazione e disinfezione, e lavanderia; b) controllo del rischio di infezione e igiene ambientale; c) protezione dei pazienti con utilizzo appropriato della profilassi antibiotica, nutrizione e vaccinazione; d) limitazione del rischio di infezioni endogene riducendo le procedure invasive e promozione dell’uso degli antibiotici; e) sorveglianza delle infezioni; f) identificazione e controllo delle epidemie; g) prevenzione delle infezioni negli operatori sanitari; h) miglioramento nelle pratiche di assistenza; i) educazione continua dei sanitari con mirati interventi di aggiornamento professionale in questo campo.

Si può - pertanto - affermare che, ove manchi la PROVA LIBERATORIA delle suesposte circostanze, la struttura sanitaria deve essere ritenuta RESPONSABILE DEL DANNO ALLA SALUTE DEL PAZIENTE e condannata a risarcirne il danno subito.

 A conforto di quanto sopra esposto la prevalente giurisprudenza afferma che  (…) è ascrivibile alla struttura sanitaria la responsabilità per infezione nosocomiale contratta dal paziente nel corso di un intervento chirurgico, con conseguente obbligazione risarcitoria di tutte le conseguenze negative occorse al paziente per il peggioramento delle proprie condizioni di salute, per effetto della contrazione della predetta infezione (…) ed ancora (…) una volta accertato che il paziente ha contratto una infezione di tipo nosocomiale, in virtù dei principi che regolano la ripartizione dell’onere della prova incombe sulla struttura ospedaliera l’onere di provare di avere adottato tutte le misure utili e necessari ad evitare la contaminazione del paziente (…)(Trib. Milano Sez. I dd. 12/05/20415 n.5984; Trib. Roma, Sez. XIII, dd. 26/11/2014; Tribunale di Roma, Sez. XIII, dd. 27/09/2018).


(a cura di avv. Luca Conti)

venerdì 25 ottobre 2019

DIVORZIO: PAGAMENTO DIRETTO DELL'ASSEGNO DIVORZILE O DI MANTENIMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO





COSA FARE SE L’EX CONIUGE NON PAGA

L’ASSEGNO DIVORZILE O

L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI



Il divorzio è l’istituto giuridico che consente ai coniugi di sciogliere il vincolo matrimoniale, sia esso civile oppure religioso, ed è regolato dalla legge n.898 del 01/12/1970.

Il coniuge economicamente più disagiato, che non sia in grado per comprovate difficoltà oggettive di garantirsi autonomamente i mezzi di sostentamento, può rivolgere al Tribunale la domanda di corresponsione del ASSEGNO DIVORZILE ai sensi dell’art. 5 comma 6 della legge 898/1970, mentre ai sensi del successivo art. 6 legge 898/1970 può fare domanda di corresponsione del ASSEGNO DI MANTENIMENTO in favore dei figli non economicamente autosufficienti.

L’attribuzione all’ex coniuge dell’assegno divorzile è regolata dall’art.5 comma 6 della legge 898/1970:con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

L'attribuzione ai figli dell'assegno di mantenimento è invece regolata dall'art.6 delle legge 898/1970: " l'obbligo ai sensi degli artt. 315 bis e 316 bis c.c. di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effettivi civili permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica riguardo ai figli le disposizioni contenute nel capo II del titolo IX libro primo del Codice Civile". 

Tanto detto, quale rimedio ha a propria disposizione il beneficario dell'assegno contro l'inadempimento dell'obbligato?

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 legge 898/1970 il beneficiario dell'assegno divorzile o di mantenimento per i figli può "invitare" il datore di lavoro dell'obbligato a pagarglielo direttamente, prelevandolo dalla busta paga nel limite massimo del 50% della stessa.

A questo fine si deve osservare la seguente procedura:

1) il beneficiario, tramite il proprio avvocato, deve prima costituire in mora il debitore principale (l'ex coniuge inadempiente) tramite lettera raccomandata A/R.

2) A fronte del protrarsi dell'inadempimento per almeno 30 gg., il beneficiario dell'assegno notifica al datore di lavoro - tramite il proprio avvocato -  l'invito previsto dall'art. 8 legge 898/1970 unitamente alla copia conforme del provvedimento che dispone l'assegno divorzile o di mantenimento per i figli, concedendo al datore di lavoro il termine di 15 gg. per procedere al pagamento. Di detto invito deve essere data comunicazione all'obbligato principale, ma a parere dello scrivente avvocato sarebbe più opportuno procedere ad una doppia notifica dell'invito.

3) Se anche il datore di lavoro si sottrae al pagamento diretto, il beneficiario ha un'azione esecutiva diretta nei suoi confronti, tramite pignoramento. Prima di procedere in tal senso occorre, però, notificare al datore di lavoro copia del provvedimento che dispone l'assegno munita di formula esecutiva e pedissequo atto di precetto.

4) Si discute in dottrina se l'invito di cui all'art. 8 riguardi solo le sentenze pronunciate all'esito della causa di divorzio, o anche altri provvedimenti (ordinanze e decreti) resi in itinere: nel silenzio della legge che si limita a parlare di "provvedimenti", la risposta sembrerebbe affermativa, anche perché scopo della norma in parola è quella di offrire al beneficario dell'assegno la più rapida tutela per via stragiudiziale a fronte dell'inadempimento da parte dell'ex coniuge.



INVITO AL DATORE DI LAVORO
ai sensi dell’art.8 co.3 legge 898/70 e ss. mm.

Creditrice istante: TIZIA, nata a … omissis … il … omissis … e residente a … omissis … C.F. … omissis … , rappresentata e difesa dall’Avv. … omissis … presso il cui Studio Legale è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso per lo scioglimento del matrimonio di data … omissis …

Debitore obbligato: CAIO, nato a … omissis … il … omissis … e residente a … omissis … C.F. … omissis …

Terzo datore di lavoro: società GAMMA SRL, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a … omissis … , p.i. … omissis …

Provvedimento A.G.: sentenza divorzio n. … di data … omissis … (oppure) ordinanza di data … omissis … pronunciata nella causa di divorzio sub RG … omissis …

PREMESSO

1) che col retroesteso provvedimento del Tribunale di … omissis … n…. di data … omissis … pronunciato nella causa per divorzio sub RG … omissis …, il Giudice stabiliva un assegno divorzile a favore di TIZIA pari ad € … omissis … mensili ed un assegno di mantenimento per i figli non economicamente autosufficienti pari a complessivi € … omissis … mensili;

2) che pertanto il totale da pagare mensilmente ammonta ad € … omissis …;

3) che a fronte dell’inadempimento dell’obbligato CAIO, in data … omissis … il sottoscritto procuratore lo costituiva in mora tramite lettera raccomandata A/R n. … omissis …  ricevuta il … omissis …, intimandogli il pagamento del dovuto entro e non oltre 30 gg.;

4) che a tutt’oggi la morosità persiste;

5) che ai sensi dell’art.8 co.3 della legge 898/70 e ss. mm. la beneficiaria dell’assegno divorzile e/o di mantenimento per i figli non economicamente autosufficienti può rivolgersi direttamente al datore di lavoro per ottenere la rimessa diretta di quanto dovuto in forza del titolo accluso al presente invito, entro i limiti consentiti dalla legge pari al 50% della retribuzione.

Tutto ciò premesso, TIZIA come in epigrafe meglio generalizzata, rappresentata, difesa e domiciliata ut supra

INVITA

la società GAMMA SRL, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a … omissis …, p.i. … omissis …, a corrispondere direttamente alla medesima istante quanto stabilito nell’accluso provvedimento del Tribunale di … omissis …  entro i limiti consentiti dalla legge, assegnando al terzo il termine di 15 gg. dal ricevimento del presente invito per l’adempimento, con avvertenza che in difetto di pagamento nel termine assegnato si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge.

Milano (MI), lì ____________ 2019.
Avv. ________________________

(a cura di avv. Luca Conti)
 


giovedì 24 ottobre 2019

LA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON CHIAMATA DI TERZO






IL FORMULARIO DELLA PROCEDURA CIVILE
LA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO

Art. 269 c.p.c. (la chiamata in causa di terzo ad opera del convenuto)
Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 106 c.p.c., la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'art. 163 bis c.p.c.
Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.
Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'art. 165 c.p.c., e il terzo deve costituirsi a norma dell'art. 166 c.p.c.
Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo.


  

TRIBUNALE DI ...omissis ...
 Comparsa di costituzione e chiamata di terzo
(artt.106 e 269 c.p.c.)

Per il convenuto: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... ed e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso dall’Avv. ... omissis ... iscritto all’Albo degli Avv.ti di ... omissis ... (C.F. ... omissis ...) con Studio Legale a ... omissis ... ivi elettivamente domiciliato giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.,

                      nella causa civile sub R.G. ... omissis ... promossa

dall'attore: CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... C.F. ... omissis ... con l’Avv. ... omissis ...

Prossima udienza: ... omissis ...

Per comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: si indica il seguente indirizzo p.e.c. ... omissis ...

P R E M E S S E

Con atto di citazione di data ... omissis ... e notificato in data ... omissis ... (doc.1) CAIO conveniva a giudizio TIZIO, formulando le seguenti conclusioni: ... omissis ...

A fondamento di quanto domandato nei confronti di TIZIO, CAIO deduce le seguenti circostanze / motivazioni: ... omissis ...

Tanto premesso, si costituisce nel presente giudizio TIZIO a mezzo dello scrivente procuratore, contestando in fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto domande ex adverso promosse, perché infondate ed anche per tutte le seguenti

M O T I V A Z I O N I

1. Eccezione preliminare: istanza di chiamata in causa di terzo ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c.
La causa, ferma restando l’infondatezza per le motivazioni che si spiegheranno di seguito, doveva essere promossa anche nei confronti del terzo SEMPRONIO per tutte le seguenti motivazioni: ... omissis ...
Sulla base di quanto sopra dedotto, il convenuto TIZIO intende chiamare in causa SEMPRONIO per essere da quest’ultimo manlevato e/o garantito rispetto alle domande promosse da CAIO.
Si rivolge, pertanto, istanza al Giudice affinché, previo differimento della prima udienza di trattazione, voglia autorizzare la chiamata in causa di terzo ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. nella persona di SEMPRONIO.

2. Nel merito della controversia.
Nel merito della lite, le domande promosse da CAIO non possono trovare accoglimento per tutte le seguenti motivazioni: ... omissis ...
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale delle domande ex adverso promosse, il terzo chiamato SEMPRONIO dovrà essere dichiarato tenuto a manlevare TIZIO.

Tutto ciò premesso e considerato il convenuto TIZIO come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra rassegna le seguenti

C O N C L U S I O N I

Piaccia all’Ill.mo Tribunale Ordinario di ... omissis ..., contrariis rejectis, così giudicare.

In via preliminare: disporre il differimento della prima udienza di trattazione e fissare ai sensi dell’art.269 c.p.c. una nuova udienza per consentire a TIZIO la chiamata in giudizio di SEMPRONIO nel rispetto dei termini di Legge.

Nel merito ed in via principale: rigettare ogni domanda ex adverso promossa.

Nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande promosse da CAIO, dichiarare il terzo chiamato SEMPRONIO tenuto a manlevare TIZIO ... omissis ...

In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale e per testimoni sui capitoli di prova da meglio articolarsi nelle successive memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c. Testimoni riservati nei termini di legge.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all’avvocato patrocinante ai sensi del D.M. n.55/14 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre a c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Elenco documenti allegati:
1) Atto di citazione a giudizio;
2) ... omissis ...

Dichiarazione di valore: la presente comparsa di risposta, contenendo una chiamata in causa di terzo, sconta un C.U. pari ad € ... omissis ... sulla base del valore di causa dichiarato nell'atto di citazione.

Milano lì _______________ 2019.
Avv. _______________________

(a cura di avv. Luca Conti)


mercoledì 23 ottobre 2019

IL PROCESSO SOMMARIO DI COGNIZIONE





TRATTAZIONE RAPIDA DELLE CAUSE GRAZIE AL
PROCESSO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Il cosiddetto “procedimento sommario di cognizione”, introdotto dalla legge n.69/2009, trova applicazione quando la controversia sottoposta al vaglio del Tribunale (che decide in sola composizione monocratica, mai collegiale) può essere decisa in maniera "sommaria" sulla base delle sole allegazioni (per lo più prove documentali) esibite dalle parti, senza la necessità di un'istruzione probatoria complessa. 
Considerate le note lungaggini legate al processo civile ordinario, il ricorso a questo strumento consente all'avvocato di offrire al proprio assistito un provvedimento decisionale in tempi rapidi.
La competenza a decidere queste cause appartiene esclusivamente al Tribunale in composizione monocratica, escludendosi qualsiasi competenza del collegio o dei Giudici di Pace. 
Il giudizio è introdotto con ricorso, che deve essere modellato sulla falsa riga di un atto di citazione a giudizio per il rito ordinario, fatta eccezione della citazione a giudizio del convenuto.
Poiché trattasi di un giudizio a cognizione sommaria è onere del ricorrente prospettare già nell’atto introduttivo tutta la controversia sia in fatto sia in diritto, formulando tutte le allegazioni ed i mezzi di prova di cui intende chiedere l'ammissione.
Una volta formato il fascicolo d'ufficio (il ricorso si deposita telematicamente unitamente alla procura alle liti ed alle produzioni documentali), è onere del ricorrente notificare alla controparte il ricorso ed il decreto che fissa l'udienza per la comparizione delle parti e per la trattazione del ricorso.
Il giudice investito della causa può sempre fissare l'udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e per l'effetto convertire il rito da sommario in ordinario, se ritiene che la controversia oggetto del ricorso necessiti di un'istruzione probatoria più approfondita.
Se, invece, il giudice ritiene di poter procedere secondo il rito sommario, sente liberamente le parti ed eventualmente disposti quei provvedimenti istruttori che ritiene necessari ai fini della decisione, pronuncia un provvedimento sotto forma di ordinanza con cui accoglie ovvero rigetta il ricorso.
L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva ed è idonea ad acquisire efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c.; è appellabile con atto di citazione (mai con ricorso) a giudizio avanti la Corte d'Appello; nel giudizio di secondo grado non sono ammissibili nuovi mezzi di prova, a meno che la Corte li ritenga rilevanti ai fini della decisione finale.
Il termine per promuovere appello avverso l'ordinanza che conclude il rito sommario è di 30 gg. che decorrono dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero dalla comunicazione del suo deposito da parte della cancelleria.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ... omissis ...
Ricorso ai sensi dell'art.702 bis c.p.c.

Ricorrente: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso dall'avvocato ... omissis ... (C.F. ... omissis ... p.e.c. ... omissis ...) presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.

Resistente: SEMPRONIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... 

Per comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: si indica l'indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...

Ill.mo Tribunale di ... omissis ... 

P R E M E S S O 

1) che TIZIO e SEMPRONIO hanno sottoscritto un contratto di comodato di data … omissis … avente ad oggetto la concessione a SEMPRONIO, per un tempo determinato, dell'utilizzo di una casa per vacanze di proprietà di TIZIO;
2) che le parti hanno pattuito che ogni spesa di manutenzione e di conservazione dell’abitazione, in costanza di comodato, sarebbe stata rimborsata a TIZIO alla scadenza del contratto, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
3) che TIZIO, mediante lettera raccomandata A/R di data ... omissis ... ha chiesto a SEMPRONIO il pagamento delle seguenti spese … omissis … ;
4) che, nonostante l'esibizione dei giustificativi fiscali e la richiesta di pagamento a mezzo di lettera raccomandata A/R, ad oggi nulla è stato pagato.

Tutto ciò premesso e considerato, TIZIO come in atti meglio generalizzato, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,

R I C O R R E  

al Tribunale di ... omissis ... in composizione monocratica affinché, letto il ricorso che precede ed esaminati i documenti ad esso allegati, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e disposto ogni altro incombente istruttorio ritenuto necessario, di voler accogliere il presente ricorso e per l'effetto, accertata la responsabilità di SEMPRONIO per i danni arrecati all'appartamento di TIZIO in costanza di comodato, condannare SEMPRONIO a pagargli le spese di ripristino pari ad € ... omissis ... ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare di Giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di costituzione in mora e sino all'effettivo soddisfo.

In via istruttoria: ogni ulteriore istanza istruttoria riservata alla lettura delle difese di SEMPRONIO.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art.2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive occorrende.

Elenco delle produzioni documentali
1) contratto di comodato;
2) fotografie dei danni all'appartamento;
3) ricevute fiscali / fatture;
4) lettera A/R di richiesta danni.

Con Osservanza. 
Milano, lì _____________ 2019.
Avv. _____________________

(a cura di avv. Luca Conti)